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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9826/2024, pubblicata il 13/11/2024,
DA
(P.I. ), assistita e difesa dall'avv. Daniela Cristina Parte_1 P.IVA_1
Cultrera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n.
52, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , assistita e difesa, anche disgiuntamente, CP_1 C.F._1
dagli avv.ti Gabriele Tricamo e Andrea Ruffini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
AOR Avvocati in Milano, via Durini n. 25, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9826/2024, pubblicata il
13/11/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Per Parte_1
“Voglia la Corte d'appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) in via principale: in accoglimento dell'appello, per i motivi esposti in atti, riformare i tre capi della sentenza n. 9826/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, sez. VII civile G.O.T. dr. Micaela Magri, confermando la statuizione di rigetto del Giudice di Primo Grado in merito al risarcimento del danno relativo alla asserita perdita del beneficio fiscale e, pertanto voglia respingere tutte le domande svolte dalla sig.ra Porta nel giudizio di Primo Grado.
2) Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e
IVA come per legge”.
Per : CP_1
“Piacca all'Ell.mo Collegio adito, contrariis reiectis:
in via principale,
- rigettare l'appello proposto dalla in quanto manifestamente infondato, Parte_1
e comunque infondato in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9826/2024;
- condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con Parte_1
mala fede o colpa grave al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno in favore dell'appellata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2024, ha adito il Tribunale di CP_1
Milano, esponendo:
- di avere concluso con nel maggio 2022, un contratto di fornitura Parte_1
e posa in opera di serramenti e di altri manufatti destinati al proprio appartamento sito in Alassio, via privata Santa Croce n. 17;
- di avere, in particolare, pattuito che la prestazione di fosse eseguita Parte_1 entro novanta giorni dall'emissione della fattura ad essa relativa, verso il corrispettivo pagina 2 di 7 di euro 22.000,00, al quale avrebbe dovuto essere applicato lo “sconto in fattura” nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020;
- di avere pagato, in data 20 maggio 2022, la fattura n. 68/2022 emessa da Parte_1 il 16 maggio 2022, versando l'importo a saldo di euro 11.000,00;
[...]
- di non avere invece ottenuto l'esecuzione da parte di della Parte_1
prestazione concordata nel termine di novanta giorni (né, comunque, successivamente);
- di avere pertanto comunicato a in data 31 agosto 2022, la Parte_1
risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di avere richiesto contestualmente la restituzione della somma pagata;
- di avere ricevuto da in data 23 settembre 2022, la richiesta di Parte_1 pagamento dell'ulteriore importo di euro 10.199,56 oltre i.v.a., “a saldo della fornitura già da tempo pronta per la consegna”, non avendo potuto usufruire della detrazione fiscale stante la mancata consegna di alcuni documenti (i.e. la visura catastale dell'immobile e la copia del bonifico effettuato) da parte di essa committente.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento di la risoluzione del contratto dedotto in causa e di Parte_1
condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 11.000,00 a titolo di restituzione di quanto incassato indebitamente e dell'ulteriore somma di euro 12.443,46 a titolo di risarcimento del danno, quale “percentuale del beneficio fiscale andata perduta”, il tutto oltre interessi e spese. non si è costituita nel giudizio di primo grado, nonostante la Parte_1 regolare ricezione della notificazione dell'atto di citazione, ed è stata, conseguentemente, dichiarata contumace.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9826/2024 pubblicata il 13 novembre 2024 ha accolto le domande proposte dall'attrice, ad eccezione della sola pretesa risarcitoria, dichiarando la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e condannando Parte_1
“al pagamento a favore della Sig.ra della somma di € 11.000,00, oltre interessi CP_1 di legge dalla data del pagamento al saldo, nonché “alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.264, di cui € 5.000 per compensi professionali e € 264 per spese esenti, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il giudice di primo grado ha fatto rilevare, per un verso, che la mancata consegna da parte di della documentazione richiesta da è rimasta CP_1 Parte_1
indimostrata e, per altro verso, che non ha contestato la pattuizione del Parte_1
termine di novanta giorni per il completamento dei lavori;
in forza dei suddetti rilievi, ha accolto pagina 3 di 7 le domande di risoluzione e di condanna di alla restituzione del Parte_1
corrispettivo, ritenendo invece priva di adeguato supporto probatorio la domanda di risarcimento del danno. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando un unico Parte_1
motivo di appello, con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe errato:
1) nella distribuzione dell'onere probatorio, poiché per ottenere la CP_1
risoluzione, avrebbe dovuto provare di avere a propria volta adempiuto interamente le proprie obbligazioni, tra cui quelle relative alla consegna della visura catastale dell'immobile interessato dalla fornitura e della contabile del bonifico;
2) nell'applicazione del principio di non contestazione, il quale non è utilizzabile nei confronti della parte contumace e non può quindi valere a ritenere provata la consegna della documentazione.
si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_1
e la condanna di al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
***
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito precisate.
rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha sollevato nell'atto di Parte_1
appello eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., rappresentando di non avere adempiuto il contratto dedotto in giudizio a causa dell'inadempimento della committente . CP_1
L'eccezione di inadempimento non è una mera difesa, ma ha natura di eccezione in senso stretto: come tale, essa non è rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (in questo senso, ex multis, v. Cass. n. 19753/2025).
Le eccezioni in senso stretto non solo devono essere proposte tempestivamente, ma devono anche essere sollevate necessariamente in giudizio, a nulla rilevando l'eventuale proposizione di esse esclusivamente in sede stragiudiziale (in proposito, v. Cass. n. 24490/2022, che ha ritenuto inammissibile per intervenuta decadenza un'eccezione in senso stretto proposta in sede di accertamento tecnico preventivo e non riproposta in giudizio: “il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 cod. proc. civ. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili
d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente proposta nella fase cautelare preventiva (…) In tal senso la proposizione dell'eccezione nel giudizio preventivo equivale a proposizione in sede stragiudiziale”).
pagina 4 di 7 Nella fattispecie concreta, ha eccepito l'inadempimento di Parte_1 CP_1
prima della instaurazione del giudizio di primo grado, come risulta dalla comunicazione del 23 settembre 2022 già sopra menzionata (doc. 5 fascicolo di primo grado di ). CP_1
La suddetta eccezione non è stata tuttavia reiterata in sede giudiziale, essendo Parte_1
rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
[...]
Pertanto, è decaduta dalla facoltà di eccepire l'inadempimento di Parte_1 CP_1
, non potendo darsi rilievo, in applicazione dei principi sopra richiamati, né all'eccezione
[...]
proposta in sede stragiudiziale (in quanto inefficace), né a quella formulata nel presente giudizio di appello (in quanto tardiva).
La statuizione che precede è dirimente ai fini della valutazione dell'impugnazione proposta da
Parte_1
Una volta esclusa la possibilità di prendere in considerazione le allegazioni relative all'inadempimento di , deve infatti ritenersi che la stessa abbia assolto l'onere CP_1 probatorio del quale era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., avendo dimostrato la fonte negoziale del proprio diritto, il relativo termine di scadenza e il pagamento della somma richiesta in restituzione, nonché avendo allegato l'inadempimento della controparte (v. Cass. n.
13685/2019).
Più precisamente, ha depositato nel fascicolo di primo grado: CP_1
- sub doc. 2, la fattura n. 68/2022 del 16 maggio 2022 emessa da dalla cui Parte_1 causale emerge l'indicazione:
• della “Fornitura e posa di manufatti in un contesto di manutenzione ordinaria”;
• dell'applicazione dello sconto in fattura previsto dall' art. 121 del D.L. n. 34/2020 con riguardo al corrispettivo di euro 22.000,00;
• dell'importo totale dovuto pari a euro 11.000,00.
- sub doc. 3, la contabile del bonifico di euro 11.000,00 effettuato in data 20 maggio 2022.
Quanto alla prova della scadenza dell'obbligazione rimasta inadempiuta, va evidenziato che l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado relativo alla pattuizione di un termine di novanta giorni per l'esecuzione della prestazione da parte di non ha Parte_1 formato oggetto di censura nell'atto di citazione in appello e non richiede pertanto una ulteriore valutazione.
Per mera completezza, si fa ancora rilevare che l'eccezione di inadempimento formulata da dichiarata inammissibile per le ragioni sopra chiarite, sarebbe in ogni Parte_1
caso stata rigettata nel merito.
pagina 5 di 7 Secondo il procedimento delineato dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, per usufruire dello sconto in fattura, il cliente è tenuto a versare al fornitore il 50% della somma pattuita per i lavori;
è poi onere di quest'ultimo recuperare il restante 50% in sede amministrativa.
L'art. 121 del D.L. n. 34/2020 non impone alcun obbligo di consegna preventiva di documenti in capo al cliente. Al più, è configurabile un onere del fornitore di verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio prima di emettere la fattura con l'applicazione dello sconto. ha applicato lo sconto già con l'emissione della fattura n. 68/2022, senza Parte_1
rilevare criticità, e null'altro emerge dagli atti circa eventuali ulteriori accordi delle parti.
Le deduzioni difensive svolte da ai sensi dell'art. 1460 c.c. non sono Parte_1
pertanto idonee a paralizzare né la domanda di risoluzione proposta da , né la CP_1
correlata pretesa restitutoria.
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere respinto, mentre la sentenza impugnata va confermata, sebbene con diversa motivazione.
***
In ossequio al criterio della soccombenza, va condannata a rifondere in Parte_1
favore di le spese del grado di appello. Alla relativa liquidazione si provvede CP_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di non risultando che la società appellante CP_1 Parte_1
abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9826/2024, Parte_1
pubblicata il 13/11/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1
presente grado, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
9826/2024, pubblicata il 13/11/2024,
DA
(P.I. ), assistita e difesa dall'avv. Daniela Cristina Parte_1 P.IVA_1
Cultrera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n.
52, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , assistita e difesa, anche disgiuntamente, CP_1 C.F._1
dagli avv.ti Gabriele Tricamo e Andrea Ruffini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio
AOR Avvocati in Milano, via Durini n. 25, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9826/2024, pubblicata il
13/11/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Per Parte_1
“Voglia la Corte d'appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) in via principale: in accoglimento dell'appello, per i motivi esposti in atti, riformare i tre capi della sentenza n. 9826/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano, sez. VII civile G.O.T. dr. Micaela Magri, confermando la statuizione di rigetto del Giudice di Primo Grado in merito al risarcimento del danno relativo alla asserita perdita del beneficio fiscale e, pertanto voglia respingere tutte le domande svolte dalla sig.ra Porta nel giudizio di Primo Grado.
2) Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA e
IVA come per legge”.
Per : CP_1
“Piacca all'Ell.mo Collegio adito, contrariis reiectis:
in via principale,
- rigettare l'appello proposto dalla in quanto manifestamente infondato, Parte_1
e comunque infondato in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9826/2024;
- condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con Parte_1
mala fede o colpa grave al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno in favore dell'appellata.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2024, ha adito il Tribunale di CP_1
Milano, esponendo:
- di avere concluso con nel maggio 2022, un contratto di fornitura Parte_1
e posa in opera di serramenti e di altri manufatti destinati al proprio appartamento sito in Alassio, via privata Santa Croce n. 17;
- di avere, in particolare, pattuito che la prestazione di fosse eseguita Parte_1 entro novanta giorni dall'emissione della fattura ad essa relativa, verso il corrispettivo pagina 2 di 7 di euro 22.000,00, al quale avrebbe dovuto essere applicato lo “sconto in fattura” nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020;
- di avere pagato, in data 20 maggio 2022, la fattura n. 68/2022 emessa da Parte_1 il 16 maggio 2022, versando l'importo a saldo di euro 11.000,00;
[...]
- di non avere invece ottenuto l'esecuzione da parte di della Parte_1
prestazione concordata nel termine di novanta giorni (né, comunque, successivamente);
- di avere pertanto comunicato a in data 31 agosto 2022, la Parte_1
risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e di avere richiesto contestualmente la restituzione della somma pagata;
- di avere ricevuto da in data 23 settembre 2022, la richiesta di Parte_1 pagamento dell'ulteriore importo di euro 10.199,56 oltre i.v.a., “a saldo della fornitura già da tempo pronta per la consegna”, non avendo potuto usufruire della detrazione fiscale stante la mancata consegna di alcuni documenti (i.e. la visura catastale dell'immobile e la copia del bonifico effettuato) da parte di essa committente.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento di la risoluzione del contratto dedotto in causa e di Parte_1
condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 11.000,00 a titolo di restituzione di quanto incassato indebitamente e dell'ulteriore somma di euro 12.443,46 a titolo di risarcimento del danno, quale “percentuale del beneficio fiscale andata perduta”, il tutto oltre interessi e spese. non si è costituita nel giudizio di primo grado, nonostante la Parte_1 regolare ricezione della notificazione dell'atto di citazione, ed è stata, conseguentemente, dichiarata contumace.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9826/2024 pubblicata il 13 novembre 2024 ha accolto le domande proposte dall'attrice, ad eccezione della sola pretesa risarcitoria, dichiarando la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e condannando Parte_1
“al pagamento a favore della Sig.ra della somma di € 11.000,00, oltre interessi CP_1 di legge dalla data del pagamento al saldo, nonché “alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.264, di cui € 5.000 per compensi professionali e € 264 per spese esenti, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il giudice di primo grado ha fatto rilevare, per un verso, che la mancata consegna da parte di della documentazione richiesta da è rimasta CP_1 Parte_1
indimostrata e, per altro verso, che non ha contestato la pattuizione del Parte_1
termine di novanta giorni per il completamento dei lavori;
in forza dei suddetti rilievi, ha accolto pagina 3 di 7 le domande di risoluzione e di condanna di alla restituzione del Parte_1
corrispettivo, ritenendo invece priva di adeguato supporto probatorio la domanda di risarcimento del danno. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando un unico Parte_1
motivo di appello, con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
In particolare, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe errato:
1) nella distribuzione dell'onere probatorio, poiché per ottenere la CP_1
risoluzione, avrebbe dovuto provare di avere a propria volta adempiuto interamente le proprie obbligazioni, tra cui quelle relative alla consegna della visura catastale dell'immobile interessato dalla fornitura e della contabile del bonifico;
2) nell'applicazione del principio di non contestazione, il quale non è utilizzabile nei confronti della parte contumace e non può quindi valere a ritenere provata la consegna della documentazione.
si è costituita nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_1
e la condanna di al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
***
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito precisate.
rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ha sollevato nell'atto di Parte_1
appello eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., rappresentando di non avere adempiuto il contratto dedotto in giudizio a causa dell'inadempimento della committente . CP_1
L'eccezione di inadempimento non è una mera difesa, ma ha natura di eccezione in senso stretto: come tale, essa non è rilevabile d'ufficio e va proposta, a pena di decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c., nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (in questo senso, ex multis, v. Cass. n. 19753/2025).
Le eccezioni in senso stretto non solo devono essere proposte tempestivamente, ma devono anche essere sollevate necessariamente in giudizio, a nulla rilevando l'eventuale proposizione di esse esclusivamente in sede stragiudiziale (in proposito, v. Cass. n. 24490/2022, che ha ritenuto inammissibile per intervenuta decadenza un'eccezione in senso stretto proposta in sede di accertamento tecnico preventivo e non riproposta in giudizio: “il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 cod. proc. civ. per la proposizione delle eccezioni non rilevabili
d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente proposta nella fase cautelare preventiva (…) In tal senso la proposizione dell'eccezione nel giudizio preventivo equivale a proposizione in sede stragiudiziale”).
pagina 4 di 7 Nella fattispecie concreta, ha eccepito l'inadempimento di Parte_1 CP_1
prima della instaurazione del giudizio di primo grado, come risulta dalla comunicazione del 23 settembre 2022 già sopra menzionata (doc. 5 fascicolo di primo grado di ). CP_1
La suddetta eccezione non è stata tuttavia reiterata in sede giudiziale, essendo Parte_1
rimasta contumace nel giudizio di primo grado.
[...]
Pertanto, è decaduta dalla facoltà di eccepire l'inadempimento di Parte_1 CP_1
, non potendo darsi rilievo, in applicazione dei principi sopra richiamati, né all'eccezione
[...]
proposta in sede stragiudiziale (in quanto inefficace), né a quella formulata nel presente giudizio di appello (in quanto tardiva).
La statuizione che precede è dirimente ai fini della valutazione dell'impugnazione proposta da
Parte_1
Una volta esclusa la possibilità di prendere in considerazione le allegazioni relative all'inadempimento di , deve infatti ritenersi che la stessa abbia assolto l'onere CP_1 probatorio del quale era gravata ai sensi dell'art. 2697 c.c., avendo dimostrato la fonte negoziale del proprio diritto, il relativo termine di scadenza e il pagamento della somma richiesta in restituzione, nonché avendo allegato l'inadempimento della controparte (v. Cass. n.
13685/2019).
Più precisamente, ha depositato nel fascicolo di primo grado: CP_1
- sub doc. 2, la fattura n. 68/2022 del 16 maggio 2022 emessa da dalla cui Parte_1 causale emerge l'indicazione:
• della “Fornitura e posa di manufatti in un contesto di manutenzione ordinaria”;
• dell'applicazione dello sconto in fattura previsto dall' art. 121 del D.L. n. 34/2020 con riguardo al corrispettivo di euro 22.000,00;
• dell'importo totale dovuto pari a euro 11.000,00.
- sub doc. 3, la contabile del bonifico di euro 11.000,00 effettuato in data 20 maggio 2022.
Quanto alla prova della scadenza dell'obbligazione rimasta inadempiuta, va evidenziato che l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado relativo alla pattuizione di un termine di novanta giorni per l'esecuzione della prestazione da parte di non ha Parte_1 formato oggetto di censura nell'atto di citazione in appello e non richiede pertanto una ulteriore valutazione.
Per mera completezza, si fa ancora rilevare che l'eccezione di inadempimento formulata da dichiarata inammissibile per le ragioni sopra chiarite, sarebbe in ogni Parte_1
caso stata rigettata nel merito.
pagina 5 di 7 Secondo il procedimento delineato dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, per usufruire dello sconto in fattura, il cliente è tenuto a versare al fornitore il 50% della somma pattuita per i lavori;
è poi onere di quest'ultimo recuperare il restante 50% in sede amministrativa.
L'art. 121 del D.L. n. 34/2020 non impone alcun obbligo di consegna preventiva di documenti in capo al cliente. Al più, è configurabile un onere del fornitore di verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio prima di emettere la fattura con l'applicazione dello sconto. ha applicato lo sconto già con l'emissione della fattura n. 68/2022, senza Parte_1
rilevare criticità, e null'altro emerge dagli atti circa eventuali ulteriori accordi delle parti.
Le deduzioni difensive svolte da ai sensi dell'art. 1460 c.c. non sono Parte_1
pertanto idonee a paralizzare né la domanda di risoluzione proposta da , né la CP_1
correlata pretesa restitutoria.
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere respinto, mentre la sentenza impugnata va confermata, sebbene con diversa motivazione.
***
In ossequio al criterio della soccombenza, va condannata a rifondere in Parte_1
favore di le spese del grado di appello. Alla relativa liquidazione si provvede CP_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Non è invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti di non risultando che la società appellante CP_1 Parte_1
abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9826/2024, Parte_1
pubblicata il 13/11/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 6 di 7 2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 CP_1
presente grado, liquidate in euro 4.888,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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