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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/07/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584/2024 del R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita con deposito di note scritte e pendente tra nella qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della Parte_1 [...]
(p. iva ), elettivamente domiciliato in Vetralla (Vt), località Cura, Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Anita Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Paradisi, che lo rappresenta e difende, come da atto di opposizione a precetto opponente contro
(P. VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Orvieto, Corso Cavour n. 75, presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Sandro Carlo Fagiolino che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art.615 c.p.c., ella qualità di legale Parte_1 rappresentante e socio accomandatario della , ha, in via Controparte_1 preliminare, richiesto la sospensione dell'efficacia e, nel merito, formulato opposizione al precetto notificatogli in data 7.3.2024, con il quale gli intimava il pagamento Controparte_2 dell'importo di € 143.775,45 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002.
A sostegno, ha dedotto: l'inidoneità del titolo posto alla base del precetto oggetto del giudizio, costituito dal decreto ingiuntivo n.452/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo e tempestivamente opposto dall'odierna attrice incardinando il giudizio avente R.g. n.1792/2023; la mancata menzione nell'atto di precetto del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo;
la circostanza che la notifica dell'atto di opposizione al provvedimento monitorio si sia perfezionata nei confronti del medesimo difensore che ha formulato il precetto.
Costituitasi, la ha chiesto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia del precetto, e, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese.
A conforto ha allegato: di aver ottenuto, in data 26.5.2023, il decreto ingiuntivo n 452/23 RG 1296/23 nei confronti della e in solido nei confronti di Controparte_1 Parte_1 quale socio accomandatario, per la somma di € 122.659,52 oltre interessi come da domanda e spese di procedura pari a € 3.000,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali;
il perfezionamento della notifica del provvedimento monitorio, avvenuta presso l'indirizzo PEC della ET , in data 29.5.2023; la notifica a mani dell'obbligato in Controparte_1 Parte_1 solido avvenuta mezzo funzionario in data 15.6.2023, risultando la persona Parte_1 CP_4 fisica priva di un indirizzo di posta elettronica certificato;
la tardività dell'opposizione, avverso il decreto ingiuntivo già menzionato, esperita da controparte soltanto in data 25.7.2023; il provvedimento con il quale il Tribunale di Viterbo, in data 9.10.2023, dichiarava esecutivo il provvedimento monitorio;
il vano tentativo di notifica, a mezzo del precetto alla ET CP_4 opponente risultato impossibile per causa imputabile a quest'ultimo e l'aver, quindi, proceduto alla notifica dell'atto di precetto nei confronti del legale responsabile della medesima ET.
Disposta la sospensione dell'esecutività del precetto, il Collegio, adito su reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avanzato dalla ET opposta, ha confermato la decisione, con ordinanza del 3 aprile 2025.
All'udienza del 3.7.2025, le parti hanno discusso la causa che è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Trattandosi di un'intimazione di adempiere, il precetto presuppone un obbligo specifico, già cristalizzato in un titolo esecutivo. Quest'ultimo può essere costituito da un decreto ingiuntivo a condizione che risulti esecutivo, circostanza che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 642 c.p.c., si verifica laddove il debitore, ricevuta rituale notificazione del provvedimento monitorio, non lo abbia tempestivamente opposto ai sensi dell'art.645 c.p.c.
In ogni caso è pacifico che debba ricorrere un'identità tra il soggetto destinatario del titolo divenuto esecutivo e colui al quale è intimato il pagamento nell'atto di precetto.
Nella concreta fattispecie tale identità non ricorre.
Dagli atti di causa, può evincersi che la ET opposta ha notificato il decreto ingiuntivo n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 26.5.2023, due volte.
La prima, attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo con Email_1 comunicazione del 29.5.2023. A fronte delle deduzioni avanzate dalla ET opponente, secondo la cui prospettazione la notificazione non vi sarebbe mai stata e comunque non si sarebbe perfezionata, la ET opposta ha fornito una prova idonea e adeguata, versando in atti la ricevuta telematica dalla cui lettura emerge che l'indirizzo di posta elettronica della ET fosse, in quella data, attivo e funzionante.
La seconda notificazione, invece, è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, nei confronti del sig. Pt_1 in proprio, in ragione della sua qualità di socio accomandatario della
[...] Controparte_1 oltreché di rappresentante legale della medesima, con notifica a mani ex art. 137 7°c. c.p.c. del 15.6.2023. Rispetto a tale circostanza, la ha dedotto e provato di aver CP_5 Controparte_1 opposto il decreto ingiuntivo menzionato, introducendo il giudizio avente R.g. n. 1792/2023.
Per tali ragioni, il Tribunale di Viterbo, in data 9.10.2023, verificata la mancata opposizione della sola ET debitrice, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei confronti della sola ET . Controparte_1
Tuttavia, la anziché formulare l'atto di precetto nei confronti della ET già CP_2 CP_2 destinataria del provvedimento monitorio, divenuto esecutivo, ha intimato il pagamento al solo sig. in qualità di socio accomandatario. Nel precetto per cui è causa, infatti, può leggersi che la Pt_1 ET creditrice “INTIMA E FA PRECETTO A in persona del Controparte_1 socio accomandatario , vale a dire nei confronti di un soggetto rispetto al quale, Parte_1 all'attualità, la ET creditrice è priva di un titolo esecutivo, in ragione dell'opposizione a decreto ingiuntivo da cui è scaturito il giudizio avente R.g. 1792/2023. L'errata indicazione del soggetto intimato, contenuta nell'atto di precetto, non è scalfita, peraltro, dal contenuto della relativa relata di notifica, laddove l'ufficiale giudiziario dà conto che “Ho notificato il sopra esteso atto a: in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 socio accomandatario”. Difatti, la circostanza che l'atto di precetto sia stato notificato al sig. Pt_1 anche in qualità di legale rappresentante della ET, non muta il destinatario dell'intimazione oggetto del precetto, che rimane, pur sempre, il medesimo ma nella diversa qualità di socio accomandatario. Argomentazione, quest'ultima, che si intendeva richiamare già nell'ordinanza resa in data 8.1.2025, laddove, per mero errore materiale, si è scritto che l'opposizione appariva fondata in ragione della notifica del precetto alla ET in persona del signor on quale legale Parte_1 rappresentante, ma quale socio accomandatario, anziché rilevare che il precetto è stato emesso nei confronti del debitore quale socio accomandatario e senza menzionare la sua qualità di legale rappresentante della . Controparte_1
Le spese di lite liquidate sul decisum, come in dispositivo, in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta Controparte_2 liquidando tali spese in € 195 per esborsi ed € 7.052,00, oltre spese forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge.
Viterbo, 24/7/2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 584/2024 del R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita con deposito di note scritte e pendente tra nella qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della Parte_1 [...]
(p. iva ), elettivamente domiciliato in Vetralla (Vt), località Cura, Controparte_1 P.IVA_1 alla Via Anita Garibaldi n. 18, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Paradisi, che lo rappresenta e difende, come da atto di opposizione a precetto opponente contro
(P. VA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Orvieto, Corso Cavour n. 75, presso lo studio dell'avv. Controparte_3
Sandro Carlo Fagiolino che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art.615 c.p.c., ella qualità di legale Parte_1 rappresentante e socio accomandatario della , ha, in via Controparte_1 preliminare, richiesto la sospensione dell'efficacia e, nel merito, formulato opposizione al precetto notificatogli in data 7.3.2024, con il quale gli intimava il pagamento Controparte_2 dell'importo di € 143.775,45 oltre interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002.
A sostegno, ha dedotto: l'inidoneità del titolo posto alla base del precetto oggetto del giudizio, costituito dal decreto ingiuntivo n.452/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo e tempestivamente opposto dall'odierna attrice incardinando il giudizio avente R.g. n.1792/2023; la mancata menzione nell'atto di precetto del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo;
la circostanza che la notifica dell'atto di opposizione al provvedimento monitorio si sia perfezionata nei confronti del medesimo difensore che ha formulato il precetto.
Costituitasi, la ha chiesto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia del precetto, e, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione, con vittoria di spese.
A conforto ha allegato: di aver ottenuto, in data 26.5.2023, il decreto ingiuntivo n 452/23 RG 1296/23 nei confronti della e in solido nei confronti di Controparte_1 Parte_1 quale socio accomandatario, per la somma di € 122.659,52 oltre interessi come da domanda e spese di procedura pari a € 3.000,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali;
il perfezionamento della notifica del provvedimento monitorio, avvenuta presso l'indirizzo PEC della ET , in data 29.5.2023; la notifica a mani dell'obbligato in Controparte_1 Parte_1 solido avvenuta mezzo funzionario in data 15.6.2023, risultando la persona Parte_1 CP_4 fisica priva di un indirizzo di posta elettronica certificato;
la tardività dell'opposizione, avverso il decreto ingiuntivo già menzionato, esperita da controparte soltanto in data 25.7.2023; il provvedimento con il quale il Tribunale di Viterbo, in data 9.10.2023, dichiarava esecutivo il provvedimento monitorio;
il vano tentativo di notifica, a mezzo del precetto alla ET CP_4 opponente risultato impossibile per causa imputabile a quest'ultimo e l'aver, quindi, proceduto alla notifica dell'atto di precetto nei confronti del legale responsabile della medesima ET.
Disposta la sospensione dell'esecutività del precetto, il Collegio, adito su reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avanzato dalla ET opposta, ha confermato la decisione, con ordinanza del 3 aprile 2025.
All'udienza del 3.7.2025, le parti hanno discusso la causa che è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
Trattandosi di un'intimazione di adempiere, il precetto presuppone un obbligo specifico, già cristalizzato in un titolo esecutivo. Quest'ultimo può essere costituito da un decreto ingiuntivo a condizione che risulti esecutivo, circostanza che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 642 c.p.c., si verifica laddove il debitore, ricevuta rituale notificazione del provvedimento monitorio, non lo abbia tempestivamente opposto ai sensi dell'art.645 c.p.c.
In ogni caso è pacifico che debba ricorrere un'identità tra il soggetto destinatario del titolo divenuto esecutivo e colui al quale è intimato il pagamento nell'atto di precetto.
Nella concreta fattispecie tale identità non ricorre.
Dagli atti di causa, può evincersi che la ET opposta ha notificato il decreto ingiuntivo n. 452/2023, emesso dal Tribunale di Viterbo in data 26.5.2023, due volte.
La prima, attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo con Email_1 comunicazione del 29.5.2023. A fronte delle deduzioni avanzate dalla ET opponente, secondo la cui prospettazione la notificazione non vi sarebbe mai stata e comunque non si sarebbe perfezionata, la ET opposta ha fornito una prova idonea e adeguata, versando in atti la ricevuta telematica dalla cui lettura emerge che l'indirizzo di posta elettronica della ET fosse, in quella data, attivo e funzionante.
La seconda notificazione, invece, è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, nei confronti del sig. Pt_1 in proprio, in ragione della sua qualità di socio accomandatario della
[...] Controparte_1 oltreché di rappresentante legale della medesima, con notifica a mani ex art. 137 7°c. c.p.c. del 15.6.2023. Rispetto a tale circostanza, la ha dedotto e provato di aver CP_5 Controparte_1 opposto il decreto ingiuntivo menzionato, introducendo il giudizio avente R.g. n. 1792/2023.
Per tali ragioni, il Tribunale di Viterbo, in data 9.10.2023, verificata la mancata opposizione della sola ET debitrice, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei confronti della sola ET . Controparte_1
Tuttavia, la anziché formulare l'atto di precetto nei confronti della ET già CP_2 CP_2 destinataria del provvedimento monitorio, divenuto esecutivo, ha intimato il pagamento al solo sig. in qualità di socio accomandatario. Nel precetto per cui è causa, infatti, può leggersi che la Pt_1 ET creditrice “INTIMA E FA PRECETTO A in persona del Controparte_1 socio accomandatario , vale a dire nei confronti di un soggetto rispetto al quale, Parte_1 all'attualità, la ET creditrice è priva di un titolo esecutivo, in ragione dell'opposizione a decreto ingiuntivo da cui è scaturito il giudizio avente R.g. 1792/2023. L'errata indicazione del soggetto intimato, contenuta nell'atto di precetto, non è scalfita, peraltro, dal contenuto della relativa relata di notifica, laddove l'ufficiale giudiziario dà conto che “Ho notificato il sopra esteso atto a: in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 socio accomandatario”. Difatti, la circostanza che l'atto di precetto sia stato notificato al sig. Pt_1 anche in qualità di legale rappresentante della ET, non muta il destinatario dell'intimazione oggetto del precetto, che rimane, pur sempre, il medesimo ma nella diversa qualità di socio accomandatario. Argomentazione, quest'ultima, che si intendeva richiamare già nell'ordinanza resa in data 8.1.2025, laddove, per mero errore materiale, si è scritto che l'opposizione appariva fondata in ragione della notifica del precetto alla ET in persona del signor on quale legale Parte_1 rappresentante, ma quale socio accomandatario, anziché rilevare che il precetto è stato emesso nei confronti del debitore quale socio accomandatario e senza menzionare la sua qualità di legale rappresentante della . Controparte_1
Le spese di lite liquidate sul decisum, come in dispositivo, in conformità al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e alle relative tabelle allegate, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta Controparte_2 liquidando tali spese in € 195 per esborsi ed € 7.052,00, oltre spese forfettarie al 15 %, iva e cpa come per legge.
Viterbo, 24/7/2025
Il giudice dott.ssa Francesca Capuzzi