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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza cartolare del 5.2.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, Via Messina n.2 presso lo studio dell'Avv. TICALI
COSIMA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Casteldaccia via Messina n. 42 presso lo studio dell'Avv. Angelina La
Monica, che la rappresenta e difende per procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del P.M.
– interveniente necessario – OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 5.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.07.2019 e ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, la resistente chiedendo che venisse dichiarata Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con la medesima contratto nel comune di Palermo il 24.1.1970, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1970, al n. 7, parte II, serie A, vol. 1452, esponendo, in particolare, che;
-dall'unione erano nati tre figli, , e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienti;
-che la separazione delle parti era stata omologata con decreto di omologa di separazione consensuale emesso dall'intestato Tribunale in data 17.5.2016;
-che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata.
In relazione alle domande di natura economica rappresentava che nulla doveva essere disposto a carico di esso ricorrente, essendo le condizioni economiche tra i coniugi mutate rispetto agli accordi patrimoniali stabiliti in sede di separazione. In particolare, in relazione all'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge, già stabilito in euro 100,00 mensili, evidenziava un peggioramento delle proprie condizioni economiche, rispetto alla data della intervenuta separazione dei coniugi, non potendo più svolgere lavori saltuari a causa dell'età avanzata e di sopravvenute problematiche di salute. Riferiva, inoltre, di aver avuto un'altra figlia, da una successiva relazione, per la quale era stato onerato di versare un contributo di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili. Infine, rappresentava che, mentre la controparte aveva continuato a vivere nella ex casa coniugale, di proprietà del SI. , lo stesso era stato costretto a trasferirsi in un'abitazione condotta in Pt_1
locazione, per la quale corrispondeva un canone mensile di euro 170,00.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento già previsto a favore della SI.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione del 10.4.2020, si costituiva la ricorrente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, disposto dal Tribunale in sede di omologa della separazione consensuale. La SI.ra , in particolare, deduceva di essere priva di occupazione lavorativa CP_1
e di essere nell'impossibilità di procurarsi redditi per obiettive ragioni di età e di salute. Chiedeva, pertanto, confermarsi l'onere del ricorrente di contribuire al mantenimento del coniuge, con la corresponsione della somma mensile di €. 100,00, così come stabilito in sede di separazione dei coniugi.
All'esito dell'Udienza Presidenziale, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione dei coniugi, come omologate con decreto dell'intestato Tribunale.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., all'udienza di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nonché trasmessa al
Collegio per la decisione.
***
PRONUNCIA SULLO STATUS
Orbene, questo Tribunale è dell'avviso che la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio vada senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Termini Imerese, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del 28.6.2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale, nonché, dal tenore degli atti difensivi delle parti.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
ASSEGNO DIVORZILE
Quanto alle statuizioni di carattere economico, preliminarmente occorre precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché è nota la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali.
L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione dell'assetto economico esistente al tempo della separazione. Secondo recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, “"Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto." (Cass. civ.
SSUU n. 18287/2018).
La Suprema Corte, nel conferire "preminenza alla funzione equilibratrice -perequativa dell'assegno di divorzio" ha sottolineato la necessità di accertare, nel caso vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da "ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente".
In particolare, quindi, per quanto concerne la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile va detto che questa non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita pregresso, goduto in costanza di matrimonio, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale
(Tribunale Palermo, sez. I, 04/02/2022, n. 513).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'onere della prova, in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile, incombe sul richiedente, il quale dovrà provare l'inadeguatezza dei mezzi ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, al fine di consentire al tribunale di svolgere una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone, inoltre, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il
"contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali" (Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614) Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, quindi, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, n.6529).
Orbene, parte resistente, nel formulare richiesta di assegno divorzile, nel medesimo importo già statuito in sede di separazione dei coniugi, si è limitata ad affermare di essere priva di redditi lavorativi e, stante l'età, “impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive oltre che di salute”.
Sebbene dal tenore delle proprie difese sia emersa la titolarità di pensione sociale (come dedotto dalla stessa parte nel capitolo di prova articolato in comparsa di costituzione), nulla è stato allegato in relazione all'importo effettivamente percepito, essendo stata completamente omessa la produzione di documentazione reddituale e fiscale.
Quanto all'attuale situazione reddituale del Sig. , il ricorrente ha prodotto documentazione Pt_1
reddituale dalla quale emerge, alla data di instaurazione del procedimento, la percezione di pensione per l'importo di euro 719.98; il ricorrente, inoltre, ha rappresnetato di essere onerato dell'importo mensile di euro 170,00, a titolo di canone di locazione per l'immobile in cui abita, e dell'importo mensile di euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nata da una Per_4
relazione more uxorio. Infine, ha documentato la sussistenza di gravi patologie, come da documentazione medica allegata, che, oltre ad impedirgli di svolgere “lavoretti saltuari”, comportano notevoli esborsi per spese mediche.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, tenuto conto dell'eSIuità dei redditi allegati dal ricorrente e dell'assenza di allegazione e prove in merito all'effettiva condizione reddituale della esistente, non risulta dimostrata una sperequazione, a discapito di quest'ultima, tra le condizioni economiche delle parti, con conseguente rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla Sig,ra . CP_1
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività defensionale effettuata. Le stesse, inoltre, vanno versate a favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.1.1970 a Palermo da nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], regolarmente annotato nel registro dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Palermo, anno 1970, n. 7, parte II, serie A, vol. 1452;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi nella Controparte_1
somma complessiva di euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, ed oltre le spese prenotate a debito, disponendone la distrazione a favore dello Stato;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di conSIlio del 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Claudia Musola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza cartolare del 5.2.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, Via Messina n.2 presso lo studio dell'Avv. TICALI
COSIMA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Casteldaccia via Messina n. 42 presso lo studio dell'Avv. Angelina La
Monica, che la rappresenta e difende per procura in atti
-resistente-
e con l'intervento del P.M.
– interveniente necessario – OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 5.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.07.2019 e ritualmente notificato, conveniva, Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, la resistente chiedendo che venisse dichiarata Controparte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con la medesima contratto nel comune di Palermo il 24.1.1970, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1970, al n. 7, parte II, serie A, vol. 1452, esponendo, in particolare, che;
-dall'unione erano nati tre figli, , e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3
autosufficienti;
-che la separazione delle parti era stata omologata con decreto di omologa di separazione consensuale emesso dall'intestato Tribunale in data 17.5.2016;
-che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata.
In relazione alle domande di natura economica rappresentava che nulla doveva essere disposto a carico di esso ricorrente, essendo le condizioni economiche tra i coniugi mutate rispetto agli accordi patrimoniali stabiliti in sede di separazione. In particolare, in relazione all'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge, già stabilito in euro 100,00 mensili, evidenziava un peggioramento delle proprie condizioni economiche, rispetto alla data della intervenuta separazione dei coniugi, non potendo più svolgere lavori saltuari a causa dell'età avanzata e di sopravvenute problematiche di salute. Riferiva, inoltre, di aver avuto un'altra figlia, da una successiva relazione, per la quale era stato onerato di versare un contributo di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili. Infine, rappresentava che, mentre la controparte aveva continuato a vivere nella ex casa coniugale, di proprietà del SI. , lo stesso era stato costretto a trasferirsi in un'abitazione condotta in Pt_1
locazione, per la quale corrispondeva un canone mensile di euro 170,00.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento già previsto a favore della SI.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione del 10.4.2020, si costituiva la ricorrente, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma contestando la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, disposto dal Tribunale in sede di omologa della separazione consensuale. La SI.ra , in particolare, deduceva di essere priva di occupazione lavorativa CP_1
e di essere nell'impossibilità di procurarsi redditi per obiettive ragioni di età e di salute. Chiedeva, pertanto, confermarsi l'onere del ricorrente di contribuire al mantenimento del coniuge, con la corresponsione della somma mensile di €. 100,00, così come stabilito in sede di separazione dei coniugi.
All'esito dell'Udienza Presidenziale, il Presidente del Tribunale, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione dei coniugi, come omologate con decreto dell'intestato Tribunale.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., all'udienza di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nonché trasmessa al
Collegio per la decisione.
***
PRONUNCIA SULLO STATUS
Orbene, questo Tribunale è dell'avviso che la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio vada senz'altro accolta, essendo trascorso il tempo previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Termini Imerese, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del 28.6.2016, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza presidenziale, nonché, dal tenore degli atti difensivi delle parti.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
ASSEGNO DIVORZILE
Quanto alle statuizioni di carattere economico, preliminarmente occorre precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché è nota la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali.
L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione dell'assetto economico esistente al tempo della separazione. Secondo recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, “"Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto." (Cass. civ.
SSUU n. 18287/2018).
La Suprema Corte, nel conferire "preminenza alla funzione equilibratrice -perequativa dell'assegno di divorzio" ha sottolineato la necessità di accertare, nel caso vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da "ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente".
In particolare, quindi, per quanto concerne la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile va detto che questa non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita pregresso, goduto in costanza di matrimonio, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale
(Tribunale Palermo, sez. I, 04/02/2022, n. 513).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'onere della prova, in merito alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile, incombe sul richiedente, il quale dovrà provare l'inadeguatezza dei mezzi ovvero l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, al fine di consentire al tribunale di svolgere una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone, inoltre, un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il
"contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali" (Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, n.10614) Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, quindi, l'ex coniuge deve produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (Cassazione civile sez. I, 28/02/2022, n.6529).
Orbene, parte resistente, nel formulare richiesta di assegno divorzile, nel medesimo importo già statuito in sede di separazione dei coniugi, si è limitata ad affermare di essere priva di redditi lavorativi e, stante l'età, “impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive oltre che di salute”.
Sebbene dal tenore delle proprie difese sia emersa la titolarità di pensione sociale (come dedotto dalla stessa parte nel capitolo di prova articolato in comparsa di costituzione), nulla è stato allegato in relazione all'importo effettivamente percepito, essendo stata completamente omessa la produzione di documentazione reddituale e fiscale.
Quanto all'attuale situazione reddituale del Sig. , il ricorrente ha prodotto documentazione Pt_1
reddituale dalla quale emerge, alla data di instaurazione del procedimento, la percezione di pensione per l'importo di euro 719.98; il ricorrente, inoltre, ha rappresnetato di essere onerato dell'importo mensile di euro 170,00, a titolo di canone di locazione per l'immobile in cui abita, e dell'importo mensile di euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nata da una Per_4
relazione more uxorio. Infine, ha documentato la sussistenza di gravi patologie, come da documentazione medica allegata, che, oltre ad impedirgli di svolgere “lavoretti saltuari”, comportano notevoli esborsi per spese mediche.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, tenuto conto dell'eSIuità dei redditi allegati dal ricorrente e dell'assenza di allegazione e prove in merito all'effettiva condizione reddituale della esistente, non risulta dimostrata una sperequazione, a discapito di quest'ultima, tra le condizioni economiche delle parti, con conseguente rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla Sig,ra . CP_1
SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività defensionale effettuata. Le stesse, inoltre, vanno versate a favore dell'Erario, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.1.1970 a Palermo da nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], regolarmente annotato nel registro dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Palermo, anno 1970, n. 7, parte II, serie A, vol. 1452;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi nella Controparte_1
somma complessiva di euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, ed oltre le spese prenotate a debito, disponendone la distrazione a favore dello Stato;
DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di propria competenza.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di conSIlio del 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Claudia Musola