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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1490 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il 1° febbraio 1995 e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Teramo al Viale
Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. C.F._2
, che lo rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura in atti;
[...] si indica di seguito l'indirizzo e-mail l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ed il numero di telefax 0861.611415 presso cui il Email_2
procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
(c.f. e P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in NO (TE) alla Via Turati n. 72
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare che , va creditore nei confronti della Parte_1
c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in NO (TE) alla Via Turati n. 72, per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 30.140,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. Per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
1
3. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 13/09/2023, ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti della società al fine di fare condannare la Controparte_1
datrice di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive quantificate complessivamente in € 30.140,41 e pretese a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare e straordinario prestato, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività
e permessi non goduti e TFR, avuto riguardo al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della predetta società a far dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 21 gennaio 2022 al
9 ottobre 2022, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno del ricorso ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dapprima dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 e successivamente dal
21 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022, in forza di due distinti contratti individuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time a 20 ore alla settimana con inquadramento al livello 6J del CCNL “Logistica e trasporto merci”, con qualifica di facchino e adibizione alle mansioni di cernita e separazione dei rifiuti, recandosi presso l'impianto di lavorazione rifiuti sito in Pineto alla Via Provinciale per Atri, Lotto 28, Fra.ne Borgo Santa Maria.
Ha riferito di avere, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, invero osservato un orario di lavoro full time ben superiore a quello contrattualmente previsto e articolato dal lunedì alla domenica dalle 14:00 alle 22:00, effettuando, pertanto, lavoro straordinario per 17 ore alla settimana nelle giornate del sabato e della domenica e senza beneficiare del giorno di riposo.
Quanto alle rivendicazioni economiche, ha dedotto di avere percepito una retribuzione pari ad € 1.200,00 al mese fino ad aprile 2022 e solamente € 3.000,00 dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022, residuando in proprio favore un credito pari ad € 15.027,39 con riferimento al periodo lavorativo dal 01/02/2021 al 31/12/2021 ed € 15.113,02 per il periodo dal 21/01/2022 al 09/10/2022, per un totale di € 30.140,41 complessivi.
In punto di diritto, ha contestato l'adeguatezza della retribuzione ordinaria percepita sia in relazione ai parametri di cui al CCNL di categoria, prendendo come riferimento l'inquadramento professionale nel Livello 6 J della contrattazione collettiva, sia in relazione ai principi fissati dall'art. 36 Cost., avuto riguardo alla quantità del lavoro prestato (56 ore settimanali). Ha invocato, pertanto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a fronte del tempo parziale formalizzato, con rivendicazione delle relative differenze retributive determinate nella misura complessiva di € 30.140,41.
2 1.2. La società resistente benché ritualmente evocata in giudizio con pec Controparte_1 del 21/09/2023 pervenuta all'indirizzo risultante dal registro delle Email_3
imprese, non si è costituita e all'udienza del 05/12/2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 19/02/2025 per discussione con termine per note, poi rinviata al 2.4.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alla parte ricorrente costituita, quest'ultima ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 30.140,41 per differenze retributive maturate e non percepite e pretese a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare e straordinario prestato, ferie, festività e permessi non goduti e Tfr, deducendo di avere svolto, in regime di lavoro full time, a fronte del part time a 20 ore settimanali contrattualizzato, attività lavorativa alle dipendenze della resistente in qualità di facchino, con decorrenza dapprima dal 01/02/2021 al CP_2
31/12/2021 e successivamente dal 21/01/2022 al 09/10/2022, quando rassegnava le dimissioni in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni da oltre tre mesi.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di
3 dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod. Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, l'esistenza e la durata del rapporto lavorativo CP_ svolto dal ricorrente presso la resistente, sebbene non siano riscontrabili dai contratti di assunzione di cui non vi è prova in atti, possono dirsi, ad ogni modo, dimostrati alla luce del modello C/2 storico depositato dal lavoratore in data 13/11/2024.
Dal predetto modello C2 storico risulta, infatti, che il ricorrente è stato assunto in data
01/02/2021 alle dipendenze della società in forza di un contratto individuale di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time orizzontale a 20 settimanali con qualifica di “facchino, addetto allo spostamento merci e assimilati”, con scadenza al
31/12/2021.
Dallo stesso modello C/2 storico risulta, altresì, che il ricorrente è stato poi nuovamente assunto dalla medesima società in data 21/01/2022 alle stesse condizioni contrattuali di cui al primo periodo lavorativo e che il rapporto è cessato formalmente in data 08/11/2022 a seguito
4 di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in realtà, il ricorrente fa coincidere la cessazione dell'attività lavorativa in data 9/10/2022 quando non si presentava più a lavoro in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni da oltre tre mesi).
Quanto all'istruttoria orale espletata, invece, con specifico riferimento alle mansioni svolte e all'orario lavorativo in concreto osservato, l'unico testimone escusso CP_4
, ex collega di lavoro del ricorrente presso l'impianto di lavorazione rifiuti di
[...]
Scerne di Pineto, ha confermato sia l'effettuazione da parte del lavoratore di un orario di lavoro full time, a fronte del part time contrattualizzato, dal lunedì alla domenica per 8 ore al giorno sia lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso.
Più in articolare, il teste, in risposta al capitolo 1 di cui al ricorso, ha dichiarato: “Sul periodo ho già risposto, le mansioni erano di separare i vari articoli e pulire la plastica sporca”, mentre, in risposta al capitolo 2 ha riferito: “per contratto erano previste 4 ore (al giorno), ma in concreto ne lavoravamo 8 al giorno. La mattina dalle 6.00 alle 14.00, oppure dalle 14.00 alle 22.00, oppure 22.00 alle 6.00. Lavoravamo tutti i giorni, senza riposto settimanale. Non avevamo ferie, solo nelle feste importanti ci siamo riposati”.
Ebbene, alla luce del quadro istruttorio complessivamente acquisito, può affermarsi che il ricorrente ha disimpegnato alle dipendenze della società resistente sostanzialmente la mansione di operaio (facchino) corrispondente al livello 6J del CCNL “Logistica e trasporto merci” e riconosciuto al lavoratore (cfr. buste paga in atti), occupandosi della cernita e separazione dei rifiuti presso l'impianto di lavorazione rifiuti sito in Pineto e osservando, in concreto, un orario di lavoro articolato su sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, per 8 ore al giorno (dalle ore 14:00 alle ore 22:00) per un totale di 56 ore settimanali e, dunque, certamente eccedenti le 20 ore settimanali contrattualmente previste.
In atri termini, dal giudizio è emerso che il ricorrente ha svolto, per i periodi lavorativi dedotti in ricorso e di cui al modello C/2 storico sopra richiamato (dal 01/02/2021 al
31/12/2021 e dal 21/01/2022 al 09/10/2022) e presso la ditta resistente in qualità di operaio/facchino con inquadramento al livello 6J del CCNL applicato, un orario di lavoro full time dal lunedì alla domenica, a fronte dell'orario di lavoro part time orizzontale a 20 ore settimanali contrattualizzato, con svolgimento di lavoro straordinario nelle giornate del sabato e della domenica per 17 ore settimanali (tenuto conto che l'art. 9 comma 1 del Ccnl di categoria fissa a 39 settimanali la durata dell'orario normale di lavoro).
Alla luce delle evidenze probatorie acquisite, pertanto, consegue il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate e non percepite per l'attività lavorativa
5 svolta alle dipendenze della società resistente e relative a tutte le rivendicazioni economiche di cui al ricorso.
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto di aver percepito una retribuzione €. 1.200,00 mensile sino al mese di aprile 2022, mentre dal mese di maggio al mese di ottobre 2022, percepiva a luglio 2022 €. 3.000,00 a scomputo delle mensilità precedenti di maggio e giugno, nulla successivamente. Tale allegazione non ha trovato alcuna prova contraria che era semmai la parte resistente a dover fornire.
Ai fini della quantificazione delle pretese economiche, si ritiene di poter far riferimento al conteggio di parte allegato a corredo del ricorso il quale appare logico e scevro da errori di calcolo, nonché correttamente redatto con riferimento sia ai periodi lavorativi dedotti in contratto, sia all'orario di lavoro a tempo pieno concretamente osservato, sia all'inquadramento professionale riconosciuto al ricorrente (Livello 6J del CCCNL “Logistica
e trasporto merci”) che si ritiene congruo rispetto alle mansioni prestate.
Peraltro, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi sopra indicati, con condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
30.140,41 a titolo di differenze retributive (di cui € 2.055,69 per Tfr), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1490/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 30.140,41 a titolo di 6 differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.629,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il 1° febbraio 1995 e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Teramo al Viale
Mazzini n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Di Sabatino, c.f. C.F._2
, che lo rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, giusta procura in atti;
[...] si indica di seguito l'indirizzo e-mail l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
ed il numero di telefax 0861.611415 presso cui il Email_2
procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica
RICORRENTE
Contro
(c.f. e P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in NO (TE) alla Via Turati n. 72
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1. Accertare e dichiarare che , va creditore nei confronti della Parte_1
c.f. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in NO (TE) alla Via Turati n. 72, per le causali di cui in narrativa, della somma di €. 30.140,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. Per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
1
3. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 13/09/2023, ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti della società al fine di fare condannare la Controparte_1
datrice di lavoro al pagamento in proprio favore delle differenze retributive quantificate complessivamente in € 30.140,41 e pretese a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare e straordinario prestato, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività
e permessi non goduti e TFR, avuto riguardo al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della predetta società a far dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 e dal 21 gennaio 2022 al
9 ottobre 2022, come da conteggio di parte prodotto.
A sostegno del ricorso ha dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dapprima dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 e successivamente dal
21 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022, in forza di due distinti contratti individuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time a 20 ore alla settimana con inquadramento al livello 6J del CCNL “Logistica e trasporto merci”, con qualifica di facchino e adibizione alle mansioni di cernita e separazione dei rifiuti, recandosi presso l'impianto di lavorazione rifiuti sito in Pineto alla Via Provinciale per Atri, Lotto 28, Fra.ne Borgo Santa Maria.
Ha riferito di avere, sin dalla costituzione del rapporto di lavoro, invero osservato un orario di lavoro full time ben superiore a quello contrattualmente previsto e articolato dal lunedì alla domenica dalle 14:00 alle 22:00, effettuando, pertanto, lavoro straordinario per 17 ore alla settimana nelle giornate del sabato e della domenica e senza beneficiare del giorno di riposo.
Quanto alle rivendicazioni economiche, ha dedotto di avere percepito una retribuzione pari ad € 1.200,00 al mese fino ad aprile 2022 e solamente € 3.000,00 dal mese di maggio 2022 al mese di ottobre 2022, residuando in proprio favore un credito pari ad € 15.027,39 con riferimento al periodo lavorativo dal 01/02/2021 al 31/12/2021 ed € 15.113,02 per il periodo dal 21/01/2022 al 09/10/2022, per un totale di € 30.140,41 complessivi.
In punto di diritto, ha contestato l'adeguatezza della retribuzione ordinaria percepita sia in relazione ai parametri di cui al CCNL di categoria, prendendo come riferimento l'inquadramento professionale nel Livello 6 J della contrattazione collettiva, sia in relazione ai principi fissati dall'art. 36 Cost., avuto riguardo alla quantità del lavoro prestato (56 ore settimanali). Ha invocato, pertanto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a fronte del tempo parziale formalizzato, con rivendicazione delle relative differenze retributive determinate nella misura complessiva di € 30.140,41.
2 1.2. La società resistente benché ritualmente evocata in giudizio con pec Controparte_1 del 21/09/2023 pervenuta all'indirizzo risultante dal registro delle Email_3
imprese, non si è costituita e all'udienza del 05/12/2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata rinviata all'udienza del 19/02/2025 per discussione con termine per note, poi rinviata al 2.4.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alla parte ricorrente costituita, quest'ultima ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 30.140,41 per differenze retributive maturate e non percepite e pretese a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare e straordinario prestato, ferie, festività e permessi non goduti e Tfr, deducendo di avere svolto, in regime di lavoro full time, a fronte del part time a 20 ore settimanali contrattualizzato, attività lavorativa alle dipendenze della resistente in qualità di facchino, con decorrenza dapprima dal 01/02/2021 al CP_2
31/12/2021 e successivamente dal 21/01/2022 al 09/10/2022, quando rassegnava le dimissioni in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni da oltre tre mesi.
In diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di
3 dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Rimanendo sempre in un'ottica di valutazione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che costituisce lavoro straordinario quello che eccede l'orario di lavoro normale previsto dalla legge e/o dal contratto collettivo.
Costituisce lavoro supplementare, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 81 del 2015, quello che eccede l'orario di lavoro stabilito contrattualmente per il lavoro part-time, ma entro i limiti dell'orario a tempo pieno.
In punto di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro supplementare e straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 Cod. Civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa. Il numero delle ore di lavoro supplementare/straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza.
Applicando tali principi al caso di specie, l'esistenza e la durata del rapporto lavorativo CP_ svolto dal ricorrente presso la resistente, sebbene non siano riscontrabili dai contratti di assunzione di cui non vi è prova in atti, possono dirsi, ad ogni modo, dimostrati alla luce del modello C/2 storico depositato dal lavoratore in data 13/11/2024.
Dal predetto modello C2 storico risulta, infatti, che il ricorrente è stato assunto in data
01/02/2021 alle dipendenze della società in forza di un contratto individuale di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato e part time orizzontale a 20 settimanali con qualifica di “facchino, addetto allo spostamento merci e assimilati”, con scadenza al
31/12/2021.
Dallo stesso modello C/2 storico risulta, altresì, che il ricorrente è stato poi nuovamente assunto dalla medesima società in data 21/01/2022 alle stesse condizioni contrattuali di cui al primo periodo lavorativo e che il rapporto è cessato formalmente in data 08/11/2022 a seguito
4 di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in realtà, il ricorrente fa coincidere la cessazione dell'attività lavorativa in data 9/10/2022 quando non si presentava più a lavoro in ragione della mancata corresponsione delle retribuzioni da oltre tre mesi).
Quanto all'istruttoria orale espletata, invece, con specifico riferimento alle mansioni svolte e all'orario lavorativo in concreto osservato, l'unico testimone escusso CP_4
, ex collega di lavoro del ricorrente presso l'impianto di lavorazione rifiuti di
[...]
Scerne di Pineto, ha confermato sia l'effettuazione da parte del lavoratore di un orario di lavoro full time, a fronte del part time contrattualizzato, dal lunedì alla domenica per 8 ore al giorno sia lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso.
Più in articolare, il teste, in risposta al capitolo 1 di cui al ricorso, ha dichiarato: “Sul periodo ho già risposto, le mansioni erano di separare i vari articoli e pulire la plastica sporca”, mentre, in risposta al capitolo 2 ha riferito: “per contratto erano previste 4 ore (al giorno), ma in concreto ne lavoravamo 8 al giorno. La mattina dalle 6.00 alle 14.00, oppure dalle 14.00 alle 22.00, oppure 22.00 alle 6.00. Lavoravamo tutti i giorni, senza riposto settimanale. Non avevamo ferie, solo nelle feste importanti ci siamo riposati”.
Ebbene, alla luce del quadro istruttorio complessivamente acquisito, può affermarsi che il ricorrente ha disimpegnato alle dipendenze della società resistente sostanzialmente la mansione di operaio (facchino) corrispondente al livello 6J del CCNL “Logistica e trasporto merci” e riconosciuto al lavoratore (cfr. buste paga in atti), occupandosi della cernita e separazione dei rifiuti presso l'impianto di lavorazione rifiuti sito in Pineto e osservando, in concreto, un orario di lavoro articolato su sette giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, per 8 ore al giorno (dalle ore 14:00 alle ore 22:00) per un totale di 56 ore settimanali e, dunque, certamente eccedenti le 20 ore settimanali contrattualmente previste.
In atri termini, dal giudizio è emerso che il ricorrente ha svolto, per i periodi lavorativi dedotti in ricorso e di cui al modello C/2 storico sopra richiamato (dal 01/02/2021 al
31/12/2021 e dal 21/01/2022 al 09/10/2022) e presso la ditta resistente in qualità di operaio/facchino con inquadramento al livello 6J del CCNL applicato, un orario di lavoro full time dal lunedì alla domenica, a fronte dell'orario di lavoro part time orizzontale a 20 ore settimanali contrattualizzato, con svolgimento di lavoro straordinario nelle giornate del sabato e della domenica per 17 ore settimanali (tenuto conto che l'art. 9 comma 1 del Ccnl di categoria fissa a 39 settimanali la durata dell'orario normale di lavoro).
Alla luce delle evidenze probatorie acquisite, pertanto, consegue il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive maturate e non percepite per l'attività lavorativa
5 svolta alle dipendenze della società resistente e relative a tutte le rivendicazioni economiche di cui al ricorso.
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto di aver percepito una retribuzione €. 1.200,00 mensile sino al mese di aprile 2022, mentre dal mese di maggio al mese di ottobre 2022, percepiva a luglio 2022 €. 3.000,00 a scomputo delle mensilità precedenti di maggio e giugno, nulla successivamente. Tale allegazione non ha trovato alcuna prova contraria che era semmai la parte resistente a dover fornire.
Ai fini della quantificazione delle pretese economiche, si ritiene di poter far riferimento al conteggio di parte allegato a corredo del ricorso il quale appare logico e scevro da errori di calcolo, nonché correttamente redatto con riferimento sia ai periodi lavorativi dedotti in contratto, sia all'orario di lavoro a tempo pieno concretamente osservato, sia all'inquadramento professionale riconosciuto al ricorrente (Livello 6J del CCCNL “Logistica
e trasporto merci”) che si ritiene congruo rispetto alle mansioni prestate.
Peraltro, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace, oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda, non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi sopra indicati, con condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
30.140,41 a titolo di differenze retributive (di cui € 2.055,69 per Tfr), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1490/2023 contrariis reiectis, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 30.140,41 a titolo di 6 differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.629,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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