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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/09/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 41 / 2025, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 41-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con gli avvocati Tarcisio Morotti e Massimiliano Gianluca Russo;
DEBITORE
per l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente accertata la competenza a decidere di questo Tribunale, essendo irrilevante, ex art. 28 c.c.i.i., il trasferimento della sede legale della società ricorrente da Trento a Rovereto iscritto al registro delle imprese l'11.02.2025 (cfr. visura camerale in atti).
pag. 1 di 4 La società ricorrente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società ricorrente.
In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della ricorrente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:
a) una elevata esposizione debitoria, ammontante, alla fine del 2023, a oltre 1,8
milioni di euro, fronteggiata da valori attivi patrimoniali di difficile smobilizzo e in presenza di risultati di esercizio bensì positivi ma di importo assai contenuto
(circa euro 10 mila nel 2023), come tali inidonei a consentire una ragionevole e verosimile programmazione di un abbattimento;
b) l'esposizione verso per contributi non versati per euro 14 mila (cfr. CP_1
informazioni raccolte d'ufficio presso , segno inequivoco dell'incapacità di CP_1
fare fronte a costi correnti d'impresa;
c) l'esecuzione presso terzi azionata dal creditore PMB s.r.l. (cfr. informazioni raccolte d'ufficio presso la competente Cancelleria di questo Tribunale).
Risulta dai bilanci in atti il superamento delle soglie di configurabilità dell'impresa minore di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
pag. 2 di 4 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di e Parte_1
conseguentemente:
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore CP_2
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 15.09.2025, alle ore 9.00, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 19 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 41 / 2025, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 41-1/ / 2025 instaurato su ricorso di:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
con gli avvocati Tarcisio Morotti e Massimiliano Gianluca Russo;
DEBITORE
per l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente accertata la competenza a decidere di questo Tribunale, essendo irrilevante, ex art. 28 c.c.i.i., il trasferimento della sede legale della società ricorrente da Trento a Rovereto iscritto al registro delle imprese l'11.02.2025 (cfr. visura camerale in atti).
pag. 1 di 4 La società ricorrente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
Risulta lo stato di insolvenza della società ricorrente.
In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della ricorrente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:
a) una elevata esposizione debitoria, ammontante, alla fine del 2023, a oltre 1,8
milioni di euro, fronteggiata da valori attivi patrimoniali di difficile smobilizzo e in presenza di risultati di esercizio bensì positivi ma di importo assai contenuto
(circa euro 10 mila nel 2023), come tali inidonei a consentire una ragionevole e verosimile programmazione di un abbattimento;
b) l'esposizione verso per contributi non versati per euro 14 mila (cfr. CP_1
informazioni raccolte d'ufficio presso , segno inequivoco dell'incapacità di CP_1
fare fronte a costi correnti d'impresa;
c) l'esecuzione presso terzi azionata dal creditore PMB s.r.l. (cfr. informazioni raccolte d'ufficio presso la competente Cancelleria di questo Tribunale).
Risulta dai bilanci in atti il superamento delle soglie di configurabilità dell'impresa minore di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i..
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
pag. 2 di 4 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di e Parte_1
conseguentemente:
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore CP_2
c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 15.09.2025, alle ore 9.00, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 19 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 4 di 4