Articolo 9 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 marzo 1985
Art. 9.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all' articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attivita' di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'articolo 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilita', nonche' il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in cui cio' sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato - prima del loro inoltro alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.
Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione.Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta.
Delle somme cosi' erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma.
A ciascun servizio e' preposto un funzionario con qualifica dirigenziale.
Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati, sono istituiti posti di commissario regionale capo, primo commissario regionale, commissario regionale, nonche', in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa.
Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresi' attivita' ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori.
L'indennita' base di cui all' articolo 171, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'articolo 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' stabilita nelle misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge.
Con le modalita' di cui al primo comma e nel limite ivi indicato puo' essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati.
Nota all'art. 9, comma 1:
- Testo dell' art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 :
"Art. 172. (Commissione permanente di finanziamento). - La commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di idoneita' di servizio.
La commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta del Ministro, del direttore generale del personale e della amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro.
La commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale.
Per ciascun membro della commissione puo' essere nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione".

Nota all'art. 9, comma 6:
- Testo dell' art. 171, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 :
"L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella 19;".
- L' art. 114, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 , dispone che "per esigenze di servizio, nelle quali il Ministro richiedera' il parere del consiglio di amministrazione" ai funzionari della carriera direttiva amministrativa "possono essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione".
Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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