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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1086/2023 tra le parti:
c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Debora Senzacqua, elettivamente domiciliata in Fermo, viale
Giuseppe Speranza n. 161/A presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Leonardo Masi e dall'avv. Martina Gentile, elettivamente domiciliata in Prato (PO),
Viale della Repubblica, n. 245 presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Opponente: (…) come nella citazione [«(…) in via preliminare: (…) in via principale: -
Accogliere la presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 300/23 perché infondato, ingiusto ed illegittimo accogliendo in toto le argomentazioni contenute nel presente atto di citazione;
- Vittoria nelle spese, competenze ed onorari di legale che si dichiara sin da ora antistatario»].
Opposta: come nella comparsa di costituzione e risposta [«- in via preliminare: (ii) (…); - nel merito, in tesi: respingere l'azione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n. 300/2023 del 27.2.2023 (Tribunale di Prato – R.G. 355/2023), per le ragioni esposte in atti;
- pagina 1 di 4 in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di per l'importo Controparte_1 di € 28.175,67, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo
e spese portate dal decreto ingiuntivo, condannare la società Parte_1
al pagamento, in favore di dell'importo di €
[...] Controparte_1
28.175,67, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze professionali»]; in via istruttoria insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con opposizione alle prove richieste dalla controparte nella citazione, con vittoria di spese sia della fase monitoria che della fase di opposizione, anche in considerazione della mancata partecipazione della controparte alla mediazione delegata.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ) ha proposto, con Parte_1 Parte_1 citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2023 del 27/02/2023 con cui questo Contro Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: la Controparte_1 somma di € 28.175,67, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di prezzo della fornitura di energie elettrica, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la mancanza di prova scritta in ordine alla sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto di credito azionato dall'opposta in via monitoria, non potendo valere allo scopo la fattura commerciale, in quanto documento formato unilateralmente dal preteso creditore. Contro Si è costituita in giudizio chiedendo che l'opposizione sia rigettata.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.l.vo n. 28/2010, regolarmente introdotto dalla parte opposta, nel quale tuttavia la parte opponente non è comparsa.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto non necessario l'ordine di Contro esibizione chiesto da la causa è stata rinviata all'udienza de 30/06/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
***
1. Va premesso che il procedimento è regolato dalla disciplina processuale anteriore alle modifiche apportate dal d.l.vo n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, in quanto il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima del 28/02/2023. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
d.l.vo n. 164/2024, l'art. 281-sexies c.p.c. riformato si applica anche al presente giudizio.
pagina 2 di 4 2. Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
L'unico motivo su cui si poggia l'opposizione è smentito dalle produzioni documentali della parte opposta. Quest'ultima, già con il ricorso per ingiunzione, non si era limitata a produrre le fatture relative al corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, ma aveva altresì prodotto il contratto stipulato con , oltre alle Condizioni Generali di Fornitura e alle Parte_1
Condizioni Tecnico-Economiche di fornitura (doc. 5-7), documenti non disconosciuti dalla parte Contro opponente: così facendo, non soltanto ha fornito la prova scritta idonea ai sensi degli artt.
633 e 634 c.p.c., ma ha provato altresì i fatti costitutivi della pretesa creditoria alla stregua dei criteri probatori del giudizio a cognizione piena in quanto, trattandosi di obbligazione contrattuale, al creditore è sufficiente provare la fonte dell'obbligazione (il contratto) e la scadenza del termine di pagamento, mentre è onere del debitore provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'altrui diritti di credito (artt. 1218 e
2697 c.c.; Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001); fatti che la parte opponente non ha neppure allegato.
Posto che, come si è visto, non ha specificamente contestato né la sussistenza del Parte_1 rapporto contrattuale, comunque dimostrata per tabulus, né l'esecuzione della prestazione da parte della somministrante né la corrispondenza tra le fatture e i consumi, la parte opposta, in ogni caso, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha prodotto i file in formato nativo
.xml (doc. 19), dichiarando di averli ricevuti dal competente distributore attraverso gli appositi canali utilizzati per la trasmissione dei dati a norma dell'art. 23 del (doc. 20 allegato alla Pt_2 stessa memoria), e che contengono le informazioni relative ai flussi di misura in base ai quali Contro ha fatturato i consumi di energia elettrica della società opponente. In mancanza di disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 e 2719 c.c., tali documenti sono idonei a dimostrare la quantità di energia fornita, così come anche la copia della schermata del SII (Sistema
Informativo Integrato) prodotta dalla stessa parte opposta (doc. 16 della memoria menzionata), in quanto la normativa di settore attribuisce una particolare efficacia probatoria alle comunicazioni scambiate tramite la suddetta banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale
(cfr. art.
2.5 del Regolamento di Funzionamento del SII, all. A, alla Delibera ARG/com 201/10, doc. 21 ibidem, che richiama l'art. 1-bis, comma 4, legge n. 129/2010). Contro Si deve pertanto concludere che, mentre ha provato i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non ha provato fatti modificativi, estintivi o impeditivi. Parte_1
Al rigetto dell'opposizione, segue la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell'opponente.
pagina 3 di 4 I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 alleata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con aumento di un terzo ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato decreto, in quanto le difese della parte opposta vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
4. Benché non possa essere disposta la condanna di cui all'art. 12-bis, comma 3, d.l.vo n.
28/2010, in mancanza di domanda di parte, l'omessa partecipazione di al Parte_1 procedimento di mediazione, valutata unitamente alla manifesta infondatezza dell'opposizione e al mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è indice di un abuso dello strumento processuale che impone la condanna d'ufficio della parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., pari alla metà delle spese processuali liquidate in dispositivo per i soli compensi professionali, con arrotondamento a € 5.000,00. Non è applicabile, invece, ratione temporis, il quarto comma del citato art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 300/2023 del 27/02/2023 emessi da questo Tribunale in favore di
Controparte_1
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione in favore della parte opposta che liquida in € 10.129,28 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 01/07/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1086/2023 tra le parti:
c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Debora Senzacqua, elettivamente domiciliata in Fermo, viale
Giuseppe Speranza n. 161/A presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Leonardo Masi e dall'avv. Martina Gentile, elettivamente domiciliata in Prato (PO),
Viale della Repubblica, n. 245 presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Opponente: (…) come nella citazione [«(…) in via preliminare: (…) in via principale: -
Accogliere la presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 300/23 perché infondato, ingiusto ed illegittimo accogliendo in toto le argomentazioni contenute nel presente atto di citazione;
- Vittoria nelle spese, competenze ed onorari di legale che si dichiara sin da ora antistatario»].
Opposta: come nella comparsa di costituzione e risposta [«- in via preliminare: (ii) (…); - nel merito, in tesi: respingere l'azione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n. 300/2023 del 27.2.2023 (Tribunale di Prato – R.G. 355/2023), per le ragioni esposte in atti;
- pagina 1 di 4 in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di per l'importo Controparte_1 di € 28.175,67, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo
e spese portate dal decreto ingiuntivo, condannare la società Parte_1
al pagamento, in favore di dell'importo di €
[...] Controparte_1
28.175,67, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze professionali»]; in via istruttoria insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., con opposizione alle prove richieste dalla controparte nella citazione, con vittoria di spese sia della fase monitoria che della fase di opposizione, anche in considerazione della mancata partecipazione della controparte alla mediazione delegata.
FATTO E DIRITTO
(di seguito: ) ha proposto, con Parte_1 Parte_1 citazione, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2023 del 27/02/2023 con cui questo Contro Tribunale le ha ingiunto di pagare a (di seguito: la Controparte_1 somma di € 28.175,67, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di prezzo della fornitura di energie elettrica, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito la mancanza di prova scritta in ordine alla sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto di credito azionato dall'opposta in via monitoria, non potendo valere allo scopo la fattura commerciale, in quanto documento formato unilateralmente dal preteso creditore. Contro Si è costituita in giudizio chiedendo che l'opposizione sia rigettata.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.l.vo n. 28/2010, regolarmente introdotto dalla parte opposta, nel quale tuttavia la parte opponente non è comparsa.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto non necessario l'ordine di Contro esibizione chiesto da la causa è stata rinviata all'udienza de 30/06/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
***
1. Va premesso che il procedimento è regolato dalla disciplina processuale anteriore alle modifiche apportate dal d.l.vo n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, in quanto il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima del 28/02/2023. Tuttavia, ai sensi dell'art. 7, comma 3,
d.l.vo n. 164/2024, l'art. 281-sexies c.p.c. riformato si applica anche al presente giudizio.
pagina 2 di 4 2. Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
L'unico motivo su cui si poggia l'opposizione è smentito dalle produzioni documentali della parte opposta. Quest'ultima, già con il ricorso per ingiunzione, non si era limitata a produrre le fatture relative al corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, ma aveva altresì prodotto il contratto stipulato con , oltre alle Condizioni Generali di Fornitura e alle Parte_1
Condizioni Tecnico-Economiche di fornitura (doc. 5-7), documenti non disconosciuti dalla parte Contro opponente: così facendo, non soltanto ha fornito la prova scritta idonea ai sensi degli artt.
633 e 634 c.p.c., ma ha provato altresì i fatti costitutivi della pretesa creditoria alla stregua dei criteri probatori del giudizio a cognizione piena in quanto, trattandosi di obbligazione contrattuale, al creditore è sufficiente provare la fonte dell'obbligazione (il contratto) e la scadenza del termine di pagamento, mentre è onere del debitore provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'altrui diritti di credito (artt. 1218 e
2697 c.c.; Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001); fatti che la parte opponente non ha neppure allegato.
Posto che, come si è visto, non ha specificamente contestato né la sussistenza del Parte_1 rapporto contrattuale, comunque dimostrata per tabulus, né l'esecuzione della prestazione da parte della somministrante né la corrispondenza tra le fatture e i consumi, la parte opposta, in ogni caso, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha prodotto i file in formato nativo
.xml (doc. 19), dichiarando di averli ricevuti dal competente distributore attraverso gli appositi canali utilizzati per la trasmissione dei dati a norma dell'art. 23 del (doc. 20 allegato alla Pt_2 stessa memoria), e che contengono le informazioni relative ai flussi di misura in base ai quali Contro ha fatturato i consumi di energia elettrica della società opponente. In mancanza di disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 e 2719 c.c., tali documenti sono idonei a dimostrare la quantità di energia fornita, così come anche la copia della schermata del SII (Sistema
Informativo Integrato) prodotta dalla stessa parte opposta (doc. 16 della memoria menzionata), in quanto la normativa di settore attribuisce una particolare efficacia probatoria alle comunicazioni scambiate tramite la suddetta banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale
(cfr. art.
2.5 del Regolamento di Funzionamento del SII, all. A, alla Delibera ARG/com 201/10, doc. 21 ibidem, che richiama l'art. 1-bis, comma 4, legge n. 129/2010). Contro Si deve pertanto concludere che, mentre ha provato i fatti costitutivi del diritto fatto valere, non ha provato fatti modificativi, estintivi o impeditivi. Parte_1
Al rigetto dell'opposizione, segue la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell'opponente.
pagina 3 di 4 I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 alleata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con aumento di un terzo ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato decreto, in quanto le difese della parte opposta vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
4. Benché non possa essere disposta la condanna di cui all'art. 12-bis, comma 3, d.l.vo n.
28/2010, in mancanza di domanda di parte, l'omessa partecipazione di al Parte_1 procedimento di mediazione, valutata unitamente alla manifesta infondatezza dell'opposizione e al mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è indice di un abuso dello strumento processuale che impone la condanna d'ufficio della parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., pari alla metà delle spese processuali liquidate in dispositivo per i soli compensi professionali, con arrotondamento a € 5.000,00. Non è applicabile, invece, ratione temporis, il quarto comma del citato art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 300/2023 del 27/02/2023 emessi da questo Tribunale in favore di
Controparte_1
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione in favore della parte opposta che liquida in € 10.129,28 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
3) condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 01/07/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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