Articolo 7 della Legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 marzo 2000
>
Versione
29 gennaio 2009
Art. 7. Anticipazione del trattamento di fine rapporto 1. Oltre che nelle ipotesi di cui all' articolo 2120, ottavo comma, del codice civile , il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all' articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione e' corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 , un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, sono ((definiti i requisiti, i criteri e)) le modalita' applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Entrata in vigore il 29 gennaio 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente