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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1520/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4783/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016621601000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239016621601/000, notificatagli in data 22/03/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di somme relative, tra l'altro, all'avviso di accertamento n. 250TXNM000075 per l'anno d'imposta 2013.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l' intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione del credito tributario. Ha eccepito inoltre l'inesistenza del credito, già oggetto di sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, dopo un primo rinvio disposto su istanza dell'Agenzia delle Entrate, è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha invero prodotto un provvedimento di sgravio adottato dall'amministrazione finanziaria in data 28.5.2024, che si riferisce proprio al tributo oggetto della presente controversia.
L'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 15.12.2025, aveva chiesto un breve rinvio al fine di poter verificare l'intervenuto sgravio, ma non ha successivamente offerto alla Corte alcuna ulteriore deduzione.
L'atto impugnato deve dunque essere annullato con riferimento all'avviso di accertamento n.
250TXNM000075 per l'anno d'imposta 2013.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, dal momento che la controversia avrebbe potuto facilmente essere composta in via stragiudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente all'avviso di accertamento n.250TXNM000075. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4783/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239016621601000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 436/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239016621601/000, notificatagli in data 22/03/2024, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di somme relative, tra l'altro, all'avviso di accertamento n. 250TXNM000075 per l'anno d'imposta 2013.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l' intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e la prescrizione del credito tributario. Ha eccepito inoltre l'inesistenza del credito, già oggetto di sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, dopo un primo rinvio disposto su istanza dell'Agenzia delle Entrate, è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente ha invero prodotto un provvedimento di sgravio adottato dall'amministrazione finanziaria in data 28.5.2024, che si riferisce proprio al tributo oggetto della presente controversia.
L'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 15.12.2025, aveva chiesto un breve rinvio al fine di poter verificare l'intervenuto sgravio, ma non ha successivamente offerto alla Corte alcuna ulteriore deduzione.
L'atto impugnato deve dunque essere annullato con riferimento all'avviso di accertamento n.
250TXNM000075 per l'anno d'imposta 2013.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, dal momento che la controversia avrebbe potuto facilmente essere composta in via stragiudiziale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente all'avviso di accertamento n.250TXNM000075. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il giudice monocratico Francesco Testa