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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC IS Presidente dott. IC GF ED Consigliere relatore dott. MA Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1262/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1
con l'avv. Federico Ghera
[...]
APPELLANTE
E
, con gli avv. Arturo Maresca, Valentina Controparte_1
CI, MA NO e IC MA D'NO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8374/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2022 l' proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8222/2021, emesso dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 31 dicembre 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 1.196.723,18 a favore dell' a titolo CP_2 di contributi maturati ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004.
Pag. 1 di 14 L'opponente deduceva preliminarmente che l' aveva presentato il ricorso per CP_2 ingiunzione, esponendo che:
- l' gestiva l'Ospedale Generale di Trento e l'Ospedale Controparte_1
Generale di Treviso, strutture operanti in regime di accreditamento con il CP_3
- ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 tali strutture erano tenute a versare all' un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni CP_2 specialistiche rese nei confronti del e delle sue strutture operative;
CP_3
- le suddette strutture non avrebbero versato tale contributo per gli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019;
- l'omissione contributiva sarebbe stata pari ad € 292.488,38 per contributi omessi ed €
166.392,89 per le sanzioni relativamente all'Ospedale Generale di Trento nonché ad €
470.140,05 per contributi omessi ed € 267.701,86 per sanzioni relativamente all'Ospedale
Generale di Treviso.
Col ricorso in opposizione, l' chiedeva la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo ritenendo la pretesa dell' infondata. CP_2
A tale fine, l'opponente chiariva di essere un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed in particolare un “Istituto religioso di diritto pontificio approvato il 17 giugno 1931 dalla riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili Controparte_4 dallo Stato Italiano con R.D. il 23 novembre 1936, registrato alla Corte dei Conti il 9 gennaio 1937, registro n. 381, foglio 23”, in base all'art. 29, lett. b), del Concordato tra la Santa DE e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929, nonché all'art. 4 della legge n.
848/1929.
A seguito della revisione delle norme concordatarie avvenuta nel 1984 e con l'entrata in vigore della legge n. 222/1985, precisava di avere acquisito la natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con personalità giuridica, che opera nell'ambito delle sue finalità di culto, di religione e di assistenza agli infermi con piena autonomia giuridica- amministrativa, senza fini di lucro e, per tale ragione, di essere regolarmente iscritto nel registro delle persone giuridiche della Repubblica Italiana ai fini civili al n. 859/1987.
Aggiungeva di essere gestito dalla Controparte_5
, fondata dai servi di Dio Padre e Madre
[...] Persona_1 Persona_2
Comunità religiosa riconosciuta dalla Santa DE il 25 febbraio 1922; di perseguire, quale scopo statutario, “la gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri, attraverso le opere
Pag. 2 di 14 di misericordia evangeliche nella pratica dell'assistenza corporale e spirituale agli infermi. L'assistenza agli infermi, da parte della Congregazione, si attua verso ogni categoria di persone, da qualsiasi malattia affette. … Di norma l'assistenza è prestata in ospedali, case di cura e case di riposo per anziani;
in casi particolari può essere prestata
a domicilio dell'infermo”.
L'opponente si soffermava, quindi, ad approfondire la natura giuridica degli
[...]
quali Ospedali classificati, ai sensi della legge n. Parte_2
132/1968, precisando che sia l'Ospedale di Trento, con delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 18 gennaio 1974, sia l'Ospedale di Treviso, con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2082 del 25 novembre 1983, erano stati classificati come “Ospedali ”. Parte_2
L'opponente, richiamando l'art. 8-bis del d.lgs n. 502/1992, faceva quindi riferimento all'obbligatorietà dell'accreditamento di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, compresi gli ospedali classificati, al fine di poter svolgere attività sanitaria per conto del
S.S.N. Per cui, una volta accertato in capo all'ospedale classificato il perdurante possesso dei requisiti di accreditamento, la Regione – tramite le competenti – stipulava gli Pt_3 accordi convenzionali di cui sopra.
L' precisava ancora che, in ragione del peculiare status giuridico degli ospedali CP_1 classificati, il legislatore aveva riconosciuto la possibilità di ottenere la c.d.
“equiparazione” tra i servizi e i titoli acquisiti negli enti pubblici e negli ospedali classificati, come previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 761/1979, norma confermata dall'art. 15-undecies del d.lgs n. 502/1992, che aveva introdotto anche la possibilità di attivare la mobilità del personale tra gli ospedali pubblici e gli enti classificati equiparati.
L'opponente sottolineava quindi che sia l'Ospedale di Trento che l'Ospedale di Treviso avevano ottenuto l'equiparazione di cui sopra.
Tanto premesso e venendo quindi alla centrale questione attinente all'ambito soggettivo dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, l'opponente rilevava che l' , pur CP_2 essendo onerato in quanto attore in senso sostanziale, nulla avrebbe dedotto circa il possesso, in capo all' , della qualità di società professionale medica o di società di CP_1 capitali al fine di farlo rientrare nell'ambito della previsione normativa, limitandosi a dedurre che l'Istituto era un ente in regime di accreditamento con il e, solo per CP_3
Pag. 3 di 14 questo, obbligato al versamento del contributo del 2%, senza alcun riferimento alla sua natura giuridica.
Ad avviso dell' , neppure si sarebbe potuta adottare Controparte_1 un'interpretazione estensiva della norma tale da ricomprendere anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, data la singolarità della loro natura, anche sulla base di quanto previsto nell'Atto Interpretativo redatto dalla Commissione Paritetica Santa DE-
Governo Italiano in data 30 aprile 1997.
Aggiungeva che, anche ai fini civili, i predetti Ospedali classificati erano soggetti ad una disciplina speciale rispetto a tutte le altre strutture private accreditate con il tanto CP_3 da ottenere addirittura l'equiparazione dei titoli e dei servizi acquisiti dal personale e la possibilità di attivare procedure di mobilità intraospedaliera con gli ospedali pubblici del
CP_3
Alla luce di tutti i menzionati profili, articolati ampi argomenti in fatto ed in diritto,
l' concludeva evidenziando la totale infondatezza della pretesa dell' . CP_1 CP_2
Solo in via subordinata, avanzava contestazioni sul quantum debeatur ed eccepiva l'erroneità dei conteggi posti a base del ricorso per ingiunzione, essendo stato ivi assoggettato a contribuzione l'intero fatturato e non soltanto quella parte riferita all'apporto di medici operanti in forma di collaborazione autonoma libero-professionale, con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ai sensi del d.P.R. n. 119/1988 e del d.P.R. n. 120/1988 e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto dei predetti medici.
In via ulteriormente gradata, l'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale dei supposti crediti contributivi avanzati dall' a mente dell'art. 3, comma 9, della CP_2 legge n. 335/1995 e dell'art. 2934, n. 4, c.c. per il periodo anteriore al 9 giugno 2016.
Infine, sempre in via subordinata, chiedeva ridursi le sanzioni irrogate, in quanto erroneamente applicate anche ai sensi della lett. b) dell'art. 116, comma 8, della legge n.
388/2000, ossia per evasione contributiva, pur in assenza del fine fraudolento, oppure di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento dei contributi o dei premi dovuti.
L'Istituto formulava quindi le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare che l' non è soggetto al pagamento del contributo Controparte_1 di previdenza previsto dall'art. 1, comma 39, L. 243/2004 in favore dell' CP_6
Pag. 4 di 14 e comunque voglia Parte_1 Parte_1 Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa dell' nei CP_2 confronti dell' , con conseguente revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. In via subordinata, voglia rideterminare i supposti crediti contributivi
e sanzioni intimate dall' Controparte_7 nei confronti dell' in relazione alla
[...] Controparte_1 contestazione dei conteggi operata nel presente atto, nonché all'eccezione di prescrizione
e all'istanza di riduzione delle sanzioni applicate. Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge, tenuto conto del valore della controversia, e con condanna al rimborso del contributo unificato”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...] la quale, Parte_1 preliminarmente, evidenziava che l' e l'Ospedale Generale Controparte_1 di Treviso erano strutture mediche private operanti in regime di accreditamento con il
Servizio Sanitario Parte_1
Aggiungeva che, con atto di interpello n. 15/2014, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali aveva chiarito che l' era legittimato a richiedere alle Aziende CP_2
Sanitarie la comunicazione dei dati relativi ai fatturati dei soggetti tenuti al versamento di cui all'art. 1 comma 39, della legge n. 243/2004, essendo una tale richiesta “effettuata dall'Ente, nell'espletamento della sua specifica funzione “pubblicistica”, volta alla tutela previdenziale ed assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri (art. 38 Cost.)”.
L'Ente chiariva inoltre di avere, con note prot. n. 0103191 del 24 novembre 2015 e n.
0124192 del 23 settembre 2020, richiesto a tutte le Controparte_8 la comunicazione dei fatturati relativi alle prestazioni specialistiche delle
[...] strutture private accreditate tenute al versamento del contributo del 2% di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 e aggiungeva che, con note prot. 0069441 del 13 maggio 2020 e 138704 del 27 luglio 2020, rispettivamente l' Controparte_9
e l' -M , avevano risposto alla suddetta richiesta,
[...] Parte_4 Parte_5 comunicando i fatturati prodotti negli anni dal 2015 al 2019 delle strutture private accreditate ad esse afferenti, tra cui l' , inserito nel novero Controparte_1 dei soggetti tenuti al versamento del contributo in questione.
Pag. 5 di 14 Aggiungeva quindi che, una volta riscontrato l'inadempimento dell' Controparte_1
all'obbligo di versamento del contributo del 2% nel periodo 2015-2019 e rimasta
[...] inevasa la successiva richiesta di regolarizzazione, il Servizio contributi e attività ispettiva della aveva provveduto alla certificazione delle omissioni contributive con Parte_1 nota prot. n. 0007322 del 10 settembre 2021, avente valore ai sensi dell'art 635 c.p.c., contenente i prospetti analitici degli importi maturati e la quantificazione del totale dovuto nella misura di € 1.196.723,18.
Sulla base di tale certificazione, aveva quindi richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In linea di diritto, la allegava che la condizione di ente ecclesiastico di parte Parte_1 opponente sarebbe stata irrilevante ai fini della soggezione al contributo in esame, in quanto tutti i soggetti accreditati con il sarebbero stati indifferentemente obbligati CP_3 al versamento del contributo del 2% sul fatturato generato dalle prestazioni specialistiche.
Chiariva, quindi, che molti soggetti che operavano in regime di accreditamento con il
Servizio sanitario non erano costituiti nella forma giuridica societaria e, richiamandosi alla lettera dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, sostenevano che per tale ragione non sarebbero stati tenuti al versamento del contributo, ma questa interpretazione, ad avviso della parte opposta, da un lato, si sarebbe posta in contrasto con la ratio dell'obbligo contributivo, dall'altro, avrebbe preteso di trarre conclusioni dirimenti, ai fini interpretativi, da un dato letterale che, in realtà, era tutt'altro che chiaro.
Per tale ragione, la segnalava di avere intrapreso azioni volte al Controparte_10 recupero del contributo annuo del 2% nei confronti degli enti non aventi forma societaria che operavano in regime di accreditamento con il al precipuo fine di tutelare la CP_3 posizione previdenziale dei medici che collaborano con soggetti di questo tipo, ciò che valeva anche nei confronti di enti come le fondazioni di diritto privato.
La ribadiva, quindi, con diverse argomentazioni, la tesi per cui non Parte_1 esisterebbero norme che esonerino gli enti ecclesiastici dai contributi previdenziali dovuti in relazione alla attività lavorativa resa in loro favore, né accordi speciali tra lo Stato italiano e la Santa DE in questa direzione, come comprovato dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa DE e dall'art. 16 della legge n. 222/1985.
Pag. 6 di 14 Inoltre, la sottolineava la finalità di tutela previdenziale dei medici specialisti Parte_1 esterni e dei principi costituzionali sottesa alla corretta interpretazione dell'art. 1 citato, ricordando ed illustrando la sua origine storica.
In questa direzione, la parte opposta sottolineava che il contributo di cui si discute, dunque, non confluiva in un indistinto “calderone”, ma andava ad alimentare la posizione previdenziale del singolo medico. Su tale linea logica, segnalava che, seguendo l'interpretazione del ricorso in opposizione, i medici che rendevano le loro prestazioni in favore di enti non aventi forma societaria in rapporto di accreditamento con il CP_3 avrebbero subito una discriminazione del tutto irragionevole e lesiva del loro diritto alla previdenza sociale tutelato dall'art. 38 Cost.
La insisteva quindi evidenziando la finalità dell'art. 1, comma 39, della legge Parte_1
n. 243/2004, vale a dire quella di introdurre un obbligo contributivo sostitutivo, come tale indifferente rispetto alla forma societaria del soggetto.
Pertanto, invocava sulla base di tali argomenti l'adozione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
In aggiunta rilevava una certa imprecisione tecnica del testo, riferito alle “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite”, espressione priva di preciso significato tecnico-giuridico, che avrebbe costituito indice della volontà del legislatore di non limitare l'applicazione del contributo ad alcuna particolare forma soggettiva dell'ente accreditato.
In subordine, la avanzava formale istanza ai fini della rimessione alla Corte Parte_1 costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 in esame con riferimento agli artt.
3, commi 1 e 2, e 38 Cost., nella parte in cui non prevedeva che anche gli enti in regime di accreditamento con il servizio sanitario, costituiti in forme giuridiche diverse da quelle societarie, fossero tenuti a versare “a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell CP_7 Controparte_7 un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni
[...] specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, nonché ad indicare “i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”.
Pag. 7 di 14 In aggiunta, l'opposta argomentava in ordine alla infondatezza delle contestazioni relative all'ammontare dei crediti, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 10959/2018; Cass. n. 2669/2021).
Ancora, sull'eccezione dell'opponente attinente alla non corretta applicazione delle sanzioni, chiariva di avere accertato la completa omissione della comunicazione dei fatturati da parte dell'opponente e ciò anche dopo che il proprio Nucleo ispettivo aveva richiesto, a mezzo racc. A/R ricevuta in data 9 giugno 2021 la regolarizzazione delle omissioni contributive.
Sull'eccezione di prescrizione, l'opposto, ricordato che, in base a quanto stabilito con delibera del C.d.A. n. 51 del 16 settembre 2005, il contributo in esame doveva CP_2 essere versato entro il 31 marzo di ogni anno e poiché la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, evidenziava che il contributo dovuto per il 2016, avrebbe dovuto essere versato entro il 31 marzo del 2017, e solo da tale momento sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione, che si sarebbe dunque compiuta il 31 marzo 2022, in difetto dell'atto interruttivo dell'ente del 27 maggio 2021, inviato con racc. A/R recapitata in data 9 giugno 2021, come risulta dal relativo avviso di ricevimento prodotto agli atti.
Per il contributo relativo all'anno 2015, la cui prescrizione era iniziata a decorrere il 1° aprile 2016, il termine non sarebbe decorso per la sospensione dei termini prescrizionali per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale previste dalla normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid-19.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 8374/2023, depositata il 14 novembre 2023, che ha accolto l'opposizione ritenendo che l'istituto opponente non fosse soggetto al pagamento del contributo oggetto del giudizio, così revocando il decreto ingiuntivo e condannando la parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 13 maggio 2024 ha impugnato la sentenza in Controparte_10 forza dei motivi che si riassumono a seguire.
Premesso un articolato excursus normativo, con un primo motivo, ha lamentato l'erroneità della decisione nel punto in cui aveva affermato che l'istituto opponente non sarebbe stato soggetto all'obbligo di versare il contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 per il solo fatto di essere un ente ecclesiastico.
Pag. 8 di 14 Con un secondo motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che, una volta interpretato in tal modo l'art. 1, comma 39 della legge n. 243/2004, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla fosse non rilevante e Parte_1 manifestamente infondata, qui insistendo per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per giudicare la costituzionalità della norma in questione nella parte in cui riferisce l'obbligo contributivo alle sole società accreditate con il anziché a CP_3 qualsiasi ente giuridico privato, parimenti accreditato.
Sulla base di ciò ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'originaria opposizione proposta dall'istituto, oppure – ove ritenutolo necessario – di disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con vittoria di spese.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte dalla Ha quindi ricordato Parte_1 la propria natura giuridica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la natura giuridica degli ospedali oggetto della pretesa contributiva in esame e le modalità del loro accreditamento presso il svolgendo ampi richiami alla giurisprudenza di CP_3 legittimità in tale ambito e concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato in forza dei motivi illustrati a seguire.
Come affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass.
n. 10959/2018; Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 11591/2016; da ultimo, anche Cass. n.
2392/2025) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche e a quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che le medesime società debbano indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che abbiano partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Si è dunque statuita la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola fatturato, giacché essa non avrebbe significato ove la base di calcolo
Pag. 9 di 14 fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società.
L'intento teleologico della norma in esame conferma pertanto che la legge n. 243/2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (ovverossia l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il tenore letterale della norma è inequivoco: soggette ad obbligo di contribuzione in questione sono soltanto le società di capitali e le società di professionisti, alle quali il legislatore ha inteso estendere gli obblighi di contribuzione già previsti, in relazione agli altri rapporti di accreditamento con il sanitario nazionale, a carico di Regioni e Province autonome. CP_8
Infatti, per l'attività svolta dai medici e odontoiatri in regime di accreditamento ad personam o di struttura societaria personale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 e 1, comma 40, della legge n. 243/2004, gli Istituti del servizio sanitario nazionale versano al degli specialisti esterni, per le prestazioni rientranti CP_11 nella cosiddetta branca a prestazione, il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione
(mentre il restante 2% è a carico del professionista) e per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a visita (il cui prelievo complessivo è del 22%) il 13% (restando a carico del professionista il 9%).
Dunque, la legge n. 243/2004 “è intervenuta a colmare una lacuna normativa
(l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico”, al fine di “evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale” (in tali precisi termini, Cass. n. 10959/2018).
Pag. 10 di 14 Il legislatore non ha inteso, però, imporre l'obbligo di versamento del contributo a qualsiasi soggetto giuridico che eroghi prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Se fosse stato questo l'intento perseguito, la norma avrebbe dovuto individuare come destinatari dell'obbligo tutti i soggetti accreditati che erogano prestazioni mediche specialistiche e non espressamente “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali”.
Né può ritenersi che alla medesima conclusione si possa pervenire attraverso un'interpretazione analogica della norma, dovendo il ricorso all'analogia ritenersi precluso per le disposizioni che, come nel caso di specie, prevedono prelievi di natura fiscale o previdenziale.
Non può, perciò, condividersi la tesi dell' , secondo la quale l'ente appellato CP_2 avrebbe una configurazione giuridica che lo assoggetta alla legge, in quanto dalla legge n. 243/2004 non emergerebbe alcuna deroga per gli enti ecclesiastici che in forma d'impresa, quale che sia la struttura societaria adottata, svolgono attività di produzione e vendita di servizi sanitari e assistenziali.
Infatti, l'appellato non ha affatto una struttura societaria, bensì costituisce un'articolazione di un ente morale civilmente riconosciuto che non è soggetto ad obbligo di contribuzione in quanto destinatari dell'obbligo in questione sono soltanto le società di professionisti e le società di capitali.
Per questi stessi motivi, è irrilevante il fatto che l'attività svolta dall'istituto possa essere,
a tutti gli effetti, un'attività d'impresa, cioè un'attività svolta in forma professionale attraverso l'organizzazione di fattori produttivi che trovano la loro remunerazione nel corrispettivo percepito a fronte dei servizi resi. D'altronde, tale circostanza non risulta dirimente dovendosi anche rilevare un difetto di allegazione che gli eventuali proventi delle prestazioni rese a terzi non vengano reimpiegati ad esclusivo fine benefico nell'ambito della struttura di assistenza. E poiché in base allo statuto dell'Istituto
[...]
“La Congregazione si propone la gloria di Dio e la santificazione dei suoi CP_1 membri attraverso le opere di misericordia evangeliche nella pratica dell'assistenza corporale e spirituale agli infermi…L'assistenza agli infermi, da parte della
si attua verso ogni categoria di persone, da qualsiasi malattia affetta. CP_4
Tale assistenza deve essere maggiore dove più accentuato è il bisogno….Di norma
l'assistenza è prestata in ospedali, case di cura e case di riposo per anziani” (cfr. doc. n.
Pag. 11 di 14 6 fascicolo parte opponente di primo grado), deve ritenersi che, mentre gli utili dell'attività svolta dalle società di capitali e dalle società di professionisti sono istituzionalmente destinati ad essere divisi tra i componenti della compagine sociale, non vi è alcuna evidenza che gli utili (eventualmente) conseguiti dall'ente appellato siano ugualmente distribuiti e non siano piuttosto istituzionalmente destinati a finanziare le opere dell'istituto religioso.
Questa circostanza giustifica anche la disparità di trattamento tra le strutture sanitarie gestite da enti religiosi e le altre strutture sanitarie sottoposte alla contribuzione di cui trattasi, in quanto la diversa finalità perseguita rende non irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore, a nulla rilevando, in senso contrario, né il fatto che la struttura d'impresa che sorregge le strutture dell'odierno appellato è identica a quella di ogni altra impresa pubblica o privata che eroga lo stesso tipo di prestazione, né il fatto che esse ricevano dal Servizio sanitario nazionale il pagamento delle prestazioni specialistiche erogate.
Infatti, ciò che rileva non è lo svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività, bensì la destinazione degli utili (eventualmente) conseguiti attraverso il suo esercizio. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la questione della “assunta disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del per la specialistica convenzionata esterna CP_11 dell' non tiene conto della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa CP_12 cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti” (Cass. n. 10959/2018 cit.; più di recente, Cass. n. 6636/2022). Si aggiunga che la destinazione dei proventi percepiti è stata espressamente considerata dalla Corte costituzionale come idonea a giustificare il regime giuridico di favore previsto in favore degli enti religiosi (in tal senso, cfr. Corte costituzionale n. 235/1997, la quale proprio in considerazione della destinazione dei beni, volti ad assicurare “il sostentamento dei ministri del culto”, ha ritenuto legittima la norma di cui all'art. 45 della legge n. 222/1985 che aveva esteso agli Istituti per il sostentamento del clero il beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'INVIM previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 904/1977 per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici).
Pag. 12 di 14 Quanto, poi, al fatto che interpretando la norma in questione nel senso di escludere dalla contribuzione le strutture gestite da enti religiosi, i medici e/o gli odontoiatri che effettuano le prestazioni sanitarie presso le suddette strutture si ritroverebbero illegittimamente privati delle prestazioni previdenziali in loro favore previste dalla legge, tale affermazione è smentita non solo dal carattere solidaristico del contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, destinato a finanziare le attività dell'istituto di previdenza, ma privo di qualunque rapporto di corrispettività con le prestazioni dal medesimo erogate in favore del singolo professionista, restate prive di dimostrazione, ma non emerge nemmeno dalla disamina della documentazione prodotta dall'appellante, comunque tardivamente e inammissibilmente solo in sede di discussione orale della causa. Essa, infatti, non è riferita specificamente alle parti processuali e ai periodi oggetto del presente giudizio e costituisce un mero calcolo della contribuzione eventualmente derivante dall'applicazione della normativa in discussione, senza considerare che è del tutto ignota la natura dell'ente che tale dichiarazione avrebbe reso e che a monte, come già ampiamente rilevato la disciplina normativa applicabile al caso di specie è comunque riferita esplicitamente solo ad enti costituiti in forma societaria.
Pertanto, alla luce del materiale probatorio in atti, la questione di legittimità costituzionale prospettata deve ritenersi manifestamente infondata.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Controparte_10 depositato il 13 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
8374/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 15.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
Pag. 13 di 14 - dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC GF ED IT SC IS
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC IS Presidente dott. IC GF ED Consigliere relatore dott. MA Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1262/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1
con l'avv. Federico Ghera
[...]
APPELLANTE
E
, con gli avv. Arturo Maresca, Valentina Controparte_1
CI, MA NO e IC MA D'NO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8374/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2022 l' proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8222/2021, emesso dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro in data 31 dicembre 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 1.196.723,18 a favore dell' a titolo CP_2 di contributi maturati ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004.
Pag. 1 di 14 L'opponente deduceva preliminarmente che l' aveva presentato il ricorso per CP_2 ingiunzione, esponendo che:
- l' gestiva l'Ospedale Generale di Trento e l'Ospedale Controparte_1
Generale di Treviso, strutture operanti in regime di accreditamento con il CP_3
- ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 tali strutture erano tenute a versare all' un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni CP_2 specialistiche rese nei confronti del e delle sue strutture operative;
CP_3
- le suddette strutture non avrebbero versato tale contributo per gli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019;
- l'omissione contributiva sarebbe stata pari ad € 292.488,38 per contributi omessi ed €
166.392,89 per le sanzioni relativamente all'Ospedale Generale di Trento nonché ad €
470.140,05 per contributi omessi ed € 267.701,86 per sanzioni relativamente all'Ospedale
Generale di Treviso.
Col ricorso in opposizione, l' chiedeva la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo ritenendo la pretesa dell' infondata. CP_2
A tale fine, l'opponente chiariva di essere un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed in particolare un “Istituto religioso di diritto pontificio approvato il 17 giugno 1931 dalla riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili Controparte_4 dallo Stato Italiano con R.D. il 23 novembre 1936, registrato alla Corte dei Conti il 9 gennaio 1937, registro n. 381, foglio 23”, in base all'art. 29, lett. b), del Concordato tra la Santa DE e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929, nonché all'art. 4 della legge n.
848/1929.
A seguito della revisione delle norme concordatarie avvenuta nel 1984 e con l'entrata in vigore della legge n. 222/1985, precisava di avere acquisito la natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con personalità giuridica, che opera nell'ambito delle sue finalità di culto, di religione e di assistenza agli infermi con piena autonomia giuridica- amministrativa, senza fini di lucro e, per tale ragione, di essere regolarmente iscritto nel registro delle persone giuridiche della Repubblica Italiana ai fini civili al n. 859/1987.
Aggiungeva di essere gestito dalla Controparte_5
, fondata dai servi di Dio Padre e Madre
[...] Persona_1 Persona_2
Comunità religiosa riconosciuta dalla Santa DE il 25 febbraio 1922; di perseguire, quale scopo statutario, “la gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri, attraverso le opere
Pag. 2 di 14 di misericordia evangeliche nella pratica dell'assistenza corporale e spirituale agli infermi. L'assistenza agli infermi, da parte della Congregazione, si attua verso ogni categoria di persone, da qualsiasi malattia affette. … Di norma l'assistenza è prestata in ospedali, case di cura e case di riposo per anziani;
in casi particolari può essere prestata
a domicilio dell'infermo”.
L'opponente si soffermava, quindi, ad approfondire la natura giuridica degli
[...]
quali Ospedali classificati, ai sensi della legge n. Parte_2
132/1968, precisando che sia l'Ospedale di Trento, con delibera della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 18 gennaio 1974, sia l'Ospedale di Treviso, con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2082 del 25 novembre 1983, erano stati classificati come “Ospedali ”. Parte_2
L'opponente, richiamando l'art. 8-bis del d.lgs n. 502/1992, faceva quindi riferimento all'obbligatorietà dell'accreditamento di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, compresi gli ospedali classificati, al fine di poter svolgere attività sanitaria per conto del
S.S.N. Per cui, una volta accertato in capo all'ospedale classificato il perdurante possesso dei requisiti di accreditamento, la Regione – tramite le competenti – stipulava gli Pt_3 accordi convenzionali di cui sopra.
L' precisava ancora che, in ragione del peculiare status giuridico degli ospedali CP_1 classificati, il legislatore aveva riconosciuto la possibilità di ottenere la c.d.
“equiparazione” tra i servizi e i titoli acquisiti negli enti pubblici e negli ospedali classificati, come previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 761/1979, norma confermata dall'art. 15-undecies del d.lgs n. 502/1992, che aveva introdotto anche la possibilità di attivare la mobilità del personale tra gli ospedali pubblici e gli enti classificati equiparati.
L'opponente sottolineava quindi che sia l'Ospedale di Trento che l'Ospedale di Treviso avevano ottenuto l'equiparazione di cui sopra.
Tanto premesso e venendo quindi alla centrale questione attinente all'ambito soggettivo dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, l'opponente rilevava che l' , pur CP_2 essendo onerato in quanto attore in senso sostanziale, nulla avrebbe dedotto circa il possesso, in capo all' , della qualità di società professionale medica o di società di CP_1 capitali al fine di farlo rientrare nell'ambito della previsione normativa, limitandosi a dedurre che l'Istituto era un ente in regime di accreditamento con il e, solo per CP_3
Pag. 3 di 14 questo, obbligato al versamento del contributo del 2%, senza alcun riferimento alla sua natura giuridica.
Ad avviso dell' , neppure si sarebbe potuta adottare Controparte_1 un'interpretazione estensiva della norma tale da ricomprendere anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, data la singolarità della loro natura, anche sulla base di quanto previsto nell'Atto Interpretativo redatto dalla Commissione Paritetica Santa DE-
Governo Italiano in data 30 aprile 1997.
Aggiungeva che, anche ai fini civili, i predetti Ospedali classificati erano soggetti ad una disciplina speciale rispetto a tutte le altre strutture private accreditate con il tanto CP_3 da ottenere addirittura l'equiparazione dei titoli e dei servizi acquisiti dal personale e la possibilità di attivare procedure di mobilità intraospedaliera con gli ospedali pubblici del
CP_3
Alla luce di tutti i menzionati profili, articolati ampi argomenti in fatto ed in diritto,
l' concludeva evidenziando la totale infondatezza della pretesa dell' . CP_1 CP_2
Solo in via subordinata, avanzava contestazioni sul quantum debeatur ed eccepiva l'erroneità dei conteggi posti a base del ricorso per ingiunzione, essendo stato ivi assoggettato a contribuzione l'intero fatturato e non soltanto quella parte riferita all'apporto di medici operanti in forma di collaborazione autonoma libero-professionale, con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ai sensi del d.P.R. n. 119/1988 e del d.P.R. n. 120/1988 e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto dei predetti medici.
In via ulteriormente gradata, l'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale dei supposti crediti contributivi avanzati dall' a mente dell'art. 3, comma 9, della CP_2 legge n. 335/1995 e dell'art. 2934, n. 4, c.c. per il periodo anteriore al 9 giugno 2016.
Infine, sempre in via subordinata, chiedeva ridursi le sanzioni irrogate, in quanto erroneamente applicate anche ai sensi della lett. b) dell'art. 116, comma 8, della legge n.
388/2000, ossia per evasione contributiva, pur in assenza del fine fraudolento, oppure di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento dei contributi o dei premi dovuti.
L'Istituto formulava quindi le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare che l' non è soggetto al pagamento del contributo Controparte_1 di previdenza previsto dall'art. 1, comma 39, L. 243/2004 in favore dell' CP_6
Pag. 4 di 14 e comunque voglia Parte_1 Parte_1 Parte_1 accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto della pretesa dell' nei CP_2 confronti dell' , con conseguente revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. In via subordinata, voglia rideterminare i supposti crediti contributivi
e sanzioni intimate dall' Controparte_7 nei confronti dell' in relazione alla
[...] Controparte_1 contestazione dei conteggi operata nel presente atto, nonché all'eccezione di prescrizione
e all'istanza di riduzione delle sanzioni applicate. Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge, tenuto conto del valore della controversia, e con condanna al rimborso del contributo unificato”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...] la quale, Parte_1 preliminarmente, evidenziava che l' e l'Ospedale Generale Controparte_1 di Treviso erano strutture mediche private operanti in regime di accreditamento con il
Servizio Sanitario Parte_1
Aggiungeva che, con atto di interpello n. 15/2014, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali aveva chiarito che l' era legittimato a richiedere alle Aziende CP_2
Sanitarie la comunicazione dei dati relativi ai fatturati dei soggetti tenuti al versamento di cui all'art. 1 comma 39, della legge n. 243/2004, essendo una tale richiesta “effettuata dall'Ente, nell'espletamento della sua specifica funzione “pubblicistica”, volta alla tutela previdenziale ed assistenziale dei medici chirurghi ed odontoiatri (art. 38 Cost.)”.
L'Ente chiariva inoltre di avere, con note prot. n. 0103191 del 24 novembre 2015 e n.
0124192 del 23 settembre 2020, richiesto a tutte le Controparte_8 la comunicazione dei fatturati relativi alle prestazioni specialistiche delle
[...] strutture private accreditate tenute al versamento del contributo del 2% di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 e aggiungeva che, con note prot. 0069441 del 13 maggio 2020 e 138704 del 27 luglio 2020, rispettivamente l' Controparte_9
e l' -M , avevano risposto alla suddetta richiesta,
[...] Parte_4 Parte_5 comunicando i fatturati prodotti negli anni dal 2015 al 2019 delle strutture private accreditate ad esse afferenti, tra cui l' , inserito nel novero Controparte_1 dei soggetti tenuti al versamento del contributo in questione.
Pag. 5 di 14 Aggiungeva quindi che, una volta riscontrato l'inadempimento dell' Controparte_1
all'obbligo di versamento del contributo del 2% nel periodo 2015-2019 e rimasta
[...] inevasa la successiva richiesta di regolarizzazione, il Servizio contributi e attività ispettiva della aveva provveduto alla certificazione delle omissioni contributive con Parte_1 nota prot. n. 0007322 del 10 settembre 2021, avente valore ai sensi dell'art 635 c.p.c., contenente i prospetti analitici degli importi maturati e la quantificazione del totale dovuto nella misura di € 1.196.723,18.
Sulla base di tale certificazione, aveva quindi richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In linea di diritto, la allegava che la condizione di ente ecclesiastico di parte Parte_1 opponente sarebbe stata irrilevante ai fini della soggezione al contributo in esame, in quanto tutti i soggetti accreditati con il sarebbero stati indifferentemente obbligati CP_3 al versamento del contributo del 2% sul fatturato generato dalle prestazioni specialistiche.
Chiariva, quindi, che molti soggetti che operavano in regime di accreditamento con il
Servizio sanitario non erano costituiti nella forma giuridica societaria e, richiamandosi alla lettera dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, sostenevano che per tale ragione non sarebbero stati tenuti al versamento del contributo, ma questa interpretazione, ad avviso della parte opposta, da un lato, si sarebbe posta in contrasto con la ratio dell'obbligo contributivo, dall'altro, avrebbe preteso di trarre conclusioni dirimenti, ai fini interpretativi, da un dato letterale che, in realtà, era tutt'altro che chiaro.
Per tale ragione, la segnalava di avere intrapreso azioni volte al Controparte_10 recupero del contributo annuo del 2% nei confronti degli enti non aventi forma societaria che operavano in regime di accreditamento con il al precipuo fine di tutelare la CP_3 posizione previdenziale dei medici che collaborano con soggetti di questo tipo, ciò che valeva anche nei confronti di enti come le fondazioni di diritto privato.
La ribadiva, quindi, con diverse argomentazioni, la tesi per cui non Parte_1 esisterebbero norme che esonerino gli enti ecclesiastici dai contributi previdenziali dovuti in relazione alla attività lavorativa resa in loro favore, né accordi speciali tra lo Stato italiano e la Santa DE in questa direzione, come comprovato dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa DE e dall'art. 16 della legge n. 222/1985.
Pag. 6 di 14 Inoltre, la sottolineava la finalità di tutela previdenziale dei medici specialisti Parte_1 esterni e dei principi costituzionali sottesa alla corretta interpretazione dell'art. 1 citato, ricordando ed illustrando la sua origine storica.
In questa direzione, la parte opposta sottolineava che il contributo di cui si discute, dunque, non confluiva in un indistinto “calderone”, ma andava ad alimentare la posizione previdenziale del singolo medico. Su tale linea logica, segnalava che, seguendo l'interpretazione del ricorso in opposizione, i medici che rendevano le loro prestazioni in favore di enti non aventi forma societaria in rapporto di accreditamento con il CP_3 avrebbero subito una discriminazione del tutto irragionevole e lesiva del loro diritto alla previdenza sociale tutelato dall'art. 38 Cost.
La insisteva quindi evidenziando la finalità dell'art. 1, comma 39, della legge Parte_1
n. 243/2004, vale a dire quella di introdurre un obbligo contributivo sostitutivo, come tale indifferente rispetto alla forma societaria del soggetto.
Pertanto, invocava sulla base di tali argomenti l'adozione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
In aggiunta rilevava una certa imprecisione tecnica del testo, riferito alle “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite”, espressione priva di preciso significato tecnico-giuridico, che avrebbe costituito indice della volontà del legislatore di non limitare l'applicazione del contributo ad alcuna particolare forma soggettiva dell'ente accreditato.
In subordine, la avanzava formale istanza ai fini della rimessione alla Corte Parte_1 costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 in esame con riferimento agli artt.
3, commi 1 e 2, e 38 Cost., nella parte in cui non prevedeva che anche gli enti in regime di accreditamento con il servizio sanitario, costituiti in forme giuridiche diverse da quelle societarie, fossero tenuti a versare “a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell CP_7 Controparte_7 un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni
[...] specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, nonché ad indicare “i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”.
Pag. 7 di 14 In aggiunta, l'opposta argomentava in ordine alla infondatezza delle contestazioni relative all'ammontare dei crediti, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 10959/2018; Cass. n. 2669/2021).
Ancora, sull'eccezione dell'opponente attinente alla non corretta applicazione delle sanzioni, chiariva di avere accertato la completa omissione della comunicazione dei fatturati da parte dell'opponente e ciò anche dopo che il proprio Nucleo ispettivo aveva richiesto, a mezzo racc. A/R ricevuta in data 9 giugno 2021 la regolarizzazione delle omissioni contributive.
Sull'eccezione di prescrizione, l'opposto, ricordato che, in base a quanto stabilito con delibera del C.d.A. n. 51 del 16 settembre 2005, il contributo in esame doveva CP_2 essere versato entro il 31 marzo di ogni anno e poiché la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, evidenziava che il contributo dovuto per il 2016, avrebbe dovuto essere versato entro il 31 marzo del 2017, e solo da tale momento sarebbe iniziata a decorrere la prescrizione, che si sarebbe dunque compiuta il 31 marzo 2022, in difetto dell'atto interruttivo dell'ente del 27 maggio 2021, inviato con racc. A/R recapitata in data 9 giugno 2021, come risulta dal relativo avviso di ricevimento prodotto agli atti.
Per il contributo relativo all'anno 2015, la cui prescrizione era iniziata a decorrere il 1° aprile 2016, il termine non sarebbe decorso per la sospensione dei termini prescrizionali per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale previste dalla normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid-19.
Istruita in forma documentale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 8374/2023, depositata il 14 novembre 2023, che ha accolto l'opposizione ritenendo che l'istituto opponente non fosse soggetto al pagamento del contributo oggetto del giudizio, così revocando il decreto ingiuntivo e condannando la parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 13 maggio 2024 ha impugnato la sentenza in Controparte_10 forza dei motivi che si riassumono a seguire.
Premesso un articolato excursus normativo, con un primo motivo, ha lamentato l'erroneità della decisione nel punto in cui aveva affermato che l'istituto opponente non sarebbe stato soggetto all'obbligo di versare il contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 per il solo fatto di essere un ente ecclesiastico.
Pag. 8 di 14 Con un secondo motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che, una volta interpretato in tal modo l'art. 1, comma 39 della legge n. 243/2004, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla fosse non rilevante e Parte_1 manifestamente infondata, qui insistendo per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per giudicare la costituzionalità della norma in questione nella parte in cui riferisce l'obbligo contributivo alle sole società accreditate con il anziché a CP_3 qualsiasi ente giuridico privato, parimenti accreditato.
Sulla base di ciò ha concluso richiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'originaria opposizione proposta dall'istituto, oppure – ove ritenutolo necessario – di disporre la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con vittoria di spese.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle doglianze proposte dalla Ha quindi ricordato Parte_1 la propria natura giuridica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la natura giuridica degli ospedali oggetto della pretesa contributiva in esame e le modalità del loro accreditamento presso il svolgendo ampi richiami alla giurisprudenza di CP_3 legittimità in tale ambito e concludendo per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato in forza dei motivi illustrati a seguire.
Come affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass.
n. 10959/2018; Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 11591/2016; da ultimo, anche Cass. n.
2392/2025) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche e a quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che le medesime società debbano indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che abbiano partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Si è dunque statuita la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola fatturato, giacché essa non avrebbe significato ove la base di calcolo
Pag. 9 di 14 fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società.
L'intento teleologico della norma in esame conferma pertanto che la legge n. 243/2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (ovverossia l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il tenore letterale della norma è inequivoco: soggette ad obbligo di contribuzione in questione sono soltanto le società di capitali e le società di professionisti, alle quali il legislatore ha inteso estendere gli obblighi di contribuzione già previsti, in relazione agli altri rapporti di accreditamento con il sanitario nazionale, a carico di Regioni e Province autonome. CP_8
Infatti, per l'attività svolta dai medici e odontoiatri in regime di accreditamento ad personam o di struttura societaria personale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 e 1, comma 40, della legge n. 243/2004, gli Istituti del servizio sanitario nazionale versano al degli specialisti esterni, per le prestazioni rientranti CP_11 nella cosiddetta branca a prestazione, il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione
(mentre il restante 2% è a carico del professionista) e per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a visita (il cui prelievo complessivo è del 22%) il 13% (restando a carico del professionista il 9%).
Dunque, la legge n. 243/2004 “è intervenuta a colmare una lacuna normativa
(l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico”, al fine di “evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale” (in tali precisi termini, Cass. n. 10959/2018).
Pag. 10 di 14 Il legislatore non ha inteso, però, imporre l'obbligo di versamento del contributo a qualsiasi soggetto giuridico che eroghi prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Se fosse stato questo l'intento perseguito, la norma avrebbe dovuto individuare come destinatari dell'obbligo tutti i soggetti accreditati che erogano prestazioni mediche specialistiche e non espressamente “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali”.
Né può ritenersi che alla medesima conclusione si possa pervenire attraverso un'interpretazione analogica della norma, dovendo il ricorso all'analogia ritenersi precluso per le disposizioni che, come nel caso di specie, prevedono prelievi di natura fiscale o previdenziale.
Non può, perciò, condividersi la tesi dell' , secondo la quale l'ente appellato CP_2 avrebbe una configurazione giuridica che lo assoggetta alla legge, in quanto dalla legge n. 243/2004 non emergerebbe alcuna deroga per gli enti ecclesiastici che in forma d'impresa, quale che sia la struttura societaria adottata, svolgono attività di produzione e vendita di servizi sanitari e assistenziali.
Infatti, l'appellato non ha affatto una struttura societaria, bensì costituisce un'articolazione di un ente morale civilmente riconosciuto che non è soggetto ad obbligo di contribuzione in quanto destinatari dell'obbligo in questione sono soltanto le società di professionisti e le società di capitali.
Per questi stessi motivi, è irrilevante il fatto che l'attività svolta dall'istituto possa essere,
a tutti gli effetti, un'attività d'impresa, cioè un'attività svolta in forma professionale attraverso l'organizzazione di fattori produttivi che trovano la loro remunerazione nel corrispettivo percepito a fronte dei servizi resi. D'altronde, tale circostanza non risulta dirimente dovendosi anche rilevare un difetto di allegazione che gli eventuali proventi delle prestazioni rese a terzi non vengano reimpiegati ad esclusivo fine benefico nell'ambito della struttura di assistenza. E poiché in base allo statuto dell'Istituto
[...]
“La Congregazione si propone la gloria di Dio e la santificazione dei suoi CP_1 membri attraverso le opere di misericordia evangeliche nella pratica dell'assistenza corporale e spirituale agli infermi…L'assistenza agli infermi, da parte della
si attua verso ogni categoria di persone, da qualsiasi malattia affetta. CP_4
Tale assistenza deve essere maggiore dove più accentuato è il bisogno….Di norma
l'assistenza è prestata in ospedali, case di cura e case di riposo per anziani” (cfr. doc. n.
Pag. 11 di 14 6 fascicolo parte opponente di primo grado), deve ritenersi che, mentre gli utili dell'attività svolta dalle società di capitali e dalle società di professionisti sono istituzionalmente destinati ad essere divisi tra i componenti della compagine sociale, non vi è alcuna evidenza che gli utili (eventualmente) conseguiti dall'ente appellato siano ugualmente distribuiti e non siano piuttosto istituzionalmente destinati a finanziare le opere dell'istituto religioso.
Questa circostanza giustifica anche la disparità di trattamento tra le strutture sanitarie gestite da enti religiosi e le altre strutture sanitarie sottoposte alla contribuzione di cui trattasi, in quanto la diversa finalità perseguita rende non irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore, a nulla rilevando, in senso contrario, né il fatto che la struttura d'impresa che sorregge le strutture dell'odierno appellato è identica a quella di ogni altra impresa pubblica o privata che eroga lo stesso tipo di prestazione, né il fatto che esse ricevano dal Servizio sanitario nazionale il pagamento delle prestazioni specialistiche erogate.
Infatti, ciò che rileva non è lo svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività, bensì la destinazione degli utili (eventualmente) conseguiti attraverso il suo esercizio. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la questione della “assunta disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del per la specialistica convenzionata esterna CP_11 dell' non tiene conto della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa CP_12 cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti” (Cass. n. 10959/2018 cit.; più di recente, Cass. n. 6636/2022). Si aggiunga che la destinazione dei proventi percepiti è stata espressamente considerata dalla Corte costituzionale come idonea a giustificare il regime giuridico di favore previsto in favore degli enti religiosi (in tal senso, cfr. Corte costituzionale n. 235/1997, la quale proprio in considerazione della destinazione dei beni, volti ad assicurare “il sostentamento dei ministri del culto”, ha ritenuto legittima la norma di cui all'art. 45 della legge n. 222/1985 che aveva esteso agli Istituti per il sostentamento del clero il beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'INVIM previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 904/1977 per gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici).
Pag. 12 di 14 Quanto, poi, al fatto che interpretando la norma in questione nel senso di escludere dalla contribuzione le strutture gestite da enti religiosi, i medici e/o gli odontoiatri che effettuano le prestazioni sanitarie presso le suddette strutture si ritroverebbero illegittimamente privati delle prestazioni previdenziali in loro favore previste dalla legge, tale affermazione è smentita non solo dal carattere solidaristico del contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, destinato a finanziare le attività dell'istituto di previdenza, ma privo di qualunque rapporto di corrispettività con le prestazioni dal medesimo erogate in favore del singolo professionista, restate prive di dimostrazione, ma non emerge nemmeno dalla disamina della documentazione prodotta dall'appellante, comunque tardivamente e inammissibilmente solo in sede di discussione orale della causa. Essa, infatti, non è riferita specificamente alle parti processuali e ai periodi oggetto del presente giudizio e costituisce un mero calcolo della contribuzione eventualmente derivante dall'applicazione della normativa in discussione, senza considerare che è del tutto ignota la natura dell'ente che tale dichiarazione avrebbe reso e che a monte, come già ampiamente rilevato la disciplina normativa applicabile al caso di specie è comunque riferita esplicitamente solo ad enti costituiti in forma societaria.
Pertanto, alla luce del materiale probatorio in atti, la questione di legittimità costituzionale prospettata deve ritenersi manifestamente infondata.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Controparte_10 depositato il 13 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
8374/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 15.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
Pag. 13 di 14 - dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC GF ED IT SC IS
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