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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1715/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1715/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/02/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Barbara Cotrufo Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Barbara Bertuzzo Controparte_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in FR NA (PD) il 10.10.2009, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FR NA (PD), Anno 2009, Atto n.19,
Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Sato Civile del Comune di FR NA (PD),
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui Pubblici Registri Anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti condizioni:
1) L'abitazione coniugale sita in Grisignano di CC (VI) via Rossini n. 25, di proprietà esclusiva del signor , rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, avendo la signora Controparte_1 [...]
insieme al figlio , già trasferito la nuova residenza in FR NA Pt_1 Persona_1
(PD), via Pontefranco n. 4;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, dichiarando di avere già regolato ogni apporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro pendente;
3) L'affidamento del figlio minore resterà condiviso tra i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e prevalente collocazione del minore stesso presso l'abitazione materna;
in considerazione dell'età del minore (15 anni), dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici, indicativamente il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un pomeriggio alla settimana da concordare liberamente con il figlio stesso, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici del ragazzo, un fine settimana alternato ogni gg. 15 dal venerdì sera ore 18:30 alla domenica con riaccompagnamento a casa del minore ad ore 21:30, per il periodo feriale (vacanze estive) il minore trascorrerà con il padre 15 gg., anche non consecutivi, da comunicarsi a cura del signor alla Parte_2
signora entro il 30 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Natale il minore trascorrerà gg. Parte_3
07 consecutivi con il padre, alternando il giorno di Natale a quello di Capodanno con cadenza annuale e per le vacane di Pasqua trascorrerà con il padre gg.03 consecutivi, alternando il periodo dal giovedì
Santo a Pasqua con il periodo da Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con cadenza annuale;
4) Il signor si obbliga a corrispondere a favore della signora quale concorso al Parte_2 Parte_3 mantenimento del figlio minore , la somma di € 405,20 mensili, somma rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT (prossimo aggiornamento gennaio 2026); l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corente della signora (già noto Parte_1
al sig. ); il sig. si obbliga altresì al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 Parte_2
idoneamente documentate, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Padova, conosciuto alle
Parti, nella misura del 50%; il rimborso di tali spese verrà fatto dal signor entro gg. 30 dalla Parte_2
data di presentazione delle ricevute di pagamento / fatture pagate dalla signora a mezzo Parte_3
p.e.o.; qualora fosse il signor a pagare una somma a titolo di spesa straordinaria a favore Parte_2
del figlio minore, la signora a sua volta, restituirà allo stesso la sua quota parte del 50% Parte_3
entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta a mezzo p.e.o., previa esibizione dei giustificativi di spesa;
5) Si dà atto che ogni genitore incassa e continuerà ad incassare il 50% dell'importo dell'assegno unico percepito per il figlio minore;
6) Le spese ed il compenso professionale per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio saranno pagate dalle Parti ai rispettivi Avvocati, i quali, per parte loro, rinunciano sin d'ora al vincolo della solidarietà”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data 10.10.2009 Parte_1 Controparte_1
in FR NA, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
FR NA al n. 19, parte II, Serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi mediante note scritte dinanzi al Presidente del
Tribunale di Vicenza e la separazione è stata omologata con sentenza n. 310/2024 pubblicata il
16.07.2024 e passata in cosa giudicata.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Vicenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), minore e non Per_1
economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 5) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal
Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FR CP_1
NA al n. 19, parte II, Serie A dell'anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1715/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/02/2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Barbara Cotrufo Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Barbara Bertuzzo Controparte_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in FR NA (PD) il 10.10.2009, trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FR NA (PD), Anno 2009, Atto n.19,
Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Sato Civile del Comune di FR NA (PD),
a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui Pubblici Registri Anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti condizioni:
1) L'abitazione coniugale sita in Grisignano di CC (VI) via Rossini n. 25, di proprietà esclusiva del signor , rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso, avendo la signora Controparte_1 [...]
insieme al figlio , già trasferito la nuova residenza in FR NA Pt_1 Persona_1
(PD), via Pontefranco n. 4;
2) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, dichiarando di avere già regolato ogni apporto di natura economica e/o patrimoniale tra loro pendente;
3) L'affidamento del figlio minore resterà condiviso tra i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e prevalente collocazione del minore stesso presso l'abitazione materna;
in considerazione dell'età del minore (15 anni), dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici, indicativamente il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un pomeriggio alla settimana da concordare liberamente con il figlio stesso, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici del ragazzo, un fine settimana alternato ogni gg. 15 dal venerdì sera ore 18:30 alla domenica con riaccompagnamento a casa del minore ad ore 21:30, per il periodo feriale (vacanze estive) il minore trascorrerà con il padre 15 gg., anche non consecutivi, da comunicarsi a cura del signor alla Parte_2
signora entro il 30 maggio di ogni anno;
per le vacanze di Natale il minore trascorrerà gg. Parte_3
07 consecutivi con il padre, alternando il giorno di Natale a quello di Capodanno con cadenza annuale e per le vacane di Pasqua trascorrerà con il padre gg.03 consecutivi, alternando il periodo dal giovedì
Santo a Pasqua con il periodo da Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con cadenza annuale;
4) Il signor si obbliga a corrispondere a favore della signora quale concorso al Parte_2 Parte_3 mantenimento del figlio minore , la somma di € 405,20 mensili, somma rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT (prossimo aggiornamento gennaio 2026); l'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corente della signora (già noto Parte_1
al sig. ); il sig. si obbliga altresì al pagamento delle spese straordinarie Parte_2 Parte_2
idoneamente documentate, secondo il Protocollo approvato dal Tribunale di Padova, conosciuto alle
Parti, nella misura del 50%; il rimborso di tali spese verrà fatto dal signor entro gg. 30 dalla Parte_2
data di presentazione delle ricevute di pagamento / fatture pagate dalla signora a mezzo Parte_3
p.e.o.; qualora fosse il signor a pagare una somma a titolo di spesa straordinaria a favore Parte_2
del figlio minore, la signora a sua volta, restituirà allo stesso la sua quota parte del 50% Parte_3
entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta a mezzo p.e.o., previa esibizione dei giustificativi di spesa;
5) Si dà atto che ogni genitore incassa e continuerà ad incassare il 50% dell'importo dell'assegno unico percepito per il figlio minore;
6) Le spese ed il compenso professionale per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio saranno pagate dalle Parti ai rispettivi Avvocati, i quali, per parte loro, rinunciano sin d'ora al vincolo della solidarietà”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data 10.10.2009 Parte_1 Controparte_1
in FR NA, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
FR NA al n. 19, parte II, Serie A dell'anno 2009.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi mediante note scritte dinanzi al Presidente del
Tribunale di Vicenza e la separazione è stata omologata con sentenza n. 310/2024 pubblicata il
16.07.2024 e passata in cosa giudicata.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Vicenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli del figlio (nato il [...]), minore e non Per_1
economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 5) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal
Tribunale ai fini della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FR CP_1
NA al n. 19, parte II, Serie A dell'anno 2009;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari