Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 195/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2177/2018, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 1901794/2008, riservato all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.02.2025, pendente
TRA già , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentate p.t., (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avvocati P.IVA_1
Maurizio Barbatelli (C.F.: ) e Raffaele Troncone (C.F.: C.F._1
in virtù di procura allegata agli atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._3
Vincenza Esposito (C.F.: ), in virtù di procura allegata agli C.F._4
atti;
APPELLATO
NONCHE'
1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laudante (C.F.: , in C.F._5
virtù di procura allegata agli atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità produttore
Conclusioni: per l'appellante: “… - si riporta al proprio atto di appello ed a tutto quanto già dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito nel corso del giudizio;
- conclude riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di appello che abbiansi qui per ripetute e trascritte e delle quali chiede l'integrale accoglimento;
- con vittoria di spese e competenze di causa;
- …”. per l'appellato : “… si riporta alla comparsa di costituzione ed alla CP_2
documentazione in allegato;
impugna e contesta ogni ex adverso richiesto, eccepito, dedotto e prodotto;
…..”. per l'appellata “… si riporta alla comparsa di costituzione, impugna e CP_3
contesta tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto dalle controparti ….”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.07.2008, conveniva, innanzi al Tribunale CP_2
di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa –, la in CP_3
persona del l.r.p.t., assumendo che: il 30.06.04 aveva acquistato presso CP_2
la concessionaria Alfa Romeo Bruvin s.r.l. di Aversa Nord – Teverola un'autovettura
Alfa Romeo GT, tg. CM 523 PG, per l'importo complessivo di € 30.800,00 iva esclusa;
verso gli inizi del mese di marzo dell'anno 2006, utilizzata l'autovettura in costanza di una ininterrotta pioggia, dopo un lungo periodo di sosta a causa dell'attività lavorativa, si verificavano delle infiltrazioni d'acqua dalle guarnizioni della portiera destra, infiltrazioni subito denunciate e fatte verificare dopo pochi
2 giorni in occasione del tagliando effettuato in data 16.03.2006, presso la concessionaria verificata la effettiva esistenza di un problema di CP_3
infiltrazioni, la lo invitava a rivolgersi all'officina Alfa Romeo Sorbo di CP_3
Marcianise, per la risoluzione del problema, non avendo gli stessi l'attrezzatura necessaria per provvedervi;
direttosi all'indicata officina, in data 22.03.2006, veniva effettuata la sostituzione delle guarnizioni alla portiera destra;
nonostante la prima riparazione, il problema delle infiltrazioni d'acqua persisteva, tanto da costringerlo ad un nuovo intervento, questa volta presso l'Officina autorizzata Fiat Amica s.r.l. di
Capua; in data 08.05.2006 veniva effettuata la sostituzione delle guarnizioni di entrambe le portiere;
il problema, però, anziché risolversi, non faceva che peggiorare coinvolgendo altre parti dell'autovettura, quali i sensori di parcheggio, la frizione, etc., e così i successivi interventi del 12.06.06, nuovamente presso la concessionaria e quello del 13.10.2006 presso la Amica s.r.l. di Capua. CP_3
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “l. accertare e dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c. per grave inadempimento del venditore e per esistenza dei vizi della cosa;
2. Condannare la convenuta a rimborsare al compratore, dietro restituzione del bene venduto, la somma complessiva di € 22.000,00, o quella maggiore o minore che l'adito giudicante riterrà di dovere, oltre interessi legali dal dì del fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto entro i limiti di € 26.000,00; 3. Condannare la convenuta, al pagamento del risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso, in conseguenza del mancato utilizzo del bene acquistato;
4. Condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da attribuire al sottoscritto procuratore per anticipo fattone, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Si costituiva la che impugnava il contenuto del libello introduttivo, CP_3
rassegnando le conclusioni che seguono: “… rigettare la domanda in quanto infondata;
in subordine autorizzare il comparente a chiamare in causa la società differendo all'uopo la udienza di prima comparizione al fine di Controparte_4
consentire il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis;
dichiarare prescritto il diritto
3 dell'attore relativamente ai vizi di fabbricazione, in quanto è trascorso il termine annuale a garanzia, dichiararlo decaduto dalla possibilità di far valere i vizi di cui alla premessa dell'atto introduttivo;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea condannare la società a tenere Controparte_4
indenne il comparente dagli oneri eventualmente per lui scaturenti emananda sentenza”.
Chiamata in causa, si costituiva altresì la quale Controparte_5
rassegnava le seguenti conclusioni: “L'adita Autorità Giudiziaria, contrariis rejectis, voglia in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa con tutte le conseguenze del caso. Voglia inoltre dichiarare l'infondatezza delle domande rivolte dalla nei confronti della e per l'effetto estromettere CP_3 Controparte_4
quest'ultima dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva. In via subordinata rigettare nel merito la richiesta di manleva o di regresso della CP_4
e comunque dichiarare la sua assoluta estraneità ai fatti di causa. In ogni
[...]
caso, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore e, comunque, rigettarla nel merito perché infondata e sfornita di prova. Si chiede che le spese, diritti, onorari e il rimborso forfettario del 12, 5% della presente procedura vengano poste a carico della chiamante in causa o dell'attore o di entrambi in solido. ...”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate le relative memorie, veniva ammessa CTU tecnica.
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 15.12.2016, per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Tribunale, ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre la convocazione del ctu, al fine di assegnare allo stesso un incarico integrativo con cui venisse determinato il valore all'attualità del veicolo, tenendo conto dello stato d'uso dello stesso, rimetteva la causa sul ruolo e convocava il ctu per l'udienza del
06.07.2017. Depositata la consulenza integrativa in data 04.12.2027, il Tribunale,
4 all'esito dell'udienza per la precisione delle conclusioni del 31.01.2018, riservava la causa in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
1) accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto: - dichiara la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Alfa Romeo GT tg. CM
532 PG, per inadempimento imputabile a condanna a CP_3 CP_3
restituire a la somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dal CP_2
23.06.2006 al soddisfo;
2) dichiara parte attrice tenuta a restituire a l'autovettura indicata al CP_3
punto precedente;
3) compensa le spese di giudizio tra l'attore e nella misura di un terzo;
CP_3
4) condanna al pagamento, in favore dell'attore, dei residui due terzi CP_3
delle spese di lite, che liquida in € 4.916,00, di cui € 80,00 per spese e € 4.836,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore, anticipatario;
5) pone definitivamente a carico di le spese per la ctu, così come CP_3
liquidate in corso di causa;
6) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna CP_3 [...]
a restituire a tutte le somme che la stessa Controparte_6 CP_3
corrisponderà a parte attrice in virtù della presente sentenza;
7) subordina l'efficacia del capo 6) della sentenza al pagamento effettivo da parte di in favore di;
CP_3 CP_2
8) condanna al pagamento, in favore di Controparte_6 CP_3
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 4.510,00, di cui € 10,00 per spese e € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore, anticipatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 27/06/2018 e non notificata, con citazione notificata in data 14.01.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
5 c.p.c. interponeva appello - iscritto a ruolo il 15.01.2019 - per i Controparte_1
motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della sentenza appellata, rigettare in toto la domanda attorea o, in via subordinata, ridurre congruamente l'importo riconosciuto in favore di per tutte le motivazioni evidenziate CP_2
nel presente atto, b) in ogni caso, in accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda di manleva formulata dalla o, in via subordinata, condannare essa a consegnare alla CP_3 CP_3
l'autovettura tg. CM532PG; c) in accoglimento del terzo motivo di Controparte_1
appello ed in riforma della sentenza appellata, condannare e la CP_2 CP_3
al pagamento delle spese di lite sopportate da per il giudizio di primo
[...] CP_4
grado. In subordine compensare integralmente le spese legali sia nel rapporto intercorrente tra e sia nel rapporto intercorrente tra CP_2 Controparte_1
e In via gradata compensare parzialmente le spese legali CP_1 CP_3
eventualmente riconosciute a parte attrice (in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea) in misura superiore ad 1/3 applicando in concreto la relativa decurtazione. In via ancora più gradata, ridurre parzialmente l'importo delle spese legali che la è tenuta a corrispondere all'attore per il tramite della CP_4 CP_3
in caso di accoglimento della domanda di manleva;
d) in accoglimento del quarto motivo di appello, condannare e/o la all'integrale o CP_2 CP_3
parziale restituzione degli importi corrisposti da per effetto della Controparte_1
sentenza di primo grado. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio a carico di chi di dovere”.
Si costituivano e , i quali resistevano e chiedevano il CP_3 CP_2
rigetto del gravame.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 26.04.2019, veniva rinviata al 05.02.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al
6 21.02.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito, la causa veniva riservata in decisione.
(già , depositava comparsa Parte_1 Controparte_1
conclusionale il 23.4.2025 e memoria di replica il 9.5.2025.
depositava comparsa conclusionale il 16.4.2025 e memoria di CP_2
replica il 10.5.2025. depositava comparsa conclusionale il 2.4.2025 e memoria di replica il CP_3
29.4.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha parzialmente accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“…, la domanda dell'attore risulta fondata, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È incontestato e, comunque, documentalmente provato, che il sig. ha CP_2
acquistato l'autovettura Alfa Romeo, indicata in premessa, presso la concessionaria
(cfr. ordine di acquisto del 15.05.2004 e fattura del 30.06.2004). CP_3
La domanda proposta da parte attrice è fondata sul contratto di compravendita.
Poiché rileva nel caso in esame una compravendita di un bene di consumo, intervenuta tra un consumatore ed un venditore, risulta applicabile la disciplina speciale, di cui agli artt. 1519 bis e ss. c.c. , applicabili, ratione temporis, alla fattispecie in esame, in quanto il contratto è precedente all'entrata in vigore del d. lgs n. 206/2005, cd. Codice del Consumo (cfr. definizione contenuta nell'art. 1519 bis c.c.)
Tali norme sono state trasfuse, senza sostanziali modificazioni, nel Codice del
Consumo stesso.
Secondo il combinato disposto degli artt. 1519 quater c.c. e 1519 sexies comma 1
c.c., il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene, che si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna dello stesso.
7 Nel caso di specie, la prima riparazione presso l'officina autorizzata, per l'infiltrazione di acqua dalla portiera destra, risale al 22.03.2006, mentre, in mancanza di elementi in ordine alla precisa data di consegna dell'autovettura, può essere presa in considerazione a tal fine la data dell'immatricolazione (30.06.2004), in quanto coeva o precedente alla consegna.
Ne consegue che il difetto di conformità, di cui si parlerà più dettagliatamente in seguito, si è verificato nel periodo temporale, prescritto dalla norma ai fini della imputabilità della responsabilità al venditore, quale legittimato passivo dell'azione.
Quanto al termine di decadenza, il secondo comma dell'art. 1519 sexies c.c. fissa in due mesi dalla data in cui il compratore ha scoperto il difetto, il termine per la denuncia al venditore, specificando che la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto.
Secondo la prospettazione dell'attore, solo agli inizi del mese di marzo del 2006 lo stesso avrebbe riscontrato le infiltrazioni di acqua in concomitanza dell'uso dell'autovettura con una forte pioggia, poiché in precedenza il veicolo era stato per un lungo periodo in sosta, attesa l'attività lavorativa a Bologna.
Le predette circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, , fratello dell'attore, ha confermato che il veicolo, fin Testimone_1
dall'acquisto, era parcheggiato in un box auto coperto e che alcuni giorni prima del
16.03.2006 si trovava a bordo dell'autovettura insieme al fratello, quando si verificavano le infiltrazioni dalla portiera, durante l'uso con la pioggia;
il teste ha precisato che “tali infiltrazioni non si erano verificate prima del 2006” ed ha altresì ricordato che qualche giorno dopo il suddetto episodio, il problema veniva riferito alla concessionaria.
, padre dell'istante, ha confermato le medesime circostanze, Persona_1
aggiungendo che “il veicolo è stato un paio di anni fermo nel box” e che
“precedentemente al marzo 2006 avevamo utilizzato qualche volta la vettura Alfa
Romeo solo in costanza di bel tempo”.
8 Le dichiarazioni dei testi, unitamente alle riparazioni fatte eseguire da – CP_3
non contestate da quest'ultima ed evincibili dai documenti prodotti da parte attrice – consentono di ritenere provato che le infiltrazioni si sono verificate agli inizi di marzo del 2006 e che sono state tempestivamente denunciate alla concessionaria, entro il termine di due mesi di cui al secondo comma dell'art. 1519 sexies c.c., atteso che il primo intervento di riparazione risale al 22.03.2006.
Infine, la richiesta risarcitoria stragiudiziale, ricevuta dalla convenuta il 23.06.2006,
è stata effettuata entro il termine, di prescrizione, di ventisei mesi dalla consegna del bene (30.06.2004), di cui all'ultimo comma dell'art. 1519 sexies c.c.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
Secondo l'art. 1519 ter c.c., il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, precisando che i beni di consumo si presumono conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Il vizio lamentato dall'attore, ovvero l'infiltrazione di acqua piovana all'interno dell'autovettura, indubbiamente rientra tra i difetti di conformità, secondo la definizione appena data, in quanto il bene manca di quelle qualità e prestazioni abituali di un bene della stessa tipologia, che il compratore può ragionevolmente aspettarsi.
9 La effettiva sussistenza del vizio in oggetto, oltre a desumersi dalla prova testimoniale e dalla documentazione relativa alle riparazioni fatte eseguire da CP_3
risulta confermata dagli accertamenti e dalle conseguenti conclusioni, svolti
[...]
dal ctu ing. Persona_2
L'ausiliare, nella relazione depositata il 29.05.2012, ha verificato la comparsa di abbondanti infiltrazioni di acqua all'interno dell'abitacolo, e ciò a seguito di prove simulanti gli effetti della pioggia.
Il ctu ha riscontrato la problematica in oggetto sia durante le prime prove effettuate sul veicolo, sia successivamente all'intervento di riparazione fatto eseguire dalla nel corso delle operazioni peritali, presso un'autofficina autorizzata. CP_4
Infatti, nonostante le attività di riparazione, che hanno riguardato entrambi gli sportelli dell'autovettura ed hanno comportato la sostituzione delle guarnizioni vano porta, raschia vetro, antifruscio contigue agli specchi retrovisori esterni e del meccanismo alzacristalli, l'ing. pur effettuando una seconda campagna Per_2
di prove con modalità diverse dalla prima –secondo le indicazioni del ctp della Fiat
– ha comunque, ancora, constatato la comparsa di acqua all'interno dell'abitacolo e sulla parte laterale della fiancata destra.
Il ctu ha poi concluso per l'insussistenza di rimedi utili alla eliminazione dei vizi riscontrati, anche alla luce della inefficacia degli interventi effettuati su incarico della presso autofficina autorizzata. CP_4
Va rilevato, infine, che a seguito della segnalazione dell'attore alla CP_3
quest'ultima ha riconosciuto l'esistenza dei vizi, tanto che ha provveduto alla effettuazione di riparazioni, in garanzia, presso proprie officine autorizzate.
Acclarata, per tutti i motivi esposti, l'esistenza sull'autovettura, dei vizi lamentati dall'attore e prontamente denunciati al venditore, occorre esaminare quali sono i rimedi esperibili dal compratore.
Secondo l'art. 1519 quater c.c., il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, senza spese in entrambi i casi, salvo che il
10 rimedio sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, oppure una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Tali ultimi due rimedi possono essere domandati, se ricorre una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al sesto comma della norma;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel caso in esame, dagli atti prodotti risulta che sono stati effettuati ben quattro interventi di riparazione sull'autovettura, presso officine autorizzate indicate da ovvero: in data 22.03.2006, per infiltrazione di acqua dalla portiera CP_3
destra; in data 08.05.2006 , sempre per le medesime infiltrazioni, con sostituzione del profilato in gomma, tappo e guarnizioni del vano porta;
in data 12.06.2006, per infiltrazioni di acqua dalla portiera e dagli stop posteriori;
in data 13.10.2006, con sostituzione delle guarnizioni.
Infine, si è già detto che anche nel corso delle operazioni peritali, l'autovettura è stata sottoposta ad un ulteriore intervento riparatore, ancora una volta consistito nella sostituzione delle guarnizioni.
Tutti gli interventi eseguiti sono risultati inutili, atteso che il fenomeno infiltrativo ha continuato a ripresentarsi.
Quanto esposto, unitamente alle conclusioni cui è giunto il ctu in ordine alla insussistenza di rimedi utili alla eliminazione dei vizi riscontrati, consente di affermare la piena ammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, attesa la sostanziale impossibilità della riparazione inizialmente richiesta e/o offerta.
Né può ritenersi che rilevi un difetto di lieve entità, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1519 quater c.c., non dà diritto alla risoluzione del contratto, anche laddove non sia possibile o sia eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione: per difetto di lieve entità deve intendersi quello che non pregiudica assolutamente l'utilizzo del bene, laddove, nel caso in esame, i fenomeni
11 infiltrativi riscontrati compromettono il pieno uso del bene, impedendolo o comunque limitandolo fortemente, in caso di pioggia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, viene dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura descritta nell'atto di citazione, per responsabilità imputabile a CP_3
Poiché, ai sensi dell'art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, la pronuncia costitutiva di risoluzione, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta (Cass. n. 444/14).
L'attore, pertanto, è tenuto alla restituzione dell'autovettura alla venditrice CP_3
[...]
Per quanto riguarda la restituzione del prezzo di acquisto dell'autovettura, si rileva che l'art. 1519 quater c.c. al comma 8, dispone che nel determinare l'importo della riduzione del prezzo o la somma da restituire, si tiene conto dell'uso del bene.
Risulta, invero, che l'autovettura è stata comunque utilizzata, nonostante il vizio riscontrato, tanto che a distanza di otto anni dall'acquisto, risultava avere percorso
188.876 Km (come rilevato dal ctu in data 02.04.2012), anche se in ottimo stato manutentivo generale.
Durante le indagini espletate nel corso del mandato integrativo del 16.05.2017,
l'ausiliare ha riscontrato la percorrenza di complessivi 191.197 Km.
D'altra parte, anche dai kilometri indicati nelle ricevute di riparazione emergono dati significativi circa l'utilizzo costante del bene:
5.750 km al 22.03.06, 9.496 all'08.05.06, 12.000 km al 12.06.06, 22.669 km al 13.10.06.
Il valore del bene all'attualità, secondo le indagini del ctu, è pari a € 4.000,00, tenuto conto dell'ottimo stato manutentivo generale e degli optionals presenti, valore sul quale il difetto riscontrato incide nella misura del 50%, determinando un valore residuo di € 2.000,00.
12 Alla luce di tutti i dati acquisiti e complessivamente esposti, in ordine all'uso del bene già alla data della domanda e poi nel corso degli anni successivi, considerato, infine, che la svalutazione del bene nel tempo occorso per lo svolgimento del processo, fino al suo valore all'attualità, non può gravare interamente sull'istante, la somma da restituire viene determinata equitativamente in € 15.000,00. Poiché il debito di restituzione di somme di denaro, versate in forza di un contratto risolto per inadempimento dell'altra parte, è un debito di valuta, avente ad oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, esso è insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per la indisponibilità della somma anticipata, eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento (S.U. n. 12942/92; Cass. 5391/95).
Poiché nel caso in esame l'attore non ha domandato il maggior danno rispetto agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., né ne ha provato le condizioni, avendo invece richiesto il distinto e differente risarcimento del danno spettante alla parte adempiente ai sensi dell'art. 1453 c.c., sulla somma di €
15.000,00 decorreranno i soli interessi legali dalla costituzione in mora del
23.06.2006, fino al soddisfo (cfr. Cass. n. 3555/03).
La domanda risarcitoria formulata dall'attore non può trovare accoglimento.
L'istante ha domandato il risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo del bene.
Dagli elementi probatori sopra esposti, è emerso, invece, che il bene è stato comunque utilizzato, tanto da avere percorso, nel corso degli anni, quasi 200.000 km.
Né l'attore ha allegato e dimostrato la sussistenza di disagi ulteriori.
Infine, va esaminata la domanda avanzata dalla convenuta nei confronti di
[...]
quale produttrice del bene (la circostanza non è Controparte_6
contestata).
13 L'art. 1519 quinquies c.c., dispone che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile.
La ratio della norma è quella di tutelare il venditore finale dalle conseguenze di avere venduto al consumatore un bene difettoso, senza che ci sia una sua responsabilità.
Le indagini peritali hanno consentito di appurare che le infiltrazioni di acqua che si verificano all'interno dell'autovettura sono riconducibili ad un difetto di produzione, in quanto il veicolo ha le portiere prive di telaio metallico chiuso nella parte superiore “ a differenza di quanto accade per la maggior parte dei veicoli in commercio, nei quali, generalmente, la portiera è dotata di un telaio chiuso all'interno del quale può traslare il cristallo scendente nelle apposite guide laterali”.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta,
[...]
va condannata a tenere indenne dal pagamento Controparte_6 CP_3
di tutte le somme che la stessa corrisponderà a parte attrice in virtù della presente sentenza.
Atteso il parziale accoglimento della domanda attorea, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo, mentre i residui due terzi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
le spese per la ctu vengono poste definitivamente a carico di le spese tra e CP_3 CP_3 [...]
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”. Controparte_6
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la decisione del Tribunale di non qualificare “di lieve entità” il vizio riscontrato e di ritenere sussistenti gli estremi per la risoluzione contrattuale, siccome «...per difetto di lieve entità deve intendersi quello che non pregiudica assolutamente l'utilizzo del bene...», assumendo che tale motivazione è in contrasto con gli elementi raccolti in sede istruttoria;
deduce che nel corso delle operazioni peritali è emerso che la vettura ha accumulato una percorrenza
14 di circa 200.000 chilometri in circa 8 anni di vita e che non può ritenersi pregiudicata nell'utilizzo una vettura che ha regolarmente percorso mediamente 25.000 chilometri all'anno e considerarsi di grave entità un vizio che ha comunque consentito un utilizzo così frequente del prodotto difettoso;
che la contraddittorietà della motivazione risulta ancora più evidente ove si consideri che, come risulta in via documentale, il chilometraggio è costantemente aumentato nel corso degli anni.
Parte appellante contesta la decisione di riconoscere alla vettura un valore di €
15.000,00, assumendo che tale valutazione è illogica, contraddittoria, priva di adeguata motivazione ed eccessiva;
illogica, perché, l ha adoperato la vettura CP_2
che si assume difettosa con la conseguenza che la svalutazione conseguente al mero passaggio del tempo è stata ampiamente assorbita dal suo effettivo utilizzo, sicché non vi è motivo per riconoscere a parte attrice un importo maggiore rispetto a quello previsto dal C.T.U. come valore attuale dell'auto; che l'errore in cui è incorso il
Tribunale è ancora più grave ove si consideri che, oltre alla somma di € 15.000,00, ha riconosciuto gli interessi legali decorrenti dal 23/6/2006, quindi, l' ha due CP_2
volte beneficiato del tempo occorso per la definizione del giudizio, una prima volta per "aumentare" il controvalore dell'auto (dai € 2.000,00 riconosciuti dal C.T.U. ai €
15.000,00 stabiliti dal Tribunale) ed una seconda volta a titolo di interessi, per ulteriori € 3.151,07; che la motivazione è contraddittoria, perché il Tribunale ha dimostrato di tener conto dell'effettiva percorrenza della vettura nel rigettare la domanda risarcitoria;
assume che non è possibile sapere quale "parte di svalutazione" sia stata imputata al tempo trascorso per la definizione del giudizio e quale parte invece sia stata (eventualmente) imputata all'utilizzo della vettura e che in ogni caso la somma riconosciuta avrebbe dovuto essere decurtata di quella parte di svalutazione imputabile all'effettivo utilizzo dell'auto.
Il motivo è infondato.
In merito alla ritenuta sussistenza di un difetto di lieve entità, la Corte rileva che la circostanza che il chilometraggio sia aumentato nel corso degli anni non esclude che il veicolo non sia utilizzabile o sia utilizzabile con notevole disagio in caso di pioggia
15 in ragione dei problemi infiltrativi non oggetto di contestazione da parte dell'odierno appellante;
ne consegue che non è dubitabile che il difetto in questione pregiudichi in qualche misura l'utilizzo del bene e tanto è sufficiente per escludere la sussistenza di un difetto di lieve entità.
Quanto, invece, alla contestata decisione di riconoscere l'importo di € 15.000,00, quale prezzo del veicolo da restituire a seguito della pronunciata risoluzione, l'art. 1519 quater c.c., comma 8, richiamato dalla gravata sentenza e applicabile ratione temporis, dispone che nel determinare l'importo della riduzione del prezzo o la somma da restituire, si tiene conto dell'uso del bene e ciò al fine di evitare un'indebita locupletazione in favore dell'acquirente; come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione civile sez. II - 28/07/2020, n. 16077), va presa in considerazione la relativa svalutazione del valore del bene per effetto dell'utilizzazione fattane successivamente all'acquisto, al fine di garantire la reciprocità degli effetti ripristinatori ogniqualvolta sia ordinata la riconsegna del bene, ove vi sia espressa richiesta da parte del venditore;
una siffatta richiesta non si rinviene negli atti difensivi né della né dell'odierna appellante. CP_3
In ogni caso, come detto, la restituzione di una somma inferiore rispetto al prezzo in origine pagato dall'acquirente ai sensi della detta disposizione normativa risponde all'esigenza di garantire la reciprocità, in senso riequilibrativo, degli effetti ripristinatori, pregiudicata della perdita di valore subita dal veicolo in ragione dell'utilizzo e solo tale perdita va accollata al compratore e non certo quella conseguente alla fisiologica svalutazione del bene in ragione del decorso del tempo.
Ebbene, la valutazione effettuata dal CTU nella relazione integrativa, richiamata dalla parte appellante, tiene conto, oltre che dello stato d'uso del veicolo ovvero del chilometraggio, altresì del decorso del tempo, posto che la valutazione è stata effettuata mediante la consultazione di testate specializzate, annunci, siti internet e rivenditori, verificando il valore di veicoli similari, immatricolati nell'anno 2004; il
Tribunale, nel discostarsi dalla valutazione effettuata dal CTU, ha correttamente rilevato che la svalutazione del bene nel tempo occorso per lo svolgimento del
16 processo, fino al suo valore all'attualità, non può gravare interamente sull'istante,, così determinando in € 15.000,00 la somma da restituire, ovvero il 50 % del prezzo pagato dal consumatore in ragione dell'uso del bene in conformità al detto disposto normativo.
Peraltro, il Tribunale nel riconoscere i soli interessi legali dalla costituzione in mora del 23.06.2006 non ha affatto considerato la svalutazione del bene in considerazione del tempo occorso per la definizione del giudizio, avendo precisato che trattandosi di debito di valuta quello di restituzione di somme di denaro, versate in forza di un contratto risolto per inadempimento dell'altra parte, è insensibile al fenomeno della svalutazione monetaria.
§ 5.
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'accoglimento della domanda di manleva esperita dalla assumendo che non può affermarsi che il difetto CP_3
riscontrato sia un difetto di fabbricazione, posto che tantomeno il C.T.U. incaricato si
è espresso sulla natura e/o origine del medesimo difetto;
inoltre, sembrerebbe che la sussistenza di un vizio di fabbricazione sia stata desunta sulla base del fatto che il veicolo in questione è privo del telaio metallico superiore della portiera all'interno del quale, nella maggior parte delle auto, scivola il cristallo, ma tale affermazione, oltre ad essere priva di qualsivoglia fondamento tecnico-scientifico, è inverosimile, perché, altrimenti, tutti i modelli coupet presenterebbero il medesimo problema di infiltrazioni lamentato poiché tutti muniti dell'identico sistema di alzacristalli (quello privo della parte superiore del telaio metallico delle portiere).
Parte appellante lamenta, poi che la decisione è incompleta, posto che, da un lato, il
Tribunale ha risolto il contratto di compravendita, con conseguente ordine di restituzione della vettura attorea in favore della dall'altro, ha condannato CP_3
essa appellante a manlevare la omettendo di ordinare a quest'ultima il CP_3
trasferimento della vettura in favore della casa costruttrice;
che pertanto, la CP_3
non ha sopportato le conseguenze negative del giudizio e, al tempo stesso, ha
[...]
beneficiato della vettura riconsegnatale dall'Efficie.
17 Il motivo è infondato.
Le contestazioni circa la natura di difetto di fabbricazione del vizio riscontrato non hanno pregio giuridico, posto che il presupposto dell'accoglimento della domanda di manleva in questione è la sussistenza di un c.d. difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore per cui anche nel rapporto con il venditore la responsabilità del produttore sussiste in virtù dell'esistenza di un difetto del prodotto a prescindere dall'accertamento della colpevolezza;
pertanto, una volta accertato il nesso causale tra difetto e il lamentato danno, incombe sul produttore la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, ovvero, che non sussiste un vizio di fabbricazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 07/04/2022 , n.
11317).
Va, poi, evidenziato che alla stregua degli esiti della CTU esperita in primo grado, pur dopo il cambio delle guarnizioni vano porta, del raschia vetro, antifruscio, agli specchi retrovisori esterni e del meccanismo alzacristalli eseguito da un'officina, indicata dalla stessa parte appellante, nel corso delle operazioni peritali, il problema infiltrativo sia pure in misura minore persisteva e ciò induce ragionevolmente a ritenere che questo sia riconducibile a un difetto di fabbricazione.
Quanto alla dedotta carenza di condanna del venditore a restituire il veicolo consegnatosi dal compratore all'odierna appellante, a prescindere dalla circostanza che la nel costituirsi nel presente grado, dando atto dell'esecuzione CP_3
della gravata sentenza anche in punto di manleva, abbia dedotto che la da CP_1
non ha ritirato il veicolo che trovarsi in deposito presso la stessa, nonostante la
[...]
medesima per il tramite del suo avvocato, avesse assunto specifico Controparte_1
impegno a ritirarlo entro il mese di novembre del 2018 e che sul punto a sua volta la nulla abbia controdedotto tantomeno per contestare la detta Controparte_1
circostanza, limitandosi anche in sede di comparsa conclusionale a reiterare la richiesta, va rilevato che l'odierna appellante, in primo grado, non ha avanzato alcuna domanda di riconsegna del bene in conseguenza dell'eventuale accoglimento della
18 domanda di manleva e in via subordinata al rigetto di quest'ultima domanda. Tanto preclude l'accoglimento del motivo di gravame stante il divieto di proporre domande nuove ai sensi dell'art. 345 c.p.c., Del resto, anche in caso di risoluzione, la condanna alla restituzione del bene presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione (cfr. Cass. 26/04/2021, n.
10917; Cass. n. 28722 del 04/10/2022; Cass. n. 24915 del 18/08/2022).
§ 6.
Con l'ultimo motivo, parte appellante oltre a chiedere una diversa regolamentazione delle spese di giudizio in conseguenza del richiesto rigetto della domanda proposta dall , ha contestato la liquidazione delle spese come operata dal Tribunale, CP_2
assumendo che queste sono state erroneamente calcolate, posto che per una causa del valore di € 15.000,00 gli importi medi spettanti al legale ammontano ad € 4.510,00, ossia la cifra che il Tribunale ha liquidato seppur abbia affermato di voler compensare per 1/3 le spese in ragione del parziale accoglimento delle domande.
Nella sostanza, la società appellante ritiene che il Tribunale, seppur abbia dichiarato di voler compensare le spese in parte, non abbia poi di fatto applicato tale compensazione.
Il motivo è infondato.
La censura in esame si fonda sul presupposto che il Tribunale abbia applicato i valori medi, senza alcun aumento o diminuzione, quali previsti dal D.M. n. 55 del 2014, mentre ciò non si evince affatto dalle statuizioni della gravata sentenza.
Del resto, secondo costante orientamento della Suprema Corte, non sussiste un vincolo normativo alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati nel D.M. n. 55 del 2014, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr. Cass. 22/12/2020, n.29310); peraltro,
l'aumento di cui al D.M. n. 55 de 2014, art. 8, comma 4, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 21205 del 2016). Ancora, nessuna norma del
D.M. impone al Giudice di liquidare le spese indicando le percentuali di aumento o diminuzione in considerazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria
19 (principio espresso con riferimento al D.M. n. 140 del 2012 e ribadito in relazione al
D.M. n. 55 del 2014 – cfr. Cass. n. 12537 del 2019-).
Parimenti infondata è la censura secondo cui anche nel caso di accoglimento della domanda di manleva, l'integrale attribuzione a carico di delle spese legali che la CP_4
è tenuta a risarcire all'attore è ingiusta, poiché essa non si è CP_3 CP_3
limitata ad affermare la propria estraneità ai fatti di causa ma, al contrario, ha anche autonomamente resistito alla domanda.
Ed invero, dal tenore delle motivazioni della gravata sentenza si evince che il
Tribunale ha liquidato le spese di lite nel rapporto tra la e la in CP_3 CP_4
ragione della soccombenza di quest'ultima in relazione alla domanda di manleva, mentre non ha condannato la a manlevare la dalle spese di lite che CP_4 CP_3
quest'ultima è tenuta a corrispondere all' ; ne consegue l'irrilevanza della CP_2
deduzione secondo cui la ha autonomamente resistito alla domanda. CP_3
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello è infondato, sicché deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50 % di quello previsto in relazione alla fase trattazione/istruttoria in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 26.000,00, che rappresenta il disputatum. Le spese sostenute dalle parti appellate vanno distratte in favore dei rispettivi difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma
1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
20 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già , con citazione notificata in Parte_1 Controparte_1
data 14.01.2019 avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna (già , al Parte_1 Controparte_1
pagamento, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Laudante;
c) condanna (già , al Parte_1 Controparte_1
pagamento, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenza Esposito;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_7
Cucco.
21