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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio IA - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 350/2022 R.G.L. avverso sentenza n. 1918/2021 del 26.11.2021 emessa dal Giudice del Lavoro di Reggio IA , e vertente
TRA
(CF Parte_1
) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi al
[...]
con Deliberazione n. 359 dell'11 novembre 2020, Controparte_1 rappresentato e difeso, nel presente procedimento, dall'avv. Francesca Lancia appellante
–
anche quale mandatorio della CP_2 Controparte_3
in persona del suo Presidente e rappresentante pro tempore,
[...] il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio IA, alla via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli Avv. Valeria Grandizio;
CP_4
e
Controparte_5
-APPELLATA contumace-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio IA l'
[...]
conveniva l' , Parte_1 Controparte_5 anche quale mandatario della proponendo opposizione, con CP_2 CP_6 il primo ricorso, iscritto al n di rg 4486/2016, avverso l'intimazione di pagamento n.09420169007310954000, notificatagli in data 19.10.16, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420120002452682000;39420130001930047000;39420130001930148000;39420130 001930249000;39420130001930350000;39420130001930451000;3942014000024723 5000;39420140000247336000;39420140000247437000;39420140000247538000;394 20140000247639000;39420140000247740000;39420140000247841000;39420140000 247942000;39420140000248043000;39420140000248144000;3942014000024824500
0;39420140000248346000;39420140000248470000;39420140000248548000;394201 40000248649000;39420140000248750000;39420140000248851000;39420140000248 952000;39420140000249053000;39420140003493642000;39420140005632541000; tutte asseritamente dovute a titolo di omessa contribuzione IVS/OTD/mod.DM10 oltre somme aggiuntive e spese di notifica per gli anni 2012-2013-2014, per un importo complessivo finale di €512.040,18 (inclusivo di interessi di mora e compensi di riscossione).
Eccepiva che tali somme erano state erroneamente calcolate non essendo stato conteggiato quanto anticipato per conto dell' a titolo di indennità per CP_2 assegni nuclei familiari (ANFA), Cassa integrazione (CIGA) e malattia (MALA) ed eccepiva che le somme non sarebbero in realtà dovute in quanto: a) annullate d'ufficio ai sensi dell'art.1 co.539-540 L.288/2012; b) parzialmente pagate quanto al III - IV trimestre 2012, come da documentazione allegata.
Con un successivo ricorso iscritto al n di rg 4310/2017 l' Parte_1
impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
[...]
n.09476201700001536000, avente ad oggetto l'identico carico contributivo di cui si discute.
Le cause venivano riunite e successivamente decise Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione: < carico contributivo la cui esattezza – e la cui tenutezza – si contesta nella presente sede è costituito da una serie di n.27 avvisi di addebito tutti regolarmente notificati al ricorrente: circostanza, quest'ultima, Parte_1 documentalmente accertata e comunque mai espressamente contestata dall'interessato.
La mancata opposizione della cartella esattoriale in questione nei termini – perentori - di cui all'art.24 co.5 D.Lgs. 46/1999 rende non più contestabile l'an debeatur in relazione al relativo contenuto, per cui tutte le censure di merito o procedimentali devono ritenersi non proponibili in altra, diversa e successiva sede come questa (cfr. Cass., 4506/2007: “in tema di iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali l'art.24, comma 5, del Dlgs n.46/99 dispone che contro l'iscrizione al ruolo può proporre opposizione al giudice entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (…) detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”). Milita in tal senso il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “la mancata tempestiva opposizione dell'avviso di addebito determina l'incontestabilita della pretesa contributiva, sicche non e consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo (…) (Cass., 4978/2015).
Tanto determina la declaratoria di infondatezza della domanda anche in parte qua, e quindi la reiezione del ricorso nel suo complesso. Avverso la sentenza ha proposto appello il eccependo: A) Parte_1
l'annullamento ex lege della partite iscritte a ruolo e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420169007310954000 B) la contestazione di omesso pagamento relativo al III e IV trimestre dell'annualità2012 – pagamento integralmente e regolarmente effettuato.
Si è costituito l Controparte_7
Con riferimento al primo motivi di appello ha ribadito che non vi era stata alcuna violazione dell'art.1 co.537- 544della L.228/12 per come già ampiamente motivato in primo grado specificando che < tassativo (e non esemplificativo) le condizioni di operatività della norma e tra queste non vi è quella reclamata dall'ente ricorrente e cioè l'intervenuta compensazione della contribuzione da versarsi con le somme per prestazioni anticipate, ovvero il pagamento in data antecedente alla formazione del ruolo. Inoltre, non risulta che sia stata presentata alcuna istanza all'Istituto, né alcuna comunicazione da parte del Concessionario>>.
Con riferimento ai pagamenti parziali ha dato atto che vi erano stati in data 07/07/2015 e 15/07/2015, pertanto, accertati i versamenti a copertura del periodo 2012, ed analizzati i versamenti effettuati dall'azienda, l ha CP_3 operato gli sgravi totali/parziali relativi agli avvisi di addebito relativi al III e IV trimestre 2012 Gestione Agricola ( cfr. documentazione allegata 19 avvisi di addebito).
Ha concluso per la parziale cessata materia restando ancora dovute le somme
< – 39420130001930148000 – 39420130001930249000 – 39420130001930350000 – 39420130001930451000 per i quali non erano presenti versamenti, pertanto ancora dovuti, attenendo tutti al secondo trimestre 2012 (2/2012), sicchè esulano dall'oggetto del giudizio, atteso che parte appellante limita le contestazioni alle omissioni Gestione Agricola del III e IV trimestre 2012. Analogamente, esulano dalla valutazione l'avviso di addebito 39420120002452682000 che riguarda il periodo 2/2012, nonchè l'avviso di addebito 39420140003493642000, riferito ai periodi 8-9/2012 per la gestione DM. Infine, l'avviso di addebito n. 39420140005632541000 riguarda contributi da gestione separata>>.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025 fissato nel predetto.
La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di appello relativo ai pagamenti parziali va dichiarata la parziale cessata materia del contendere . E' lo stesso che, nel costituirsi in appello, ha dato atto del parziale CP_3 pagamento con riferimento alla alle omissioni Gestione Agricola del III e IV trimestre 2012 per i quali crediti ha provveduto allo sgravio. Sicchè va dichiarata la parziale cessata materia del contendere in forza degli sgravi operati dall' ed allegati in atti. CP_2
Il Tribunale ha ritenuto correttamente inammissibili le eccezioni relative ai fatti anteriori alla notifica degli avvisi di addebito, atteso l'omessa impugnazione degli stessi. La decisione è corretta con riferimento alle eccezioni relative alle compensazioni e ai pagamenti fatti prima della notifica dei titoli;
ad eccezione appunto dei pagamenti- come quelli oggetto di sgravio- effettuati successivamente a dette notifiche che sono sempre opponibili, con l'opposizione all'esecuzione, quali fatti appunto estintivi del credito. Detti pagamenti, successivi alla notifica degli avvisi di addebito, dovevano essere esaminati dal Tribunale, trattandosi di fatti estintivi sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo. Se è vero che l'omessa impugnazione dell'avviso di addebito determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, come citato dall' (Cassazione CP_2 sez. lav., 12/03/2015, n. 4978) è anche vero che ciò vale per i fatti avvenuti prima della notificazione del titolo, e non per quelli successivi. In ogni caso si deve prendere atto che i pagamenti sono stati considerati dall' che ha provveduto ad effettuare gli sgravi parziali. CP_2
La sentenza, invece, va confermata per tutti i vizi di merito per fatti anteriori alla notifica degli avvisi di addebito che non possono essere esaminati. Il secondo motivo di appello è, invece, infondato atteso che non vi è alcuna possibilità di applicazione dell' annullamento ex lege del carico contributivo non sussistano le condizioni previste ai sensi dell'art.1 co.537-544 L.228/2012. Il Tribunale, con motivazione condivisibile il cui percorso è stato sopra riportato, ha dato conto delle ragioni dell'inapplicabilità della normativa. Detto capo non è stato oggetto di specifica censura avendo il riproposto Parte_1 pedissequamente la relativa eccezione. In ogni caso osta all'accoglimento della domanda, come eccepito da con CP_2 la memoria di costituzione, la mancanza di presentazione della relativa istanza che va proposta a pena di decadenza entro 60 giorni dalla << dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario>>. La sentenza, pertanto, sul punto va confermata.
Le spese di lite del doppio grado attesa la parziale cessata materia in forza dei pagamenti avvenuti successivamente alla notifica dei titoli, che determina reciproca soccombenza vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio IA, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
[...]
contro avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 1918/2021 del 26.11.2021:
- dichiara la parziale cessata materia del contendere e per il resto conferma la sentenza appellata;
-compensa le spese del doppio grado. Reggio IA, 19/3/2025.
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio IA - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 350/2022 R.G.L. avverso sentenza n. 1918/2021 del 26.11.2021 emessa dal Giudice del Lavoro di Reggio IA , e vertente
TRA
(CF Parte_1
) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi al
[...]
con Deliberazione n. 359 dell'11 novembre 2020, Controparte_1 rappresentato e difeso, nel presente procedimento, dall'avv. Francesca Lancia appellante
–
anche quale mandatorio della CP_2 Controparte_3
in persona del suo Presidente e rappresentante pro tempore,
[...] il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio IA, alla via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli Avv. Valeria Grandizio;
CP_4
e
Controparte_5
-APPELLATA contumace-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio IA l'
[...]
conveniva l' , Parte_1 Controparte_5 anche quale mandatario della proponendo opposizione, con CP_2 CP_6 il primo ricorso, iscritto al n di rg 4486/2016, avverso l'intimazione di pagamento n.09420169007310954000, notificatagli in data 19.10.16, con specifico riferimento agli avvisi di addebito nn. 39420120002452682000;39420130001930047000;39420130001930148000;39420130 001930249000;39420130001930350000;39420130001930451000;3942014000024723 5000;39420140000247336000;39420140000247437000;39420140000247538000;394 20140000247639000;39420140000247740000;39420140000247841000;39420140000 247942000;39420140000248043000;39420140000248144000;3942014000024824500
0;39420140000248346000;39420140000248470000;39420140000248548000;394201 40000248649000;39420140000248750000;39420140000248851000;39420140000248 952000;39420140000249053000;39420140003493642000;39420140005632541000; tutte asseritamente dovute a titolo di omessa contribuzione IVS/OTD/mod.DM10 oltre somme aggiuntive e spese di notifica per gli anni 2012-2013-2014, per un importo complessivo finale di €512.040,18 (inclusivo di interessi di mora e compensi di riscossione).
Eccepiva che tali somme erano state erroneamente calcolate non essendo stato conteggiato quanto anticipato per conto dell' a titolo di indennità per CP_2 assegni nuclei familiari (ANFA), Cassa integrazione (CIGA) e malattia (MALA) ed eccepiva che le somme non sarebbero in realtà dovute in quanto: a) annullate d'ufficio ai sensi dell'art.1 co.539-540 L.288/2012; b) parzialmente pagate quanto al III - IV trimestre 2012, come da documentazione allegata.
Con un successivo ricorso iscritto al n di rg 4310/2017 l' Parte_1
impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
[...]
n.09476201700001536000, avente ad oggetto l'identico carico contributivo di cui si discute.
Le cause venivano riunite e successivamente decise Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione: < carico contributivo la cui esattezza – e la cui tenutezza – si contesta nella presente sede è costituito da una serie di n.27 avvisi di addebito tutti regolarmente notificati al ricorrente: circostanza, quest'ultima, Parte_1 documentalmente accertata e comunque mai espressamente contestata dall'interessato.
La mancata opposizione della cartella esattoriale in questione nei termini – perentori - di cui all'art.24 co.5 D.Lgs. 46/1999 rende non più contestabile l'an debeatur in relazione al relativo contenuto, per cui tutte le censure di merito o procedimentali devono ritenersi non proponibili in altra, diversa e successiva sede come questa (cfr. Cass., 4506/2007: “in tema di iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali l'art.24, comma 5, del Dlgs n.46/99 dispone che contro l'iscrizione al ruolo può proporre opposizione al giudice entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (…) detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”). Milita in tal senso il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “la mancata tempestiva opposizione dell'avviso di addebito determina l'incontestabilita della pretesa contributiva, sicche non e consentito l'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio, instaurato a seguito della nuova notificazione del titolo (…) (Cass., 4978/2015).
Tanto determina la declaratoria di infondatezza della domanda anche in parte qua, e quindi la reiezione del ricorso nel suo complesso. Avverso la sentenza ha proposto appello il eccependo: A) Parte_1
l'annullamento ex lege della partite iscritte a ruolo e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420169007310954000 B) la contestazione di omesso pagamento relativo al III e IV trimestre dell'annualità2012 – pagamento integralmente e regolarmente effettuato.
Si è costituito l Controparte_7
Con riferimento al primo motivi di appello ha ribadito che non vi era stata alcuna violazione dell'art.1 co.537- 544della L.228/12 per come già ampiamente motivato in primo grado specificando che < tassativo (e non esemplificativo) le condizioni di operatività della norma e tra queste non vi è quella reclamata dall'ente ricorrente e cioè l'intervenuta compensazione della contribuzione da versarsi con le somme per prestazioni anticipate, ovvero il pagamento in data antecedente alla formazione del ruolo. Inoltre, non risulta che sia stata presentata alcuna istanza all'Istituto, né alcuna comunicazione da parte del Concessionario>>.
Con riferimento ai pagamenti parziali ha dato atto che vi erano stati in data 07/07/2015 e 15/07/2015, pertanto, accertati i versamenti a copertura del periodo 2012, ed analizzati i versamenti effettuati dall'azienda, l ha CP_3 operato gli sgravi totali/parziali relativi agli avvisi di addebito relativi al III e IV trimestre 2012 Gestione Agricola ( cfr. documentazione allegata 19 avvisi di addebito).
Ha concluso per la parziale cessata materia restando ancora dovute le somme
< – 39420130001930148000 – 39420130001930249000 – 39420130001930350000 – 39420130001930451000 per i quali non erano presenti versamenti, pertanto ancora dovuti, attenendo tutti al secondo trimestre 2012 (2/2012), sicchè esulano dall'oggetto del giudizio, atteso che parte appellante limita le contestazioni alle omissioni Gestione Agricola del III e IV trimestre 2012. Analogamente, esulano dalla valutazione l'avviso di addebito 39420120002452682000 che riguarda il periodo 2/2012, nonchè l'avviso di addebito 39420140003493642000, riferito ai periodi 8-9/2012 per la gestione DM. Infine, l'avviso di addebito n. 39420140005632541000 riguarda contributi da gestione separata>>.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025 fissato nel predetto.
La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo di appello relativo ai pagamenti parziali va dichiarata la parziale cessata materia del contendere . E' lo stesso che, nel costituirsi in appello, ha dato atto del parziale CP_3 pagamento con riferimento alla alle omissioni Gestione Agricola del III e IV trimestre 2012 per i quali crediti ha provveduto allo sgravio. Sicchè va dichiarata la parziale cessata materia del contendere in forza degli sgravi operati dall' ed allegati in atti. CP_2
Il Tribunale ha ritenuto correttamente inammissibili le eccezioni relative ai fatti anteriori alla notifica degli avvisi di addebito, atteso l'omessa impugnazione degli stessi. La decisione è corretta con riferimento alle eccezioni relative alle compensazioni e ai pagamenti fatti prima della notifica dei titoli;
ad eccezione appunto dei pagamenti- come quelli oggetto di sgravio- effettuati successivamente a dette notifiche che sono sempre opponibili, con l'opposizione all'esecuzione, quali fatti appunto estintivi del credito. Detti pagamenti, successivi alla notifica degli avvisi di addebito, dovevano essere esaminati dal Tribunale, trattandosi di fatti estintivi sopravvenuti alla notifica del titolo esecutivo. Se è vero che l'omessa impugnazione dell'avviso di addebito determina l'incontestabilità della pretesa contributiva, come citato dall' (Cassazione CP_2 sez. lav., 12/03/2015, n. 4978) è anche vero che ciò vale per i fatti avvenuti prima della notificazione del titolo, e non per quelli successivi. In ogni caso si deve prendere atto che i pagamenti sono stati considerati dall' che ha provveduto ad effettuare gli sgravi parziali. CP_2
La sentenza, invece, va confermata per tutti i vizi di merito per fatti anteriori alla notifica degli avvisi di addebito che non possono essere esaminati. Il secondo motivo di appello è, invece, infondato atteso che non vi è alcuna possibilità di applicazione dell' annullamento ex lege del carico contributivo non sussistano le condizioni previste ai sensi dell'art.1 co.537-544 L.228/2012. Il Tribunale, con motivazione condivisibile il cui percorso è stato sopra riportato, ha dato conto delle ragioni dell'inapplicabilità della normativa. Detto capo non è stato oggetto di specifica censura avendo il riproposto Parte_1 pedissequamente la relativa eccezione. In ogni caso osta all'accoglimento della domanda, come eccepito da con CP_2 la memoria di costituzione, la mancanza di presentazione della relativa istanza che va proposta a pena di decadenza entro 60 giorni dalla << dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario>>. La sentenza, pertanto, sul punto va confermata.
Le spese di lite del doppio grado attesa la parziale cessata materia in forza dei pagamenti avvenuti successivamente alla notifica dei titoli, che determina reciproca soccombenza vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio IA, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
[...]
contro avverso la Parte_1 CP_2 sentenza n. 1918/2021 del 26.11.2021:
- dichiara la parziale cessata materia del contendere e per il resto conferma la sentenza appellata;
-compensa le spese del doppio grado. Reggio IA, 19/3/2025.
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti