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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nata a [...] il [...], C.F. , con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Gianbattista Scalvi e Corrado Bresciani ricorrente nei confronti di con Controparte_1 dell'Avvocatura regionale Controparte_2
resistente avverso il provvedimento emesso dalla il 21.7.2024 e notificato il 9.9.2024 con il quale CP_1 CP_1
è stata irrogata la sanzione di euro 2.924,88 sulle con clusi oni
a. di parte ricorrente: “In via preliminare sospendersi inaudita altera parte l'efficacia esecutiva, se sussistente, del provvedimento qui impugnato ovvero, subordinatamente sospendersi l'efficacia esecutiva, se sussistente, del provvedimento qui impugnato sentite le parti In via principale, nel merito, per tutte le causali formulate in narrativa annullarsi e/o dichiararsi la nullità e dichiararsi, comunque, l'inefficacia del provvedimento-decreto n.11086 del 21.7.2024 della nei Controparte_1 confronti della signora Per l'effetto e parimenti annullarsi e/o dichiararsi la Parte_1 nullità e dichiararsi, comunque, l'inefficacia della sanzione contenuta nel provvedimento di cui sopra. In ogni caso annullarsi e/o dichiararsi la nullità e dichiararsi, comunque, l'inefficacia del provvedimento-decreto n.11086 del 21.7.2024 della Controparte_1 [...]
nei confronti della signora in Controparte_1 Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto e parimenti annullarsi e/o dichiararsi la nullità
e dichiararsi, comunque, l'inefficacia della sanzione contenuta nel provvedimento di cui sopra
1 di 3 In via denegatamente subordinata, nel non creduto caso di rigetto della presente opposizione disporsi a carico della signora il pagamento di quanto ritenuto dovuto Parte_1
attraverso una corresponsione rateale di mesi trenta ovvero attraverso una corresponsione rateale ritenuta di giustizia dal Magistrato. Spese rifuse o compensate.”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso con vittoria di spese ha pronunciato la seguente sen ten za
1. La ricorrente ha contestato la mancata indicazione dei riferimenti normativi nel provvedimento impugnato. Nel verbale di accertamento sono indicate le norme violate nella parte in alto a sinistra intitolata “Legge violata” (articoli 43 della Legge Regionale n. 31 del 2008 e 61, comma 2 della stessa legge).
La ricorrente ha lamentato l'assenza di descrizione del fatto contestato. Nel verbale di accertamento
è descritto il fatto imputato alla ricorrente (“la responsabilità è da ascrivere alla signora
[...]
… proprietaria dell'attiguo mappale interessato anche esso da lavori di trasformazione Parte_1
del bosco in oliveto, responsabile di aver trasformato parzialmente il mappale in oggetto, piantumando lo stesso, nonostante non fosse di sua proprietà, con oliveto (tale piantumazione, infatti, risulta essere identica a quella presente sul mappale di proprietà della signora per età e Pt_1 periodo di piantumazione delle piante stesse”).
La ricorrente ha negato che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto al provvedimento impugnato consentano la ricostruzione dei fatti. Tuttavia, non ha articolato alcuna difesa, neppure in via istruttoria, in ordine alle articolate considerazioni esposte nel verbale e riproposte nel presente giudizio dall'amministrazione resistente (“tale piantumazione, infatti, risulta essere identica a quella presente sul mappale di proprietà della signora er età e periodo di Pt_1 piantumazione delle piante stesse” “L'odierna ricorrente è stata tuttavia individuata quale responsabile solidale in quanto i lavori che hanno comportato la trasformazione del bosco e in particolare la messa a dimora degli ulivi, secondo le sommarie informazioni testimoniali acquisite dagli organi accertatori, sono stati svolti da operai dipendenti dell' Parte_2
, di cui l'odierna ricorrente risulta essere rappresentante legale”). Conferma dell'ipotesi
[...] ricostruttiva dell'accaduto emerge dalla sentenza penale prodotta dalla ricorrente con la nota del
12.2.2025 che ha ricostruito i fatti secondo la prospettazione dell'amministrazione resistente.
Il fatto descritto nel provvedimento impugnato, ricostruito in base agli elementi acquisiti e consistente nel taglio a raso di parte del bosco presente sul mappale n. 77 seguito da estinzione a mezzo fuoco delle ceppaie e successiva messa a dimora di ulivi, è qualificabile come prospettato nel provvedimento come trasformazione del bosco alla luce dell'ampiezza del terreno e dell'integralità dell'asportazione. A conferma, nuovamente, si vedano le considerazioni svolte nella sentenza
2 di 3 prodotta dalla ricorrente, con la precisazione che il fatto, qualificato come reato dal giudice penale, è stato ritenuto lieve soltanto per la condotta successiva della ricorrente di rimessione in pristino dei luoghi.
Infine, è necessario verificare l'identità dei fatti contestati con il verbale impugnato e nel procedimento penale e l'eventuale concorso formale degli articoli 181 decreto legislativo 42/2004 e
43 Legge Regione Lombardia 31/2008.
L'identità del fatto con quello contestato nel procedimento penale non impedisce di per sé il concorso di differenti sanzioni.
Dirimente per la decisione su tale profilo è la finalità delle norme applicabili. Come sostenuto dall'amministrazione resistente, la normativa regionale tutela il bosco dal punto di vista economico- produttivo, mentre quella statale riguarda il piano paesaggistico. I differenti oggetti di tutela comportano l'applicazione congiunta di entrambe le norme. Nulla in contrario è stato argomentato nella nota conclusiva dalla ricorrente.
Mancano elementi per affermare che la ricorrente sia in condizioni economiche tali da giustificare un pagamento rateale.
Il ricorso va rigettato.
La definizione del giudizio rende superfluo l'esame della domanda cautelare.
3. La ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di media difficoltà. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori medi della tabella riguardante i processi di valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 1.701 (425 + 425 + 851), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore di delle spese sostenute Parte_1 Controparte_1
per la costituzione in giudizio che si liquidano in euro 1.701, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 13.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nata a [...] il [...], C.F. , con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Gianbattista Scalvi e Corrado Bresciani ricorrente nei confronti di con Controparte_1 dell'Avvocatura regionale Controparte_2
resistente avverso il provvedimento emesso dalla il 21.7.2024 e notificato il 9.9.2024 con il quale CP_1 CP_1
è stata irrogata la sanzione di euro 2.924,88 sulle con clusi oni
a. di parte ricorrente: “In via preliminare sospendersi inaudita altera parte l'efficacia esecutiva, se sussistente, del provvedimento qui impugnato ovvero, subordinatamente sospendersi l'efficacia esecutiva, se sussistente, del provvedimento qui impugnato sentite le parti In via principale, nel merito, per tutte le causali formulate in narrativa annullarsi e/o dichiararsi la nullità e dichiararsi, comunque, l'inefficacia del provvedimento-decreto n.11086 del 21.7.2024 della nei Controparte_1 confronti della signora Per l'effetto e parimenti annullarsi e/o dichiararsi la Parte_1 nullità e dichiararsi, comunque, l'inefficacia della sanzione contenuta nel provvedimento di cui sopra. In ogni caso annullarsi e/o dichiararsi la nullità e dichiararsi, comunque, l'inefficacia del provvedimento-decreto n.11086 del 21.7.2024 della Controparte_1 [...]
nei confronti della signora in Controparte_1 Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto. Per l'effetto e parimenti annullarsi e/o dichiararsi la nullità
e dichiararsi, comunque, l'inefficacia della sanzione contenuta nel provvedimento di cui sopra
1 di 3 In via denegatamente subordinata, nel non creduto caso di rigetto della presente opposizione disporsi a carico della signora il pagamento di quanto ritenuto dovuto Parte_1
attraverso una corresponsione rateale di mesi trenta ovvero attraverso una corresponsione rateale ritenuta di giustizia dal Magistrato. Spese rifuse o compensate.”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso con vittoria di spese ha pronunciato la seguente sen ten za
1. La ricorrente ha contestato la mancata indicazione dei riferimenti normativi nel provvedimento impugnato. Nel verbale di accertamento sono indicate le norme violate nella parte in alto a sinistra intitolata “Legge violata” (articoli 43 della Legge Regionale n. 31 del 2008 e 61, comma 2 della stessa legge).
La ricorrente ha lamentato l'assenza di descrizione del fatto contestato. Nel verbale di accertamento
è descritto il fatto imputato alla ricorrente (“la responsabilità è da ascrivere alla signora
[...]
… proprietaria dell'attiguo mappale interessato anche esso da lavori di trasformazione Parte_1
del bosco in oliveto, responsabile di aver trasformato parzialmente il mappale in oggetto, piantumando lo stesso, nonostante non fosse di sua proprietà, con oliveto (tale piantumazione, infatti, risulta essere identica a quella presente sul mappale di proprietà della signora per età e Pt_1 periodo di piantumazione delle piante stesse”).
La ricorrente ha negato che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento amministrativo che ha condotto al provvedimento impugnato consentano la ricostruzione dei fatti. Tuttavia, non ha articolato alcuna difesa, neppure in via istruttoria, in ordine alle articolate considerazioni esposte nel verbale e riproposte nel presente giudizio dall'amministrazione resistente (“tale piantumazione, infatti, risulta essere identica a quella presente sul mappale di proprietà della signora er età e periodo di Pt_1 piantumazione delle piante stesse” “L'odierna ricorrente è stata tuttavia individuata quale responsabile solidale in quanto i lavori che hanno comportato la trasformazione del bosco e in particolare la messa a dimora degli ulivi, secondo le sommarie informazioni testimoniali acquisite dagli organi accertatori, sono stati svolti da operai dipendenti dell' Parte_2
, di cui l'odierna ricorrente risulta essere rappresentante legale”). Conferma dell'ipotesi
[...] ricostruttiva dell'accaduto emerge dalla sentenza penale prodotta dalla ricorrente con la nota del
12.2.2025 che ha ricostruito i fatti secondo la prospettazione dell'amministrazione resistente.
Il fatto descritto nel provvedimento impugnato, ricostruito in base agli elementi acquisiti e consistente nel taglio a raso di parte del bosco presente sul mappale n. 77 seguito da estinzione a mezzo fuoco delle ceppaie e successiva messa a dimora di ulivi, è qualificabile come prospettato nel provvedimento come trasformazione del bosco alla luce dell'ampiezza del terreno e dell'integralità dell'asportazione. A conferma, nuovamente, si vedano le considerazioni svolte nella sentenza
2 di 3 prodotta dalla ricorrente, con la precisazione che il fatto, qualificato come reato dal giudice penale, è stato ritenuto lieve soltanto per la condotta successiva della ricorrente di rimessione in pristino dei luoghi.
Infine, è necessario verificare l'identità dei fatti contestati con il verbale impugnato e nel procedimento penale e l'eventuale concorso formale degli articoli 181 decreto legislativo 42/2004 e
43 Legge Regione Lombardia 31/2008.
L'identità del fatto con quello contestato nel procedimento penale non impedisce di per sé il concorso di differenti sanzioni.
Dirimente per la decisione su tale profilo è la finalità delle norme applicabili. Come sostenuto dall'amministrazione resistente, la normativa regionale tutela il bosco dal punto di vista economico- produttivo, mentre quella statale riguarda il piano paesaggistico. I differenti oggetti di tutela comportano l'applicazione congiunta di entrambe le norme. Nulla in contrario è stato argomentato nella nota conclusiva dalla ricorrente.
Mancano elementi per affermare che la ricorrente sia in condizioni economiche tali da giustificare un pagamento rateale.
Il ricorso va rigettato.
La definizione del giudizio rende superfluo l'esame della domanda cautelare.
3. La ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.
Il giudizio si presenta di media difficoltà. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori medi della tabella riguardante i processi di valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro.
L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese vanno determinate in euro 1.701 (425 + 425 + 851), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore di delle spese sostenute Parte_1 Controparte_1
per la costituzione in giudizio che si liquidano in euro 1.701, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Brescia, 13.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3