Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15409/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15409 del 20-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS--OMISSIS-, recante l'esclusione dell'odierno ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco indetto con decreto n. 34 del 21 febbraio 20-OMISSIS-;
- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che possa dirsi lesivo dell'interesse azionato dall'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso volto all'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco indetto con decreto n. 34 del 21 febbraio 20-OMISSIS- del Ministero dell’Interno.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con atto depositato in giudizio in data 31.12.2025, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
All’odierna udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, a fronte della univoca dichiarazione della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 20-OMISSIS-, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813).
L'esito della controversia e la particolarità delle questioni sottostanti il giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR MA, Presidente
Rita Luce, Consigliere
GI RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | DR MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.