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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Tutti in proprio e quali eredi di Parte_8 C.F._8 _1 con il patrocinio dell'avv. ANGELA ALIANI, elettivamente domiciliati in VIA
[...]
MAMELI n. 14 a GRAVINA, presso la difenditrice,
Appellanti
CONTRO
(già' , quale impresa designata per territorio per la gestione dei sinistri CP_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE VENTURA, elettivamente domiciliata in via P.IVA_1
CLAUDIO MONTEVERSI n. 105 ad ALTAMURA in presso il difensore,
E
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, cf CP_1 Controparte_4
pagina 1 di 7 , con il patrocinio dell'avv. NICOLA PAPALEPORE, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
CORSO CAVOUR n. 142 a BARI, presso il difensore,
Appellate
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_5 C.F._9 altro appellato – contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del
D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 3856/2020 del 07.12.2020 il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , sempre in proprio e quali eredi di
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 con ricorso depositato il 5.12.2008, nei confronti di l' (già ), Persona_1 CP_1 CP_2 quale impresa designata per territorio per la gestione dei sinistri , Controparte_3 CP_1
e rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese di lite in
[...] Controparte_5 favore delle parti costituite.
Con atto di citazione notificato il 5.01.2022, proponevano appello , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, sempre in proprio e quali eredi di chiedendo: 1) di accogliere l'appello,
[...] Persona_1 riformare la sentenza n. 3856/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari il 07.12.2020 ed accogliere la domanda iniziale degli appellanti, disponendo se del caso la rinnovazione della CTU.; 2) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della difenditrice dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva con comparsa del 6.5.2022, depositata il 9.5.2022, l chiedendo: a) in via CP_1 preliminare, che si dichiari la prescrizione di ogni eventuale diritto di danno altresì patrimoniale e non patrimoniale ed in particolare da morte jure proprio; la inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, nonché per violazione del principio di ultrattività del rito;
la inammissibilità della domanda “nuova” di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale da morte jure proprio;
la preclusione dell'azione civile;
la carenza di legittimazione attiva di nelle prefate qualità e di , respingendo Parte_7 Parte_4 ogni avversa istanza;
b) nel merito, che si dichiari che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva di rilevando, altresì la assoluta incolpevolezza di Persona_1 Controparte_5
ed il difetto di nesso eziologico tra il comportamento di guida del , respingendo ogni
[...] CP_5 avversa istanza;
c) che si condannino gli istanti alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa, ravvisandosi, altresì, gli estremi della responsabilità aggravata ex art.96 cpc, della quale si chiede accertarsi l'esistenza, con conseguenziale provvedimento di condanna al risarcimento dei danni da pagina 2 di 7 liquidarsi anche in via equitativa, tenuto conto dei costi di istruzione e di gestione della vertenza, delle somme che l'Assicuratore ha dovuto necessariamente accantonare a riserva, essendovi a ciò obbligata in forza di legge. In via istruttoria formulava decisa opposizione alla richiesta di rinnovo della CTU, avente finalità esplorative già nel primo grado del giudizio;
richiesta intesa riproporre nonostante la insussistenza di elementi di prova a sostegno di una distinta dinamica del sinistro, in ragione di convergenti elementi di prova a sostegno di quel che di inverosimile e mendace voluto accreditare ex adverso.
Si costituiva altresì, con comparsa del 22.05.2022, depositata lo stesso giorno, l (già CP_1 CP_2
), quale impresa designata per territorio per la gestione dei sinistri ,
[...] Controparte_3 chiedendo: a) di rigettare l'appello avanzato nei confronti di , nella qualità, perché infondato CP_1 in fatto e in diritto;
b) di rigettare la richiesta di rinnovazione della ctu;
c) di condannare gli appellanti alla rifusione dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Non si costituiva, benché regolarmente citato per cui ne va dichiarata la Controparte_6 contumacia. Con ordinanza del 15.03.2023 veniva autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, andato smarrito. All'udienza del 10.04.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle rispettive note, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con un primo motivo gli appellanti adducono un'erronea individuazione da parte del Tribunale della responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, ovvero un'omessa/errata valutazione delle prove. La violazione dell'art. 116 c.p.c. per l'utilizzo di verbali di S.I.T. senza vaglio dibattimentale. La violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione del materiale istruttorio.
Il primo giudice non avrebbe valutato tutte e correttamente le prove agli atti perché pur valutando la velocità dell'auto antagonista al momento dell'impatto con quella del loro dante causa, escluderebbe apoditticamente e ingiustificatamente la quantomeno concorrente responsabilità del suo guidatore nella causazione del sinistro. La valutazione poi non avrebbe tenuto conto di alcuni “dati di logica” che avrebbero consentito di condividere la dinamica alternativa da loro indicata. Secondo la loro prospettazione l'auto condotta dal loro congiunto, deceduto nell'occasione, sarebbe stata sorpassata da un automezzo pesante autoarticolato, rimasto sconosciuto. In quale mentre, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva l'auto condotta dal che, vedendo la propria CP_7 corsia occupata dall'autocarro in fase di sorpasso, sterzava verso sinistra, occupando la corsia di marcia opposta salvo, subito dopo, rientrare nella propria. Contemporaneamente l' vista la propria _1 corsia occupata dall'auto che stava per incrociare, per evitarla, a sua volta sterzava a sinistra occupando l'opposta corsia di marcia ed impattava frontalmente con l'altra che nel frattempo era rientrata nella propria.
pagina 3 di 7 Non c'è chi non veda come la dinamica prospettata presenti un'estrema complessità e comprenda alcuni comportamenti, questi si contrari ad ogni logica. E' quantomeno dubbio che l' mentre _1 veniva sorpassato da un autoarticolato che per le sue ampie dimensioni inevitabilmente occupava il suo campo visivo, abbia potuto notare l'improbabile tentativo del de di scansarlo incrociandolo sulla CP_6 sua sinistra, viste le dimensioni modeste della carreggiata in quel punto di soli sei metri di larghezza.
Altrettanto improbabile e che lo stesso possa essere riuscito a tornare repentinamente e a forte CP_7 velocità nella propria corsia, quindi zigzagando senza perdere il controllo del mezzo e senza lasciare traccia di frenata. Singolare è poi che speculare manovra abbia tentato l' che notava solo il primo spostamento _1 dell'auto del e, invece di sterzare verso destra, anch'egli tentava di evitare l'urto sterzando a CP_7 sinistra, invadendo così l'opposta mezzeria. La dinamica è obbiettivamente inverosimile. A dar credito alla propria versione dei fatti, secondo l'appellante, sarebbe la prova testimoniale assunta. Per la Corte invece non sussistono dubbi sul fatto che all'esito della prova sia rimasta confermata la dinamica che vuole essere stato l'incidente frutto di un'avventata manovra di sorpasso posta in atto dall' Sia il teste che ascoltati già nell'immediatezza dei fatti, hanno visto la _1 Tes_1 Tes_2 manovra di spostamento sull'opposta mezzeria dell' per superare il camion che lo precedeva. _1 Entrambi erano a bordo di un'autovettura che a sua volta seguiva quella dell' e quindi avevano _1 chiara innanzi a loro la scena dell'incidente. Parte appellante cerca di incrinare la coerenza ed esaustività delle due deposizioni evidenziando quelle che a suo avviso sarebbero delle lacune o contraddizioni ma non coglie nel segno. Il teste non sarebbe attendibile perché non avrebbe innanzitutto riferire “se il avesse Tes_1 Pt_9 superato in antecedenza la Renault”. L'espressione in antecedenza però è evidente che non si riferisce all'immediatezza degli accadimenti ma al precedente percorso fatto dai due mezzi. Quanto poi al mancato ricordo di manovre da parte del conducente del mezzo contro cui l' è _1 andato a sbattere, a prescindere dal fatto che anche la visuale del teste doveva essere quantomeno parzialmente impedita dall'autocarro che l' stava sorpassando, la giustificazione fornita dallo _1 stesso testa appare credibile “il fatto si è svolto in un attimo”. Anche sulla presunta inattendibilità del teste che sarebbe stato nel dormiveglia, parte Tes_2 appellante cerca di equivocare. Tale espressione è stata usata per giustificare il non saper rispondere a da quanto tempo seguivano la Renault dell' Anche in questo caso ci si sta riferendo ad un arco _1 temporale precedente l'incidente e non al momento dello stesso, quando per aver saputo rispondere alle altre domande risulta che il fosse perfettamente sveglio. Tes_2
A supporto della propria tesi viene addotta la testimonianza del teste che sarebbe stato l'unico Tes_3
a vedere esattamente come sarebbero andate le cose. Il Tribunale ha nutrito forti dubbi sull'attendibilità della deposizione. La distanza a cui si sarebbe trovato (a suo dire circa cento metri) impediva di cogliere gli spostamenti, sulla carreggiata dei mezzi quand'anche lo stesso, che era intento a raccogliere erbe spontanee, avesse in quel preciso momento lo sguardo alzato e diretto proprio verso la strada. La cosa è quantomeno improbabile, vista la sua occupazione.
A far avanzare dubbi sulla genuinità della sua deposizione e financo sulla sua reale presenza suoi luoghi è poi il comportamento avuto dopo l'incidente. Probabilmente per giustificare il fatto che non fosse stato né identificato come teste dai verbalizzanti, giunti poco dopo sul posto, né sentito prima, ha pagina 4 di 7 detto di essersi allontanato tranquillamente, senza prestare soccorso, cosa a dir poco sconcertante attesa la gravità dell'incidente. Gli appellanti si dolgono poi del fatto che il Tribunale ha apprezzato, nel ricostruire la dinamica dell'incidente, le dichiarazioni rese da , trasportato nell'auto dell' che era stato Persona_2 _1 sentito nell'ambito del procedimento penale apertosi a carico del . CP_6
Il Tribunale avrebbe erroneamente tenuto in considerazione la deposizione perché non raccolta nel contraddittorio tra le parti.
La censura non merita condivisione.
Seguendo il principio del libero convincimento posto a base degli artt, 115 e 116 cpc, il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche nella fase delle indagini preliminari, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n.
2168 del 2013 e Cass. n. 132 del 2008)
Nell'ordinamento processuale vigente, infatti, manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. n. 1593 del 20.1.2017).
Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, cioè, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche. (Cass. n.
18025 del 4.7.2019)
Con un secondo motivo gli appellanti deducono che il primo giudice ha erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa a un'erronea Persona_1 valutazione delle prove con conseguente errato rigetto della domanda in violazione dell'art. 2054 c.c.. e la contraddittorietà della sentenza impugnata, chiedendo il rinnovo della C.T.U.
Gli appellanti asseriscono che il Tribunale, se avesse correttamente valutato le prove avrebbe individuato ed accertato la responsabilità dell'autocarro e, quantomeno, la corresponsabilità della Fiat AV per violazione dei limiti di velocità
In sede di gravame si sostiene che la manovra dell' di spostamento sulla sinistra, con invasione _1 dell'opposta mezzeria, sarebbe stata indotta da uno sbandamento dell'autocarro, vista dal teste Tes_3
Sull'inattendibilità del testimone in questione si è già detto. Lo sbandamento del mezzo in realtà non risulta né è deducibile da alcunché.
Quanto alla corresponsabilità del , deriverebbe dalla velocità tenuta, leggermente superiore al CP_6 limite imposto per quel tratto di strada.
Occorre innanzitutto considerare che le velocità indicate dal C.T.U. sono indicativamente tratte, indirettamente da dati relativi ai mezzi coinvolti, attraverso l'elaborazione di calcoli che presentano, inevitabilmente, margini di approssimazione. pagina 5 di 7 Pur ritendendo che la velocità tenuta dal fosse quella indicata dal consulente d'Ufficio, però, lo CP_6 stesso, sentito a chiarimenti specificamente sul punto, ha escluso che possa aver avuto una qualche incidenza causale nell'evento, riferendo il tecnico che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche se la velocità fosse stata inferiore, atteso il ridotto spazio a disposizione dei due mezzi, che impediva di incrociarsi senza urtare tra di loro.
Indubbio è poi che il abbia messo in atto l'unica manovra d'emergenza a sua disposizione, non CP_7 solo spostandosi sul margine destro della carreggiata ma financo impegnando la banchina latistante, senza però riuscire ad evitare lo scontro frontale.
Anche per tale aspetto la sentenza di primo grado, esaustiva e condivisibile nella motivazione, basatasi su quanto asserito dal consulente d'Ufficio, non merita riforma, non ravvisandosi ragioni per disporre un rinnovo della C.T.U..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione per cause di valore indeterminato di bassa difficoltà e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, , , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, sempre in proprio e quali eredi di con atto di citazione notificato il
[...] Persona_1
5.01.2022, nei confronti di (già' , quale impresa designata per territorio per la CP_1 CP_2 gestione dei sinistri , di (già Controparte_3 CP_1 Controparte_4
e di avverso la sentenza n. 3856/2020 del Tribunale di Bari, ogni
[...] Controparte_5 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido ed in favore di entrambe le appellate costituite, alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi
Euro 9.991,00 per compensi, oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge.
3) Nulla per le spese tra le altre parti;
4) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 13.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), (C.F. ) e
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ) Tutti in proprio e quali eredi di Parte_8 C.F._8 _1 con il patrocinio dell'avv. ANGELA ALIANI, elettivamente domiciliati in VIA
[...]
MAMELI n. 14 a GRAVINA, presso la difenditrice,
Appellanti
CONTRO
(già' , quale impresa designata per territorio per la gestione dei sinistri CP_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE VENTURA, elettivamente domiciliata in via P.IVA_1
CLAUDIO MONTEVERSI n. 105 ad ALTAMURA in presso il difensore,
E
(già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, cf CP_1 Controparte_4
pagina 1 di 7 , con il patrocinio dell'avv. NICOLA PAPALEPORE, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
CORSO CAVOUR n. 142 a BARI, presso il difensore,
Appellate
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_5 C.F._9 altro appellato – contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del
D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 3856/2020 del 07.12.2020 il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , sempre in proprio e quali eredi di
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 con ricorso depositato il 5.12.2008, nei confronti di l' (già ), Persona_1 CP_1 CP_2 quale impresa designata per territorio per la gestione dei sinistri , Controparte_3 CP_1
e rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese di lite in
[...] Controparte_5 favore delle parti costituite.
Con atto di citazione notificato il 5.01.2022, proponevano appello , Parte_1 Parte_2
, , , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, sempre in proprio e quali eredi di chiedendo: 1) di accogliere l'appello,
[...] Persona_1 riformare la sentenza n. 3856/2020 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari il 07.12.2020 ed accogliere la domanda iniziale degli appellanti, disponendo se del caso la rinnovazione della CTU.; 2) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della difenditrice dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva con comparsa del 6.5.2022, depositata il 9.5.2022, l chiedendo: a) in via CP_1 preliminare, che si dichiari la prescrizione di ogni eventuale diritto di danno altresì patrimoniale e non patrimoniale ed in particolare da morte jure proprio; la inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, nonché per violazione del principio di ultrattività del rito;
la inammissibilità della domanda “nuova” di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale da morte jure proprio;
la preclusione dell'azione civile;
la carenza di legittimazione attiva di nelle prefate qualità e di , respingendo Parte_7 Parte_4 ogni avversa istanza;
b) nel merito, che si dichiari che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva di rilevando, altresì la assoluta incolpevolezza di Persona_1 Controparte_5
ed il difetto di nesso eziologico tra il comportamento di guida del , respingendo ogni
[...] CP_5 avversa istanza;
c) che si condannino gli istanti alla rifusione di spese, competenze ed onorari di causa, ravvisandosi, altresì, gli estremi della responsabilità aggravata ex art.96 cpc, della quale si chiede accertarsi l'esistenza, con conseguenziale provvedimento di condanna al risarcimento dei danni da pagina 2 di 7 liquidarsi anche in via equitativa, tenuto conto dei costi di istruzione e di gestione della vertenza, delle somme che l'Assicuratore ha dovuto necessariamente accantonare a riserva, essendovi a ciò obbligata in forza di legge. In via istruttoria formulava decisa opposizione alla richiesta di rinnovo della CTU, avente finalità esplorative già nel primo grado del giudizio;
richiesta intesa riproporre nonostante la insussistenza di elementi di prova a sostegno di una distinta dinamica del sinistro, in ragione di convergenti elementi di prova a sostegno di quel che di inverosimile e mendace voluto accreditare ex adverso.
Si costituiva altresì, con comparsa del 22.05.2022, depositata lo stesso giorno, l (già CP_1 CP_2
), quale impresa designata per territorio per la gestione dei sinistri ,
[...] Controparte_3 chiedendo: a) di rigettare l'appello avanzato nei confronti di , nella qualità, perché infondato CP_1 in fatto e in diritto;
b) di rigettare la richiesta di rinnovazione della ctu;
c) di condannare gli appellanti alla rifusione dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Non si costituiva, benché regolarmente citato per cui ne va dichiarata la Controparte_6 contumacia. Con ordinanza del 15.03.2023 veniva autorizzata la ricostruzione del fascicolo di primo grado, andato smarrito. All'udienza del 10.04.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle rispettive note, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con un primo motivo gli appellanti adducono un'erronea individuazione da parte del Tribunale della responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, ovvero un'omessa/errata valutazione delle prove. La violazione dell'art. 116 c.p.c. per l'utilizzo di verbali di S.I.T. senza vaglio dibattimentale. La violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione del materiale istruttorio.
Il primo giudice non avrebbe valutato tutte e correttamente le prove agli atti perché pur valutando la velocità dell'auto antagonista al momento dell'impatto con quella del loro dante causa, escluderebbe apoditticamente e ingiustificatamente la quantomeno concorrente responsabilità del suo guidatore nella causazione del sinistro. La valutazione poi non avrebbe tenuto conto di alcuni “dati di logica” che avrebbero consentito di condividere la dinamica alternativa da loro indicata. Secondo la loro prospettazione l'auto condotta dal loro congiunto, deceduto nell'occasione, sarebbe stata sorpassata da un automezzo pesante autoarticolato, rimasto sconosciuto. In quale mentre, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva l'auto condotta dal che, vedendo la propria CP_7 corsia occupata dall'autocarro in fase di sorpasso, sterzava verso sinistra, occupando la corsia di marcia opposta salvo, subito dopo, rientrare nella propria. Contemporaneamente l' vista la propria _1 corsia occupata dall'auto che stava per incrociare, per evitarla, a sua volta sterzava a sinistra occupando l'opposta corsia di marcia ed impattava frontalmente con l'altra che nel frattempo era rientrata nella propria.
pagina 3 di 7 Non c'è chi non veda come la dinamica prospettata presenti un'estrema complessità e comprenda alcuni comportamenti, questi si contrari ad ogni logica. E' quantomeno dubbio che l' mentre _1 veniva sorpassato da un autoarticolato che per le sue ampie dimensioni inevitabilmente occupava il suo campo visivo, abbia potuto notare l'improbabile tentativo del de di scansarlo incrociandolo sulla CP_6 sua sinistra, viste le dimensioni modeste della carreggiata in quel punto di soli sei metri di larghezza.
Altrettanto improbabile e che lo stesso possa essere riuscito a tornare repentinamente e a forte CP_7 velocità nella propria corsia, quindi zigzagando senza perdere il controllo del mezzo e senza lasciare traccia di frenata. Singolare è poi che speculare manovra abbia tentato l' che notava solo il primo spostamento _1 dell'auto del e, invece di sterzare verso destra, anch'egli tentava di evitare l'urto sterzando a CP_7 sinistra, invadendo così l'opposta mezzeria. La dinamica è obbiettivamente inverosimile. A dar credito alla propria versione dei fatti, secondo l'appellante, sarebbe la prova testimoniale assunta. Per la Corte invece non sussistono dubbi sul fatto che all'esito della prova sia rimasta confermata la dinamica che vuole essere stato l'incidente frutto di un'avventata manovra di sorpasso posta in atto dall' Sia il teste che ascoltati già nell'immediatezza dei fatti, hanno visto la _1 Tes_1 Tes_2 manovra di spostamento sull'opposta mezzeria dell' per superare il camion che lo precedeva. _1 Entrambi erano a bordo di un'autovettura che a sua volta seguiva quella dell' e quindi avevano _1 chiara innanzi a loro la scena dell'incidente. Parte appellante cerca di incrinare la coerenza ed esaustività delle due deposizioni evidenziando quelle che a suo avviso sarebbero delle lacune o contraddizioni ma non coglie nel segno. Il teste non sarebbe attendibile perché non avrebbe innanzitutto riferire “se il avesse Tes_1 Pt_9 superato in antecedenza la Renault”. L'espressione in antecedenza però è evidente che non si riferisce all'immediatezza degli accadimenti ma al precedente percorso fatto dai due mezzi. Quanto poi al mancato ricordo di manovre da parte del conducente del mezzo contro cui l' è _1 andato a sbattere, a prescindere dal fatto che anche la visuale del teste doveva essere quantomeno parzialmente impedita dall'autocarro che l' stava sorpassando, la giustificazione fornita dallo _1 stesso testa appare credibile “il fatto si è svolto in un attimo”. Anche sulla presunta inattendibilità del teste che sarebbe stato nel dormiveglia, parte Tes_2 appellante cerca di equivocare. Tale espressione è stata usata per giustificare il non saper rispondere a da quanto tempo seguivano la Renault dell' Anche in questo caso ci si sta riferendo ad un arco _1 temporale precedente l'incidente e non al momento dello stesso, quando per aver saputo rispondere alle altre domande risulta che il fosse perfettamente sveglio. Tes_2
A supporto della propria tesi viene addotta la testimonianza del teste che sarebbe stato l'unico Tes_3
a vedere esattamente come sarebbero andate le cose. Il Tribunale ha nutrito forti dubbi sull'attendibilità della deposizione. La distanza a cui si sarebbe trovato (a suo dire circa cento metri) impediva di cogliere gli spostamenti, sulla carreggiata dei mezzi quand'anche lo stesso, che era intento a raccogliere erbe spontanee, avesse in quel preciso momento lo sguardo alzato e diretto proprio verso la strada. La cosa è quantomeno improbabile, vista la sua occupazione.
A far avanzare dubbi sulla genuinità della sua deposizione e financo sulla sua reale presenza suoi luoghi è poi il comportamento avuto dopo l'incidente. Probabilmente per giustificare il fatto che non fosse stato né identificato come teste dai verbalizzanti, giunti poco dopo sul posto, né sentito prima, ha pagina 4 di 7 detto di essersi allontanato tranquillamente, senza prestare soccorso, cosa a dir poco sconcertante attesa la gravità dell'incidente. Gli appellanti si dolgono poi del fatto che il Tribunale ha apprezzato, nel ricostruire la dinamica dell'incidente, le dichiarazioni rese da , trasportato nell'auto dell' che era stato Persona_2 _1 sentito nell'ambito del procedimento penale apertosi a carico del . CP_6
Il Tribunale avrebbe erroneamente tenuto in considerazione la deposizione perché non raccolta nel contraddittorio tra le parti.
La censura non merita condivisione.
Seguendo il principio del libero convincimento posto a base degli artt, 115 e 116 cpc, il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche nella fase delle indagini preliminari, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n.
2168 del 2013 e Cass. n. 132 del 2008)
Nell'ordinamento processuale vigente, infatti, manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. n. 1593 del 20.1.2017).
Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, cioè, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche. (Cass. n.
18025 del 4.7.2019)
Con un secondo motivo gli appellanti deducono che il primo giudice ha erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro per cui è causa a un'erronea Persona_1 valutazione delle prove con conseguente errato rigetto della domanda in violazione dell'art. 2054 c.c.. e la contraddittorietà della sentenza impugnata, chiedendo il rinnovo della C.T.U.
Gli appellanti asseriscono che il Tribunale, se avesse correttamente valutato le prove avrebbe individuato ed accertato la responsabilità dell'autocarro e, quantomeno, la corresponsabilità della Fiat AV per violazione dei limiti di velocità
In sede di gravame si sostiene che la manovra dell' di spostamento sulla sinistra, con invasione _1 dell'opposta mezzeria, sarebbe stata indotta da uno sbandamento dell'autocarro, vista dal teste Tes_3
Sull'inattendibilità del testimone in questione si è già detto. Lo sbandamento del mezzo in realtà non risulta né è deducibile da alcunché.
Quanto alla corresponsabilità del , deriverebbe dalla velocità tenuta, leggermente superiore al CP_6 limite imposto per quel tratto di strada.
Occorre innanzitutto considerare che le velocità indicate dal C.T.U. sono indicativamente tratte, indirettamente da dati relativi ai mezzi coinvolti, attraverso l'elaborazione di calcoli che presentano, inevitabilmente, margini di approssimazione. pagina 5 di 7 Pur ritendendo che la velocità tenuta dal fosse quella indicata dal consulente d'Ufficio, però, lo CP_6 stesso, sentito a chiarimenti specificamente sul punto, ha escluso che possa aver avuto una qualche incidenza causale nell'evento, riferendo il tecnico che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche se la velocità fosse stata inferiore, atteso il ridotto spazio a disposizione dei due mezzi, che impediva di incrociarsi senza urtare tra di loro.
Indubbio è poi che il abbia messo in atto l'unica manovra d'emergenza a sua disposizione, non CP_7 solo spostandosi sul margine destro della carreggiata ma financo impegnando la banchina latistante, senza però riuscire ad evitare lo scontro frontale.
Anche per tale aspetto la sentenza di primo grado, esaustiva e condivisibile nella motivazione, basatasi su quanto asserito dal consulente d'Ufficio, non merita riforma, non ravvisandosi ragioni per disporre un rinnovo della C.T.U..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/22, con applicazione dello scaglione per cause di valore indeterminato di bassa difficoltà e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, , , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, sempre in proprio e quali eredi di con atto di citazione notificato il
[...] Persona_1
5.01.2022, nei confronti di (già' , quale impresa designata per territorio per la CP_1 CP_2 gestione dei sinistri , di (già Controparte_3 CP_1 Controparte_4
e di avverso la sentenza n. 3856/2020 del Tribunale di Bari, ogni
[...] Controparte_5 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido ed in favore di entrambe le appellate costituite, alle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi
Euro 9.991,00 per compensi, oltre R.S.G., i.v.a e c.a.p., come per legge.
3) Nulla per le spese tra le altre parti;
4) Dà atto che ai sensi del D.P.R. n.155 del 2002 art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 13.11.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Giudice Ausiliario Relatore
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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