TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1753 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA UN, viene chiamata la causa iscritta al n. 1753/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. IM CA, per parte ricorrente , e l'avv. Valeria Parte_1
Condò, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Condò insiste per l'estromissione della CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA UN, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1753/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, Via Trav. Papa Giovanni XXII, presso lo studio dell'avv.
IM CA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1 avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba, 37, presso lo studio dell'avv. Maria Andrea Bruzzaniti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato Controparte_6 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 183055 Persona_3 raccolta nr 13239 del 23/07/2025. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare che tra la data di notifica degli avvisi di pagamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento è intercorso un tempo superiore al quinquennio e che in detto periodo non vi è stata la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione;
per l'effetto, di dichiarare estinto il diritto di riscuotere gli avvisi di addebito n.
39420160000117910000 n. 39420160002448869000 e n. 39420170002850873000, per intervenuta prescrizione;
di annullare gli avvisi di addebito n. 39420160000117910000 n.
39420160002448869000 e n. 39420170002850873000; con vittoria di spese, competenze ed onorari di rito da distrarsi a favore dell'avvocato costituito.
Parte resistente chiede di estromettere dal giudizio la e di dichiarare l'interposta CP_1 CP_2 opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare e pregiudiziale, per Controparte_7 tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione, di accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata a mezzo dell'atto impugnato sia esistente, valida ed efficace e per l'effetto confermarla
Pag. 2 di 5 integramente;
di accertare e dichiarare l'assoluta legittimità e fondatezza dell'atto impugnato e confermarlo integralmente;
di accertare e dichiarare, anche in ragione del principio di irretrattabilità del credito, l'assoluta infondatezza dell'iniziativa di parte ricorrente e perciò, respingerla integralmente, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
con condanna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., al pagamento di spese e compensi della presente procedura, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014726142000, notificata in data 26.03.2025, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420160000117910000, presuntivamente notificato il 03.04.2016, n.
39420160002448869000, presuntivamente notificato il 25.10.2016, e n. 39420170002850873000, presuntivamente notificato il 17/10/2016, con i quali l' ha intimato il pagamento dei contributi CP_1
IVS fissi/percentuale entro il minimale, per gli anni 2013 e 2015.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito per come previsto dalla legge n.
335/1995.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva della , la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza CP_2 dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua mancanza di Controparte_8 responsabilità e l'interruzione dei termini di prescrizione relativamente;
• all'avviso di addebito n. 39420160000117910000, notificato il 03.04.2016, con la notifica, in data 10.11.2016, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
09476201600004058000; con la notifica, in data 25.09.2019, dell'intimazione di pagamento n. 09420199008479867000; con la notifica, in data 25.05.2023, dell'intimazione di pagamento n. 09420239002016190000;
• agli avvisi di addebito n. 39420160002448869000 e n. 39420170002850873000, rispettivamente notificati in data 25.10.2016 e in data 17.10.2017, con la notifica, in data
25.09.2019, dell'intimazione di pagamento n. 09420199008479867000; con la notifica, il
25.05.2023, dell'intimazione di pagamento n. 09420239002016190000.
Pag. 3 di 5 L ha anche eccepito la sospensione della riscossione nel periodo Controparte_8
COVID19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di far valere la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
La non ha legittimazione a stare in giudizio poiché la legge n. 448/1998 e sue CP_2 integrazioni e modificazioni successive prevede la cartolarizzazione dei crediti maturati fino CP_1 all'anno 2008, mentre i Contributi previdenziali richiesti con i suddetti avvisi di addebito sono maturati successivamente a tale anno.
È carente di legittimazione passiva anche l' , stante la novella Controparte_8 apportata dalla legge n. 203/2024 all'art. 29 del D.Lgs n. 46/1999, applicabile al caso di specie, trattandosi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc, che prevede che il ricorso è da notificare all'Ente creditore, escludendo, quindi, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti si acquisiscono gli atti allegati alla memoria di costituzione dell' , ritendo però che l'intimazione di Controparte_8 pagamento n. 094 2023 90020161 90/00 non è stata regolarmente notificata in quanto è stata consegnata, il 25 maggio 2023, a persona di famiglia ma non è seguito a detta consegna l'invio della raccomandata informativa come previsto dall'art. 7 della legge n. 890/1982.
Parte ricorrente ha eccepito, in ricorso, la prescrizione del credito portato dai suddetti avvisi di addebito, che, però, non è maturata dalla data indicata quale notifica degli avvisi di addebito, e la data del 25/09/2019, di notifica, a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90084798
67/000, che contiene tutti gli avvisi di addebito sopra indicati.
Né la prescrizione è maturata dalla data del 25 settembre 2019 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, stante la sospensione della prescrizione di 311 giorni nel periodo COVID, che, nel caso di specie ha spostato il termine di prescrizione al mese di luglio 2025, ossia successivamente alla notifica in data 25 marzo 2025 dell'intimazione di pagamento opposta.
Parte ricorrente ha pure eccepito che l' avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta regolare notifica CP_1 degli avvisi di addebito e non lo ha fatto avendo depositato file xml, ma tale eccezione andava proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, che si ritiene sia avvenuta
Pag. 4 di 5 con la notifica, in data 25 settembre 2019, dell'intimazione di pagamento n.
09420199008479867000.
Né tale eccezione può essere ammessa ai sensi dell'art. 617 cpc, in quanto andava proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, ossia entro il 15 aprile
2025 mentre il ricorso è stato proposto il 24 maggio 2025.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo contenuto negli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta,
CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a Parte_1 favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_8
Non si procede alla distrazione delle spese a favore dell'avvocato costituito, per come richiesto, perché manca in atti la convenzione stipulata con l , e, quindi, la prova che Controparte_8 tale richiesta è consentita.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
IA UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva della , in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore;
2. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_8 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
3. rigetta il ricorso;
4. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 pro tempore.
Palmi, 16 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
IA UN
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 16/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA UN, viene chiamata la causa iscritta al n. 1753/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. IM CA, per parte ricorrente , e l'avv. Valeria Parte_1
Condò, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. Condò insiste per l'estromissione della CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA UN, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1753/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, Via Trav. Papa Giovanni XXII, presso lo studio dell'avv.
IM CA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
Pag. 1 di 5 -ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, che agisce, in proprio e quale mandatario della
[...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 13 della Legge n. 448/98 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, Persona_1 elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli CP_1 avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_2
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba, 37, presso lo studio dell'avv. Maria Andrea Bruzzaniti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato Controparte_6 per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 183055 Persona_3 raccolta nr 13239 del 23/07/2025. .
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare che tra la data di notifica degli avvisi di pagamento e la data di notifica dell'intimazione di pagamento è intercorso un tempo superiore al quinquennio e che in detto periodo non vi è stata la notifica di alcun atto interruttivo della prescrizione;
per l'effetto, di dichiarare estinto il diritto di riscuotere gli avvisi di addebito n.
39420160000117910000 n. 39420160002448869000 e n. 39420170002850873000, per intervenuta prescrizione;
di annullare gli avvisi di addebito n. 39420160000117910000 n.
39420160002448869000 e n. 39420170002850873000; con vittoria di spese, competenze ed onorari di rito da distrarsi a favore dell'avvocato costituito.
Parte resistente chiede di estromettere dal giudizio la e di dichiarare l'interposta CP_1 CP_2 opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare e pregiudiziale, per Controparte_7 tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione, di accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata a mezzo dell'atto impugnato sia esistente, valida ed efficace e per l'effetto confermarla
Pag. 2 di 5 integramente;
di accertare e dichiarare l'assoluta legittimità e fondatezza dell'atto impugnato e confermarlo integralmente;
di accertare e dichiarare, anche in ragione del principio di irretrattabilità del credito, l'assoluta infondatezza dell'iniziativa di parte ricorrente e perciò, respingerla integralmente, con ogni opportuna e conseguente statuizione;
con condanna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., al pagamento di spese e compensi della presente procedura, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249014726142000, notificata in data 26.03.2025, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420160000117910000, presuntivamente notificato il 03.04.2016, n.
39420160002448869000, presuntivamente notificato il 25.10.2016, e n. 39420170002850873000, presuntivamente notificato il 17/10/2016, con i quali l' ha intimato il pagamento dei contributi CP_1
IVS fissi/percentuale entro il minimale, per gli anni 2013 e 2015.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito per come previsto dalla legge n.
335/1995.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva della , la sua carenza di legittimazione passiva, la decadenza CP_2 dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n.
46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la sua mancanza di Controparte_8 responsabilità e l'interruzione dei termini di prescrizione relativamente;
• all'avviso di addebito n. 39420160000117910000, notificato il 03.04.2016, con la notifica, in data 10.11.2016, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
09476201600004058000; con la notifica, in data 25.09.2019, dell'intimazione di pagamento n. 09420199008479867000; con la notifica, in data 25.05.2023, dell'intimazione di pagamento n. 09420239002016190000;
• agli avvisi di addebito n. 39420160002448869000 e n. 39420170002850873000, rispettivamente notificati in data 25.10.2016 e in data 17.10.2017, con la notifica, in data
25.09.2019, dell'intimazione di pagamento n. 09420199008479867000; con la notifica, il
25.05.2023, dell'intimazione di pagamento n. 09420239002016190000.
Pag. 3 di 5 L ha anche eccepito la sospensione della riscossione nel periodo Controparte_8
COVID19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di far valere la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
La non ha legittimazione a stare in giudizio poiché la legge n. 448/1998 e sue CP_2 integrazioni e modificazioni successive prevede la cartolarizzazione dei crediti maturati fino CP_1 all'anno 2008, mentre i Contributi previdenziali richiesti con i suddetti avvisi di addebito sono maturati successivamente a tale anno.
È carente di legittimazione passiva anche l' , stante la novella Controparte_8 apportata dalla legge n. 203/2024 all'art. 29 del D.Lgs n. 46/1999, applicabile al caso di specie, trattandosi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc, che prevede che il ricorso è da notificare all'Ente creditore, escludendo, quindi, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti si acquisiscono gli atti allegati alla memoria di costituzione dell' , ritendo però che l'intimazione di Controparte_8 pagamento n. 094 2023 90020161 90/00 non è stata regolarmente notificata in quanto è stata consegnata, il 25 maggio 2023, a persona di famiglia ma non è seguito a detta consegna l'invio della raccomandata informativa come previsto dall'art. 7 della legge n. 890/1982.
Parte ricorrente ha eccepito, in ricorso, la prescrizione del credito portato dai suddetti avvisi di addebito, che, però, non è maturata dalla data indicata quale notifica degli avvisi di addebito, e la data del 25/09/2019, di notifica, a mezzo pec, dell'intimazione di pagamento n. 094 2019 90084798
67/000, che contiene tutti gli avvisi di addebito sopra indicati.
Né la prescrizione è maturata dalla data del 25 settembre 2019 a quella di notifica dell'intimazione di pagamento opposto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, stante la sospensione della prescrizione di 311 giorni nel periodo COVID, che, nel caso di specie ha spostato il termine di prescrizione al mese di luglio 2025, ossia successivamente alla notifica in data 25 marzo 2025 dell'intimazione di pagamento opposta.
Parte ricorrente ha pure eccepito che l' avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta regolare notifica CP_1 degli avvisi di addebito e non lo ha fatto avendo depositato file xml, ma tale eccezione andava proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, che si ritiene sia avvenuta
Pag. 4 di 5 con la notifica, in data 25 settembre 2019, dell'intimazione di pagamento n.
09420199008479867000.
Né tale eccezione può essere ammessa ai sensi dell'art. 617 cpc, in quanto andava proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, ossia entro il 15 aprile
2025 mentre il ricorso è stato proposto il 24 maggio 2025.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo contenuto negli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta,
CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a Parte_1 favore dell' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_8
Non si procede alla distrazione delle spese a favore dell'avvocato costituito, per come richiesto, perché manca in atti la convenzione stipulata con l , e, quindi, la prova che Controparte_8 tale richiesta è consentita.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
IA UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva della , in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore;
2. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in Controparte_8 persona del suo legale rappresentante pro tempore;
3. rigetta il ricorso;
4. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante Controparte_8 pro tempore.
Palmi, 16 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
IA UN
Pag. 5 di 5