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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 158/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 12/03/2021 da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Paolo Francesco Brunello, dell'avv. Antonio Menniti Ippolito e dell'avv. Nicolò Menegolli, e domicilio eletto presso il loro studio di Padova in via Enrico degli Scrovegni n. 2A, Parte appellante
contro
, Controparte_1
C.F. ) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Anita Sciandrello e domicilio eletto in Padova, galleria Trieste 5 – Ufficio Legale Provinciale dell' , CP_1 Parte appellata
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Marika Sala, dell'avv. Roberto Toniolo e dell'avv. Sabrina Visentin e domicilio eletto digitalmente ai sensi dell'art. 16 sexies D. Lg. 179/12 all'indirizzo Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 355/2020 resa dal Tribunale di Padova in data 18.09.2020 e pubblicata in pari data, non notificata
1 In punto: anticipazione TFR lavoratori pubblici.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 1) Dichiararsi il diritto delle ricorrenti a richiedere l'anticipazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., accertando, ove occorra, l'inescusabile omissione da parte della PA degli adempimenti di cui all'art. 7 comma 3° L. n. 53/2000 e dell'art. 4 comma 5 del D.L. n.185/2008.
2) Condannarsi, di conseguenza, l' e per quanto di competenza l'Università degli Studi di Padova, a CP_1 porre in essere tutti gli adempimenti necessari a provvedere alla corresponsione dell'anticipazione del TFR nella misura massima maturata da ognuna delle ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2120 comma VI e segg. del codice civile.
3) Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
Per parte appellata respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con CP_1 conferma della decisione n 020 resa nel giudizio nRG830/2019 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata Università degli studi di Padova: In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o totale estraneità dell'Università degli Studi di Padova, disponendone anche l'estromissione dal presente giudizio;
Nel merito: - in via principale: rigettare l'appello e, in accoglimento di quanto dedotto, eccepito, argomentato e prodotto anche nel giudizio di primo grado e nella presente Memoria, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro n. 355/2020 pronunciata nella causa n. 830/2019 R.G. o comunque dichiarata l'inammissibilità e/o accertata l'infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte, rigettarne conseguentemente tutte le istanze.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle appellanti, accertare e dichiarare l'esclusiva competenza in materia dell' anche Controparte_3 rispetto all'erogazione di eventuali somme alle s esimo Istituto obbligato a tenere indenne l'Università degli Studi di Padova da qualsiasi somma quest'ultima fosse condannata a corrispondere a qualsiasi titolo alle sig.re e . - Compensi e spese di Parte_1 Parte_2 lite rifuse.
*
Motivazione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso presentato dalle lavoratrici e , dipendenti Parte_1 Parte_2 dell'Università degli studi di Padova, con il quale le stesse, oggi appellanti, avevano chiesto l'anticipazione del TFR, ai sensi dell'articolo 2120 c.c., al fine di acquistare la prima casa.
1.2 Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta ritenendo che, nonostante l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro ai sensi del d.lgs. 165/2001, allo stesso non potesse applicarsi, nella sua integrità, la norma di cui all'art. 2120 cc.
Nello specifico il giudice di prime cure ha rilevato come l'art. 7, co. 3 della Legge 53/2000, avesse rimesso ad un Decreto interministeriale la disciplina
2 dei criteri, dei requisiti e delle modalità di anticipazione del TFR per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e come la mancata emanazione di un simile Decreto non consentisse l'accoglimento della domanda. Il primo giudice, infatti, non ha ritenuto possibile l'applicazione analogica dell'articolo 2120 c.c., trattandosi di materia che comporta l'imposizione di ulteriori oneri sul bilancio dello Stato, inoltre non reputando di potersi sostituire ad un obbligo di facere di competenza della P.A.
1.3. Pertanto, sovvenendo interessi pubblici prevalenti, ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese di lite in ragione della novità e della particolarità della questione.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello le lavoratrici Pt_1
e , con atto depositato in data 12 marzo 2021.
[...] Parte_2
2.1 Con un unico e articolato motivo di impugnazione le appellanti hanno sostenuto l'erroneità della sentenza e ne hanno chiesto l'integrale riforma.
Preliminarmente hanno richiamato il quadro normativo inerente al trattamento di fine rapporto nel lavoro subordinato, in particolare gli articoli 2120 e 2129 c.c., in particolare evidenziando come l'art. 2129 c.c. disponesse l'estensione della normativa sul TFR anche ai <prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge>>.
Le lavoratrici hanno poi richiamato l'art. 2, co. 2 DLgs. 165/2001 e l'art. 2, co. 5, Legge 335/1995, che estendono la disciplina dell'art. 2120 c.c. ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti dall'1.1.1996 (poi prorogato al 1.1.2001) e demandato alla contrattazione collettiva e a un successivo DPCM le conseguenti norme esecutive;
DPCM che, emesso il 20.12.1999, si limita esclusivamente a onerare l' della liquidazione del CP_1
TFR.
Hanno poi evidenziato come l'estensione al pubblico impiego dell'anticipazione del TFR sia stata ulteriormente confermata dall'art. 7, co. 1 Legge 53/2000, che ne ha ampliato l'ambito d'applicazione alle spese sostenute durante la fruizione dei congedi parentali, sempre demandando a un decreto interministeriale le modalità applicative dell'istituto; decreto pacificamente non ancora emanato.
Le appellanti, in fatto, hanno quindi evidenziato [il dato è incontroverso] di possedere i requisiti tutti richiesti dal combinato disposto dell'articolo 2120
3 c.c. e della legge 335/1995 per beneficiare del richiesto anticipo [essere state assunte successivamente all'1.1.2001, aver maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, il rispetto dei limiti percentuali e la finalità dell'acquisto della prima casa].
Le appellanti hanno quindi censurato l'interpretazione del primo giudice per non avere ritenuto completa e autosufficiente la disciplina dell'articolo 2120 c.c. e, come tale, applicabile anche al pubblico impiego, rendendosi invero l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 53/2000 necessaria esclusivamente per la fruizione dei congedi parentali in quanto nuova fattispecie introdotta dal comma 1 della medesima Legge. Le appellanti, a sostegno, richiamano giurisprudenza di merito del Tribunale di Brescia, peraltro confermata dalla locale Corte d'Appello.
A questo punto le appellanti hanno analizzato anche l'eventualità che la disciplina ex legge 53/2000 articolo 7 comma 3 andasse applicata anche alle fattispecie di anticipo del TFR previste dall'articolo 2120 c.c.
La mancata emanazione del decreto è pacifica e viene letta dalle lavoratrici come un inadempimento della P.A. o, in alternativa, come una precisa scelta del legislatore, che non l'ha più ritenuto necessario in virtù della completezza e autosufficienza dell'articolo 2120 c.c.
In ogni caso secondo le appellanti, dal punto di vista pubblicistico, l'omissione del Ministero avrebbe comportato la violazione dell'articolo 97 Cost., ovvero il principio del buon andamento della P.A.; a sostegno, richiamavano sentenze della Corte Costituzionale. In aggiunta a ciò, dal punto di vista civilistico la mancata emanazione del decreto avrebbe determinato la violazione degli articoli 1175 e 1176 c.c., ovvero i doveri di correttezza e buona fede.
Le lavoratrici hanno poi evidenziato come la mancata emanazione di un provvedimento amministrativo, per quanto inerente alla concreta applicazione di un diritto soggettivo, non possa determinare la lesione del medesimo diritto, che pertanto va ugualmente riconosciuto e tutelato. A supporto hanno richiamato la sentenza 24474/2011 della Corte di Cassazione.
In conclusione, le appellanti hanno precisato che, essendo il TFR una retribuzione differita, non veniva richiesta al giudice una sostituzione a un
“facere di competenza della P.A.”, ma esclusivamente l'applicazione di una norma.
4 3. Si è costituita ritualmente l'Università di Padova, che ha contestato le difese avverse e ha riproposto le argomentazioni di primo grado.
3.1 Preliminarmente l'Università ha insistito nel chiedere l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, sostenendo la propria estraneità al procedimento, riservato ex lege all'Amministrazione dello Stato, nel caso di specie all' a cui l'Ateneo aveva soltanto il compito di fornire alcuni dati CP_1 in merito ai lavoratori;
pertanto, non sussisteva alcuna responsabilità imputabile all'Università. A sostegno richiamava la sentenza 213/2018 della Corte Costituzionale.
L'appellata ha sostenuto poi l'infondatezza del ricorso presentato da parte avversa, evidenziando che il passaggio al sistema TFR per i dipendenti pubblici non avrebbe comportato l'immediata e integrale applicazione dell'articolo 2120 c.c., ma sarebbe stato un percorso graduale e progressivo verso la matrice civilistica, caratterizzato da diversi interventi di natura normativa e collettiva.
In aggiunta a ciò, parte appellata metteva in luce come nell'avverso ricorso ex 414 c.p.c. fosse stata introdotta da controparte una nuova interpretazione dell'articolo 7 della legge 53/2000, finalizzata a limitare la portata e l'applicabilità di quanto dedotto in giudizio, mutando però quanto prospettato al giudice di prime cure, ovvero l'inadempimento del Controparte_4
[...]
L' ha poi integralmente richiamato le difese assunte in primo grado. CP_5
In particolare, ha evidenziato come l'articolo 7 comma 3 della legge 53/2000 subordini la possibilità di usufruire dell'anticipo del TFR per i dipendenti pubblici all'emanazione di un decreto interministeriale in cui sarebbero stati indicati i requisiti, i criteri e le modalità applicative inerenti a tale istituto. Ha messo in luce la necessaria valutazione del Ministero dell'Economia, in ragione del potenziale e rilevante impatto di tale misura sulla spesa pubblica. Infine, ha evidenziato come il termine di trenta giorni per l'emanazione del decreto fosse un termine non perentorio. A sostegno ha richiamato la sentenza 18230/2015 della Corte di Cassazione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'Università ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
5 4. Si è costituito ritualmente l' che ha insistito per la conferma della CP_1 sentenza in ragione degli interessi pubblici prevalenti e della impossibilità, per il giudice ordinario, di sostituirsi a un facere della P.A.
5. La controversia, iscritta a ruolo in data 12/3/2021 e con prima udienza fissata al 16/6/2022 e quindi rinviata per ragioni organizzative con provvedimenti del 1/6/2022, del 24/1/2023 e del 6/12/2023, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 23/1/2025.
*
6. Le tesi sviluppate dalla parte appellante, così come prospettate, non possono essere accolte e l'atto di appello deve, nei termini di cui in appresso, essere rigettato.
7. Deve, innanzitutto, essere affrontata la posizione dell' Controparte_6 che, come di fatto confermano le parti tutte, non è il soggetto tenuto al pagamento del TFR né a farsi carico della sua anticipazione.
D'altronde la stessa parte appellante, che pur conclude per una condanna della
<Università degli Studi di Padova, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a provvedere alla corresponsione dell'anticipazione del TFR>>, non chiarisce quali siano questi adempimenti, in tal modo confermando come l Controparte_2 sia mero spettatore nel presente giudizio totalmente privo di
[...] legittimazione sostanziale non essendo l'Ente debitore delle appellanti ed essendo invero solo tenuto ad attestare la sussistenza di taluni requisiti [qui assolutamente incontroversi] della richiesta di corresponsione anticipata del TFR.
Quanto sopra e, in particolare, l'assente indicazione da parte delle appellanti di cosa l' sarebbe tenuta a fare, consente, a Controparte_2 prescindere dal fatto che sia indicata quale generico debitore di una generica prestazione, di affermarne il difetto di legittimazione passiva.
8. Quanto al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti e l' CP_1 deve essere rilevato, a prescindere dalla probabile fondatezza (in diritto) delle tesi esposte dalla e dalla , come le stesse non abbiano Pt_1 Pt_2 avanzato una domanda di carattere risarcitorio (per avere, ad esempio, perduto un buon affare essendo stato loro negato l'anticipo del TFR ovvero essere state costrette a reperire sul mercato, sempre in conseguenza del rifiuto dell' un finanziamento assai svantaggioso per l'acquisto della prima casa, CP_1
6 ecc.). Infatti, la e la , sul presupposto della sussistenza del Pt_1 Pt_2 diritto a conseguire l'anticipazione del TFR, hanno chiesto e continuano oggi a chiedere la relativa erogazione di una somma di denaro in funzione dell'acquisto della prima casa.
Ora, il diritto delle lavoratrici azionato è, come appena sopra detto, condizionato al conseguimento di uno scopo che è, appunto, la destinazione della somma di cui si discute all'acquisto della prima casa.
Sono le stesse appellanti, tuttavia, a chiarire di avere già realizzato lo scopo per il quale l'anticipazione del TFR – la cui erogazione la e la Pt_2 Pt_1 chiedono oggi – è consentita.
Non persiste oggi il requisito di fondo in funzione del quale è consentita l'anticipazione del TFR.
Per quanto sopra, evidente che l'interesse ad agire non può consistere nel desiderio di veder confermata un'astratta tesi in diritto e come l'interesse ad agire debba essere concreto ed attuale, deve escludersi che sussista nel caso di specie un interesse delle appellanti a veder affermato il proprio astratto diritto a conseguire l'anticipazione del TFR, tenuto anche conto del fatto che la e la già all'atto della proposizione della domanda in primo Pt_2 Pt_1 grado (non volta ad ottenere il risarcimento di un danno) confermavano di avere già soddisfatto l'interesse per il quale l'anticipazione del TFR è funzionale.
9. L'appello, nei termini finali sintetizzati in dispositivo, deve, pertanto, essere rigettato.
10. quanto alle spese di lite le stesse possono essere integralmente compensate, ciò in ragione della particolarità della questione trattata, dell'esistenza di precedenti contrastanti (seppur sulla questione sostanziale dalle parti proposte) e dell'atteggiamento (negatorio) tenuto dell'
[...]
nelle fasi pre-processuali tale da ingenerare la convinzione di una CP_6 sua possibile legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile nei confronti di Controparte_2
per difetto di legittimazione passiva e, nei confronti di
[...]
7 per difetto di interesse ad agire;
CP_1
- spese di lite compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 12/03/2021 da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Paolo Francesco Brunello, dell'avv. Antonio Menniti Ippolito e dell'avv. Nicolò Menegolli, e domicilio eletto presso il loro studio di Padova in via Enrico degli Scrovegni n. 2A, Parte appellante
contro
, Controparte_1
C.F. ) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Anita Sciandrello e domicilio eletto in Padova, galleria Trieste 5 – Ufficio Legale Provinciale dell' , CP_1 Parte appellata
e contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Marika Sala, dell'avv. Roberto Toniolo e dell'avv. Sabrina Visentin e domicilio eletto digitalmente ai sensi dell'art. 16 sexies D. Lg. 179/12 all'indirizzo Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 355/2020 resa dal Tribunale di Padova in data 18.09.2020 e pubblicata in pari data, non notificata
1 In punto: anticipazione TFR lavoratori pubblici.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: 1) Dichiararsi il diritto delle ricorrenti a richiedere l'anticipazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., accertando, ove occorra, l'inescusabile omissione da parte della PA degli adempimenti di cui all'art. 7 comma 3° L. n. 53/2000 e dell'art. 4 comma 5 del D.L. n.185/2008.
2) Condannarsi, di conseguenza, l' e per quanto di competenza l'Università degli Studi di Padova, a CP_1 porre in essere tutti gli adempimenti necessari a provvedere alla corresponsione dell'anticipazione del TFR nella misura massima maturata da ognuna delle ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2120 comma VI e segg. del codice civile.
3) Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
Per parte appellata respingersi l'appello perché infondato in fatto in fatto ed in diritto, con CP_1 conferma della decisione n 020 resa nel giudizio nRG830/2019 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata Università degli studi di Padova: In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o totale estraneità dell'Università degli Studi di Padova, disponendone anche l'estromissione dal presente giudizio;
Nel merito: - in via principale: rigettare l'appello e, in accoglimento di quanto dedotto, eccepito, argomentato e prodotto anche nel giudizio di primo grado e nella presente Memoria, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro n. 355/2020 pronunciata nella causa n. 830/2019 R.G. o comunque dichiarata l'inammissibilità e/o accertata l'infondatezza in fatto e diritto delle domande proposte, rigettarne conseguentemente tutte le istanze.
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande delle appellanti, accertare e dichiarare l'esclusiva competenza in materia dell' anche Controparte_3 rispetto all'erogazione di eventuali somme alle s esimo Istituto obbligato a tenere indenne l'Università degli Studi di Padova da qualsiasi somma quest'ultima fosse condannata a corrispondere a qualsiasi titolo alle sig.re e . - Compensi e spese di Parte_1 Parte_2 lite rifuse.
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Motivazione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Padova ha rigettato il ricorso presentato dalle lavoratrici e , dipendenti Parte_1 Parte_2 dell'Università degli studi di Padova, con il quale le stesse, oggi appellanti, avevano chiesto l'anticipazione del TFR, ai sensi dell'articolo 2120 c.c., al fine di acquistare la prima casa.
1.2 Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta ritenendo che, nonostante l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro ai sensi del d.lgs. 165/2001, allo stesso non potesse applicarsi, nella sua integrità, la norma di cui all'art. 2120 cc.
Nello specifico il giudice di prime cure ha rilevato come l'art. 7, co. 3 della Legge 53/2000, avesse rimesso ad un Decreto interministeriale la disciplina
2 dei criteri, dei requisiti e delle modalità di anticipazione del TFR per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e come la mancata emanazione di un simile Decreto non consentisse l'accoglimento della domanda. Il primo giudice, infatti, non ha ritenuto possibile l'applicazione analogica dell'articolo 2120 c.c., trattandosi di materia che comporta l'imposizione di ulteriori oneri sul bilancio dello Stato, inoltre non reputando di potersi sostituire ad un obbligo di facere di competenza della P.A.
1.3. Pertanto, sovvenendo interessi pubblici prevalenti, ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese di lite in ragione della novità e della particolarità della questione.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello le lavoratrici Pt_1
e , con atto depositato in data 12 marzo 2021.
[...] Parte_2
2.1 Con un unico e articolato motivo di impugnazione le appellanti hanno sostenuto l'erroneità della sentenza e ne hanno chiesto l'integrale riforma.
Preliminarmente hanno richiamato il quadro normativo inerente al trattamento di fine rapporto nel lavoro subordinato, in particolare gli articoli 2120 e 2129 c.c., in particolare evidenziando come l'art. 2129 c.c. disponesse l'estensione della normativa sul TFR anche ai <prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge>>.
Le lavoratrici hanno poi richiamato l'art. 2, co. 2 DLgs. 165/2001 e l'art. 2, co. 5, Legge 335/1995, che estendono la disciplina dell'art. 2120 c.c. ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti dall'1.1.1996 (poi prorogato al 1.1.2001) e demandato alla contrattazione collettiva e a un successivo DPCM le conseguenti norme esecutive;
DPCM che, emesso il 20.12.1999, si limita esclusivamente a onerare l' della liquidazione del CP_1
TFR.
Hanno poi evidenziato come l'estensione al pubblico impiego dell'anticipazione del TFR sia stata ulteriormente confermata dall'art. 7, co. 1 Legge 53/2000, che ne ha ampliato l'ambito d'applicazione alle spese sostenute durante la fruizione dei congedi parentali, sempre demandando a un decreto interministeriale le modalità applicative dell'istituto; decreto pacificamente non ancora emanato.
Le appellanti, in fatto, hanno quindi evidenziato [il dato è incontroverso] di possedere i requisiti tutti richiesti dal combinato disposto dell'articolo 2120
3 c.c. e della legge 335/1995 per beneficiare del richiesto anticipo [essere state assunte successivamente all'1.1.2001, aver maturato almeno otto anni di anzianità di servizio, il rispetto dei limiti percentuali e la finalità dell'acquisto della prima casa].
Le appellanti hanno quindi censurato l'interpretazione del primo giudice per non avere ritenuto completa e autosufficiente la disciplina dell'articolo 2120 c.c. e, come tale, applicabile anche al pubblico impiego, rendendosi invero l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 53/2000 necessaria esclusivamente per la fruizione dei congedi parentali in quanto nuova fattispecie introdotta dal comma 1 della medesima Legge. Le appellanti, a sostegno, richiamano giurisprudenza di merito del Tribunale di Brescia, peraltro confermata dalla locale Corte d'Appello.
A questo punto le appellanti hanno analizzato anche l'eventualità che la disciplina ex legge 53/2000 articolo 7 comma 3 andasse applicata anche alle fattispecie di anticipo del TFR previste dall'articolo 2120 c.c.
La mancata emanazione del decreto è pacifica e viene letta dalle lavoratrici come un inadempimento della P.A. o, in alternativa, come una precisa scelta del legislatore, che non l'ha più ritenuto necessario in virtù della completezza e autosufficienza dell'articolo 2120 c.c.
In ogni caso secondo le appellanti, dal punto di vista pubblicistico, l'omissione del Ministero avrebbe comportato la violazione dell'articolo 97 Cost., ovvero il principio del buon andamento della P.A.; a sostegno, richiamavano sentenze della Corte Costituzionale. In aggiunta a ciò, dal punto di vista civilistico la mancata emanazione del decreto avrebbe determinato la violazione degli articoli 1175 e 1176 c.c., ovvero i doveri di correttezza e buona fede.
Le lavoratrici hanno poi evidenziato come la mancata emanazione di un provvedimento amministrativo, per quanto inerente alla concreta applicazione di un diritto soggettivo, non possa determinare la lesione del medesimo diritto, che pertanto va ugualmente riconosciuto e tutelato. A supporto hanno richiamato la sentenza 24474/2011 della Corte di Cassazione.
In conclusione, le appellanti hanno precisato che, essendo il TFR una retribuzione differita, non veniva richiesta al giudice una sostituzione a un
“facere di competenza della P.A.”, ma esclusivamente l'applicazione di una norma.
4 3. Si è costituita ritualmente l'Università di Padova, che ha contestato le difese avverse e ha riproposto le argomentazioni di primo grado.
3.1 Preliminarmente l'Università ha insistito nel chiedere l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, sostenendo la propria estraneità al procedimento, riservato ex lege all'Amministrazione dello Stato, nel caso di specie all' a cui l'Ateneo aveva soltanto il compito di fornire alcuni dati CP_1 in merito ai lavoratori;
pertanto, non sussisteva alcuna responsabilità imputabile all'Università. A sostegno richiamava la sentenza 213/2018 della Corte Costituzionale.
L'appellata ha sostenuto poi l'infondatezza del ricorso presentato da parte avversa, evidenziando che il passaggio al sistema TFR per i dipendenti pubblici non avrebbe comportato l'immediata e integrale applicazione dell'articolo 2120 c.c., ma sarebbe stato un percorso graduale e progressivo verso la matrice civilistica, caratterizzato da diversi interventi di natura normativa e collettiva.
In aggiunta a ciò, parte appellata metteva in luce come nell'avverso ricorso ex 414 c.p.c. fosse stata introdotta da controparte una nuova interpretazione dell'articolo 7 della legge 53/2000, finalizzata a limitare la portata e l'applicabilità di quanto dedotto in giudizio, mutando però quanto prospettato al giudice di prime cure, ovvero l'inadempimento del Controparte_4
[...]
L' ha poi integralmente richiamato le difese assunte in primo grado. CP_5
In particolare, ha evidenziato come l'articolo 7 comma 3 della legge 53/2000 subordini la possibilità di usufruire dell'anticipo del TFR per i dipendenti pubblici all'emanazione di un decreto interministeriale in cui sarebbero stati indicati i requisiti, i criteri e le modalità applicative inerenti a tale istituto. Ha messo in luce la necessaria valutazione del Ministero dell'Economia, in ragione del potenziale e rilevante impatto di tale misura sulla spesa pubblica. Infine, ha evidenziato come il termine di trenta giorni per l'emanazione del decreto fosse un termine non perentorio. A sostegno ha richiamato la sentenza 18230/2015 della Corte di Cassazione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'Università ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
5 4. Si è costituito ritualmente l' che ha insistito per la conferma della CP_1 sentenza in ragione degli interessi pubblici prevalenti e della impossibilità, per il giudice ordinario, di sostituirsi a un facere della P.A.
5. La controversia, iscritta a ruolo in data 12/3/2021 e con prima udienza fissata al 16/6/2022 e quindi rinviata per ragioni organizzative con provvedimenti del 1/6/2022, del 24/1/2023 e del 6/12/2023, è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 23/1/2025.
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6. Le tesi sviluppate dalla parte appellante, così come prospettate, non possono essere accolte e l'atto di appello deve, nei termini di cui in appresso, essere rigettato.
7. Deve, innanzitutto, essere affrontata la posizione dell' Controparte_6 che, come di fatto confermano le parti tutte, non è il soggetto tenuto al pagamento del TFR né a farsi carico della sua anticipazione.
D'altronde la stessa parte appellante, che pur conclude per una condanna della
<Università degli Studi di Padova, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a provvedere alla corresponsione dell'anticipazione del TFR>>, non chiarisce quali siano questi adempimenti, in tal modo confermando come l Controparte_2 sia mero spettatore nel presente giudizio totalmente privo di
[...] legittimazione sostanziale non essendo l'Ente debitore delle appellanti ed essendo invero solo tenuto ad attestare la sussistenza di taluni requisiti [qui assolutamente incontroversi] della richiesta di corresponsione anticipata del TFR.
Quanto sopra e, in particolare, l'assente indicazione da parte delle appellanti di cosa l' sarebbe tenuta a fare, consente, a Controparte_2 prescindere dal fatto che sia indicata quale generico debitore di una generica prestazione, di affermarne il difetto di legittimazione passiva.
8. Quanto al rapporto processuale intercorrente tra le appellanti e l' CP_1 deve essere rilevato, a prescindere dalla probabile fondatezza (in diritto) delle tesi esposte dalla e dalla , come le stesse non abbiano Pt_1 Pt_2 avanzato una domanda di carattere risarcitorio (per avere, ad esempio, perduto un buon affare essendo stato loro negato l'anticipo del TFR ovvero essere state costrette a reperire sul mercato, sempre in conseguenza del rifiuto dell' un finanziamento assai svantaggioso per l'acquisto della prima casa, CP_1
6 ecc.). Infatti, la e la , sul presupposto della sussistenza del Pt_1 Pt_2 diritto a conseguire l'anticipazione del TFR, hanno chiesto e continuano oggi a chiedere la relativa erogazione di una somma di denaro in funzione dell'acquisto della prima casa.
Ora, il diritto delle lavoratrici azionato è, come appena sopra detto, condizionato al conseguimento di uno scopo che è, appunto, la destinazione della somma di cui si discute all'acquisto della prima casa.
Sono le stesse appellanti, tuttavia, a chiarire di avere già realizzato lo scopo per il quale l'anticipazione del TFR – la cui erogazione la e la Pt_2 Pt_1 chiedono oggi – è consentita.
Non persiste oggi il requisito di fondo in funzione del quale è consentita l'anticipazione del TFR.
Per quanto sopra, evidente che l'interesse ad agire non può consistere nel desiderio di veder confermata un'astratta tesi in diritto e come l'interesse ad agire debba essere concreto ed attuale, deve escludersi che sussista nel caso di specie un interesse delle appellanti a veder affermato il proprio astratto diritto a conseguire l'anticipazione del TFR, tenuto anche conto del fatto che la e la già all'atto della proposizione della domanda in primo Pt_2 Pt_1 grado (non volta ad ottenere il risarcimento di un danno) confermavano di avere già soddisfatto l'interesse per il quale l'anticipazione del TFR è funzionale.
9. L'appello, nei termini finali sintetizzati in dispositivo, deve, pertanto, essere rigettato.
10. quanto alle spese di lite le stesse possono essere integralmente compensate, ciò in ragione della particolarità della questione trattata, dell'esistenza di precedenti contrastanti (seppur sulla questione sostanziale dalle parti proposte) e dell'atteggiamento (negatorio) tenuto dell'
[...]
nelle fasi pre-processuali tale da ingenerare la convinzione di una CP_6 sua possibile legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile nei confronti di Controparte_2
per difetto di legittimazione passiva e, nei confronti di
[...]
7 per difetto di interesse ad agire;
CP_1
- spese di lite compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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