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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 8471/2018
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 12:45
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. NAPOLI MARCELLO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PEDRIZZI GIUSEPPE Avv. Morsillo in sostituzione
QUALE MANDATARIA DI CP_2 Controparte_3
Avv. ZURLO MARIO Avv. De Lucia in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 05 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8471 registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(P. IVA con sede in – Parte_1 P.IVA_1
33170 - Pordenone alla Via Del Maglio, 2, in persona del legale rappresentante dott. prof. Pt_1
rappresentata e difesa dall' avvocato Marcello Napoli (C.F. – PEC:
[...] C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Via Dei Email_1
Maglio, 4 -33170- Pordenone, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
- già Controparte_1 Controparte_4
e, quindi, già - con sede legale in
[...] Controparte_5
Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, iscritta al REA presso la CCIIAA di Roma al n. 417224, CF
e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma n. , P.IVA n. , e P.IVA_2 P.IVA_3 per essa C.F. e P.IVA Controparte_6
, con sede legale in Roma, Via Carucci n. 131, palazzina A2, nella sua qualità di P.IVA_4 mandataria con rappresentanza in virtù di procura conferita con atto autenticato nella firma del Notaio di Roma, in data 22.01.2014, Rep. 32218, Racc. 15488, che agisce in persona del Persona_1
Procuratore Speciale Dott. , a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni Controparte_7 poteri, giusta delibera del C.d.A. del 06.05.2015, ritualmente tenuto, e conseguente procura rilasciata dal Presidente del C.d.A., Prof. con firma autenticata dal Notaio Persona_2 Persona_1 di Roma, in data 27.05.2015, Rep. 35644 Racc. 16687, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di
Roma 5 il 28.05.2015 al n. 7156 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pedrizzi del
Foro di Roma (C.F.: - PEC: ) CodiceFiscale_2 Email_2 elettivamente domiciliata, presso il suo studio in Roma, Via Dè Cestari n. 34, in virtù di procura in atti;
- APPELLATA–
e società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_3 dell'articolo 3 della Legge 130/99, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 - Conegliano (TV), Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e per essa la mandataria P.IVA_5 CP_8 società di diritto italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona,
Viale dell'Agricoltura 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e Codice Fiscale
, P.IVA n. , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Zurlo (C.F. P.IVA_6 P.IVA_7
– PEC: elettivamente domiciliata, C.F._3 Email_3 presso il suo studio in Roma, Via Dè Cestari n. 34, in forza di procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA EX ARTT. 105 E 111 C.P.C. –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 19/12/2018, Parte_1 ha proposto appello avverso l'ordinanza nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata
[...]
dal Tribunale ordinario di Roma n. 24733/2018, pubblicata in data 19/11/2018, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 11543/2018, promosso da nei confronti di Controparte_1
Parte_1 Controparte_9
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al ruolo generale il 21.2.2018 presso il Tribunale di Roma,
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_6 Controparte_10 esponeva: che la poi denominata con contratto Controparte_5 CP_1 Controparte_1 n. AL/3053490077 concluso il 27.7.2005 (documento n. 1), aveva concesso in locazione finanziaria all'Immobiliare Palma di Di Palma Rita & C. S.a.s., poi denominata Parte_1
il bene immobile sito nel Comune di San Quirino (Pn), descritto come segue:
[...]
“porzione di capannone adibito ad uso industriale, con area di pertinenza e di sedime della superficie catastale complessiva di mq 2.415, distinta al Catasto terreni di quel Comune al Foglio 61, mapp.n.
219 E.U., confinate con mapp.nn. 124, 218, 216, 217, strada di lottizzazione salvo altri;
il fabbricato di cui sopra risulta così censito al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 61 mapp.n. 219 Via dei Longobardi, P.T., Categ. D/1 R.C. Euro 7.680,00; porzione di cabina elettrica con area di sedime della superficie catastale di mq 10, distinta al Catasto Terreni di quel Comune al Foglio 61 mapp.n.
237 E.U., confinate con: mapp.nn. 219,235,236 e strada di lottizzazione;
così censita al Catasto fabbricati di quel Comune al Foglio 61, mapp. N. 237, via dei Longobardi P.T. cat. F1 sup. cat. Mq.
10”; che la aveva acquistato la proprietà di questo bene immobile da San Quirino S.r.l. con il CP_5 contratto di compravendita rogato il 27.7.2005 dal notaio Dott. (repertorio 113.281, Per_3 raccolta 21.365 - documento n. 2), al prezzo di € 590.000 oltre I.V.A., , gli immobili suddetti, allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla Immobiliare Palma di Di Palma Rita & C. S.A.S.; che, con contratto di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., la società concedente aveva autorizzato la società utilizzatrice a realizzare opere di ristrutturazione dell'edificio e le aveva demandato la progettazione e la realizzazione delle opere, riservando a sé l'assunzione degli inerenti oneri finanziari (documento n. 3); che, con il contratto di locazione finanziaria, era stato pattuito il corrispettivo complessivo di € 804.588 oltre imposta IVA, da corrispondere in centoquarantaquattro canoni mensili consecutivi, il primo canone dell'importo di € 73.000 oltre IVA e gli ulteriori canoni mensili, ciascuno dell'importo di € 5.116 oltre IVA, con un “interesse moratorio pattuito in 8 punti oltre l'Euribor vigente alle singole inadempienze” ex art. 8 del contratto di leasing;
che, con atto integrativo sottoscritto dalle parti il 2.9.2015, il corrispettivo totale del contratto di locazione finanziaria era stato aumentato a € 949.823,92 , oltre I.V.A. (documento n. 4) e la società utilizzatrice si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni di locazione maturati dal 1.2.2016 al 1.12.2016 e le aveva comunicato la volontà di risolvere di diritto il contratto con Controparte_1 lettera raccomandata ricevuta dalla destinataria il 28.12.2016, in base all'art. 19 delle condizioni generali di contratto, e aveva diffidato la società utilizzatrice al pagamento del dovuto e all'immediato rilascio del bene immobile (documento n. 5); che il 30.1.2017 la società utilizzatrice aveva sublocato tale bene immobile a che il 9.2.2017, aveva ricevuto la lettera CP_9 raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e la richiesta di pagare il complessivo importo di € 36.134,84 e di rilasciare il bene immobile (documento n. 6), ma ciò non era avvenuto;
che era stato svolto senza esito il procedimento di mediazione ai sensi del D.L.vo 28/2010 (documento n. 7)”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, accerta la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del rapporto contrattuale di locazione finanziaria n.
AL305349007727.7.2005, integrato e modificato il 2.9.2015, per inadempimento dell'
[...] all'obbligazione di pagamento dei canoni indicati nell'espositiva Parte_1
che precede e nella lettera raccomandata ricevuta il 28.12.2016; condanna l'
[...]
in persona del legale rappresentante, all'immediato rilascio in favore di Parte_1
nella suindicata qualità, del bene immobile indicato nell'espositiva che Controparte_6
precede libero da cose e persone, anche interposte;
condanna l' Parte_1 Parte_1
a rifondere a le spese processuali, che liquida nel
[...] Controparte_6 complessivo importo di € 8.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Nulla in ordine alle spese processuali nei confronti di carente di legittimazione Controparte_9 passiva”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “- Si insiste per il mutamento del rito da sommario a cognizione piena e -Preliminarmente accertare e dichiarare che la Parte_1
nulla deve a titolo di canoni di locazione. Rigettare la domanda così come proposta dalla
[...]
ricorrente perché inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto ed in diritto con condanna al risarcimento del danno -In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare con sentenza costitutiva l'annullamento del contratto di leasing finanziario n. AL
3053490077 e successive integrazioni e condannare per l'effetto la alla restituzione di CP_1
quanto indebitamente percetto a titolo di oneri di prelocazione, canoni di locazione, spese, interessi, mora e sanzioni. Con condanna della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, danno emergente e lucro cessante, danno d'immagine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda azionata in via principale ed in riconvenzionale. si chiede che le somme versate cd imputate a oneri di prelocazione, sanzioni, interessi di mora, vengano invece legittimamente imputate a canoni di locazione;
si chiede, altresì, il ricalcolo dell'importo del canone mensile nonché di tutte le spese, more e sanzioni sostenute dall'utilizzatrice sulle somme erogate e sui tempi di erogazione -In via istruttoria, in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e riconvenzionale, chiede ammettersi e disporre apposita C.T.U. per: ricalcolo dei canoni di locazione, sulla base dei tempi distinti di erogazione delle somme da parte della concedente;
ricalcolo degli interessi, ricalcolo delle spese, interessi e sanzioni ed imputazione a pagamento dei canoni di locazione dei pagamenti”.
§ 5. — L'appellata (già e per essa Controparte_1 Controparte_5 [...]
nella sua qualità di mandataria, Controparte_6 costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 24/05/2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Si conclude chiedendo il rigetto dell'appello e di tutte le domande in esso contenute, con la conferma integrale dell'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 6. — La terza intervenuta costituitasi con comparsa di intervento ai Controparte_3
sensi degli artt. 105-111 c.p.c. depositata in data 15/09/2022, e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis rigettata ogni avversa domanda, istanza e/o eccezione: rigettare l'appello proposto e tutte le domande in esso contenute e confermare integralmente l'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 7. — Con ordinanza del 25.09.2019 veniva dichiarata inammissibile la richiesta di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti appellata ed intervenuta hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in sette motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo l'appellante lamenta il mancato mutamento del rito da sommario ad ordinario stante la complessità della materia.
Il motivo è infondato.
Da un lato deve osservarsi che la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice.
Dall'altro l'omesso mutamento del rito (da quello sommario a quello ordinario) non determina
"ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass.,
Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 - Rv. 667889 - 01).
Nella specie nessuna doglianza in tal senso veniva avanzata dall'appellante in quanto la CTU richiesta poteva essere disposta in entrambi i riti.
§ 9.2. — Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che “con contratto di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., la società concedente aveva autorizzato la società utilizzatrice a realizzare opere di ristrutturazione dell'edificio e le aveva demandato la progettazione e la realizzazione delle opere, riservando a sé
l'assunzione degli inerenti oneri finanziari (documento n. 3)”. Deduce l'appellante che i lavori di ammodernamento consistenti nella realizzazione di una soppalcatura avevano riguardato solo una modesta parte dell'immobile.
Il motivo è irrilevante.
Infatti nel contratto di rappresentanza senza mandato si legge che i lavori sarebbero stati scelti e realizzati dall'appellante sotto la sua responsabilità e quindi alcun rilievo ha la loro ampiezza.
Comunque l'importo di € 140.000,00 non può considerarsi irrilevante.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello la sentenza viene cesurata nella parte in cui ha affermato
“che, con atto integrativo sottoscritto dalle parti il 2.9.2015, il corrispettivo totale del contratto di locazione finanziaria era stato aumentato a € 949.823,92 , oltre I.V.A. (documento n. 4) e la società utilizzatrice si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni di locazione maturati dal 1.2.2016 al
1.12.2016 e le aveva comunicato la volontà di risolvere di diritto il Controparte_1
contratto con lettera raccomandata ricevuta dalla destinataria il 28.12.2016, in base all'art. 19 delle condizioni generali di contratto, e aveva diffidato la società utilizzatrice al pagamento del dovuto e all'immediato rilascio del bene immobile (documento n. 5)”.
L'appellante “contesta anche questa circostanza riportata dal giudice di primo grado e alla base del proprio errato convincimento, in quanto contratto di locazione finanziaria fu rimaneggiato e modificato già nel 2012 fino all'importo di € 878.000 solo alla fine definito nel 2015 ad €
949.823,92, ma entrambe le modifiche recavano canoni di locazioni differenti tra loro e differenti dai canoni previsti al contratto originale. Ciò è di fondamentale importanza per stabilire in maniera inequivocabile che, come sostenuto in primo grado, se si imputassero le somme pagate per ben 6 anni e 4 mesi (da agosto 2005 ad ottobre 2011) a titolo di oneri di prelocazione, sanzioni, interessi more a canoni di locazione, come giusto che sia, non avremmo alcun inadempimento ma v'è di più
l'Immobiliare P & C. S.a.s. sarebbe addirittura in credito. Invero da atto integrativo sottoscritto dalle parti in data 02.09. 2015 (allegato 4 di parte di corrente e relativo piano di ammortamento),
l' avrebbe dovuto versare, dalla sottoscrizione del Parte_1
contratto fino al 13.12.2016, data in cui la ha inviato a mezzo a.r. all'odierna appellante CP_1
formale risoluzione di diritto del contratto per presunto inadempimento, la somma di euro
275.472,00. Se si accetta la tesi, come è giusto che sia, che l'odierna appellante non era tenuta al versamento di nessun onere di prelocazione, né di alcuna mora, sanzione o interesse, la stessa, alla data del 31/12/2016 aveva versato ben € 498.560,60 come da estratto conto inviato in data
10.02.2017 dalla all'appellante (all. 5 di parte resistente)”. CP_1
Il motivo non coglie nel segno.
L'appellante omette di considerare che aveva in essere con la due contratti e, CP_1
precisamente: - il contratto di locazione finanziaria immobiliare n. AL/3053490077, stipulato in data 27 luglio
2005, avente ad oggetto l'acquisto di un capannone ed accessori siti nel Comune di San
Quirino (PN) e successivi atti integrativi;
- il contratto di mandato senza rappresentanza, stipulato in data 27.07.2005, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione degli immobili con assunzione di ulteriori oneri finanziari pari ad €
140.000,00 oltre oneri fiscali.
Inoltre il pagamento degli oneri di prelocazione era espressamente previsto dall' art. 9 (“Lavori –
Consegna - Oneri di prelocazione”, del Contratto di Locazione - allegato n. 1 del fascicolo di parte di primo grado) secondo cui “trimestralmente, a partire dal 01.10.2005 e fino alla messa in decorrenza di cui sopra, a presentazione di regolare fattura, l'utilizzatore dovrà versare al concedente gli oneri di prelocazione, a fronte di tutti i versamenti dal medesimo concedente effettuati a fronte dell'acquisto dell'immobile e dei lavori da eseguire sullo stesso”.
Deduce l'appellante la natura vessatoria di tale clausola che tuttavia deve essere considerata valida a fronte della doppia sottoscrizione.
Il credito della è altresì provato dall'estratto conto ex art. 50 D.Lgs n. 385 del 01.09.1993 (a. CP_5
8 del ricorso).
§ 9.4. — Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma “che il 30.1.2017 la società utilizzatrice aveva sublocato tale bene immobile a CP_9 che il 9.2.2017, aveva ricevuto la lettera raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e la richiesta di pagare il complessivo importo di €
36.134,84 e di rilasciare il bene immobile (documento n. 6), ma ciò non era avvenuto”.
Deduce l'appellante che invece “il contratto di affitto del capannone industriale intercorso tra l'utilizzatrice-appellante e la viene sottoscritto addirittura nel Luglio 2005 contestualmente CP_9 al rogito di acquisto del capannone da parte dell' ”. CP_1
Il motivo è irrilevante.
Infatti da tale affermazione, peraltro contenuta nella parte in fatto della sentenza, non sono derivate particolari conseguenze in ordine alla decisione.
§ 9.5. — Con il quinto motivo di appello si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che: “La società resistente non ha allegato, né dimostrato il pagamento di tali canoni, né di alcun altro importo indicato nella memoria di costituzione e risposta, sicché non può essere disposta l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile invocata dalla parte resistente
...”.
Contesta l'appellante la “errata imputazione dei pagamenti fino a Novembre 2011 a oneri di prelocazione, more ed interessi piuttosto che a canoni di locazione di prelocazione, more ed interessi piuttosto che a canoni di locazione promana direttamente dall'unico estratto conto che la abbia mai ricevuto, giova precisarlo, a eccepita risoluzione contrattuale e cioè Parte_1 con la mail del 10.02.2017 (all. 5 resistente)”.
Il motivo è infondato.
Invero il contratto veniva rinegoziato più volte e precisamente in data 20.12.2012 con atto integrativo con cui il corrispettivo veniva rideterminato in € 878.000,00 oltre imposte ed in data 02.09.2015 con cui il corrispettivo totale del contratto di locazione veniva rideterminato in € 949.823,92 oltre imposte
(all. n. 4 del ricorso 702 bis c.p.c.).
Evidentemente le parti per procedere a tali rinegoziazioni, che evidenziavano delle difficoltà economiche dell'appellante, dovevano aver ben presenti i rapporti di dare/avere maturati sino a quelle date e l'imputazione dei pagamenti effettuati.
§ 9.6. — Con il sesto motivo di appello la sentenza impugnata viene censurata laddove afferma che “Non si ravvisano i presupposti costituenti la fattispecie di cui all'art. 1439 c.c., atteso che la parte resistente ha lamentato la mancata consegna da parte di di Controparte_1
documentazione relativa ai pagamenti eseguiti nel corso del rapporto contrattuale, mentre l'invocato annullamento del contratto attiene a una patologia genetica e non sopravvenuta”.
Deduce l'appellante di aver eccepito “la preordinazione di tutto un impianto volto a trarre il maggior profitto possibile oltre le lecite e decenti soglie a scapito dell'odierna appellante”.
Il motivo è infondato.
Il credito vantato da , che ha poi determinato la risoluzione del contratto per inadempimento CP_1 dell'utilizzatrice, deriva da specifiche previsioni contrattuali contenute in contratti stipulati da società commerciali che pertanto dovevano essere ben consapevoli del loro contenuto.
Inoltre, gli accordi originari sono stati rinegoziati più volte talché l'appellante doveva aver avuto contezza dell'imputazione dei pagamenti sino ad allora effettuati.
§ 9.7. — Con il settimo motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui afferma che “la prova testimoniale articolata da parte resistente è irrilevante”.
Deduce l'appellante che “Si palesa la contraddittorietà delle argomentazioni poste dal giudice alla base e le sue conclusioni, in quanto se i capitoli di prova sono irrilevanti, allora bisognerebbe ammettere che il capannone era, come lo era, agibile e consegnato sin dalla stipula del contratto e che, quindi, non aveva senso alcuno l'applicazione degli oneri di locazione oltre che di spese accessorie e presunte more per ritardato pagamento da ciò discende che il contratto è viziato ab origine va annullato per il dolo, errore essenziale e non doveva essere accolta e dichiarata la chiesta risoluzione di diritto”.
Il motivo è infondato. Invero la motivazione della sentenza sul punto è più ampia “La prova testimoniale articolata dalla parte resistente è irrilevante, non essendo controversa la detenzione del bene immobile in questione a titolo di locazione finanziaria esplicata con l'utilizzazione dei beni immobili per l'uso cui erano destinati e in quanto i capitoli di prova non contrastano la fattispecie dell'inadempimento ex art. 1456 c.c. in cui è incorsa la società utilizzatrice omettendo il pagamento dei canoni di locazione di cui alla suindicata lettera ricevuta il 28.12.2016”.
Comunque trattasi una causa documentale fondata sui contratti in atti e gli estratti conto.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 26.001 a € 52.000), tabella 12, 4° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.473,00
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza dal Tribunale
[...] Controparte_1 ordinario di Roma n. 11543/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la a rifondere a Parte_1 Parte_1 CP_3
le spese di lite che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi oltre spese generali,
[...]
iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico della Parte_1
Così deciso in Roma il 5 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli