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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6429/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
difesi da sé stessi
APPELLANTI
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
p.i. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Marinelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8485/2022, R.G. n. 15665/2020, pubblicata il 30.5.2022, il tribunale di Roma premetteva che:
pagina 1 di 13 - l aveva proposto opposizione avverso 19 atti di Controparte_1
precetto, notificati a istanza degli avv.ti Filippo Aiala e , con cui le Parte_2 era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.048,43 a titolo di condanna alle spese di lite in favore dei difensori antistatari in forza delle rispettive sentenze;
- l'opponente aveva contestato il quantum, ritenendo non dovuti alcuni importi richiesti in ciascun precetto, mentre aveva contestato l'intero precetto in relazione alla sentenza n. 4478/2019 del giudice di pace di Barra;
- aveva chiesto, pertanto, l'accertamento del dovuto per ogni singolo precetto e il risarcimento del danno per abuso del processo e lite temeraria;
- gli intimanti opposti non si erano costituiti in giudizio e, alla prima udienza del
23.10.2020, previa verifica della regolarità della notificazione dell'atto di opposizione, erano stati dichiarati contumaci.
Ciò detto, il giudice accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto notificato sulla base della sentenza n. 4478/2019 del giudice di pace di Barra;
dichiarava la nullità e/o inefficacia parziale dei restanti atti di precetto, ferma la piena efficacia degli stessi per la somma residua di € 10.419,29, e condannava gli opposti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente, così motivando:
‹‹L'opposizione appare fondata.
Gli importi richiesti in precetto per la “fase di studio della procedura esecutiva” non sono dovuti.
Come noto, dopo l'abolizione delle tariffe professionali e l'entrata in vigore del D.M. 55/2014 che stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, il compenso per l'atto di precetto è determinato in relazione allo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda.
Il compenso per la fase di studio del procedimento esecutivo può essere richiesto nell'ambito dell'espletamento della procedura esecutiva che, nel caso di opposizione a precetto, non è stata ancora iniziata e, in ogni caso, deve essere liquidato con un provvedimento giudiziale.
In sede di autoliquidazione nell'atto di precetto è dovuto esclusivamente il compenso stabilito dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014.
Il relativo motivo di opposizione è dunque meritevole di accoglimento.
Quanto all'importo del contributo unificato, va osservato che, pur dovendosi ritenere incluso nella condanna alle spese anche se non espressamente indicato, il relativo versamento va documentato in sede esecutiva.
La stessa Corte di Cassazione, nelle pronunce pure richiamate dai creditori opposti negli atti di precetto oggetto di opposizione, ha chiarito che “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del D.M. n.55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante pagina 2 di 13 la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento” (Cass. Sez. 6, 10/02/2016, n. 2691).
Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Cass. Sez. 6, 20/11/2015, n. 23830).
Nel caso di specie, i creditori intimanti non hanno documentato il versamento dell'importo a titolo di contributo unificato dovuto per il relativo processo dal quale originano i titoli esecutivi azionati con gli atti di precetto opposto, né si sono difesi nel presente giudizio, rimanendo contumaci pur regolarmente citati, con la conseguenza che, in mancanza di prova del relativo esborso, lo stesso non può essere preteso nella presente sede esecutiva.
Tanto più – va aggiunto – che, negli atti di precetto intimati sulla base delle sentenze che hanno liquidato la somma di € 43,00 per spese sostenute, gli importi richiesti per il contributo unificato sono di tutta evidenza duplicati.
Anche il motivo di opposizione relativo alla richiesta delle spese per la richiesta copie e per la notifica della sentenza e del precetto risulta fondato.
Relativamente alle spese per la richiesta delle copie della sentenza da notificare unitamente al precetto, le stesse non sono dovute in quanto trattasi di controversie di valore inferiore ad € 1.033,00 per i quali non sono dovuti i diritti di copia, come stabilito dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).
Quanto invece, alle pretese spese di notifica, nel caso di specie tutte le sentenze ed i relativi atti di precetto risultano notificati a mezzo posta elettronica certificata, senza dunque alcuna spesa per la notifica.
Da ultimo, in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza n. 4478/2019 del Giudice di Pace di Barra,
l'eccezione formulata dall'opponente coglie nel segno, in quanto il dispositivo della sentenza è evidentemente affetto da errore materiale, di cui la parte in favore della quale è stata emessa la condanna non ha provveduto a richiedere la correzione.
Il dispositivo del titolo azionato, liquidando le spese processuali in una somma minore di quella che dichiara in essa ricompresa per spese sostenute, non consente di determinare con esattezza, e con la certezza necessaria ai fini dell'efficacia esecutiva del titolo, la somma dovuta per le spese di giudizio. Né a tale determinazione può giungersi dall'esame della motivazione, che nulla dice in ordine alle spese processuali.
Sarebbe stato onere dei creditori formulare domanda di correzione dell'errore materiale, prima di procedere alla notifica dell'atto di precetto, onere a cui gli stessi non hanno assolto.
Il relativo atto di precetto è da ritenersi, pertanto, inefficace.
Alla luce delle suesposte considerazioni, gli ulteriori atti di precetto opposti appaiono parzialmente efficaci e vanno conseguentemente dichiarati nulli e/o inefficaci per le somme non dovute per i motivi innanzi esposti, pari complessivamente ad € 4.562,00 rimanendo, invece, validi per la restante somma effettivamente dovuta. pagina 3 di 13 Tanto in conformità all'orientamento risalente ed ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass.
29/02/2008 n. 5515; Cass. 11/03/1992 n. 2938, confermato anche da Cass. 30/01/2013 n. 2160 e 19/12/2014 n.
27032), secondo il quale “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e, in ragione dell'importanza della controversia e delle questioni trattate, al valore minimo.
La soccombenza di parte opposta non si può, tuttavia, ritenere sufficiente ai fini della declaratoria della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Manca infatti la prova dell'asserito pregiudizio, essendo onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; Cass. Civ., 6 novembre
2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n.
21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
La domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va, pertanto, rigettata››.
***
Hanno proposto appello gli avv.ti e , chiedendo alla Corte, di Parte_1 Parte_2
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere il presente atto di appello e riformare per i motivi ivi esposti l'impugnata sentenza, in via principale per vizio della vocatio in ius accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado e/o comunque rimettere in termini gli odierni deducenti anche al fine di sollevare l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace di Roma, in subordine e nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto sia quando dichiara l'inefficacia del precetto relativo alla sentenza 4478/19 del Giudice di Pace di Barra sia quando dichiara l'inefficacia parziale dei restanti atti di precetto;
e per l'effetto revocare e riformare la condanna degli opposti contumaci avv.ti e Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opponente Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori”.
***
Si è costituita in giudizio, in data 17.5.2023, l (di seguito Controparte_1
), deducendo che aveva corrisposto agli appellanti l'importo complessivo di € 8.247,59 CP_3
pagina 4 di 13 (doc. 2), “comprensivo degli onorari di precetto e spese accessorie, ivi compreso i compensi richiesti dagli appellanti per la sentenza n. 4487/2019 del GDP di Barra e precetto (totale euro 454,75), dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma con la sentenza qui appellata”, tra aprile e maggio 2020 e non, come asserito dagli appellanti, dopo la sentenza impugnata.
Sostenendo che l'agente della riscossione aveva pagato quanto ritenuto corretto e, contestualmente, aveva opposto i precetti per le voci, a suo parere, non dovute, ed evidenziando che l'esito del giudizio aveva confermato la correttezza dell'operato dell'ente, ha chiesto di rigettare l'appello, confermare la sentenza e condannare gli appellanti alle spese di giudizio.
***
All'udienza del 15.6.2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Con decreto del 5.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Va premesso che, a fronte della notifica dei 19 atti di precetto, avvenuta, a dire degli stessi appellanti, fra il 3 e il 6 febbraio 2020, ha pagato la complessiva somma di € 8.247,59 CP_3
nei mesi tra febbraio e aprile 2020, dunque ben prima della pronuncia della sentenza di primo grado e non “in data recente a distanza di mesi dall'emanazione della sentenza impugnata”, come sostenuto alla pag. 3 dell'atto di impugnazione.
***
Ciò precisato, il primo motivo denuncia “NULLITA' DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE ARTT. 163-BIS E
164 C.P.C.”.
Lamentano gli appellanti che l'atto di citazione era stato notificato in data 20.2.2020 per l'udienza del 20.5.2020 [in realtà, 25.5.2020] e che i termini a comparire non erano stati rispettati tenuto conto della sospensione dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta ex art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17.3.2020 e art. 36, comma 1, D.L. n. 23 dell'8.4.2020 per l'emergenza COVID, con conseguente nullità dell'atto di citazione e nullità della sentenza;
gli appellanti dovevano quindi essere rimessi in termini al fine di poter formulare le eccezioni preliminari, compresa quella di difetto di competenza per valore del tribunale di Roma in pagina 5 di 13 favore del giudice di pace di Roma, e di articolare eventuali mezzi istruttori;
in ogni caso, la
Corte avrebbe dovuto compensare le spese di lite, in virtù della sentenza n. 2258/2022 delle
Sezioni Unite, con la quale è stato parzialmente modificato il paradigma degli effetti della vocatio in ius sulla sentenza resa, “in uno alla circostanza che è cessata la materia del contendere (con il pagamento successivo alla pubblicazione della sentenza appellata)”.
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Il secondo motivo è rubricato “NEL MERITO: AUTOLIQUIDAZIONE IN SEDE DI PRECETTO”.
Deducono gli appellanti che: era legittimo inserire, in sede di precetto, le competenze successive alla pubblicazione della sentenza e necessarie per la sua attuazione;
alcune delle voci di spesa contestate dall'opponente erano adeguate e provate;
con i precetti erano state richieste le spese del contributo unificato soltanto nei casi in cui queste non erano state espressamente liquidate dal giudice;
errata era la pronuncia di inefficacia del precetto con riguardo alla sentenza n. 4478/19 del giudice di pace di Barra;
le spese per la notifica della sentenza e del precetto e quelle relative alla redazione del precetto stesso erano state calcolate sulla media dei costi sostenuti per svolgere dette attività.
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Il terzo motivo è rubricato “IN MERITO AI DANNI DA ABUSO DELL'AZIONE”.
Sostengono gli appellanti che l'opponente non aveva subito alcun danno da “inevitabile pignoramento”, come invece dedotto dalla stessa, mentre, al contrario, non poteva non riconoscersi la responsabilità aggravata a carico dell' , che aveva agito a solo scopo CP_3
intimidatorio.
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Il quarto motivo è rubricato “SUL GOVERNO DELLE SPESE DI GIUDIZIO”.
Lamentano gli appellanti che i primi due motivi di opposizione (“dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva prospettata e la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli” e “accertare non dovuto l'importo richiesto per ogni singolo precetto per i motivi esposti”) erano stati rigettati, il terzo motivo (relativo alla sentenza 4478/19 del giudice di pace di Barra) era stato accolto, la domanda per abuso del processo e lite temeraria era stata respinta, la domanda subordinata di accertare il giusto dovuto per ogni singolo precetto era stata accolta;
pertanto, “attesa la soccombenza dell'opponente su ¾ delle domande giudiziali, sembra a dir poco ingiusta la condanna alle spese dei sottoscritti difensori” e
“visto il comportamento delle parti, e l'esito del giudizio se proprio non si riteneva giusta l'applicazione della compensazione delle spese, la logica vedeva soccombente per ¾ l'odierna appellata in favore dei sottoscritti procuratori”.
pagina 6 di 13 ***
Orbene, innanzitutto deve darsi conto del fatto che, con le note conclusionali, gli appellanti hanno esposto, in via principale, che la domanda doveva essere accolta per i seguenti motivi:
- e la sua difesa affermano il falso, smentendosi con i documenti stessi che producono”, da cui CP_3 si evince chiaramente che gli assegni e la lettera di accompagnamento “sono stati effettuati in data successiva all'opposizione a precetto notificata dalla collega in data 20 febbraio 2020 ed iscritta a ruolo il 12 marzo 2020”, essendo la documentazione “datata per lo più 15 aprile, quindi sarà giunta ai sottoscritti quantomeno 20 giorni dopo”;
- non vi è un solo assegno emesso prima della data di notifica dell'opposizione;
- questo comportamento scorretto dovrà essere punito dalla Corte in fase di condanna alle spese;
- prima di adire il tribunale, o i suoi legali non hanno contattato i procuratori per CP_3
chiedere spiegazioni sui precetti, né hanno chiesto un accordo sul pagamento o offerto il pagamento secondo il loro criterio;
- il tribunale non ha rilevato il mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. e ha omesso di disporre la rinnovazione della citazione nei termini di legge, atteso che il differimento non sanava la nullità in quanto doveva aversi riguardo alla data indicata in citazione e non a quella dell'udienza differita dal giudice;
- per questo motivo, i convenuti avevano “adottato la mancata costituzione come scelta processuale” e il processo, come “auspicato” dagli stessi si è chiuso con una pronuncia nulla, “Infatti con l'intervenuto pagamento effettuato in data successiva all'opposizione, quando i precetti erano perenti, venivano meno anche gli altri motivi di opposizione chiudendo interamente il contenzioso, artatamente promosso da , la quale poteva scrivere agli odierni appellanti prima di CP_3 ingolfare la giustizia con, ad oggi, ben due giudizi”;
- in virtù di quanto sopra, “questo appello non si può che chiudere con una declaratoria di nullità della sentenza impugnata che assorbe ogni altra questione nel merito, attesa la cessata materia per l'intervenuto pagamento nelle more”;
- competente sarebbe stato il giudice di pace di Roma, ma, “alla luce dell'estinzione del titolo avvenuta con il pagamento delle sentenze, sarebbe superflua ogni pronuncia nel merito se non quella sulle spese di lite”, che dovranno essere compensate, in primo luogo, per l'atteggiamento ostile e litigioso di e, in secondo luogo, per la mala fede della medesima, che CP_3
non aveva nemmeno provato ad offrire il pagamento secondo i conteggi ritenuti opportuni e, repentinamente, aveva proposto opposizione a precetto prima di procedere con il pagamento.
pagina 7 di 13 Con le stesse note, hanno dedotto, in via gradata, che:
- il tribunale ha erroneamente ritenuto inefficaci o parzialmente nulli gli atti di precetto opposti, omettendo di considerare che gli stessi sono stati notificati in conformità ai titoli esecutivi giudiziali posti a base degli atti e che le somme precettate sono state correttamente autoliquidate;
- la debitrice ha corrisposto solo in data recente, e solo in parte, gli importi dovuti, come si evince dal prospetto pagamenti depositato in atti;
- ne deriva che la decisione impugnata è viziata da un'errata interpretazione delle norme in materia di esecuzione forzata, nonché da una omessa e insufficiente motivazione in punto di validità ed efficacia del titolo esecutivo.
Dopo aver ribadito l'erroneità della condanna alle spese, hanno chiesto:
“1. In via principale, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 8485/2022 del Tribunale di Roma con il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall' con la declaratoria di Controparte_4 nullità della citazione in opposizione per violazione dell'art. 163-bis e 164 c.p.c. con conseguente cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento nelle more del pignoramento e dell'opposizione;
2. In via subordinata, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 8485/2022 del Tribunale di Roma con il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall' con la declaratoria di Controparte_4 nullità della citazione in opposizione per violazione dell'art. 163-bis e 164 c.p.c. con conseguente accertamento dell'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Giudice di Pace di Roma;
3. E comunque in ogni caso revocare e riformare la condanna degli opposti contumaci avv.ti e Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opponente Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio.
4. Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge,
e/o in ogni caso la compensazione delle stesse.
Con ogni conseguente statuizione di legge.”
***
Dalla lettura complessiva e coordinata della parte espositiva e delle conclusioni (invero non del tutto chiare) contenute nelle suddette note emerge inequivocamente che parte appellante ritiene cessata la materia del contendere in virtù dell'avvenuto pagamento, tanto che, in via principale, chiede che, in riforma della gravata sentenza, sia respinta l'opposizione a precetto proposta da per l'avvenuta violazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c., con conseguente CP_3
cessazione della materia del contendere.
***
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 3453 del 07/02/2024),
pagina 8 di 13 nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
***
Nella specie, deve ritenersi che gli appellanti, con le note abbiano inteso rinunciare alle censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di appello (“NEL MERITO: AUTOLIQUIDAZIONE
IN SEDE DI PRECETTO” e “IN MERITO AI DANNI DA ABUSO DELL'AZIONE”), ferma restando, con riguardo a quest'ultimo, l'inammissibilità originaria dello stesso per carenza di interesse, avendo il primo giudice respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . CP_3
Depone in tal senso, oltre al dato letterale, la circostanza che, a fronte dell'avvenuto pagamento ad opera di dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, gli appellanti CP_3 non hanno lamentato l'esistenza di un credito residuo rispetto a quanto corrisposto.
Del resto, come si è visto, sono gli stessi appellanti ad affermare che, alla luce dell'estinzione del titolo avvenuta con il pagamento, sarebbe superflua ogni pronuncia nel merito, se non quella sulle spese di lite, e a sostenere che “questo appello non si può che chiudere con una declaratoria di nullità della sentenza impugnata che assorbe ogni altra questione nel merito, attesa la cessata materia per l'intervenuto pagamento nelle more” (pag. 5 note conclusionali di parte appellante), manifestando quindi la mancanza di interesse a una pronuncia in merito al quantum.
***
È evidente dunque che, se per un verso non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (che comunque presuppone che le parti rassegnino conclusioni conformi), per altro verso questa Corte può esaminare soltanto il primo motivo, concernente la denunciata violazione dell'art. 163 bis c.p.c., e il quarto, relativo alle spese, essendo per il resto venuto meno l'interesse della parte ad agire (cfr. Cass. n. 21757 del 29/07/2021), rinviandosi a quanto si dirà appresso in ordine alla domanda formulata in via gradata (pag. 6 delle note).
***
Ciò detto, il primo motivo è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di sospensione dei termini processuali civili disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia COVID-19 (in dettaglio, dall'art. 83,
pagina 9 di 13 secondo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), qualora il decorso di un termine a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima frazione, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento dell'udienza, non già un ordine di rinnovazione della notifica, non essendovi alcuna nullità da sanare (Cass. n. 10139/2024).
Ora, l'art. 83 citato ha disposto la sospensione del decorso dei termini per «il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili» per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
La notifica dell'atto di opposizione a precetto è avvenuta il 20.2.2020 per l'udienza, indicata in citazione, del 25.5.2020.
Con decreto del 5.8.2020, il giudice di primo grado, dando espressamente atto della legislazione emergenziale e degli atti ad essa correlati, nonché dell'impossibilità di trattare la causa all'udienza fissata nell'atto di citazione e in quella immediatamente successiva, ha differito l'udienza di prima comparizione al 12.10.2020 (poi differita d'ufficio al 23.10.2020).
Il tribunale, così provvedendo, ha ampiamente assicurato il decorso di (ben oltre) novanta giorni liberi dal 12.5.2020 (momento finale della sospensione pandemica dei termini) per la esplicazione delle difese dei convenuti.
Ne consegue che, diversamente da quanto denunciato dagli appellanti, non si riscontra alcuna nullità della citazione né alcun vizio della sentenza impugnata, avendo il primo giudice correttamente dichiarato la contumacia dei convenuti, in linea con il principio di diritto successivamente affermato dalla Corte di legittimità.
Rimane assorbita, non sussistendone i relativi presupposti, la richiesta di rimessione in termini.
***
Con riguardo alla domanda proposta in via gradata, si ritiene che questa sia inammissibile, poiché è in contrasto con quanto affermato nelle stesse note, in via principale, in ordine alla cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento.
E infatti, una volta che parte appellante ha affermato che, al di là della nullità per violazione dell'art. 163 bis c.p.c., per il resto il giudizio di appello non poteva che “chiudersi” con la pagina 10 di 13 declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento, non può poi, “in subordine”, insistere nella domanda di merito.
Ciò in quanto tale domanda non è logicamente subordinata al rigetto del motivo incentrato sulla nullità della sentenza, che non fa certo risorgere l'interesse a un pagamento già avvenuto e ritenuto (in via principale) satisfattivo.
Comunque, anche ove si volesse prescindere da quanto sopra (e non è questo il caso), il secondo motivo di appello è inammissibile ab origine, dal momento che gli appellanti non si confrontano con l'articolato ragionamento del primo giudice, ma si limitano a esporre nell'atto di impugnazione la propria prospettazione, come se si trattasse di una comparsa di costituzione e risposta in primo grado, replicando alla parte opponente e illustrando le proprie tesi.
Com'è noto, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Non è dato, dunque, esporre argomentazioni senza denunciare lo specifico errore in cui sarebbe incorso il primo giudice.
***
Da ultimo, il motivo sulle spese è infondato.
In primo luogo, le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avuto riguardo all'esito finale della lite, essendo la liquidazione unitaria.
Orbene, , nel primo grado di giudizio, ha chiesto sostanzialmente al tribunale di CP_3 determinare “il giusto importo dovuto” (cfr. pag. 6 atto di citazione), contestando alcune voci in quanto non spettanti in base alla normativa vigente, o non provate.
Nelle conclusioni, ha chiesto di:
“- accogliere la presente opposizione e dichiarare illegittima l'azione esecutiva prospettata sospendendo l'efficacia esecutiva dei titoli;
- accogliere la presente opposizione e accertare non dovuto l'importo richiesto per ogni singolo precetto per i motivi esposti;
- accertare non dovuto in toto l'importo chiesto con il precetto relativo alla sentenza n. 4478 del Giudice di Pace di Barra;
pagina 11 di 13 - in subordine accertare il giusto dovuto per ogni singolo precetto;
- accogliere la domanda per abuso del processo e lite temeraria e liquidare il danno in via equitativa”.
L'opposizione pre-esecutiva può coincidere con la contestazione del titolo esecutivo ma può anche insistere su vari aspetti che prescindono da ciò o che, addirittura, presuppongono che il titolo esecutivo sia fuori discussione, quali, ad esempio, la contestazione dei compensi autoliquidati in precetto e ogni questione di interpretazione del titolo esecutivo, ivi compresa la deduzione della non corrispondenza della sorte capitale indicata nel precetto con quella legittimamente dovuta in base al titolo medesimo (Cass. n. 26285/2019, in motivazione).
Il tribunale ha accolto i motivi di opposizione, dichiarando l'inefficacia dell'atto di precetto notificato sulla base della sentenza n. 4478/2019 del giudice di pace di Barra e la nullità o inefficacia parziale dei restanti atti di precetto per le somme non dovute, pari complessivamente a € 4.562,00, ferma la piena efficacia degli stessi per la somma residua di
€ 10.419,29.
La circostanza che la domanda di accertamento del “giusto dovuto” per ogni singolo precetto sia stata proposta in via subordinata non rende comunque la doglianza degna di accoglimento.
Infatti, poiché tale domanda subordinata non è autonoma, ma fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto della principale, non può configurarsi quella soccombenza reciproca richiesta dall'art. 92 c.p.c. per compensare le spese (Cass. n.
26043/2020).
Ne discende che correttamente il primo giudice ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza, essendo, tra l'altro, pacifico che il mero rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte vittoriosa nel merito non determina soccombenza parziale ai fini della eventuale compensazione delle spese (cfr. Cass. n. 11792/2018; Cass. n.
18036/2022).
Pertanto, non vi sono ragioni per riformare la gravata sentenza in punto di spese.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Gli appellanti devono essere condannati, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
pagina 12 di 13 ***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 8485/2022, R.G. n. 15665/2020, pubblicata il 30.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore Parte_1 Parte_2 dell' , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6429/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.4.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
difesi da sé stessi
APPELLANTI
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
p.i. P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Marinelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8485/2022, R.G. n. 15665/2020, pubblicata il 30.5.2022, il tribunale di Roma premetteva che:
pagina 1 di 13 - l aveva proposto opposizione avverso 19 atti di Controparte_1
precetto, notificati a istanza degli avv.ti Filippo Aiala e , con cui le Parte_2 era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.048,43 a titolo di condanna alle spese di lite in favore dei difensori antistatari in forza delle rispettive sentenze;
- l'opponente aveva contestato il quantum, ritenendo non dovuti alcuni importi richiesti in ciascun precetto, mentre aveva contestato l'intero precetto in relazione alla sentenza n. 4478/2019 del giudice di pace di Barra;
- aveva chiesto, pertanto, l'accertamento del dovuto per ogni singolo precetto e il risarcimento del danno per abuso del processo e lite temeraria;
- gli intimanti opposti non si erano costituiti in giudizio e, alla prima udienza del
23.10.2020, previa verifica della regolarità della notificazione dell'atto di opposizione, erano stati dichiarati contumaci.
Ciò detto, il giudice accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto notificato sulla base della sentenza n. 4478/2019 del giudice di pace di Barra;
dichiarava la nullità e/o inefficacia parziale dei restanti atti di precetto, ferma la piena efficacia degli stessi per la somma residua di € 10.419,29, e condannava gli opposti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente, così motivando:
‹‹L'opposizione appare fondata.
Gli importi richiesti in precetto per la “fase di studio della procedura esecutiva” non sono dovuti.
Come noto, dopo l'abolizione delle tariffe professionali e l'entrata in vigore del D.M. 55/2014 che stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, il compenso per l'atto di precetto è determinato in relazione allo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda.
Il compenso per la fase di studio del procedimento esecutivo può essere richiesto nell'ambito dell'espletamento della procedura esecutiva che, nel caso di opposizione a precetto, non è stata ancora iniziata e, in ogni caso, deve essere liquidato con un provvedimento giudiziale.
In sede di autoliquidazione nell'atto di precetto è dovuto esclusivamente il compenso stabilito dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014.
Il relativo motivo di opposizione è dunque meritevole di accoglimento.
Quanto all'importo del contributo unificato, va osservato che, pur dovendosi ritenere incluso nella condanna alle spese anche se non espressamente indicato, il relativo versamento va documentato in sede esecutiva.
La stessa Corte di Cassazione, nelle pronunce pure richiamate dai creditori opposti negli atti di precetto oggetto di opposizione, ha chiarito che “qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del D.M. n.55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante pagina 2 di 13 la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento” (Cass. Sez. 6, 10/02/2016, n. 2691).
Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce infatti un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare;
pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Cass. Sez. 6, 20/11/2015, n. 23830).
Nel caso di specie, i creditori intimanti non hanno documentato il versamento dell'importo a titolo di contributo unificato dovuto per il relativo processo dal quale originano i titoli esecutivi azionati con gli atti di precetto opposto, né si sono difesi nel presente giudizio, rimanendo contumaci pur regolarmente citati, con la conseguenza che, in mancanza di prova del relativo esborso, lo stesso non può essere preteso nella presente sede esecutiva.
Tanto più – va aggiunto – che, negli atti di precetto intimati sulla base delle sentenze che hanno liquidato la somma di € 43,00 per spese sostenute, gli importi richiesti per il contributo unificato sono di tutta evidenza duplicati.
Anche il motivo di opposizione relativo alla richiesta delle spese per la richiesta copie e per la notifica della sentenza e del precetto risulta fondato.
Relativamente alle spese per la richiesta delle copie della sentenza da notificare unitamente al precetto, le stesse non sono dovute in quanto trattasi di controversie di valore inferiore ad € 1.033,00 per i quali non sono dovuti i diritti di copia, come stabilito dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).
Quanto invece, alle pretese spese di notifica, nel caso di specie tutte le sentenze ed i relativi atti di precetto risultano notificati a mezzo posta elettronica certificata, senza dunque alcuna spesa per la notifica.
Da ultimo, in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza n. 4478/2019 del Giudice di Pace di Barra,
l'eccezione formulata dall'opponente coglie nel segno, in quanto il dispositivo della sentenza è evidentemente affetto da errore materiale, di cui la parte in favore della quale è stata emessa la condanna non ha provveduto a richiedere la correzione.
Il dispositivo del titolo azionato, liquidando le spese processuali in una somma minore di quella che dichiara in essa ricompresa per spese sostenute, non consente di determinare con esattezza, e con la certezza necessaria ai fini dell'efficacia esecutiva del titolo, la somma dovuta per le spese di giudizio. Né a tale determinazione può giungersi dall'esame della motivazione, che nulla dice in ordine alle spese processuali.
Sarebbe stato onere dei creditori formulare domanda di correzione dell'errore materiale, prima di procedere alla notifica dell'atto di precetto, onere a cui gli stessi non hanno assolto.
Il relativo atto di precetto è da ritenersi, pertanto, inefficace.
Alla luce delle suesposte considerazioni, gli ulteriori atti di precetto opposti appaiono parzialmente efficaci e vanno conseguentemente dichiarati nulli e/o inefficaci per le somme non dovute per i motivi innanzi esposti, pari complessivamente ad € 4.562,00 rimanendo, invece, validi per la restante somma effettivamente dovuta. pagina 3 di 13 Tanto in conformità all'orientamento risalente ed ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass.
29/02/2008 n. 5515; Cass. 11/03/1992 n. 2938, confermato anche da Cass. 30/01/2013 n. 2160 e 19/12/2014 n.
27032), secondo il quale “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e, in ragione dell'importanza della controversia e delle questioni trattate, al valore minimo.
La soccombenza di parte opposta non si può, tuttavia, ritenere sufficiente ai fini della declaratoria della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Manca infatti la prova dell'asserito pregiudizio, essendo onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; Cass. Civ., 6 novembre
2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n.
21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355).
Ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
La domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va, pertanto, rigettata››.
***
Hanno proposto appello gli avv.ti e , chiedendo alla Corte, di Parte_1 Parte_2
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere il presente atto di appello e riformare per i motivi ivi esposti l'impugnata sentenza, in via principale per vizio della vocatio in ius accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione di primo grado e/o comunque rimettere in termini gli odierni deducenti anche al fine di sollevare l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Giudice di pace di Roma, in subordine e nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto sia quando dichiara l'inefficacia del precetto relativo alla sentenza 4478/19 del Giudice di Pace di Barra sia quando dichiara l'inefficacia parziale dei restanti atti di precetto;
e per l'effetto revocare e riformare la condanna degli opposti contumaci avv.ti e Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opponente Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori”.
***
Si è costituita in giudizio, in data 17.5.2023, l (di seguito Controparte_1
), deducendo che aveva corrisposto agli appellanti l'importo complessivo di € 8.247,59 CP_3
pagina 4 di 13 (doc. 2), “comprensivo degli onorari di precetto e spese accessorie, ivi compreso i compensi richiesti dagli appellanti per la sentenza n. 4487/2019 del GDP di Barra e precetto (totale euro 454,75), dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma con la sentenza qui appellata”, tra aprile e maggio 2020 e non, come asserito dagli appellanti, dopo la sentenza impugnata.
Sostenendo che l'agente della riscossione aveva pagato quanto ritenuto corretto e, contestualmente, aveva opposto i precetti per le voci, a suo parere, non dovute, ed evidenziando che l'esito del giudizio aveva confermato la correttezza dell'operato dell'ente, ha chiesto di rigettare l'appello, confermare la sentenza e condannare gli appellanti alle spese di giudizio.
***
All'udienza del 15.6.2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Con decreto del 5.3.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.4.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Va premesso che, a fronte della notifica dei 19 atti di precetto, avvenuta, a dire degli stessi appellanti, fra il 3 e il 6 febbraio 2020, ha pagato la complessiva somma di € 8.247,59 CP_3
nei mesi tra febbraio e aprile 2020, dunque ben prima della pronuncia della sentenza di primo grado e non “in data recente a distanza di mesi dall'emanazione della sentenza impugnata”, come sostenuto alla pag. 3 dell'atto di impugnazione.
***
Ciò precisato, il primo motivo denuncia “NULLITA' DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE ARTT. 163-BIS E
164 C.P.C.”.
Lamentano gli appellanti che l'atto di citazione era stato notificato in data 20.2.2020 per l'udienza del 20.5.2020 [in realtà, 25.5.2020] e che i termini a comparire non erano stati rispettati tenuto conto della sospensione dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta ex art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 17.3.2020 e art. 36, comma 1, D.L. n. 23 dell'8.4.2020 per l'emergenza COVID, con conseguente nullità dell'atto di citazione e nullità della sentenza;
gli appellanti dovevano quindi essere rimessi in termini al fine di poter formulare le eccezioni preliminari, compresa quella di difetto di competenza per valore del tribunale di Roma in pagina 5 di 13 favore del giudice di pace di Roma, e di articolare eventuali mezzi istruttori;
in ogni caso, la
Corte avrebbe dovuto compensare le spese di lite, in virtù della sentenza n. 2258/2022 delle
Sezioni Unite, con la quale è stato parzialmente modificato il paradigma degli effetti della vocatio in ius sulla sentenza resa, “in uno alla circostanza che è cessata la materia del contendere (con il pagamento successivo alla pubblicazione della sentenza appellata)”.
***
Il secondo motivo è rubricato “NEL MERITO: AUTOLIQUIDAZIONE IN SEDE DI PRECETTO”.
Deducono gli appellanti che: era legittimo inserire, in sede di precetto, le competenze successive alla pubblicazione della sentenza e necessarie per la sua attuazione;
alcune delle voci di spesa contestate dall'opponente erano adeguate e provate;
con i precetti erano state richieste le spese del contributo unificato soltanto nei casi in cui queste non erano state espressamente liquidate dal giudice;
errata era la pronuncia di inefficacia del precetto con riguardo alla sentenza n. 4478/19 del giudice di pace di Barra;
le spese per la notifica della sentenza e del precetto e quelle relative alla redazione del precetto stesso erano state calcolate sulla media dei costi sostenuti per svolgere dette attività.
***
Il terzo motivo è rubricato “IN MERITO AI DANNI DA ABUSO DELL'AZIONE”.
Sostengono gli appellanti che l'opponente non aveva subito alcun danno da “inevitabile pignoramento”, come invece dedotto dalla stessa, mentre, al contrario, non poteva non riconoscersi la responsabilità aggravata a carico dell' , che aveva agito a solo scopo CP_3
intimidatorio.
***
Il quarto motivo è rubricato “SUL GOVERNO DELLE SPESE DI GIUDIZIO”.
Lamentano gli appellanti che i primi due motivi di opposizione (“dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva prospettata e la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli” e “accertare non dovuto l'importo richiesto per ogni singolo precetto per i motivi esposti”) erano stati rigettati, il terzo motivo (relativo alla sentenza 4478/19 del giudice di pace di Barra) era stato accolto, la domanda per abuso del processo e lite temeraria era stata respinta, la domanda subordinata di accertare il giusto dovuto per ogni singolo precetto era stata accolta;
pertanto, “attesa la soccombenza dell'opponente su ¾ delle domande giudiziali, sembra a dir poco ingiusta la condanna alle spese dei sottoscritti difensori” e
“visto il comportamento delle parti, e l'esito del giudizio se proprio non si riteneva giusta l'applicazione della compensazione delle spese, la logica vedeva soccombente per ¾ l'odierna appellata in favore dei sottoscritti procuratori”.
pagina 6 di 13 ***
Orbene, innanzitutto deve darsi conto del fatto che, con le note conclusionali, gli appellanti hanno esposto, in via principale, che la domanda doveva essere accolta per i seguenti motivi:
- e la sua difesa affermano il falso, smentendosi con i documenti stessi che producono”, da cui CP_3 si evince chiaramente che gli assegni e la lettera di accompagnamento “sono stati effettuati in data successiva all'opposizione a precetto notificata dalla collega in data 20 febbraio 2020 ed iscritta a ruolo il 12 marzo 2020”, essendo la documentazione “datata per lo più 15 aprile, quindi sarà giunta ai sottoscritti quantomeno 20 giorni dopo”;
- non vi è un solo assegno emesso prima della data di notifica dell'opposizione;
- questo comportamento scorretto dovrà essere punito dalla Corte in fase di condanna alle spese;
- prima di adire il tribunale, o i suoi legali non hanno contattato i procuratori per CP_3
chiedere spiegazioni sui precetti, né hanno chiesto un accordo sul pagamento o offerto il pagamento secondo il loro criterio;
- il tribunale non ha rilevato il mancato rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c. e ha omesso di disporre la rinnovazione della citazione nei termini di legge, atteso che il differimento non sanava la nullità in quanto doveva aversi riguardo alla data indicata in citazione e non a quella dell'udienza differita dal giudice;
- per questo motivo, i convenuti avevano “adottato la mancata costituzione come scelta processuale” e il processo, come “auspicato” dagli stessi si è chiuso con una pronuncia nulla, “Infatti con l'intervenuto pagamento effettuato in data successiva all'opposizione, quando i precetti erano perenti, venivano meno anche gli altri motivi di opposizione chiudendo interamente il contenzioso, artatamente promosso da , la quale poteva scrivere agli odierni appellanti prima di CP_3 ingolfare la giustizia con, ad oggi, ben due giudizi”;
- in virtù di quanto sopra, “questo appello non si può che chiudere con una declaratoria di nullità della sentenza impugnata che assorbe ogni altra questione nel merito, attesa la cessata materia per l'intervenuto pagamento nelle more”;
- competente sarebbe stato il giudice di pace di Roma, ma, “alla luce dell'estinzione del titolo avvenuta con il pagamento delle sentenze, sarebbe superflua ogni pronuncia nel merito se non quella sulle spese di lite”, che dovranno essere compensate, in primo luogo, per l'atteggiamento ostile e litigioso di e, in secondo luogo, per la mala fede della medesima, che CP_3
non aveva nemmeno provato ad offrire il pagamento secondo i conteggi ritenuti opportuni e, repentinamente, aveva proposto opposizione a precetto prima di procedere con il pagamento.
pagina 7 di 13 Con le stesse note, hanno dedotto, in via gradata, che:
- il tribunale ha erroneamente ritenuto inefficaci o parzialmente nulli gli atti di precetto opposti, omettendo di considerare che gli stessi sono stati notificati in conformità ai titoli esecutivi giudiziali posti a base degli atti e che le somme precettate sono state correttamente autoliquidate;
- la debitrice ha corrisposto solo in data recente, e solo in parte, gli importi dovuti, come si evince dal prospetto pagamenti depositato in atti;
- ne deriva che la decisione impugnata è viziata da un'errata interpretazione delle norme in materia di esecuzione forzata, nonché da una omessa e insufficiente motivazione in punto di validità ed efficacia del titolo esecutivo.
Dopo aver ribadito l'erroneità della condanna alle spese, hanno chiesto:
“1. In via principale, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 8485/2022 del Tribunale di Roma con il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall' con la declaratoria di Controparte_4 nullità della citazione in opposizione per violazione dell'art. 163-bis e 164 c.p.c. con conseguente cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento nelle more del pignoramento e dell'opposizione;
2. In via subordinata, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 8485/2022 del Tribunale di Roma con il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dall' con la declaratoria di Controparte_4 nullità della citazione in opposizione per violazione dell'art. 163-bis e 164 c.p.c. con conseguente accertamento dell'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Giudice di Pace di Roma;
3. E comunque in ogni caso revocare e riformare la condanna degli opposti contumaci avv.ti e Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opponente Parte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio.
4. Con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge,
e/o in ogni caso la compensazione delle stesse.
Con ogni conseguente statuizione di legge.”
***
Dalla lettura complessiva e coordinata della parte espositiva e delle conclusioni (invero non del tutto chiare) contenute nelle suddette note emerge inequivocamente che parte appellante ritiene cessata la materia del contendere in virtù dell'avvenuto pagamento, tanto che, in via principale, chiede che, in riforma della gravata sentenza, sia respinta l'opposizione a precetto proposta da per l'avvenuta violazione degli artt. 163 bis e 164 c.p.c., con conseguente CP_3
cessazione della materia del contendere.
***
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 3453 del 07/02/2024),
pagina 8 di 13 nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
***
Nella specie, deve ritenersi che gli appellanti, con le note abbiano inteso rinunciare alle censure contenute nel secondo e nel terzo motivo di appello (“NEL MERITO: AUTOLIQUIDAZIONE
IN SEDE DI PRECETTO” e “IN MERITO AI DANNI DA ABUSO DELL'AZIONE”), ferma restando, con riguardo a quest'ultimo, l'inammissibilità originaria dello stesso per carenza di interesse, avendo il primo giudice respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . CP_3
Depone in tal senso, oltre al dato letterale, la circostanza che, a fronte dell'avvenuto pagamento ad opera di dopo l'instaurazione del giudizio di primo grado, gli appellanti CP_3 non hanno lamentato l'esistenza di un credito residuo rispetto a quanto corrisposto.
Del resto, come si è visto, sono gli stessi appellanti ad affermare che, alla luce dell'estinzione del titolo avvenuta con il pagamento, sarebbe superflua ogni pronuncia nel merito, se non quella sulle spese di lite, e a sostenere che “questo appello non si può che chiudere con una declaratoria di nullità della sentenza impugnata che assorbe ogni altra questione nel merito, attesa la cessata materia per l'intervenuto pagamento nelle more” (pag. 5 note conclusionali di parte appellante), manifestando quindi la mancanza di interesse a una pronuncia in merito al quantum.
***
È evidente dunque che, se per un verso non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (che comunque presuppone che le parti rassegnino conclusioni conformi), per altro verso questa Corte può esaminare soltanto il primo motivo, concernente la denunciata violazione dell'art. 163 bis c.p.c., e il quarto, relativo alle spese, essendo per il resto venuto meno l'interesse della parte ad agire (cfr. Cass. n. 21757 del 29/07/2021), rinviandosi a quanto si dirà appresso in ordine alla domanda formulata in via gradata (pag. 6 delle note).
***
Ciò detto, il primo motivo è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte, in tema di sospensione dei termini processuali civili disposta dalla legislazione emergenziale per la pandemia COVID-19 (in dettaglio, dall'art. 83,
pagina 9 di 13 secondo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), qualora il decorso di un termine a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima frazione, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento dell'udienza, non già un ordine di rinnovazione della notifica, non essendovi alcuna nullità da sanare (Cass. n. 10139/2024).
Ora, l'art. 83 citato ha disposto la sospensione del decorso dei termini per «il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili» per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
La notifica dell'atto di opposizione a precetto è avvenuta il 20.2.2020 per l'udienza, indicata in citazione, del 25.5.2020.
Con decreto del 5.8.2020, il giudice di primo grado, dando espressamente atto della legislazione emergenziale e degli atti ad essa correlati, nonché dell'impossibilità di trattare la causa all'udienza fissata nell'atto di citazione e in quella immediatamente successiva, ha differito l'udienza di prima comparizione al 12.10.2020 (poi differita d'ufficio al 23.10.2020).
Il tribunale, così provvedendo, ha ampiamente assicurato il decorso di (ben oltre) novanta giorni liberi dal 12.5.2020 (momento finale della sospensione pandemica dei termini) per la esplicazione delle difese dei convenuti.
Ne consegue che, diversamente da quanto denunciato dagli appellanti, non si riscontra alcuna nullità della citazione né alcun vizio della sentenza impugnata, avendo il primo giudice correttamente dichiarato la contumacia dei convenuti, in linea con il principio di diritto successivamente affermato dalla Corte di legittimità.
Rimane assorbita, non sussistendone i relativi presupposti, la richiesta di rimessione in termini.
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Con riguardo alla domanda proposta in via gradata, si ritiene che questa sia inammissibile, poiché è in contrasto con quanto affermato nelle stesse note, in via principale, in ordine alla cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento.
E infatti, una volta che parte appellante ha affermato che, al di là della nullità per violazione dell'art. 163 bis c.p.c., per il resto il giudizio di appello non poteva che “chiudersi” con la pagina 10 di 13 declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento, non può poi, “in subordine”, insistere nella domanda di merito.
Ciò in quanto tale domanda non è logicamente subordinata al rigetto del motivo incentrato sulla nullità della sentenza, che non fa certo risorgere l'interesse a un pagamento già avvenuto e ritenuto (in via principale) satisfattivo.
Comunque, anche ove si volesse prescindere da quanto sopra (e non è questo il caso), il secondo motivo di appello è inammissibile ab origine, dal momento che gli appellanti non si confrontano con l'articolato ragionamento del primo giudice, ma si limitano a esporre nell'atto di impugnazione la propria prospettazione, come se si trattasse di una comparsa di costituzione e risposta in primo grado, replicando alla parte opponente e illustrando le proprie tesi.
Com'è noto, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Non è dato, dunque, esporre argomentazioni senza denunciare lo specifico errore in cui sarebbe incorso il primo giudice.
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Da ultimo, il motivo sulle spese è infondato.
In primo luogo, le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avuto riguardo all'esito finale della lite, essendo la liquidazione unitaria.
Orbene, , nel primo grado di giudizio, ha chiesto sostanzialmente al tribunale di CP_3 determinare “il giusto importo dovuto” (cfr. pag. 6 atto di citazione), contestando alcune voci in quanto non spettanti in base alla normativa vigente, o non provate.
Nelle conclusioni, ha chiesto di:
“- accogliere la presente opposizione e dichiarare illegittima l'azione esecutiva prospettata sospendendo l'efficacia esecutiva dei titoli;
- accogliere la presente opposizione e accertare non dovuto l'importo richiesto per ogni singolo precetto per i motivi esposti;
- accertare non dovuto in toto l'importo chiesto con il precetto relativo alla sentenza n. 4478 del Giudice di Pace di Barra;
pagina 11 di 13 - in subordine accertare il giusto dovuto per ogni singolo precetto;
- accogliere la domanda per abuso del processo e lite temeraria e liquidare il danno in via equitativa”.
L'opposizione pre-esecutiva può coincidere con la contestazione del titolo esecutivo ma può anche insistere su vari aspetti che prescindono da ciò o che, addirittura, presuppongono che il titolo esecutivo sia fuori discussione, quali, ad esempio, la contestazione dei compensi autoliquidati in precetto e ogni questione di interpretazione del titolo esecutivo, ivi compresa la deduzione della non corrispondenza della sorte capitale indicata nel precetto con quella legittimamente dovuta in base al titolo medesimo (Cass. n. 26285/2019, in motivazione).
Il tribunale ha accolto i motivi di opposizione, dichiarando l'inefficacia dell'atto di precetto notificato sulla base della sentenza n. 4478/2019 del giudice di pace di Barra e la nullità o inefficacia parziale dei restanti atti di precetto per le somme non dovute, pari complessivamente a € 4.562,00, ferma la piena efficacia degli stessi per la somma residua di
€ 10.419,29.
La circostanza che la domanda di accertamento del “giusto dovuto” per ogni singolo precetto sia stata proposta in via subordinata non rende comunque la doglianza degna di accoglimento.
Infatti, poiché tale domanda subordinata non è autonoma, ma fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto della principale, non può configurarsi quella soccombenza reciproca richiesta dall'art. 92 c.p.c. per compensare le spese (Cass. n.
26043/2020).
Ne discende che correttamente il primo giudice ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza, essendo, tra l'altro, pacifico che il mero rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte vittoriosa nel merito non determina soccombenza parziale ai fini della eventuale compensazione delle spese (cfr. Cass. n. 11792/2018; Cass. n.
18036/2022).
Pertanto, non vi sono ragioni per riformare la gravata sentenza in punto di spese.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
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Gli appellanti devono essere condannati, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 8485/2022, R.G. n. 15665/2020, pubblicata il 30.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore Parte_1 Parte_2 dell' , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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