CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1649/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1649/2023, promossa da ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GALLETTI TOMMASO ( , C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO – CONTUMACE
(P.I. , e per essa, Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale
[...] P.IVA_4 cessionaria del credito vantato da rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
PALMIERI MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio del difensore, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
all'udienza del 21/01/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Premesso in fatto
I. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo di Parte_1 accertare l'insussistenza del diritto del (già Controparte_4 [...] di seguito, solo ) ad agire in executivis nei Controparte_5 CP suoi confronti in forza dell'ipoteca iscritta sul ben pignorato contro CP
A sostegno, allegava gli effetti dell'intervenuta omologazione ed esecuzione del concordato preventivo di sulla posizione di terzo CP Parte_1 acquirente/proprietario, rappresentando che in ragione della falcidia concordataria la banca aveva visto ridursi la propria pretesa creditoria nella misura dello 0,50%.
Ciò detto, chiedeva accertarsi l'insussistenza del diritto del creditore a Parte_1 procedere nei suoi confronti per le somme residue, in ragione, tra l'altro, della non applicabilità dell'art. 184 L.F. al terzo proprietario di bene ipotecato, con richiesta di condanna della parte opposta al risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base del diritto di CP sequela proprio dell'iscrizione ipotecaria, potendo semmai il concordato preventivo determinare una riduzione delle somme dovute al creditore in ragione degli importi già versati in esecuzione del concordato medesimo.
Con sentenza n. 207/2023 resa in data 21.2.2023, il Tribunale di Grosseto respingeva l'opposizione di , condannandola alla refusione delle spese di lite in Parte_2 favore di . CP
Dava atto il primo giudice che nella fase successiva all'omologazione ai sensi degli artt.
184 e 186 L.F., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto con il quale è stata disposta l'apertura della procedura, vincolo che può essere sciolto solo in conseguenza della sentenza con la quale sia disposta la risoluzione o l'annullamento del concordato, e che i creditori possono esperire azioni individuali per tutelare il proprio credito, ma esclusivamente nei limiti delle pretese cristallizzate nel piano concordatario, non dovendosi porre l'esecuzione individuale in contrasto con le finalità della procedura. Evidenziava, tuttavia, che l'art. 184 L.F. consente ai creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 di agire, impregiudicati i diritti, contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Ciò detto, il tribunale riteneva di dover preliminarmente verificare se l'art. 184 L.F. contenesse un'elencazione tassativa o meno dei soggetti nei confronti dei quali i creditori possono agire per far valere le proprie pretese. In proposito, richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 3022/2015, secondo cui – 2 premesso che “l'art. 184, primo comma, ultima parte, legge fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 legge fall., secondo il testo modificato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati,
i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti” - “anche a volere ritenere l'art 184 ,comma primo, ultima parte 1.f. una norma di carattere eccezionale, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti delle norme di carattere eccezionale è preclusa l'interpretazione analogica, non anche quella estensiva, la quale si limita a ricondurre, sotto la norma interpretata, quei casi che solo apparentemente ne sembrano esclusi, ma che in realtà il legislatore, stando all'obiettiva ratio della norma medesima, ha inteso ricomprendervi ( Cass
788/53; Cass 2004/76) (…) Tale ratio necessariamente ricomprende non solo rapporti obbligatori a carattere personale ma anche quelli a carattere reale come quelli derivanti dalla concessione di ipoteca o pegno o in alcuni casi di privilegio. Va, infatti ulteriormente osservato che, come i rapporti obbligatori a carattere personale, ed in particolare la fideiussione, che costituisce una garanzia personale, si estinguono per effetto dell'adempimento dell'obbligazione principale così come analogamente la garanzia reale si estingue per effetto del pagamento del debito garantito. In tal senso
l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali che per le garanzie reali, e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste ultime dal perimetro normativo dell'art. 184, comma 1, u.p., l.f.”
Il primo giudice rilevava, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità, in un'ipotesi identica a quella in esame, aveva espressamente affermato che “il credito ammesso al concordato preventivo, soddisfatto nella percentuale prevista, non si estingue per la parte eccedente detta percentuale mentre l'ipoteca iscritta a garanzia del credito lo garantisce nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato per la parte eccedente la percentuale corrisposta in occasione della esecuzione del concordato" (cfr. Cass. Sez.
1, Sent. n. 5424 del 07/05/1992).
Evidenziava il tribunale che, nel caso di specie, i beni al momento del concordato non erano più nel patrimonio del debitore, per averlo questi legittimamente alienato
3 anteriormente con il gravame ipotecario, per cui, in ragione del diritto reale di garanzia, per non rendere l'iscrizione ipotecaria priva di effetti, il terzo acquirente doveva rispondere per quella parte del credito che non si era estinto per effetto dell'esecuzione del concordato. Sicché, se il compratore non si avvale della facoltà di rilasciare il bene ipotecato o di liberarlo dalla ipoteca, dovrà sopportare che il diritto reale di garanzia si realizzi attraverso la espropriazione dell'immobile ed il soddisfacimento del creditore sul prezzo ricavato dalla vendita.
II. Avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Grosseto ha proposto appello Parte_1
Ha premesso: di aver acquistato da mediante rogito notarile del 13.6.2011, CP gli immobili poi oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 244/13, con l'impegno del venditore a far cancellare, a propria cura e spese, l'ipoteca volontaria iscritta in data
27.02.2007 a favore del , già Cassa di Risparmio di Pisa Lucca e Livorno, CP_5 entro il termine del 30.6.2011, che tuttavia decorreva senza che CP provvedesse alla cancellazione dell'ipoteca, nonostante i solleciti;
che nel 2012 CP presentava dinanzi al Tribunale di Grosseto un concordato preventivo che veniva
[...] omologato sia dal Tribunale di Grosseto che dalla Corte di Appello di Firenze, nonostante l'opposizione di vari soggetti (tra cui ma non anche la banca creditrice Parte_1 ipotecaria), prevedendo il pagamento del debito nei confronti del , CP_5 assistito dalla predetta garanzia ipotecaria sugli immobili venduti all'esponente, nella misura dello 0,50%; che a quel punto, pur non essendo in alcun modo Parte_1 obbligata nei confronti della banca, non essendo fideiussore o coobbligata con CP
solo in considerazione del proprio interesse ad ottenere la cancellazione
[...] dell'ipoteca, si offriva di provvedere all'immediato pagamento del debito di CP con il con versamento della somma dovuta, nella misura concordataria CP_5 dello 0,50%; che, iniziata dalla banca un'esecuzione immobiliare nei confronti del terzo proprietario per l'intera obbligazione, ivi compresa per la frazione di credito oggetto di falcidia, si costituiva reiterando la propria disponibilità a pagare il debito Controparte_7 di nella misura falcidiata dello 0,50%, stante l'intervenuta omologazione del CP concordato preventivo e la esecutività del relativo piano concorsuale;
che, non avendo il creditore quantificato il proprio debito né fornito l'IBAN cui versare le somme, proponeva opposizione ex art. 615 cpc e 161 e 184 L.F., offrendo Controparte_7 banco judicis il pagamento dello 0,50% del debito, opponendosi all'esecuzione per la restante quota del 99,50% del debito e reclamando i danni cagionati dall'azione esecutiva della banca, in forza della quale non era stato possibile procedere alla
4 ristrutturazione dell'edificio, con conseguente scadenza del titolo abilitativo e perdita di chances di ampliamento dell'immobile, essendo nelle more cambiata la normativa urbanistica, nonché del contributo di costruzione versato.
A sostegno dell'impugnazione, ha proposto i seguenti motivi: Parte_1
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 2878, I COMMA, N. 3 CC E DELL'ART. 184 L. FALL. sostiene che già dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni Parte_1
Unite n. 3022/2015, richiamata dal primo giudice, si ricaverebbe il principio per cui l'acquirente di un immobile ipotecato da parte dell'impresa ammessa al concordato, ovviamente in tempo antecedente alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L. F., non è equiparabile al terzo datore di ipoteca che, prima dell'ammissione al concordato preventivo, abbia concesso la garanzia reale sui propri beni, instaurando un rapporto diretto con il creditore. La circostanza dirimente sarebbe costituita dalla circostanza per cui la garanzia reale, nella fattispecie, è stata rilasciata non da un terzo estraneo a CP
ma dalla società stessa, per cui - non essendo un soggetto
[...] Parte_1
“coobbligato, fideiussore del debitore o obbligato in via di regresso” ai sensi dell'art. 184 L. F. - non rientrerebbe nella categoria dei soggetti verso cui il creditore concorsuale mantiene impregiudicata la propria garanzia reale.
Non sarebbe, quindi, condivisibile il ragionamento del tribunale secondo cui Parte_1 si sarebbe dovuta avvalere del procedimento di liberazione dell'immobile dalle
[...] ipoteche perché esso non fosse sottoposto ad esecuzione forzata, poiché, sempre sulla base della predetta sentenza delle Sezioni Unite, il debito di verso la banca CP pignorante non sarebbe dovuto essere falcidiato in sede concorsuale ma si sarebbe dovuto prevedere, nonostante la alienazione del cespite prima della pubblicazione del ricorso ex art. 161 L. F., il suo integrale pagamento, per cui la banca avrebbe dovuto opporsi alla omologazione di quel concordato che, invece, era stato approvato col suo voto favorevole, soggiacendo quindi agli effetti conseguenti all'art. 184 L.F.
Non sarebbe decisivo il lontano ed isolato precedente richiamato dal primo giudice
(Cass. civ., Sez. I, 07/05/1992, n. 5424), essendo ormai pacifico che il concordato preventivo omologato e adempiuto abbia effetto esdebitatorio a favore dell'imprenditore-debitore per la quota di debito falcidiata, come affermato anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3022/2015 citata nella sentenza impugnata (oltre che dalla giurisprudenza di legittimità successiva, es. Cass. civ., Sez. I, Ord. 17/10/2019,
n. 26517) in cui si legge: “secondo il consolidato indirizzo di questa Corte infatti, la regola generale prevista dalla L. Fall., art. 184, comma 1, secondo cui l'effetto di esdebitazione del concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
5 coobbligati e dei fideiussori non opera, allorquando, come nel caso di specie, il fideiussore sia anche socio illimitatamente responsabile della società” ed ancora “a seguito dell'esecuzione del concordato, dunque, si è estinta anche l'obbligazione di garanzia ed è dunque venuta meno, ex art. 2878 c.c., n. 3), in virtù del vincolo di accessorietà, anche l'ipoteca che a garanzia di tale obbligazione era stata iscritta”.
La stessa Corte di Firenze si sarebbe già occupata di un caso identico a quello in esame, seppur riferito a un concordato fallimentare, con sentenza del 11.02.2005 poi sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza, 20/06/2011, n. 13447) che l'ha confermata sulla base del seguente principio: “sebbene ai sensi dell'art. 51, R.D. n.
267/1942 (legge fallimentare) sia vietato per i creditori esperire azioni esecutive nei confronti del fallito e sia fatto obbligo per coloro che vogliano partecipare al concorso fallimentare di proporre, ex art. 52, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), domanda di insinuazione al passivo per l'accertamento dei propri crediti, tuttavia il creditore che non abbia presentato domanda di insinuazione ha comunque il diritto di esercitare azione esecutiva nei confronti del terzo datore di ipoteca sui beni dello stesso, sottoposti a garanzia dei debiti del fallito. Ad ogni modo, l'effetto di riduzione del credito alla sola percentuale offerta nel concordato fallimentare omologato ed eseguito (le cui statuizioni, ex art. 135, R.D. n. 267/1942 legge fallimentare, legano tutti i creditori anteriori al fallimento ancorché non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo) si applica anche nei confronti del terzo datore d'ipoteca, il quale infatti può subire l'azione esecutiva nei soli limiti della percentuale dell'ammontare del credito concordata nel fallimento. Invero, la mancata partecipazione al concorso non determina per il creditore l'estinzione del titolo esecutivo del quale sia eventualmente provvisto contro il fallito né tantomeno il concordato fallimentare è causa di estinzione, per novazione, del credito stesso, né verso il fallito né verso l'eventuale soggetto terzo obbligato ma soltanto di eventuale riduzione percentuale dell'ammontare del credito garantito (Principio enucleato a seguito di opposizione all'esecuzione proposta dal terzo datore di ipoteca contro l'espropriazione dallo stesso subita per conto della banca garantita, munita, verso il debitore fallito, di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo notarile)”.
Pertanto, secondo la parte appellante, dovrebbe essere dichiarata l'obbligazione di CP verso la banca estinta per l'intervenuto pagamento del debito in sede di
[...] concordato preventivo omologato e, conseguentemente, dichiarato inesistente il diritto della banca medesima ad agire esecutivamente sui beni attualmente di proprietà di in forza dell'ipoteca antecedentemente concessa da da Parte_1 CP
6 ritenersi, a seguito dell'adempimento del concordato preventivo, estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c.
II) NULLITA' DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE E
CARENTE DELLA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DI LEGGE SULLA CUI BASE
SI FONDA
Secondo la parte appellante sarebbe meramente apparente la motivazione del primo giudice secondo cui deve “rispondere” del debito di verso la Parte_1 CP banca per aver acquistato dei beni ipotecati in quanto “diversamente opinando l'iscrizione ipotecaria, sussistente sui beni poi fatti oggetto dell'esecuzione, risulterebbe iscritta ma priva di effetti”, senza indicare la norma di legge in forza della quale dovrebbe rispondere di un debito che, invece, non si è assunta. Parte_1
La sentenza impugnata, quindi, sarebbe nulla, rilevando tale nullità non solo sotto il profilo formale ma anche sotto il profilo sostanziale in quanto solo tramite l'individuazione della norma di legge in forza della quale l'esponente dovrebbe
“rispondere” del debito altrui la società odierna appellante potrebbe dialogare dialetticamente con la sentenza impugnata e con la controparte.
III) VIOLAZIONE DELL'ART. 1173 CC
Deduce la parte appellante che il Tribunale di Grosseto, pur non dicendolo espressamente, nel momento in cui ha motivato che del debito di deve CP risponderne ha implicitamente accertato che la società appellante è il Parte_1 soggetto passivo dell'obbligazione, quindi è diventata debitrice verso la banca, nonostante nel caso in esame tra le parti in causa non esista un contratto né un fatto illecito né altro fatto idoneo a produrre l'obbligazione, come invece richiede l'art. 1173
c.c.
IV) ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA E ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE DELL'ART. 96 CPC E 2043 CC
Previo accoglimento dei superiori motivi di gravame, la parte appellante ha reiterato la propria domanda di risarcimento dei danni subiti da a seguito della Parte_1 trascrizione del pignoramento. Ha rappresentato, al riguardo, che gli immobili colpiti da pignoramento fanno parte di una palazzina che sarebbe stata oggetto di sostituzione edilizia (pratica edilizia 2009/20; permesso a costruire n. 501 del 6.10.11 Comune di
Grosseto) previa sua demolizione da parte di impedita dalla condotta Parte_1 della banca;
ha corrisposto la complessiva somma di € 224.240,90 per Parte_1 oneri di urbanizzazione e costo di costruzione al Comune di Grosseto e tale somma è andata persa, essendo irrimediabilmente scaduto in data 19.7.16 il titolo edilizio, per
7 fatto e colpa imputabile al;
peraltro, essendo nel frattempo cambiata la CP normativa e gli strumenti urbanistici, non potrà più realizzare il piano Parte_1 sottotetto, avrà una perdita di ben il 70% della superficie delle terrazze ed avrà la perdita del 30% della cubatura, con conseguente importante perdita di valore del fabbricato, sulla base delle sue ridotte potenzialità edificatorie;
inoltre, nel corso degli anni vi è stata una vertiginosa caduta, che tuttora continua, dei prezzi degli appartamenti a fronte, invece, di un notevole incremento dei costi di costruzione, che, inevitabilmente, si riflette e si rifletterà sia sull'attuale fabbricato che sui realizzandi appartamenti secondo un eventuale nuovo progetto, essendo anche di molto aumentati gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione;
infine, pur non Parte_1 essendo debitrice della società convenuta, è stata segnalata come cattivo pagatore nel sistema bancario e si è vista negare costantemente, proprio per il pignoramento, finanziamenti ed aperture di credito, con grave ed irrimediabile danno, patrimoniale e non, alla propria immagine imprenditoriale. Secondo la parte appellante, si tratterebbe di danni verosimilmente prossimi al milione di euro, cui aggiungere i danni materiali agli appartamenti, oramai inagibili e privi di manutenzione, che la Corte potrebbe liquidare secondo equità ovvero con sentenza di condanna generica, previa eventuale ammissione di CTU.
V) FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC E VIOLAZIONE DELL'ART. 92 CPC
Secondo la parte appellante il Tribunale di Grosseto ha condannato alla Parte_1 refusione delle spese di lite senza considerare che la questione sottoposta al suo scrutinio era, effettivamente, assolutamente nuova (essendo da considerarsi come tale anche una questione di sparutissima casistica giurisprudenziale) e comunque sottoposta ad oscillazioni giurisprudenziali (si vedano ad esempio le due sentenze del 1992 e del
2011 sopra citate della I Sezione della Suprema Corte).
In caso di rigetto di tutti gli altri motivi di appello ha chiesto, quindi, in riforma del capo di sentenza avente ad oggetto le spese, la compensazione delle medesime per entrambi i gradi di giudizio. ha quindi concluso nel modo seguente: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa, in riforma della sentenza appellata dichiarare la nullità della sentenza, in accoglimento del motivo di appello II, e, previa ammissione di
CTU sulla quantificazione dei danni patiti dalla società appellante, in accoglimento dei motivi di appello da I a V, accertato l'avvenuto pagamento da parte di CP_8
concordato preventivo del proprio debito nei confronti del ,
[...] CP
8 annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva immobiliare in epigrafe indicata, dichiarare che nulla deve alla convenuta e, conseguentemente, ordinare la cancellazione Parte_1 CP_9 della trascrizione del pignoramento immobiliare nonché dell'iscrizione di ipoteca accesa da CP conseguentemente condannare in persona del suo legale rapp.te in carica CP pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'esponente, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, ovvero di Equità ovvero con sentenza di condanna generica;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
In subordine, in caso di rigetto delle suesposte conclusioni, Voglia la Corte di Appello di
Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa, in riforma del capo della sentenza appellata sulle spese di lite ed in accoglimento del motivi di appello VI disporre l'integrale compensazione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.”
Mentre è rimasto contumace, si è costituita e, per essa, CP Controparte_2
quale cessionaria del credito vantato da Controparte_3 CP_4
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
Con riguardo ai singoli motivi di appello, ha dedotto:
I. A sostegno dei propri assunti, contrari a quelli posti a fondamento della sentenza impugnata, richiama, impropriamente, Parte_1
l'insegnamento contenuto nella Sentenza n. 3022/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il creditore garantito da ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile della società debitrice può essere ammesso in via privilegiata al passivo concordatario di quest'ultima, con la diretta conseguenza che il concordato produce l'effetto esdebitatorio anche nei confronti del socio medesimo. Il caso all'esame delle Sezioni Unite, tuttavia, è del tutto differente nei presupposti e negli effetti rispetto al caso di specie, in cui l'ipoteca è stata concessa dalla debitrice ma il CP compendio ipotecato è stato trasferito in forza di compravendita al terzo prima dell'omologazione della domanda di concordato, Parte_1 ovviamente in uno con l'ipoteca (res transit cum onere suo). Tale circostanza comporta due conseguenze giuridicamente rilevanti: anzitutto, Parte_1
rispetto a è un soggetto terzo ed estraneo alla vicenda
[...] CP concorsuale, diversamente dal socio illimitatamente responsabile;
in secondo
9 luogo, nel caso di specie i beni ipotecati non fanno parte dell'attivo concordatario, laddove, nella vicenda sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite,
l'immobile oggetto di garanzia, essendo di proprietà del socio illimitatamente responsabile, doveva considerarsi parte della massa concordataria o, quantomeno, stante il disposto dell'art. 2740 c.c., equiparato, agli effetti di legge, ai beni presenti nella massa concordataria. Tant'è che le Sezioni Unite puntualizzano che “la posizione del socio di società di persone che abbia prestato ipoteca a garanzia di un debito della società assume una posizione del tutto particolare. Come già in precedenza detto, il socio presta garanzia per un debito sociale, ma al tempo stesso, in quanto illimitatamente responsabile, anche per un debito proprio (…).”
invece, è assoggettata all'azione esecutiva esperita dal Parte_1 creditore garantito non certo in forza di una (inesistente) responsabilità per i debiti sociali contratti da ma sulla base del diritto di sequela, che, CP come noto, caratterizza l'istituto dell'ipoteca e quindi esclusivamente in quanto (del tutto consapevolmente, stante il regime di pubblicità previsto dal codice civile in materia di garanzie reali) ha acquistato beni immobili precedentemente ipotecati da condizione che le avrebbe CP consentito di esercitare le facoltà previste a sua tutela dall'art. 2878 c.c.
(rilascio dei beni ipotecati o liberazione dalle ipoteche) e, in ogni caso, di agire in regresso nei confronti di CP
, contrariamente a quanto asserito da controparte, non avrebbe CP avuto alcun titolo per essere ammesso al concordato in via privilegiata in forza dell'ipoteca concessa da risultando l'istituto di credito del tutto CP privo di un valido privilegio sulla massa concordataria, visto che all'atto dell'omologa del concordato il bene ipotecato era oramai uscito dalla sfera patrimoniale della società debitrice. Al contrario, ha mantenuto CP
(così come attualmente mantiene) inalterata la garanzia reale CP_2 sull'immobile attualmente in proprietà di Parte_3
[..
. Premesso che gli ulteriori motivi di appello sono assorbiti dal primo, trattandosi di rilievi ad esso del tutto consequenziali, i principi di diritto che sono alla base della ratio decidendi rivestono carattere generale, per non dire istituzionale, del nostro ordinamento civilistico, e il giudice di prime cure non avrebbe potuto renderli ulteriormente manifesti rispetto a quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata. Del resto, é pienamente condivisibile
10 quanto affermato dal primo giudice secondo cui se si applicasse l'argomentazione di controparte l'ipoteca “sarebbe priva di effetti”: infatti, tale resterebbe se la creditrice garantita non potesse esercitare il diritto di sequela nei confronti del terzo acquirente.
III. La sentenza gravata non contiene alcuna affermazione, neppure velata, che sia il soggetto passivo dell'obbligazione assunta da Parte_1 CP ed il termine “rispondere”, di cui si duole l'appellante, è evidentemente usato con finalità descrittiva, e non definitoria: risulta infatti del tutto manifesto che la sentenza impugnata ha affermato il diritto del ad agire in via CP esecutiva nei confronti della società appellante in quanto ha Parte_1 acquistato un bene gravato da ipoteca iscritta in favore della dante causa della società appellata.
IV. non può dolersi di asseriti pregiudizi patrimoniali (peraltro Parte_1 meramente dedotti) che non sono contra ius, ma che risultano conseguenza del legittimo esercizio di un diritto da parte della società appellata.
V. La doglianza di relativa al riparto delle spese di lite è di Parte_1 puramente “di stile”, poiché il tribunale nella regolamentazione di tale aspetto si è limitato ad applicare la regola della soccombenza.
Con le proprie note scritte depositate in sostituzione della prima udienza, Parte_1
esaminata la comparsa di costituzione di ha dichiarato di non
[...] Controparte_2 accettare il contraddittorio sulle allegazioni di fatti nuovi antecedenti avvenuti prima del passaggio in decisione della causa in primo grado e ha rilevato la tardività delle produzioni di nuovi documenti formatisi dopo lo spirare dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. del giudizio di prime cure ma prima della sua spedizione a sentenza. Ha quindi contestato la qualità di come successore particolare e Controparte_2 cessionario di , considerata anche l'impossibilità per detta società di CP_4 essere cessionaria in blocco di crediti, non risultando iscritta all'Albo ex art. 106 TUB, né risultando dalla documentazione, peraltro tardivamente prodotta da controparte, che il presunto credito per cui è causa sia stato oggetto di cessione.
Nelle note di precisazione delle conclusioni, in via preliminare, ha dato Parte_1 atto dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva n. 244/13 come da ordinanza allegata del 20.5.2024, non reclamata e definitiva. Tuttavia, ha rappresentato il proprio interesse ad una pronuncia sul merito, vertendo il presente giudizio in una domanda di accertamento negativo del credito.
11 invece, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del Controparte_2 contendere, a spese (del secondo grado di giudizio) interamente compensate, ribadendo in ipotesi le proprie conclusioni.
Quanto alle eccezioni sollevate da in ordine alla legittimazione di Parte_1 [...]
ha evidenziato di aver prodotto: CP_2
- atto di fusione del 13.12.2016, Rep. n. 13501 e Racc. n. 7087, registrato, a firma del
Dott. notaio in Milano, in data 29.12.2016 al n. 45272, serie 1T e iscritto Persona_1 presso il Registro delle Imprese di Milano in data 01.01.2017, con cui le società Banco
Popolare Società Cooperativa e sono state fuse Controparte_10 mediante costituzione della nuova società bancaria (parte convenuta Controparte_4 in primo grado);
- contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della legge
30 aprile 1999 n.130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'art. 58 del D.Lgs. n.
385/1993 (“Testo Unico Bancario”), perfezionato in data 1° giugno 2018 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con cui si è resa cessionaria, a Controparte_2 titolo oneroso e pro soluto, dei crediti vantati da con ogni accessorio Controparte_4
e garanzia agli stessi connesso;
- avviso della cessione pubblicato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7.6.2018, Parte II n. 65, contenente rinvio al link della pagina online dove, tra le posizioni cedute, si rinviene quella di CP
(NDG 11139004 - https://gruppo.bancobpm.it/exodus/);
[...]
- nota con la quale ha comunicato la cessione del credito Controparte_4 originariamente vantato nei confronti di in favore di CP Controparte_2
Non è contestato, inoltre, che fosse era parte creditrice procedente Controparte_2 nella procedura esecutiva n. 244/2013 R.G.E. Tribunale di Grosseto.
Quanto alla mancata iscrizione di presso l'elenco ex art. 106 T.U.B., Controparte_2 ha evidenziato come nella prassi, in linea con i provvedimenti emessi in materia della
Banca d'Italia, si distingua il (che è l'unico soggetto responsabile delle CP1 attività di servicing, e, pertanto, dovendo essere oggetto di specifica vigilanza da parte della Banca d'Italia, è tenuto all'iscrizione presso l'elenco ex art. 106 T.U.B.) dallo o cui il può delegare attività meramente Parte_4 Parte_5 CP1 operative, quali, per l'appunto, il recupero dei crediti. Secondo Controparte_2 quindi, essa ha rispettato la normativa prevista dal Testo Unico Bancario ed ha piena legittimità processuale.
12 Ritenuto in diritto
Nonostante l'estinzione della procedura esecutiva promossa dalla banca in forza dell'ipoteca gravante sull'immobile che ha acquistato da Parte_1 CP
(estinzione dichiarata dal G.E. per l'inattività del creditore procedente – cfr. decreto
20.5.2024 in atti), non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte appellante interesse alla pronuncia sul merito della domanda relativa al diritto del creditore ipotecario di agire in via esecutiva sul bene oggetto di causa (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012: “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo, esecutivo si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione”)
Ciò detto, va in primo luogo esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di difetto di titolarità del credito oggetto di causa in capo a Controparte_2
Ritiene la Corte che abbia adeguatamente comprovato di essersi Controparte_2 resa cessionaria (tra l'altro) del credito nei confronti di CP
La titolarità deve ritenersi comprovata in primo luogo dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dal cui tenore emerge come essa sia avvenuta su iniziativa della cessionaria, che, unitamente alla cedente, ha messo a disposizione la lista dei crediti ceduti, specificando che essa era “(x) depositata presso il Notaio , Persona_2 avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione.” (doc. 4) E' stata poi prodotta da la dichiarazione della banca cessionaria che indica Controparte_2 tra i crediti ceduti appunto quello oggetto di causa (cfr. doc.
5 - in proposito si è affermato in giurisprudenza che «la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria» (Corte d'appello di Milano del 24 gennaio 2023; analogamente, Corte d'appello di Venezia n. 1104 del
2023). Peraltro, la stessa disponibilità del titolo esecutivo può costituire elemento decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito (cfr. Cass n. 10200/2021)
13 e nel caso in esame non è contestato che fosse parte creditrice Controparte_2 procedente nella procedura esecutiva n. 244/2013 R.G.E. Tribunale di Grosseto.
Precisato che non si comprende la doglianza della parte appellante circa la tardività della produzioni effettuate da al fine di comprovare di essersi resa Controparte_2 cessionaria del credito oggetto di causa, l'eccezione in esame non può che essere respinta.
Del pari, risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata da con Parte_1 riguardo alla mancata iscrizione di da all'elenco 106 TUB. Controparte_2
Può essere richiamato, al riguardo, il recente arresto della Suprema Corte secondo cui:
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024). Peraltro, come ha altresì affermato la Corte di Cassazione (Sez. 3 , Ordinanza n. 4427 del 20/02/2024) “Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106
T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità.”: va quindi distinta la semplice operazione di cessione del credito dalla prestazione di servizi di finanziamento, solo a cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari (fermo il rilievo dell'eventuale omissione non sul piano dell'invalidità degli atti di riscossione, ma su quello penalistico o dei rapporti con l'autorità di vigilanza). Da ultimo, si evidenzia che proprio sulla base degli arresti sopra richiamati, il Primo
Presidente della Corte di Cassazione, con decreto del 17.5.2024, ha dichiarato inammissibile in rinvio pregiudiziale la questione della obbligatorietà dell'iscrizione del recuperatore di crediti nell'albo ex art. 106 TUB.
Passando all'esame dei motivi di appello, possono essere esaminati congiuntamente, poiché strettamente connessi, i motivi primo, secondo e terzo.
14 Ritiene la Corte che i motivi in questione siano infondati e che sia condivisibile la statuizione del primo giudice.
Come si legge nella motivazione della sentenza n. 5424 del 7.4.1992, richiamata dal primo giudice - con cui la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale: “Il credito, assistito da ipoteca su immobile che il debitore abbia già alienato al momento dell'ammissione al concordato preventivo, si estingue, per effetto dell'esecuzione del concordato, solo nei limiti della percentuale concordataria, non anche per la porzione residua, la quale continua a godere della garanzia ipotecaria nei confronti del terzo” acquirente, soggetto all'azione esecutiva (ove non si avvalga della facoltà di rilasciare il bene o di liberarlo dall'ipoteca) – “l'affermazione secondo cui il concordato estingue la parte di debito eccedente la percentuale prevista, non trova riscontro ne' nel dato normativo fallimentare ne' in quello del codice civile”, potendo al più configurarsi che
“in relazione al rapporto debitore/creditore - sia intervenuto un "pactum de non petendo" per la parte eccedente la percentuale concordataria. Ma se non si è estinto il debito per cui era stata concessa garanzia ipotecaria sul bene che al momento del concordato non è più nel patrimonio del debitore, per averlo questi legittimamente alienato con quel gravame ipotecario, in ragione del diritto reale di garanzia, deve
"rispondere" l'acquirente. E poiché l'acquisto del bene ipotecato non determina, a carico dell'acquirente, una obbligazione personale di pagamento del credito ipotecario - obbligazione da soddisfare con l'intero patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) per
l'integrale adempimento - l'obbligo dell'acquirente si concreta "nella garanzia" cui è tenuto ex art.285 c.c. Sicché, se il compratore non si avvale della facoltà di rilasciare il bene ipotecato o di liberarlo dalla ipoteca, dovrà sopportare che il diritto reale di garanzia si realizzi attraverso la espropriazione dell'immobile ed il soddisfacimento del creditore sul prezzo ricavato dalla vendita.”. Tali argomenti risultano pienamente condivisibili.
Invero, l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti dell'obbligato non equivale a estinzione del debito, come invece sembra sostenere la parte appellante. Ciò che può discutersi, fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, è se mai a quale istituto debba essere assimilata la riduzione operata in sede concordataria: vi è infatti, in dottrina, chi la riconduce all'istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., operante solo tra creditore e debitore concordatario, o chi la accomuna ad un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c, oppure ancora chi ritiene che tra creditore e debitore intervenga un pactum de non petendo per la parte eccedente la percentuale o, ancora, chi riconduce l'effetto estintivo
15 del decreto di omologa al venir meno dell'azione in senso sostanziale, che estinguerebbe parzialmente il credito, non con efficacia erga omnes, bensì solo nei confronti del debitore.
Ciò detto, non possono trarsi argomenti a favore della tesi di parte appellante dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3022/2015, per l'assorbente motivo che essa ha riguardo all'ipotesi di ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile, che, secondo la
Suprema Corte “non è terzo ai sensi dell'art. 184 c.p.c., poiché il debito della società è anche debito suo proprio”.
Invero - dopo aver osservato che, in generale quanto al terzo datore di ipoteca
“l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali che per le garanzie reali, e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste ultime dal perimetro normativo dell'art. 184, comma 1, u.p., l.f..” - la Suprema Corte afferma “che il creditore della società munito di ipoteca prestata dal socio ha titolo per ottenere in sede concordataria il pagamento integrale del proprio credito, nei limiti ovviamente del valore del bene sul quale l'ipoteca insiste, venendo meno ogni problema relativamente all'effetto esdebitatorio (del concordato) poiché nel momento in cui il concordato è adempiuto tale effetto si realizza pienamente anche nei confronti del socio datore d'ipoteca e di riflesso anche nei confronti degli altri soci pur sempre tenuti al regresso nel caso in cui il socio fosse stato invece tenuto a versare la differenza tra quanto riscosso dal creditore con la falcidia concordataria e il valore del bene ipotecato”; pertanto, disattende il motivo di ricorso secondo cui il socio illimitatamente responsabile sarebbe in ogni caso esdebitato dalle proprie obbligazioni solidali ed illimitate per i debiti sociali non rientrando egli tra i soggetti di cui all'art. 184, comma 1, u.p. (coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso), poiché “il credito garantito da ipoteca rilasciata dal socio va riconosciuto come credito ipotecario in sede concordataria ove va quindi soddisfatto in modo integrale nei limiti della capienza del bene ipotecato e, qualora ciò non avvenga, residua
l'obbligazione in capo al socio salvo il successivo regresso di questo verso i coobbligati”.
Ben diversa è l'ipotesi in esame, in cui il credito della banca non può essere riconosciuto come credito ipotecario in sede concordataria, per l'assorbente ragione che il bene ipotecato, ceduto a terzi, non fa più parte dei beni destinati al soddisfacimento dei creditori sociali.
Neppure sembra condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza n. 13447/2011 della Suprema Corte, pure richiamata dalla parte appellante, secondo cui “l'effetto di riduzione del credito alla sola percentuale offerta nel concordato fallimentare omologato
16 ed eseguito si applica anche nei confronti del terzo datore d'ipoteca”. Anzitutto, la parte appellante non spiega perché detto principio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso, che ne occupa, di concordato preventivo (anziché fallimentare) e di acquirente di bene ipotecato (anziché terzo datore di ipoteca). Quello contenuto nell'arresto giurisprudenziale in questione, peraltro, sembra un'affermazione resa incidenter tantum, che non attiene alla questione specifica all'esame della Corte (relativa alla facoltà del creditore che non abbia presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare di esercitare comunque azione esecutiva nei confronti del terzo datore di ipoteca), avendo peraltro con la stessa pronuncia la Corte dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso incidentale proposto dalla banca secondo cui, essendo il suo credito assistito da garanzia ipotecaria, avrebbe avuto diritto ad agire nei confronti della terza datrice di ipoteca per ottenerne l'integrale soddisfacimento, questione sulla quale, pertanto, nell'occasione la Cassazione non è entrata nel merito.
Non si comprende, del resto, perché il terzo che abbia acquistato un bene gravato da ipoteca dovrebbe beneficiare dell'effetto esdebitatorio del concordato cui sia stata ammessa la società debitrice, e ciò in danno del creditore privato della possibilità di far valere in sede concordataria la propria garanzia ipotecaria.
Il quarto motivo resta assorbito dalla reiezione dei primi tre motivi.
Il quinto motivo risulta infondato, avendo il primo giudice statuito sul riparto delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza, non sussistendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), perché il giudice possa compensare parzialmente o per intero le spese di lite.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di Controparte_1 Controparte_2
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Grosseto;
17 - condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 21/01/2025
La cons. est. Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1649/2023, promossa da ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GALLETTI TOMMASO ( , C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
( ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO – CONTUMACE
(P.I. , e per essa, Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale
[...] P.IVA_4 cessionaria del credito vantato da rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
PALMIERI MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio del difensore, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
all'udienza del 21/01/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Premesso in fatto
I. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. chiedendo di Parte_1 accertare l'insussistenza del diritto del (già Controparte_4 [...] di seguito, solo ) ad agire in executivis nei Controparte_5 CP suoi confronti in forza dell'ipoteca iscritta sul ben pignorato contro CP
A sostegno, allegava gli effetti dell'intervenuta omologazione ed esecuzione del concordato preventivo di sulla posizione di terzo CP Parte_1 acquirente/proprietario, rappresentando che in ragione della falcidia concordataria la banca aveva visto ridursi la propria pretesa creditoria nella misura dello 0,50%.
Ciò detto, chiedeva accertarsi l'insussistenza del diritto del creditore a Parte_1 procedere nei suoi confronti per le somme residue, in ragione, tra l'altro, della non applicabilità dell'art. 184 L.F. al terzo proprietario di bene ipotecato, con richiesta di condanna della parte opposta al risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base del diritto di CP sequela proprio dell'iscrizione ipotecaria, potendo semmai il concordato preventivo determinare una riduzione delle somme dovute al creditore in ragione degli importi già versati in esecuzione del concordato medesimo.
Con sentenza n. 207/2023 resa in data 21.2.2023, il Tribunale di Grosseto respingeva l'opposizione di , condannandola alla refusione delle spese di lite in Parte_2 favore di . CP
Dava atto il primo giudice che nella fase successiva all'omologazione ai sensi degli artt.
184 e 186 L.F., il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto con il quale è stata disposta l'apertura della procedura, vincolo che può essere sciolto solo in conseguenza della sentenza con la quale sia disposta la risoluzione o l'annullamento del concordato, e che i creditori possono esperire azioni individuali per tutelare il proprio credito, ma esclusivamente nei limiti delle pretese cristallizzate nel piano concordatario, non dovendosi porre l'esecuzione individuale in contrasto con le finalità della procedura. Evidenziava, tuttavia, che l'art. 184 L.F. consente ai creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 di agire, impregiudicati i diritti, contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
Ciò detto, il tribunale riteneva di dover preliminarmente verificare se l'art. 184 L.F. contenesse un'elencazione tassativa o meno dei soggetti nei confronti dei quali i creditori possono agire per far valere le proprie pretese. In proposito, richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 3022/2015, secondo cui – 2 premesso che “l'art. 184, primo comma, ultima parte, legge fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161 legge fall., secondo il testo modificato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati,
i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti” - “anche a volere ritenere l'art 184 ,comma primo, ultima parte 1.f. una norma di carattere eccezionale, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti delle norme di carattere eccezionale è preclusa l'interpretazione analogica, non anche quella estensiva, la quale si limita a ricondurre, sotto la norma interpretata, quei casi che solo apparentemente ne sembrano esclusi, ma che in realtà il legislatore, stando all'obiettiva ratio della norma medesima, ha inteso ricomprendervi ( Cass
788/53; Cass 2004/76) (…) Tale ratio necessariamente ricomprende non solo rapporti obbligatori a carattere personale ma anche quelli a carattere reale come quelli derivanti dalla concessione di ipoteca o pegno o in alcuni casi di privilegio. Va, infatti ulteriormente osservato che, come i rapporti obbligatori a carattere personale, ed in particolare la fideiussione, che costituisce una garanzia personale, si estinguono per effetto dell'adempimento dell'obbligazione principale così come analogamente la garanzia reale si estingue per effetto del pagamento del debito garantito. In tal senso
l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali che per le garanzie reali, e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste ultime dal perimetro normativo dell'art. 184, comma 1, u.p., l.f.”
Il primo giudice rilevava, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità, in un'ipotesi identica a quella in esame, aveva espressamente affermato che “il credito ammesso al concordato preventivo, soddisfatto nella percentuale prevista, non si estingue per la parte eccedente detta percentuale mentre l'ipoteca iscritta a garanzia del credito lo garantisce nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato per la parte eccedente la percentuale corrisposta in occasione della esecuzione del concordato" (cfr. Cass. Sez.
1, Sent. n. 5424 del 07/05/1992).
Evidenziava il tribunale che, nel caso di specie, i beni al momento del concordato non erano più nel patrimonio del debitore, per averlo questi legittimamente alienato
3 anteriormente con il gravame ipotecario, per cui, in ragione del diritto reale di garanzia, per non rendere l'iscrizione ipotecaria priva di effetti, il terzo acquirente doveva rispondere per quella parte del credito che non si era estinto per effetto dell'esecuzione del concordato. Sicché, se il compratore non si avvale della facoltà di rilasciare il bene ipotecato o di liberarlo dalla ipoteca, dovrà sopportare che il diritto reale di garanzia si realizzi attraverso la espropriazione dell'immobile ed il soddisfacimento del creditore sul prezzo ricavato dalla vendita.
II. Avverso la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Grosseto ha proposto appello Parte_1
Ha premesso: di aver acquistato da mediante rogito notarile del 13.6.2011, CP gli immobili poi oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 244/13, con l'impegno del venditore a far cancellare, a propria cura e spese, l'ipoteca volontaria iscritta in data
27.02.2007 a favore del , già Cassa di Risparmio di Pisa Lucca e Livorno, CP_5 entro il termine del 30.6.2011, che tuttavia decorreva senza che CP provvedesse alla cancellazione dell'ipoteca, nonostante i solleciti;
che nel 2012 CP presentava dinanzi al Tribunale di Grosseto un concordato preventivo che veniva
[...] omologato sia dal Tribunale di Grosseto che dalla Corte di Appello di Firenze, nonostante l'opposizione di vari soggetti (tra cui ma non anche la banca creditrice Parte_1 ipotecaria), prevedendo il pagamento del debito nei confronti del , CP_5 assistito dalla predetta garanzia ipotecaria sugli immobili venduti all'esponente, nella misura dello 0,50%; che a quel punto, pur non essendo in alcun modo Parte_1 obbligata nei confronti della banca, non essendo fideiussore o coobbligata con CP
solo in considerazione del proprio interesse ad ottenere la cancellazione
[...] dell'ipoteca, si offriva di provvedere all'immediato pagamento del debito di CP con il con versamento della somma dovuta, nella misura concordataria CP_5 dello 0,50%; che, iniziata dalla banca un'esecuzione immobiliare nei confronti del terzo proprietario per l'intera obbligazione, ivi compresa per la frazione di credito oggetto di falcidia, si costituiva reiterando la propria disponibilità a pagare il debito Controparte_7 di nella misura falcidiata dello 0,50%, stante l'intervenuta omologazione del CP concordato preventivo e la esecutività del relativo piano concorsuale;
che, non avendo il creditore quantificato il proprio debito né fornito l'IBAN cui versare le somme, proponeva opposizione ex art. 615 cpc e 161 e 184 L.F., offrendo Controparte_7 banco judicis il pagamento dello 0,50% del debito, opponendosi all'esecuzione per la restante quota del 99,50% del debito e reclamando i danni cagionati dall'azione esecutiva della banca, in forza della quale non era stato possibile procedere alla
4 ristrutturazione dell'edificio, con conseguente scadenza del titolo abilitativo e perdita di chances di ampliamento dell'immobile, essendo nelle more cambiata la normativa urbanistica, nonché del contributo di costruzione versato.
A sostegno dell'impugnazione, ha proposto i seguenti motivi: Parte_1
I) VIOLAZIONE DELL'ART. 2878, I COMMA, N. 3 CC E DELL'ART. 184 L. FALL. sostiene che già dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte a Sezioni Parte_1
Unite n. 3022/2015, richiamata dal primo giudice, si ricaverebbe il principio per cui l'acquirente di un immobile ipotecato da parte dell'impresa ammessa al concordato, ovviamente in tempo antecedente alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 L. F., non è equiparabile al terzo datore di ipoteca che, prima dell'ammissione al concordato preventivo, abbia concesso la garanzia reale sui propri beni, instaurando un rapporto diretto con il creditore. La circostanza dirimente sarebbe costituita dalla circostanza per cui la garanzia reale, nella fattispecie, è stata rilasciata non da un terzo estraneo a CP
ma dalla società stessa, per cui - non essendo un soggetto
[...] Parte_1
“coobbligato, fideiussore del debitore o obbligato in via di regresso” ai sensi dell'art. 184 L. F. - non rientrerebbe nella categoria dei soggetti verso cui il creditore concorsuale mantiene impregiudicata la propria garanzia reale.
Non sarebbe, quindi, condivisibile il ragionamento del tribunale secondo cui Parte_1 si sarebbe dovuta avvalere del procedimento di liberazione dell'immobile dalle
[...] ipoteche perché esso non fosse sottoposto ad esecuzione forzata, poiché, sempre sulla base della predetta sentenza delle Sezioni Unite, il debito di verso la banca CP pignorante non sarebbe dovuto essere falcidiato in sede concorsuale ma si sarebbe dovuto prevedere, nonostante la alienazione del cespite prima della pubblicazione del ricorso ex art. 161 L. F., il suo integrale pagamento, per cui la banca avrebbe dovuto opporsi alla omologazione di quel concordato che, invece, era stato approvato col suo voto favorevole, soggiacendo quindi agli effetti conseguenti all'art. 184 L.F.
Non sarebbe decisivo il lontano ed isolato precedente richiamato dal primo giudice
(Cass. civ., Sez. I, 07/05/1992, n. 5424), essendo ormai pacifico che il concordato preventivo omologato e adempiuto abbia effetto esdebitatorio a favore dell'imprenditore-debitore per la quota di debito falcidiata, come affermato anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3022/2015 citata nella sentenza impugnata (oltre che dalla giurisprudenza di legittimità successiva, es. Cass. civ., Sez. I, Ord. 17/10/2019,
n. 26517) in cui si legge: “secondo il consolidato indirizzo di questa Corte infatti, la regola generale prevista dalla L. Fall., art. 184, comma 1, secondo cui l'effetto di esdebitazione del concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
5 coobbligati e dei fideiussori non opera, allorquando, come nel caso di specie, il fideiussore sia anche socio illimitatamente responsabile della società” ed ancora “a seguito dell'esecuzione del concordato, dunque, si è estinta anche l'obbligazione di garanzia ed è dunque venuta meno, ex art. 2878 c.c., n. 3), in virtù del vincolo di accessorietà, anche l'ipoteca che a garanzia di tale obbligazione era stata iscritta”.
La stessa Corte di Firenze si sarebbe già occupata di un caso identico a quello in esame, seppur riferito a un concordato fallimentare, con sentenza del 11.02.2005 poi sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza, 20/06/2011, n. 13447) che l'ha confermata sulla base del seguente principio: “sebbene ai sensi dell'art. 51, R.D. n.
267/1942 (legge fallimentare) sia vietato per i creditori esperire azioni esecutive nei confronti del fallito e sia fatto obbligo per coloro che vogliano partecipare al concorso fallimentare di proporre, ex art. 52, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), domanda di insinuazione al passivo per l'accertamento dei propri crediti, tuttavia il creditore che non abbia presentato domanda di insinuazione ha comunque il diritto di esercitare azione esecutiva nei confronti del terzo datore di ipoteca sui beni dello stesso, sottoposti a garanzia dei debiti del fallito. Ad ogni modo, l'effetto di riduzione del credito alla sola percentuale offerta nel concordato fallimentare omologato ed eseguito (le cui statuizioni, ex art. 135, R.D. n. 267/1942 legge fallimentare, legano tutti i creditori anteriori al fallimento ancorché non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo) si applica anche nei confronti del terzo datore d'ipoteca, il quale infatti può subire l'azione esecutiva nei soli limiti della percentuale dell'ammontare del credito concordata nel fallimento. Invero, la mancata partecipazione al concorso non determina per il creditore l'estinzione del titolo esecutivo del quale sia eventualmente provvisto contro il fallito né tantomeno il concordato fallimentare è causa di estinzione, per novazione, del credito stesso, né verso il fallito né verso l'eventuale soggetto terzo obbligato ma soltanto di eventuale riduzione percentuale dell'ammontare del credito garantito (Principio enucleato a seguito di opposizione all'esecuzione proposta dal terzo datore di ipoteca contro l'espropriazione dallo stesso subita per conto della banca garantita, munita, verso il debitore fallito, di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo notarile)”.
Pertanto, secondo la parte appellante, dovrebbe essere dichiarata l'obbligazione di CP verso la banca estinta per l'intervenuto pagamento del debito in sede di
[...] concordato preventivo omologato e, conseguentemente, dichiarato inesistente il diritto della banca medesima ad agire esecutivamente sui beni attualmente di proprietà di in forza dell'ipoteca antecedentemente concessa da da Parte_1 CP
6 ritenersi, a seguito dell'adempimento del concordato preventivo, estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c.
II) NULLITA' DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE E
CARENTE DELLA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DI LEGGE SULLA CUI BASE
SI FONDA
Secondo la parte appellante sarebbe meramente apparente la motivazione del primo giudice secondo cui deve “rispondere” del debito di verso la Parte_1 CP banca per aver acquistato dei beni ipotecati in quanto “diversamente opinando l'iscrizione ipotecaria, sussistente sui beni poi fatti oggetto dell'esecuzione, risulterebbe iscritta ma priva di effetti”, senza indicare la norma di legge in forza della quale dovrebbe rispondere di un debito che, invece, non si è assunta. Parte_1
La sentenza impugnata, quindi, sarebbe nulla, rilevando tale nullità non solo sotto il profilo formale ma anche sotto il profilo sostanziale in quanto solo tramite l'individuazione della norma di legge in forza della quale l'esponente dovrebbe
“rispondere” del debito altrui la società odierna appellante potrebbe dialogare dialetticamente con la sentenza impugnata e con la controparte.
III) VIOLAZIONE DELL'ART. 1173 CC
Deduce la parte appellante che il Tribunale di Grosseto, pur non dicendolo espressamente, nel momento in cui ha motivato che del debito di deve CP risponderne ha implicitamente accertato che la società appellante è il Parte_1 soggetto passivo dell'obbligazione, quindi è diventata debitrice verso la banca, nonostante nel caso in esame tra le parti in causa non esista un contratto né un fatto illecito né altro fatto idoneo a produrre l'obbligazione, come invece richiede l'art. 1173
c.c.
IV) ERRONEO RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA E ISTRUTTORIA;
VIOLAZIONE DELL'ART. 96 CPC E 2043 CC
Previo accoglimento dei superiori motivi di gravame, la parte appellante ha reiterato la propria domanda di risarcimento dei danni subiti da a seguito della Parte_1 trascrizione del pignoramento. Ha rappresentato, al riguardo, che gli immobili colpiti da pignoramento fanno parte di una palazzina che sarebbe stata oggetto di sostituzione edilizia (pratica edilizia 2009/20; permesso a costruire n. 501 del 6.10.11 Comune di
Grosseto) previa sua demolizione da parte di impedita dalla condotta Parte_1 della banca;
ha corrisposto la complessiva somma di € 224.240,90 per Parte_1 oneri di urbanizzazione e costo di costruzione al Comune di Grosseto e tale somma è andata persa, essendo irrimediabilmente scaduto in data 19.7.16 il titolo edilizio, per
7 fatto e colpa imputabile al;
peraltro, essendo nel frattempo cambiata la CP normativa e gli strumenti urbanistici, non potrà più realizzare il piano Parte_1 sottotetto, avrà una perdita di ben il 70% della superficie delle terrazze ed avrà la perdita del 30% della cubatura, con conseguente importante perdita di valore del fabbricato, sulla base delle sue ridotte potenzialità edificatorie;
inoltre, nel corso degli anni vi è stata una vertiginosa caduta, che tuttora continua, dei prezzi degli appartamenti a fronte, invece, di un notevole incremento dei costi di costruzione, che, inevitabilmente, si riflette e si rifletterà sia sull'attuale fabbricato che sui realizzandi appartamenti secondo un eventuale nuovo progetto, essendo anche di molto aumentati gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione;
infine, pur non Parte_1 essendo debitrice della società convenuta, è stata segnalata come cattivo pagatore nel sistema bancario e si è vista negare costantemente, proprio per il pignoramento, finanziamenti ed aperture di credito, con grave ed irrimediabile danno, patrimoniale e non, alla propria immagine imprenditoriale. Secondo la parte appellante, si tratterebbe di danni verosimilmente prossimi al milione di euro, cui aggiungere i danni materiali agli appartamenti, oramai inagibili e privi di manutenzione, che la Corte potrebbe liquidare secondo equità ovvero con sentenza di condanna generica, previa eventuale ammissione di CTU.
V) FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC E VIOLAZIONE DELL'ART. 92 CPC
Secondo la parte appellante il Tribunale di Grosseto ha condannato alla Parte_1 refusione delle spese di lite senza considerare che la questione sottoposta al suo scrutinio era, effettivamente, assolutamente nuova (essendo da considerarsi come tale anche una questione di sparutissima casistica giurisprudenziale) e comunque sottoposta ad oscillazioni giurisprudenziali (si vedano ad esempio le due sentenze del 1992 e del
2011 sopra citate della I Sezione della Suprema Corte).
In caso di rigetto di tutti gli altri motivi di appello ha chiesto, quindi, in riforma del capo di sentenza avente ad oggetto le spese, la compensazione delle medesime per entrambi i gradi di giudizio. ha quindi concluso nel modo seguente: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa, in riforma della sentenza appellata dichiarare la nullità della sentenza, in accoglimento del motivo di appello II, e, previa ammissione di
CTU sulla quantificazione dei danni patiti dalla società appellante, in accoglimento dei motivi di appello da I a V, accertato l'avvenuto pagamento da parte di CP_8
concordato preventivo del proprio debito nei confronti del ,
[...] CP
8 annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva immobiliare in epigrafe indicata, dichiarare che nulla deve alla convenuta e, conseguentemente, ordinare la cancellazione Parte_1 CP_9 della trascrizione del pignoramento immobiliare nonché dell'iscrizione di ipoteca accesa da CP conseguentemente condannare in persona del suo legale rapp.te in carica CP pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'esponente, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia, ovvero di Equità ovvero con sentenza di condanna generica;
con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
In subordine, in caso di rigetto delle suesposte conclusioni, Voglia la Corte di Appello di
Firenze, ogni contraria ed avversa istanza, anche incidentale ed istruttoria disattesa, in riforma del capo della sentenza appellata sulle spese di lite ed in accoglimento del motivi di appello VI disporre l'integrale compensazione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.”
Mentre è rimasto contumace, si è costituita e, per essa, CP Controparte_2
quale cessionaria del credito vantato da Controparte_3 CP_4
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
Con riguardo ai singoli motivi di appello, ha dedotto:
I. A sostegno dei propri assunti, contrari a quelli posti a fondamento della sentenza impugnata, richiama, impropriamente, Parte_1
l'insegnamento contenuto nella Sentenza n. 3022/2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il creditore garantito da ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile della società debitrice può essere ammesso in via privilegiata al passivo concordatario di quest'ultima, con la diretta conseguenza che il concordato produce l'effetto esdebitatorio anche nei confronti del socio medesimo. Il caso all'esame delle Sezioni Unite, tuttavia, è del tutto differente nei presupposti e negli effetti rispetto al caso di specie, in cui l'ipoteca è stata concessa dalla debitrice ma il CP compendio ipotecato è stato trasferito in forza di compravendita al terzo prima dell'omologazione della domanda di concordato, Parte_1 ovviamente in uno con l'ipoteca (res transit cum onere suo). Tale circostanza comporta due conseguenze giuridicamente rilevanti: anzitutto, Parte_1
rispetto a è un soggetto terzo ed estraneo alla vicenda
[...] CP concorsuale, diversamente dal socio illimitatamente responsabile;
in secondo
9 luogo, nel caso di specie i beni ipotecati non fanno parte dell'attivo concordatario, laddove, nella vicenda sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite,
l'immobile oggetto di garanzia, essendo di proprietà del socio illimitatamente responsabile, doveva considerarsi parte della massa concordataria o, quantomeno, stante il disposto dell'art. 2740 c.c., equiparato, agli effetti di legge, ai beni presenti nella massa concordataria. Tant'è che le Sezioni Unite puntualizzano che “la posizione del socio di società di persone che abbia prestato ipoteca a garanzia di un debito della società assume una posizione del tutto particolare. Come già in precedenza detto, il socio presta garanzia per un debito sociale, ma al tempo stesso, in quanto illimitatamente responsabile, anche per un debito proprio (…).”
invece, è assoggettata all'azione esecutiva esperita dal Parte_1 creditore garantito non certo in forza di una (inesistente) responsabilità per i debiti sociali contratti da ma sulla base del diritto di sequela, che, CP come noto, caratterizza l'istituto dell'ipoteca e quindi esclusivamente in quanto (del tutto consapevolmente, stante il regime di pubblicità previsto dal codice civile in materia di garanzie reali) ha acquistato beni immobili precedentemente ipotecati da condizione che le avrebbe CP consentito di esercitare le facoltà previste a sua tutela dall'art. 2878 c.c.
(rilascio dei beni ipotecati o liberazione dalle ipoteche) e, in ogni caso, di agire in regresso nei confronti di CP
, contrariamente a quanto asserito da controparte, non avrebbe CP avuto alcun titolo per essere ammesso al concordato in via privilegiata in forza dell'ipoteca concessa da risultando l'istituto di credito del tutto CP privo di un valido privilegio sulla massa concordataria, visto che all'atto dell'omologa del concordato il bene ipotecato era oramai uscito dalla sfera patrimoniale della società debitrice. Al contrario, ha mantenuto CP
(così come attualmente mantiene) inalterata la garanzia reale CP_2 sull'immobile attualmente in proprietà di Parte_3
[..
. Premesso che gli ulteriori motivi di appello sono assorbiti dal primo, trattandosi di rilievi ad esso del tutto consequenziali, i principi di diritto che sono alla base della ratio decidendi rivestono carattere generale, per non dire istituzionale, del nostro ordinamento civilistico, e il giudice di prime cure non avrebbe potuto renderli ulteriormente manifesti rispetto a quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata. Del resto, é pienamente condivisibile
10 quanto affermato dal primo giudice secondo cui se si applicasse l'argomentazione di controparte l'ipoteca “sarebbe priva di effetti”: infatti, tale resterebbe se la creditrice garantita non potesse esercitare il diritto di sequela nei confronti del terzo acquirente.
III. La sentenza gravata non contiene alcuna affermazione, neppure velata, che sia il soggetto passivo dell'obbligazione assunta da Parte_1 CP ed il termine “rispondere”, di cui si duole l'appellante, è evidentemente usato con finalità descrittiva, e non definitoria: risulta infatti del tutto manifesto che la sentenza impugnata ha affermato il diritto del ad agire in via CP esecutiva nei confronti della società appellante in quanto ha Parte_1 acquistato un bene gravato da ipoteca iscritta in favore della dante causa della società appellata.
IV. non può dolersi di asseriti pregiudizi patrimoniali (peraltro Parte_1 meramente dedotti) che non sono contra ius, ma che risultano conseguenza del legittimo esercizio di un diritto da parte della società appellata.
V. La doglianza di relativa al riparto delle spese di lite è di Parte_1 puramente “di stile”, poiché il tribunale nella regolamentazione di tale aspetto si è limitato ad applicare la regola della soccombenza.
Con le proprie note scritte depositate in sostituzione della prima udienza, Parte_1
esaminata la comparsa di costituzione di ha dichiarato di non
[...] Controparte_2 accettare il contraddittorio sulle allegazioni di fatti nuovi antecedenti avvenuti prima del passaggio in decisione della causa in primo grado e ha rilevato la tardività delle produzioni di nuovi documenti formatisi dopo lo spirare dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. del giudizio di prime cure ma prima della sua spedizione a sentenza. Ha quindi contestato la qualità di come successore particolare e Controparte_2 cessionario di , considerata anche l'impossibilità per detta società di CP_4 essere cessionaria in blocco di crediti, non risultando iscritta all'Albo ex art. 106 TUB, né risultando dalla documentazione, peraltro tardivamente prodotta da controparte, che il presunto credito per cui è causa sia stato oggetto di cessione.
Nelle note di precisazione delle conclusioni, in via preliminare, ha dato Parte_1 atto dell'intervenuta estinzione della procedura esecutiva n. 244/13 come da ordinanza allegata del 20.5.2024, non reclamata e definitiva. Tuttavia, ha rappresentato il proprio interesse ad una pronuncia sul merito, vertendo il presente giudizio in una domanda di accertamento negativo del credito.
11 invece, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del Controparte_2 contendere, a spese (del secondo grado di giudizio) interamente compensate, ribadendo in ipotesi le proprie conclusioni.
Quanto alle eccezioni sollevate da in ordine alla legittimazione di Parte_1 [...]
ha evidenziato di aver prodotto: CP_2
- atto di fusione del 13.12.2016, Rep. n. 13501 e Racc. n. 7087, registrato, a firma del
Dott. notaio in Milano, in data 29.12.2016 al n. 45272, serie 1T e iscritto Persona_1 presso il Registro delle Imprese di Milano in data 01.01.2017, con cui le società Banco
Popolare Società Cooperativa e sono state fuse Controparte_10 mediante costituzione della nuova società bancaria (parte convenuta Controparte_4 in primo grado);
- contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della legge
30 aprile 1999 n.130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'art. 58 del D.Lgs. n.
385/1993 (“Testo Unico Bancario”), perfezionato in data 1° giugno 2018 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, con cui si è resa cessionaria, a Controparte_2 titolo oneroso e pro soluto, dei crediti vantati da con ogni accessorio Controparte_4
e garanzia agli stessi connesso;
- avviso della cessione pubblicato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7.6.2018, Parte II n. 65, contenente rinvio al link della pagina online dove, tra le posizioni cedute, si rinviene quella di CP
(NDG 11139004 - https://gruppo.bancobpm.it/exodus/);
[...]
- nota con la quale ha comunicato la cessione del credito Controparte_4 originariamente vantato nei confronti di in favore di CP Controparte_2
Non è contestato, inoltre, che fosse era parte creditrice procedente Controparte_2 nella procedura esecutiva n. 244/2013 R.G.E. Tribunale di Grosseto.
Quanto alla mancata iscrizione di presso l'elenco ex art. 106 T.U.B., Controparte_2 ha evidenziato come nella prassi, in linea con i provvedimenti emessi in materia della
Banca d'Italia, si distingua il (che è l'unico soggetto responsabile delle CP1 attività di servicing, e, pertanto, dovendo essere oggetto di specifica vigilanza da parte della Banca d'Italia, è tenuto all'iscrizione presso l'elenco ex art. 106 T.U.B.) dallo o cui il può delegare attività meramente Parte_4 Parte_5 CP1 operative, quali, per l'appunto, il recupero dei crediti. Secondo Controparte_2 quindi, essa ha rispettato la normativa prevista dal Testo Unico Bancario ed ha piena legittimità processuale.
12 Ritenuto in diritto
Nonostante l'estinzione della procedura esecutiva promossa dalla banca in forza dell'ipoteca gravante sull'immobile che ha acquistato da Parte_1 CP
(estinzione dichiarata dal G.E. per l'inattività del creditore procedente – cfr. decreto
20.5.2024 in atti), non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la parte appellante interesse alla pronuncia sul merito della domanda relativa al diritto del creditore ipotecario di agire in via esecutiva sul bene oggetto di causa (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012: “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, in caso di chiusura anticipata (o di cosiddetta estinzione atipica), come nelle ipotesi tipiche di estinzione del processo, esecutivo si verifica la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione”)
Ciò detto, va in primo luogo esaminata l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di difetto di titolarità del credito oggetto di causa in capo a Controparte_2
Ritiene la Corte che abbia adeguatamente comprovato di essersi Controparte_2 resa cessionaria (tra l'altro) del credito nei confronti di CP
La titolarità deve ritenersi comprovata in primo luogo dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dal cui tenore emerge come essa sia avvenuta su iniziativa della cessionaria, che, unitamente alla cedente, ha messo a disposizione la lista dei crediti ceduti, specificando che essa era “(x) depositata presso il Notaio , Persona_2 avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione.” (doc. 4) E' stata poi prodotta da la dichiarazione della banca cessionaria che indica Controparte_2 tra i crediti ceduti appunto quello oggetto di causa (cfr. doc.
5 - in proposito si è affermato in giurisprudenza che «la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria» (Corte d'appello di Milano del 24 gennaio 2023; analogamente, Corte d'appello di Venezia n. 1104 del
2023). Peraltro, la stessa disponibilità del titolo esecutivo può costituire elemento decisivo al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito (cfr. Cass n. 10200/2021)
13 e nel caso in esame non è contestato che fosse parte creditrice Controparte_2 procedente nella procedura esecutiva n. 244/2013 R.G.E. Tribunale di Grosseto.
Precisato che non si comprende la doglianza della parte appellante circa la tardività della produzioni effettuate da al fine di comprovare di essersi resa Controparte_2 cessionaria del credito oggetto di causa, l'eccezione in esame non può che essere respinta.
Del pari, risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata da con Parte_1 riguardo alla mancata iscrizione di da all'elenco 106 TUB. Controparte_2
Può essere richiamato, al riguardo, il recente arresto della Suprema Corte secondo cui:
“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che
l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024). Peraltro, come ha altresì affermato la Corte di Cassazione (Sez. 3 , Ordinanza n. 4427 del 20/02/2024) “Al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106
T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità.”: va quindi distinta la semplice operazione di cessione del credito dalla prestazione di servizi di finanziamento, solo a cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari (fermo il rilievo dell'eventuale omissione non sul piano dell'invalidità degli atti di riscossione, ma su quello penalistico o dei rapporti con l'autorità di vigilanza). Da ultimo, si evidenzia che proprio sulla base degli arresti sopra richiamati, il Primo
Presidente della Corte di Cassazione, con decreto del 17.5.2024, ha dichiarato inammissibile in rinvio pregiudiziale la questione della obbligatorietà dell'iscrizione del recuperatore di crediti nell'albo ex art. 106 TUB.
Passando all'esame dei motivi di appello, possono essere esaminati congiuntamente, poiché strettamente connessi, i motivi primo, secondo e terzo.
14 Ritiene la Corte che i motivi in questione siano infondati e che sia condivisibile la statuizione del primo giudice.
Come si legge nella motivazione della sentenza n. 5424 del 7.4.1992, richiamata dal primo giudice - con cui la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale: “Il credito, assistito da ipoteca su immobile che il debitore abbia già alienato al momento dell'ammissione al concordato preventivo, si estingue, per effetto dell'esecuzione del concordato, solo nei limiti della percentuale concordataria, non anche per la porzione residua, la quale continua a godere della garanzia ipotecaria nei confronti del terzo” acquirente, soggetto all'azione esecutiva (ove non si avvalga della facoltà di rilasciare il bene o di liberarlo dall'ipoteca) – “l'affermazione secondo cui il concordato estingue la parte di debito eccedente la percentuale prevista, non trova riscontro ne' nel dato normativo fallimentare ne' in quello del codice civile”, potendo al più configurarsi che
“in relazione al rapporto debitore/creditore - sia intervenuto un "pactum de non petendo" per la parte eccedente la percentuale concordataria. Ma se non si è estinto il debito per cui era stata concessa garanzia ipotecaria sul bene che al momento del concordato non è più nel patrimonio del debitore, per averlo questi legittimamente alienato con quel gravame ipotecario, in ragione del diritto reale di garanzia, deve
"rispondere" l'acquirente. E poiché l'acquisto del bene ipotecato non determina, a carico dell'acquirente, una obbligazione personale di pagamento del credito ipotecario - obbligazione da soddisfare con l'intero patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) per
l'integrale adempimento - l'obbligo dell'acquirente si concreta "nella garanzia" cui è tenuto ex art.285 c.c. Sicché, se il compratore non si avvale della facoltà di rilasciare il bene ipotecato o di liberarlo dalla ipoteca, dovrà sopportare che il diritto reale di garanzia si realizzi attraverso la espropriazione dell'immobile ed il soddisfacimento del creditore sul prezzo ricavato dalla vendita.”. Tali argomenti risultano pienamente condivisibili.
Invero, l'effetto esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti dell'obbligato non equivale a estinzione del debito, come invece sembra sostenere la parte appellante. Ciò che può discutersi, fermo il fatto che la parte di debito eccedente la percentuale non viene estinta dal concordato, è se mai a quale istituto debba essere assimilata la riduzione operata in sede concordataria: vi è infatti, in dottrina, chi la riconduce all'istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., operante solo tra creditore e debitore concordatario, o chi la accomuna ad un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c, oppure ancora chi ritiene che tra creditore e debitore intervenga un pactum de non petendo per la parte eccedente la percentuale o, ancora, chi riconduce l'effetto estintivo
15 del decreto di omologa al venir meno dell'azione in senso sostanziale, che estinguerebbe parzialmente il credito, non con efficacia erga omnes, bensì solo nei confronti del debitore.
Ciò detto, non possono trarsi argomenti a favore della tesi di parte appellante dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3022/2015, per l'assorbente motivo che essa ha riguardo all'ipotesi di ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile, che, secondo la
Suprema Corte “non è terzo ai sensi dell'art. 184 c.p.c., poiché il debito della società è anche debito suo proprio”.
Invero - dopo aver osservato che, in generale quanto al terzo datore di ipoteca
“l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali che per le garanzie reali, e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste ultime dal perimetro normativo dell'art. 184, comma 1, u.p., l.f..” - la Suprema Corte afferma “che il creditore della società munito di ipoteca prestata dal socio ha titolo per ottenere in sede concordataria il pagamento integrale del proprio credito, nei limiti ovviamente del valore del bene sul quale l'ipoteca insiste, venendo meno ogni problema relativamente all'effetto esdebitatorio (del concordato) poiché nel momento in cui il concordato è adempiuto tale effetto si realizza pienamente anche nei confronti del socio datore d'ipoteca e di riflesso anche nei confronti degli altri soci pur sempre tenuti al regresso nel caso in cui il socio fosse stato invece tenuto a versare la differenza tra quanto riscosso dal creditore con la falcidia concordataria e il valore del bene ipotecato”; pertanto, disattende il motivo di ricorso secondo cui il socio illimitatamente responsabile sarebbe in ogni caso esdebitato dalle proprie obbligazioni solidali ed illimitate per i debiti sociali non rientrando egli tra i soggetti di cui all'art. 184, comma 1, u.p. (coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso), poiché “il credito garantito da ipoteca rilasciata dal socio va riconosciuto come credito ipotecario in sede concordataria ove va quindi soddisfatto in modo integrale nei limiti della capienza del bene ipotecato e, qualora ciò non avvenga, residua
l'obbligazione in capo al socio salvo il successivo regresso di questo verso i coobbligati”.
Ben diversa è l'ipotesi in esame, in cui il credito della banca non può essere riconosciuto come credito ipotecario in sede concordataria, per l'assorbente ragione che il bene ipotecato, ceduto a terzi, non fa più parte dei beni destinati al soddisfacimento dei creditori sociali.
Neppure sembra condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza n. 13447/2011 della Suprema Corte, pure richiamata dalla parte appellante, secondo cui “l'effetto di riduzione del credito alla sola percentuale offerta nel concordato fallimentare omologato
16 ed eseguito si applica anche nei confronti del terzo datore d'ipoteca”. Anzitutto, la parte appellante non spiega perché detto principio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso, che ne occupa, di concordato preventivo (anziché fallimentare) e di acquirente di bene ipotecato (anziché terzo datore di ipoteca). Quello contenuto nell'arresto giurisprudenziale in questione, peraltro, sembra un'affermazione resa incidenter tantum, che non attiene alla questione specifica all'esame della Corte (relativa alla facoltà del creditore che non abbia presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare di esercitare comunque azione esecutiva nei confronti del terzo datore di ipoteca), avendo peraltro con la stessa pronuncia la Corte dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso incidentale proposto dalla banca secondo cui, essendo il suo credito assistito da garanzia ipotecaria, avrebbe avuto diritto ad agire nei confronti della terza datrice di ipoteca per ottenerne l'integrale soddisfacimento, questione sulla quale, pertanto, nell'occasione la Cassazione non è entrata nel merito.
Non si comprende, del resto, perché il terzo che abbia acquistato un bene gravato da ipoteca dovrebbe beneficiare dell'effetto esdebitatorio del concordato cui sia stata ammessa la società debitrice, e ciò in danno del creditore privato della possibilità di far valere in sede concordataria la propria garanzia ipotecaria.
Il quarto motivo resta assorbito dalla reiezione dei primi tre motivi.
Il quinto motivo risulta infondato, avendo il primo giudice statuito sul riparto delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza, non sussistendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), perché il giudice possa compensare parzialmente o per intero le spese di lite.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di Controparte_1 Controparte_2
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 207/2023 del Tribunale di Grosseto;
17 - condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 21/01/2025
La cons. est. Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18