Sentenza 30 giugno 2022
Sentenza 24 maggio 2023
Ordinanza collegiale 17 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/06/2022, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01115/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2022, proposto da
PU LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, 23;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 2523/2020, resa nella causa civile recante rg. n. 8945/2015, nella parte in cui il Tribunale di Taranto, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PU LU nei confronti della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condannava l’Agenzia convenuta al pagamento di euro 258.718,05, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal 31 ottobre 2018 sino all’effettivo soddisfo ;
nonché
per il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’esecuzione della predetta sentenza.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to C. Salerno.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ richiesta l’ottemperanza della sentenza n. 2523/2020 pubblicata il 30.12.2020, nella parte in cui il Tribunale di Taranto, Terza Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PU LU nei confronti della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, accoglieva la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condannava l’Agenzia convenuta al pagamento di euro 258.718,05, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale dal 31 ottobre 2018 sino all’effettivo soddisfo .
La predetta sentenza, con la formula esecutiva apposta il 15 gennaio 2021, veniva notificata il 26.1.2021e risulta passata in giudicato, come risulta dall’attestazione del 21.1.2022 rilasciata dal Tribunale di Taranto.
Il 10.03.2022 si è costituita per il Ministero della Giustizia l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce chiedendo l’estromissione dal giudizio.
Con memoria, depositata il 5.5.2022, il ricorrente ha: a) precisato di aver notificato il ricorso di ottemperanza sia ad AG.E.A., presso la propria sede e p.e.c., sia all’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce e che, nella relata di notificazione, per un mero refuso, è stato indicato il
Ministero di Grazia e Giustizia, anziché AG.E.A., procedendo a rinotificare il ricorso medesimo ad AG.E.A. in data 4 maggio 2022; b) rilevato che, dopo la notifica ed il deposito del ricorso, AG.E.A. ha provveduto ad effettuare il pagamento della sola sorte capitale, omettendo di pagare gli interessi, sebbene nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza vi sia specificamente la condanna al pagamento degli interessi maturati dal 31.10.2018 (cosi nel dispositivo della sentenza) sino al giorno 8 marzo 2021 (data del pagamento), da liquidarsi nella somma di € 2.948,66, come allegato prospetto, nonché omettendo di pagare le spese della C.T.U. sebbene vi fosse specifica condanna al punto c) del dispositivo della sentenza (per l’importo di € 2.524,80 per come risulta dall’ordine di bonifico effettuato dal ricorrente in conformità al decreto di liquidazione adottato dal Tribunale ed alla fattura emessa);c) dichiarato che permane l’interesse alla domanda di condanna AG.E.A. al pagamento della somma di danaro, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a e al pagamento delle competenze di lite.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso di ottemperanza è, in parte, divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere e, in parte, è fondato e va accolto, nei limiti di seguito indicati.
Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, la suddetta sentenza, passata in giudicato (come da attestazione esibita), è stata notificata ritualmente (direttamente) ad AG.E.A. (patrocinio solo facoltativo dell’Avvocatura erariale), e tuttavia, la stessa ha solo parzialmente adempiuto al dictum consacrato nella suddetta pronuncia giudiziale dell’A.G.O..
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Osserva, il Tribunale che, a seguito della sopravvenienza descritta in premessa (costituita dalla dichiarazione espressa da parte ricorrente il 5 maggio 2022 di avvenuto pagamento da parte di AG.E.A della sorte capitale liquidata nella sentenza dell’A.G.O. di cui è richiesta l’ottemperanza) non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso di ottemperanza per cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta della somma di € 258.718,05 (ossia la sorte capitale).
Il ricorso di ottemperanza deve invece essere accolto limitatamente al capo della sentenza, rimasto inattuato, con il quale l’A.G.O. condannava, AG.E.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli interessi legali sulla sorte capitale maturati dal 31.10.2018 (cosi nel dispositivo della sentenza) sino al giorno 8 marzo 2021 (data del pagamento).
Non spetta, invece, al ricorrente il rimborso del pagamento degli oneri peritali (come già liquidati dall’A.G.O nel corso del procedimento con decreto del 4.2.2019 - ammontanti all’importo di € 2.524,80 per come risulta dall’ordine di bonifico effettuato dal ricorrente in conformità al decreto di liquidazione adottato dal Tribunale ed alla fattura emessa), in quanto non richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza (ma solo nella memoria difensiva non notificata depositata il 5/5/2022).
Va, anche, disattesa la domanda di “astreinte”, così come proposta da parte ricorrente, sia perché ciò appare manifestamente iniquo, sia in ragione del disposto dell’art. 114, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”).
In definitiva, il ricorso di ottemperanza in oggetto deve essere, in parte, dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere (quanto al capo della sentenza dell’A.G.O. relativo alla sorte capitale) e solo in parte accolto (nei limiti e termini innanzi indicati).
Le spese di lite, da distrarsi in favore dell’avv. Salerno Carmelo, stante il pagamento solo parziale di AG.E.A, seguono la soccombenza di quest’ultima ex art. 91.c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono invece i presupposti di legge (stante l’evidente refuso contenuto nella relata di notifica del ricorso di ottemperanza in oggetto nei confronti del Ministero della Giustizia) per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero della Giustizia, di cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere (quanto al capo della sentenza dell’A.G.O. relativo alla sorte capitale) ed in parte lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione, ordinando l’esatta ottemperanza del giudicato ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.
Condanna AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 da distrarsi in favore dell’avv. Carmelo Salerno difensore anticipatario.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
Spese compensate nei confronti del Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO