Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/08/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2022, proposto da
ND IO NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pillitteri e Chiara Figura, con domicilio eletto presso lo studio Umberto Pillitteri in Milano, via Podgora, 3;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Condominio di via Catalani, 35 Milano e IU Mantarro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di ripristino in atti PG 356027/2021 PROGR. 3249/2021, con la quale il Dirigente del Servizio della Direzione Urbanistica del Comune di Milano-Ufficio Municipio 3, ha ordinato “ per i locali di cui al sub. 701 il ripristino, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente, allo stato dei luoghi corrispondente all'ultimo titolo edilizio legittimante e non contestato, fornendone adeguata documentazione fotografica”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la nota del 10 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ripristino in atti PG 356027/2021 PROGR. 3249/2021, con la quale il Dirigente del Servizio della Direzione Urbanistica del Comune di Milano-Ufficio Municipio 3, ha ordinato “per i locali di cui al sub. 701 il ripristino, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente, allo stato dei luoghi corrispondente all'ultimo titolo edilizio legittimante e non contestato, fornendone adeguata documentazione fotografica”;
- con nota del 10 aprile 2025, parte ricorrente ha affermato di non aver più interesse al ricorso e chiesto, conseguentemente, che lo stesso sia dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite;
- la nota è controfirmata dal difensore del Comune per accettazione della compensazione delle spese di giudizio.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate, essendo intervenuto, sul punto, l’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO