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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/04/2024, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Mariavittoria Papa Presidente
2. dr. Anna Maria Beneduce Consigliere
3. dr. Nunzia Tesone Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.03.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1223/2021 r.g. sez. lav., vertente
tra
nata il [...], nata il [...] rappresentate e Parte_1 Persona_1 difese dagli Avv.ti Rosario Santese e Maria Rosaria Santese, giusta procura in atti presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Macchia di Montecorvino Rovella
Appellante
e
CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con separati ricorsi successivamente riuniti, le istanti in epigrafe indicate adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Nola chiedendo, previo accertamento della intercorrenza con l'azienda “ TE CP_
” di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato nei periodi indicati, ordinare all' la loro
[...] reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, vinte le spese con attribuzione.
A fondamento della domanda esponevano: - di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda “
[...]
in particolare, negli anni 2007 e 2008 svolgendo n. 51 gg. di lavoro per ciascun anno, nei TE mesi da maggio a luglio in qualità di braccianti agricole;
- che l'attività svolta dai dipendenti dell'azienda agricola , consisteva nella coltivazione e produzione dei seguenti prodotti ortofrutticoli: da TE gennaio a marzo potatura di alberi di kiwi -raccolti successivamente- con relativa pulizia dei terreni ubicati in TT (SA), alle Loc.tà Aversana e Porta di Ferro;
nel mese di aprile, maggio e giugno, le ricorrenti unitamente alle altre colleghe si erano occupate della raccolta delle albicocche e della loro collocazione nelle apposite cassette. Nel mese di luglio proseguivano con la pulizia dei terreni ove era
1 terminata la raccolta delle albicocche, le cui piante erano interessate dalla cd. “potatura verde”. Ancora, le ricorrenti, nel periodo aprile/luglio, si occupavano anche della raccolta sotto serra delle fragole e collocazione delle stesse negli appositi contenitori. Infine, da ottobre a dicembre si svolgeva la coltivazione e raccolta dei kiwi;
-che, pertanto, le ricorrenti si erano occupate, insieme alle altre colleghe, per circa 40 giornate della coltivazione e raccolta dei prodotti ortofrutticoli di cui al precedente capo n. 2,
e della pulizia dei terreni, mentre per circa 11 giornate la stessa si erano dedicate alle operazioni di cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti agricoli raccolti presso i terreni suddetti svolta presso lo stabilimento della “ ”, ubicato in MA ES (NA), alla Via Sossio z.i., ove, TE nel dettaglio, le istanti si occupavano della calibratura e confezionamento manuale dei prodotti agricoli;
- di aver lavorato per 5 giorni alla settimana ricevendo le direttive dai responsabili dell'azienda agricola;
-di CP_ aver ricevuto regolarmente la paga giornaliera e che, tuttavia, l' disconosceva il rapporto di lavoro provvedendo alla cancellazione dei loro nominativi dall'elenco dei braccianti per gli anni rispettivamente indicati, con la pubblicazione del primo elenco nominativo trimestrale dell'anno 2016. CP_
2.Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione e nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.
3. Il Tribunale di Nola, con sentenza n.1577 del 05.11.2020 disattesa l'eccezione di decadenza, nel merito, alla luce del verbale ispettivo del 5.10.2012 e della sentenza della C.d.A di Salerno n.674/2018 che - sulla scorta della c.t.u. espletata aveva affermato la natura agricola dell'azienda solo per il TE periodo antecedente al 31.12.2007 - riconosceva l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo solo per l'anno
2007 (dal 17 maggio al 31 luglio). Quanto all'anno 2008, rigettava i ricorsi ritenendo le allegazioni attoree circa le mansioni svolte non conciliabili con la natura e la struttura organizzativa della società TE
, come emersa dal verbale ispettivo ed inammissibile la prova testimoniale articolata.
[...]
4. Con atto d'appello depositato in data 27.04.2021 le istanti in epigrafe indicate hanno interposto tempestivo gravame avverso la decisione censurandola per i seguenti motivi: a) per avere il giudice di prime cure non riconosciuto la giusta valenza alla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Salerno con la quale è stata dichiarata la irretroattività della classificazione industriale e per aver fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo. Evidenziava, altresì, che la contestazione mossa dagli ispettori CP_ dell' all'azienda di essere un'azienda senza terra doveva essere valutata TE unitamente alla circostanza che la stessa è anche proprietaria di alcuni appezzamenti di terreni ove coltiva fragole e che nell'acquisto in blocco dei prodotti si occupa, con riguardo alle produzioni di kiwi, pesche ed albicocche, sia della “dilatazione” sia della raccolta e del trasporto dei frutti;
b) per la scarsa rilevanza attribuita ai mezzi istruttori articolati dalle ricorrente, in particolare, si doleva della mancata ammissione della prova testimoniale articolata. CP_
5.Ricostruito il contraddittorio, non si costituiva l' sebbene ritualmente intimato e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
6.All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
Il ricorso è infondato.
2 6.1. All'esame dei motivi di gravame, che per la stretta connessione delle questioni che vengono in rilievo, vanno esaminati congiuntamente, va operata la seguente premessa. Pt_
6.2. La società , di MA ES è stata oggetto nell'anno 2012 di accessi TE ispettivi, completi di dichiarazioni dei lavoratori, di alcuni fornitori e di una relazione fornita dalla medesima società. Gli Ispettori verbalizzanti hanno rilevato che alcuni lavoratori dipendenti sono stati inquadrati come operai agricoli laddove era invece legittimo un inquadramento come operai del settore dell'industria e pertanto, hanno disconosciuto i rapporti di lavoro “agricoli” (cfr. verbale del 5.10.2012) e reinquadrato i lavoratori nel settore industria ( cfr. verbale del 10.12.2012). CP_ In particolare, la contestazione mossa dagli ispettori dell' alla è quella di essere TE
“un'azienda senza terra”, vale a dire un'azienda nella quale i prodotti agricoli, nella fattispecie selezionati, confezionati e commercializzati dalla non sono raccolti nei terreni di proprietà e/o condotti in TE affitto dall'azienda, bensì acquistati “a peso” da terzi che li hanno coltivati, raccolti e consegnati alla per il confezionamento e la commercializzazione. Risulta inoltre che, l'azienda, svolge, in TE minor parte, altra attività che consiste nell'acquisto “in blocco” dei prodotti, ossia, l'acquisto dei frutti dall'albero, ciò vuol dire che l'azienda, in questo caso assume manodopera agricola per svolgere l'attività necessaria per la coltivazione del frutto fino alla maturazione dello stesso (selezionatura, dilatazione, trattamento con fitofarmaci, ecc…), per poi procedere a tutta l'attività di raccolta dello stesso.
E' altresì emerso che la società ha utilizzato per la quasi totalità personale inquadrato come bracciante agricolo a tempo determinato indicando quale unico luogo di lavoro quello dello stabilimento di
TT (fatta eccezione per un breve periodo dell'anno 2011 in cui figura quale luogo di lavoro il fondo di un terzo proprietario). Anche i lavoratori ascoltati dagli ispettori nel corso delle operazioni di accertamento (cfr. i relativi verbali allegati agli atti) hanno dichiarato di aver lavorato quasi esclusivamente presso lo stabilimento di TT con mansioni inerenti la cernita, calibratura e Org_ confezionamento di salvo, per alcuni di essi alcuni periodi di attività presso fondi di qualche cliente.
6.3. La Corte di appello di Salerno, nella sentenza n.674/2018 versata in atti, avente ad oggetto la medesima vicenda, (stessa azienda e medesimi verbali ispettivi), ha espletato una CTU che ha determinato la prevalenza non agricola proprio a cavallo degli anni 2007 e 2008, confermando la natura prevalentemente agricola dell'impresa per il solo periodo antecedente al 31.12.2007.
In particolare, l'ausiliare ha accertato che presso l : “l'impiego degli operai ha Controparte_2 riguardato solo secondariamente l'attività di raccolta, ed invece precipuamente l'attività di lavorazione industriale dei prodotti in massima parte acquistati da terzi a peso, ovvero senza l'impiego di manodopera dell'acquirente per eseguire la raccolta, di tal che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 1 della legge 31-3-1979, N° 92 così come novellato dall'art. 4 D.lgs 30-4-1998 N° 173”.
6.4. La Corte d'appello di Salerno - con decisione confermata dalla Corte di Cassazione, sentenza CP_ n.33187/2021- ha poi richiamato il principio di non retroattività delle riclassificazioni operate dall' stante la necessità di tutelare l'affidamento non solo dell'impresa che non ha agito con dolo ma anche dei lavoratori circa la correttezza delle fattispecie previdenziali maturate.
3 Ha precisato che si era determinato un legittimo affidamento dei lavoratori e della stessa impresa nella cristallizzazione del pregresso sul piano previdenziale, poiché erano stati valutati elementi che la stessa azienda aveva lealmente posto a diposizione degli Enti preposti e pertanto non competeva all'impresa, CP_ bensì all' – titolare della funzione classificatoria – esercitare la verifica nel corso del rapporto e conseguentemente non poteva spostarsi sulla parte datoriale (meno che mai sui lavoratori) l'alea di un inquadramento opinabile (anche come tempistica ispettiva).
6.5. Tuttavia, nel caso di specie, le lavoratrici non possono invocare a fondamento della propria pretesa al riconoscimento dell'esistenza, per l'anno 2008, di un rapporto di lavoro in agricoltura con l'azienda
, l'effetto di non retroattività della classificazione aziendale. TE
Va infatti rimarcato che la situazione previdenziale dei lavoratori agricoli dipende, del resto, dall'attività concretamente svolta dagli stessi, non rilevando in modo netto e dirimente la posizione assicurativa dell'azienda.
Nel caso di specie, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, per l'anno 2008, la natura e la struttura organizzativa della società non risulta in alcun modo conciliabile con le deduzioni TE attoree circa l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo in ragione dello svolgimento delle mansioni dedotte con le modalità indicate nei ricorsi.
Ed invero, ivi si afferma che l'attività svolta dai dipendenti della consisteva nella raccolta e TE sistemazione di albicocche (da aprile a giugno di ogni anno), nella pulizia dei terreni a luglio, nella raccolta e sistemazione delle fragole da aprile a luglio e nella raccolta dei Kiwi da ottobre a dicembre con successiva potatura degli alberi da gennaio a marzo. Tutto ciò risulta incompatibile con l'attività in concreto svolta dall'azienda, con l'assenza di terreni di proprietà o in gestione da parte della società ed è smentito dall'esame delle fatture che evidenziano per la stragrande maggioranza l'avvenuto acquisto di prodotti finiti acquistati presso terzi e successivamente lavorati nei capannoni industriali (cfr. relazione ispettiva agli atti).
6.6. Dall'altra parte, l'accertamento compiuto dagli ispettori, secondo costante giurisprudenza della
Suprema Corte, “in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (in tal senso : Cass. n° 405\2004; Cass. 11946\2005, ecc.).
Nel caso di specie, si è in presenza di un accertamento ispettivo fondato su un approfondito esame della documentazione richiamata e sulle dichiarazioni rese dagli ispettori che, dunque, assume valore di prova con possibilità di fornire una prova contraria.
4 Dunque, per contrastare le risultanze emergenti dal verbale ispettivo, le ricorrenti avrebbero dovuto fornire una prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso.
Ebbene, ribadito che le stesse allegazioni contenute nei ricorsi risultano incompatibili con le modalità
(accertate) di svolgimento dell'attività aziendale che hanno determinato la riclassificazione della
, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice è comunque inammissibile. TE
Ed invero, come già evidenziato dal primo giudice, nei capitoli di prova risultano genericamente indicate il numero di giornate lavorative nel corso degli anni;
si indicano come giornate di lavoro periodi dal lunedì al venerdì “per circa 40/80 giorni sui terreni … e per circa 11/22 giorni nello stabilimento”, senza alcuna specificazione concreta mese per mese;
i luoghi di lavoro sono indicati in modo vago, nonostante la mancanza di disponibilità degli stessi da parte dell'azienda, così come accertato dagli ispettori . CP_1
Anche per quel che riguarda le direttive di lavoro, non sono indicate le specifiche modalità con cui le stesse sarebbero state impartite dal datore di lavoro né si indica in che modo sarebbe stata esercitata da quest'ultimo la necessaria attività di controllo e sorveglianza.
7. Pertanto, le ragioni evidenziate inducono al rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata. CP_
9. Nulla per le spese del grado stante la contumacia dell'
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese del grado.
Così deciso in Napoli, il 18.03.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Nunzia Tesone dr. Mariavittoria Papa
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