Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente il -OMISSIS- ai sensi degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-;
- dell’obbligo della Prefettura di -OMISSIS- di provvedere sulla medesima istanza e, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda all’adozione del provvedimento richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, di nazionalità marocchina, ha presentato in data -OMISSIS- allo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- la richiesta di nulla osta alla conversione del suo permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato, avendo già ottenuto un primo permesso per lavoro stagionale ed essendo stato impiegato per almeno tre mesi nel settore agricolo.
2. Nonostante il notevole lasso di tempo trascorso e le diffide trasmesse in data-OMISSIS-, il ricorrente non è mai stato convocato presso il competente Sportello Unico per gli incombenti relativi al rilascio del nulla osta, sostenendo di averne tutti i requisiti di legge e di svolgere attualmente la stessa attività lavorativa.
3. Non avendo la Prefettura di -OMISSIS- concluso nei termini di legge il relativo procedimento, il ricorrente ha quindi agito in giudizio per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e, per l’effetto, affinché sia ordinato alla stessa di provvedere sull’istanza di conversione del titolo di soggiorno.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma del 28 maggio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. Va premesso che, in relazione alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l’art. 24 comma 10 del d.lgs. n. 286/1998, come risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 6), del d.l. n. 145/2024 (conv. in l. n. 187/2024) prevede che “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato” , e ciò senza che sia più necessaria, per effetto delle indicate modifiche normative, la verifica della sussistenza di quote disponibili.
L’emissione del provvedimento di conversione è subordinata, sul piano logico e cronologico, al previo rilascio del nulla osta, il quale, secondo quanto disposto dall’art. 22 comma 5 del d.lg. n. 286/1998, è rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione, acquisite le informazioni dalla Questura competente, “nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie” . Come precisato dal successivo comma 5.01 del medesimo art. 22, inoltre, il nulla osta è rilasciato “in ogni caso” qualora, nell’indicato termine di sessanta giorni decorrenti dall’istanza, non siano state acquisite dalla Questura informazioni relative a motivi ostativi.
8. Ciò premesso, nel caso di specie risulta che, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- - e successivamente reiterata con le diffide trasmesse il-OMISSIS- - la Prefettura di -OMISSIS- sia rimasta inerte, non avendo fornito alcun riscontro nel termine di sessanta giorni decorrenti dall’istanza stessa né in quello massimo di 180 giorni fissato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578); né, d’altra parte, costituendosi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha offerto prova contraria o fornito giustificazione del grave ritardo.
Deve, dunque, ritenersi che il silenzio ingiustificatamente serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- costituisca inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente il -OMISSIS-, con conseguente obbligo per la stessa di concludere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, il procedimento di cui trattasi mediante adozione di un provvedimento espresso, valutando in quella sede l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti di legge per la concessione del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno.
9. Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina di un Commissario ad acta , reputandosi opportuno differire tale incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su rituale istanza del ricorrente.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiarata l’illegittimità del silenzio, ordina alla Prefettura di -OMISSIS- di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.