CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente rel. dott. Cristina Fois Consigliere dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 152/2025 RG promossa da
( elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PROVENZANI CARLA MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante – appellata incidentale contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. PONSANO MICHELE che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato – appellante incidentale e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 16.7.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Per parte appellante : In parziale riforma della sentenza n. _1
746/2024 resa in data 10.12.2024 dal Tribunale di Tempio Pausania Settore Civile Presidente dott. Alessandro Di Giacomo- Estensore dr Claudio Cozzella, nel procedimento R.G 148/2019 sentenza pubblicata il 10/12/2024 e non notificata - con la quale al punto 7 ha posto a carico di il “al 50% _1
DELLE SPESE STRAORDINARIE (mediche non rimborsabili dal SSNN, universitarie sportive ecc). - in accoglimento dell'appello e per i motivi sopra specificati: DISPORRE “quanto alle tasse e rette universitarie annuali che l'appellante contribuisca in ragione del 50% della fascia massima annuale dell'università pubblica;
per quanto riguarda ogni altra spesa straordinaria e quindi quanto alle spese mediche non coperte dal SSN, ai libri di testo, alle spese parascolastiche, alle attività sportive ecc. come da protocolli in uso nel Corti d'Appello ed anche in quella oggi adita”. E con la quale: al punto 10 ha accolto la domanda di parte resistente di cessazione dell'addebito sul CP_1 proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Parte_1 CP_2
Porto TAVERNA;
al punto 11 ha rigettato la richiesta di parte ricorrente
di accollo al solo resistente delle restanti rate di mutuo _1 CP_1 contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale e per l'effetto; - al punto 12 - ha posto il pagamento delle restanti rate del prefato mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
in accoglimento dell'appello e per i motivi sopra specificati, eliminare i punti 10 e quanto ai punti 11 e 12 della sentenza DISPORRE che il signor si accolli, con effetto CP_1 liberatorio della RA , il pagamento delle restanti rate del mutuo _1 concesso in data 10/11/2009 da - per atto notaio dr CP_2 Persona_1 registrato in data 11.11.09 al n 22445. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed IVA. Per parte appellata : In via preliminare: dichiarare inammissibile il CP_1 primo motivo d'appello formulato da parte appellante, relativo alla richiesta di riforma del capo 7) della sentenza appellata n. 746/2024 del 10.12.2024 (emessa dal Tribunale di Tempio Pausania nell'ambito del procedimento con RG n. 148/2019), siccome generico ed indeterminato, per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere l'impugnazione di parte appellante, per i motivi tutti esposti in narrativa e confermare la sentenza di primo grado, salvo che per i seguenti motivi di appello. In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 746/2024 del 10.12.2024 (nell'ambito del procedimento con RG n. 148/2019), con la quale il Tribunale di Tempio Pausania ha disposto ai capi: “7. PONE a carico di il Parte_1 versamento, in favore della IG , a titolo di contributo per il Per_2 mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi direttamente alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc); 10. ACCOGLIE la domanda di parte resistente OT di cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per Parte_1 CP_3
l'acquisto della casa di Porto Taverna;
11. RIGETTA la richiesta di parte ricorrente di accollo al solo resistente delle restanti rate di mutuo _1 contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale e, per l'effetto; 12. DISPONE il pagamento delle restanti rate del prefato mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
”. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello incidentale, e per i motivi meglio specificati in espositiva: in relazione al capo 7): DISPORRE che il versamento “in favore della IG , a titolo di contributo per il Per_2 mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi direttamente alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese” abbia decorrenza dal mese di agosto 2022 (anziché dalla pubblicazione della suddetta sentenza), per i motivi indicati in espositiva;
DISPORRE altresì il rimborso nei confronti di CP_1
, da parte di , degli importi a quest'ultima versati a
[...] Parte_1 titolo di mantenimento per la IG , pari ad €. 500,00 mensili, a far Persona_3 data dal mese di agosto 2022 sino alla pubblicazione della sentenza appellata, per i motivi indicati in espositiva;
qualora le richieste formulate dall'appellante in merito alla suddivisione delle spese universitarie di , parametrate Persona_3 ad un'università pubblica, vengano accolte, DISPORRE e CONFERMARE che la suddivisione al 50% tra i coniugi delle stesse venga parametrata alla ipotetica presenza di presso l'università di CA, tenendo conto di tutte le Per_2 spese dipendenti e collegate a detta presenza, così come descritte in espositiva;
In relazione al capo 10: A conferma di quanto disposto nella sentenza appellata, che dispone la cessazione dell'addebito sul c.c. bancario di , presso la BNL di Milano, delle rate di mutuo contratto con la CP_1
precisare che trattasi del mutuo contratto in data 10/11/2009 CP_3
(pratica n. 100038679), avente scadenza al 10/10/2029; In relazione ai capi 11-12: Annullare i suddetti capi così come formulati nella sentenza appellata per i motivi illustrati in espositiva e DISPORRE, per le motivazioni parimenti esposte in narrativa, il pagamento delle restanti rate del mutuo del 10/11/2009 (pratica n. 100038679) contratto con tutt'ora in CP_3 essere e con scadenza al 10/10/2029, ad esclusivo carico di _1
con effetto liberatorio nei confronti di . Con vittoria di
[...] CP_1
doppio grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 746/2024, emessa in data 10.12.2024, il Tribunale di Tempio Pausania, nel giudizio di separazione giudiziale promosso da Parte_1 nei confronti di : CP_1
- dichiarava la separazione dei coniugi;
- rigettava la domanda di addebito formulata dalla;
_1
- dichiarava il non luogo a provvedere sulle reciproche domande di affidamento e di collocazione della IG , divenuta medio tempore maggiorenne; Per_2
- poneva a carico del un contributo al mantenimento della di CP_1 _1 euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente;
- rigettava la domanda della di corresponsione di un assegno per il _1 mantenimento della IG e more trasferitasi a Milano dal padre, Per_2 ponendo a carico della madre l'onere di contribuire al mantenimento della IG mediante il versamento della somma mensile di euro 300,00, direttamente in favore della IG, da rivalutare annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra cui quelle universitarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della;
_1
- disponeva il ripristino dell'originaria divisione dell'abitazione sita in Olbia alla Via Verga n.11/13 con attribuzione del pagamento delle spese per i lavori nella misura del 50% a ciascuna parte in causa;
- disponeva la cessazione dell'addebito sul conto corrente intestato al CP_1 delle rate mensili del mutuo contratto dall'ex coniuge con la per CP_3
l'acquisto della casa di Porto Taverna;
- rigettava la pretesa della di accollo alla controparte delle restanti rate _1 di mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale di Olbia e, per l'effetto, disponeva il pagamento delle restanti rate del mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- rigettava la domanda della di rimborso dell'importo di euro 919,77 _1 mensili per un finanziamento richiesto dal in costanza di matrimonio;
CP_1
- compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
ha proposto appello censurando la sentenza esclusivamente Parte_1 nella parte in cui: i) poneva a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento della IG maggiorenne , iscritta presso l'università San Raffaele a Per_2
Milano, corrispondendo il 50% delle spese universitarie e non, come richiesto dalla stessa appellante, il 50% della fascia massima annuale dell'università pubblica;
ii) rigettava la pretesa della di porre a carico del la _1 CP_1 totalità delle rate residue del mutuo ancora in essere.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto il CP_1 rigetto, e proponendo a sua volta appello incidentale, con cui si è doluto della sentenza nella parte in cui non poneva integralmente a carico della il _1 pagamento delle rate del mutuo residuo contratto con BNL Paribas e riconosceva un contributo al mantenimento della IG solo dalla data di Per_2 pubblicazione della sentenza e non da agosto 2022, ep cui la IG si era trasferita a Milano a vivere con il padre. Inoltre, il ha chiesto che la CP_1
sia dichiarata tenuta a restituire in suo favore quanto versato a titolo _1 di mantenimento della IG da agosto 2022 fino alla data di pubblicazione della sentenza.
ha, dunque, concluso formulando le conclusioni in epigrafe
CP_1 riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte, istruita la causa documentalmente, si è riservata la decisione. Motivi della decisione Con ricorso depositato nel gennaio 2019, conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo che venisse
CP_1 dichiarata la separazione giudiziale dei c ddebito al , fosse
CP_1 disposto l'affido condiviso della IG minore , con collocamento presso la Per_2 madre e onere del di contribuire al mantenimento della moglie e della
CP_1 IG. A sostegno di tali pretese la allegava che: _1
- le parti dopo anni di relazione iniziata nel 1996 e la nascita, nel 2003, della IG avevano contratto matrimonio civile il 6.9.2007 a Loiri Per_2 in regime patrimoniale di separazione di beni;
- si erano stabiliti a Milano in via Compagnoni 20 attendendo ciascuno alla propria attività professionale: il Proto medico del lavoro e libero professionista e la affermata e stimata dirigente dell'Asl oltre che _1 dedita ad attività intra moenia;
- nel 2003 era nata , peraltro dopo una gravidanza complicata, e nel Per_2
2007 alla ricorren no diagnosticati, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, un tumore al seno ed uno all'utero, ed era iniziato un periodo molto complesso, nel quale era stata lasciata completamente sola dal marito;
- nel 2008 i coniugi avevano acquistato ad Olbia due appartamenti, poi uniti in un solo immobile, mediante accensione di due mutui e, al fine di reperire le provviste necessarie per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa, veniva acceso un altro mutuo di euro 210.000,00 garantito dalla casa di proprietà della sita in Porto Taverna;
_1
- ristrutturato l'immobile di Olbia, il , senza alcuna condivisione con la CP_1 moglie, aveva deciso il trasferimento della famiglia in Sardegna, con iscrizione di in una nuova scuola;
Per_2
- nel 2009 a veniva diagnosticata la Celiachia e “preoccupazioni, Per_2 visite, esami, costi andavano a gravare in via esclusiva sulla ” _1 mentre il continuava a sostenere ingenti spese senza tuttavia CP_1 preoccuparsi del menage famigliare;
- nel 2014 aveva ottenuto dalla moglie la garanzia per un altro CP_1 finanziamento contratto non certo per far fronte alle esigenze della famiglia;
- la , a causa dei problemi di salute, aveva subito una contrazione _1 della propria capacità reddituale, percependo una pensione di euro 1.560,00 mensili, integrata da euro 1.000,00 circa dei proventi della sua attività professionale, e sopportando tutti i costi per la IG e la rata di euro 1.212,95 al mese per il mutuo contratto a copertura delle spese di ristrutturazione e di unificazione dei due immobili poi destinati a casa coniugale nonchè la rata per un prestito personale del resistente in ragione di euro 919,77 mensili, non più pagati dal dopo la richiesta CP_1 di separazione;
- il aveva, al contrario, un reddito netto mensile di oltre 12.000,00 e CP_1 la proprietà di una casa a Milano libera da ogni peso.
si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione ma contestando i fatti posti a sostegno della domanda di addebito, dato che quanto ex adverso dedotto in merito alle cause della separazione non rispondeva alla realtà. Il resistente, inoltre, domandava l'affido condiviso della IG senza opposizione alla collocazione della stessa presso la madre nella casa coniugale, rendendosi disponibile al versamento di un contributo di mantenimento in favore della IG pari ad euro 500,00, oltre spese straordinarie, e chiedendo il ripristino della divisione originaria della casa coniugale sita in Olbia. Il contestava invece la sussistenza dei CP_1 presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto la stessa era ampiamente autosufficiente sotto il profilo economico, e domandava la cessazione dell'addebito sul proprio conto corrente bancario presso la BNL di Milano delle rate mensili del mutuo contratto dalla per l'acquisto della casa di Porto Taverna, con conseguente addebito _1 delle rate de quibus presso un conto intestato alla medesima, quale _1 intestataria dell'immobile in questione. Il tribunale gravato, istruita la causa con produzioni documentali e prova per testi, dichiarava, innanzi tutto, la separazione giudiziale dei coniugi e rigettava la domanda di addebito proposta dalla . Inoltre, dato atto che la IG _1
, nata nel 2003, era nel frattempo divenuta maggiorenne e nell'agosto Per_2
2022 si era trasferita a Milano presso la casa del padre, dichiarava “il non luogo a provvedere” sulle domande di affidamento e collocamento, revocando l'assegnazione della casa coniugale di Olbia disposta in fase presidenziale in favore della , con cui la IG all'epoca conviveva. _1
Quanto ai provvedimenti di natura economica, il giudice di primo grado, dato il
“buon tenore di vita” goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e tenuto conto delle rispettiva capacità reddituale, poneva a carico del l'onere di CP_1 contribuire al mantenimento della versando la somma mensile di euro _1
300,00 e a carico della l'onere di contribuire al mantenimento della _1 IG versando direttamente a l'importo mensile di euro 300,00, “oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie he non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc.)”. Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che tutte le precedenti statuizioni sono ormai definitive, perché non oggetto di alcuna censura, ad esclusione di quella relativa alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alle tasse universitarie, oggetto del primo motivo dell'appello principale proposto dalla . _1
A) Dell'appello principale: le spese straordinarie. La con l'appello principale ha, infatti, innanzi tutto contestato la _1 sentenza impugnata nella parte in cui poneva a suo carico il 50% delle spese universitarie anziché il 50% “della fascia massima annuale dell'università pubblica”, sul presupposto che il giudice di primo grado non valutava minimamente la differente capacità reddituale delle parti in relazione ai gravosissimi costi dell'università privata San Raffaele frequentata dalla IG, tanto più tenuto conto che l'iscrizione a tale facoltà non era stata preconcordata con la madre, la quale aveva sempre manifestato la sua contrarietà non potendo contribuire a tali costi. La censura è fondata nei limiti di seguito precisati. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello in esame per genericità ed indeterminatezza delle argomentazioni poste a suo fondamento, dato che, a differenza di quanto dedotto dal , la CP_1
ha chiaramente specificato le ragioni per cui si è doluta della decisione _1 ividere al 50% le spese straordinarie per tasse universitarie, come peraltro si può facilmente inferire dalle compiute difese di controparte sul punto. Ciò posto, secondo la , la statuizione oggetto di censura si fonda su di _1 una valutazione “approssimativa” dei costi necessari per frequentare l'università privata San Raffaele, cui la madre si era sempre opposta, e senza adeguatamente considerare le contrapposte capacità economico-reddituali delle parti, dato che il gode di un reddito tre volte superiore a quello CP_1 della e che “le tasse e la retta dell'Università San Raffaele sono _1 assolutamente sproporzionate e insostenibili dall'appellante in base alle sue capacità reddituali”. Dal canto suo, il Proto ha, invece, evidenziato che “la dott.ssa non _1 versa in alcun modo in una situazione economica così disastrosa come quella che tenta di rappresentare, .. considerando che trattasi di una stimata professionista la quale esercita la propria attività di psicoterapeuta in ben due studi, uno a Milano e l'altro ad Olbia (in cui certamente non è costretta a restare, come incredibilmente asserisce la stessa), oltre a percepire una pensione di oltre €. 1.500,00 mensili ed essere proprietaria di due case, delle quali una a pochissima distanza dal mare che ha deliberatamente deciso di non locare, evidentemente perché priva di questa necessità” e che , dopo Per_2 aver frequentato l'anno accademico 2022-2023 presso la facoltà di chimica di Torino (facendo la pendolare da Milano, supportata economicamente solo dal padre) ha sostenuto i test d'ingresso presso l'Università San Raffaele di Milano e presso le Università statali, apprendendo, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, di essere stata ammessa sia all'Università San Raffaele, che all'Università statale di CA”, scegliendo, quindi, di rimanere a vivere a Milano con conseguenti vantaggi economici, visto che il padre “provvede al suo mantenimento diretto, circostanza pacifica, non sopporta alcuna spesa di vitto, alloggio, mezzi e viaggi da/per Milano e/o Olbia, tutte spese che, invece, accettando di iscriversi a CA (o in altre città diverse da Milano) avrebbe dovuto/dovrebbe sopportare” e, pertanto, “Considerando quindi la minima spesa indispensabile annua, non in termini ipotetici come fatto dall'appellante bensì in termini realistici, e quindi almeno €. 2.520,00 di tasse universitarie dell'Università di CA (rapportato alla fascia massima come richiesto dall'appellante – doc. 3) almeno €. 4.800,00 annui per l'alloggio (€. 400,00x12), la medesima cifra per il vitto mensile ed almeno €. 2.000,00 per spostamenti nelle festività, si avrebbe già solo una spesa di €. 14.120,00 annui, quindi una cifra pressochè uguale a quella attuale, e ciò senza considerare altre spese per vivere quotidianamente la vita universitaria e/o spese per i mezzi pubblici e/o ulteriori spese extra che possono normalmente verificarsi” (grassetto del testo). Orbene, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 7169/24) “Dalla norma appena richiamata emerge con chiarezza che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315—bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337—ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337—bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori [art. 337—ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.]. I diritti dei figli di genitori che non vivono assieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsi. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno”. Nel caso di specie, le spese straordinarie relative all'università della IG
, ed ammontanti a circa 18.000,00 per i primi due anni di corso e ad euro Per_2
15.000,00 per quelli successivi, come da documentazione in atti, sono state suddivise dal giudice di primo grado, al pari di tutte le altre spese straordinarie, al 50% tra i due genitori, “per i medesimi motivi e, soprattutto, per le medesime circostanze fattuali” (vedi sentenza gravata) riportate dal tribunale nella valutazione della reciproca condizione reddituale e patrimoniale delle parti, compiuta secondo le seguenti considerazioni: “Nel caso di specie è emerso che i coniugi in costanza di matrimonio abbiano goduto di un buon tenore di vita derivante dai proventi dell'attività sia del OT sia della
. Il resistente ha documentato parimenti una situazione _1 CP_1 economica caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal fatto che molti dei contratti professionali sottoscritti sono in scadenza o sono già scaduti ad oggi e che quindi, allo stato attuale, risulta essere percettore di un reddito pari a circa € 6.516,23 lordi mensili (in luogo di € 12.000,00 circa netti percepiti negli anni passati con evidente modifica in peius del proprio reddito). Il OT risulta, inoltre, essere proprietario di un immobile a Milano e intestatario di un autoveicolo e di uno scooter nonché utilizzatore in leasing di un autoveicolo Nell'ottica in esame, ritiene il Collegio che debba CP_4 trovare adeguata considerazione e valutazione anche l'età del resistente che, con ogni verosimiglianza, non gli consentirà di svolgere ancora a lungo attività lavorativa professionale autonoma. Del pari, devono essere ulteriormente soppesate le circostanze fattuali, documentalmente provate, secondo le quali il
, durante la vita matrimoniale, si è sobbarcato la maggior parte delle CP_1 spese della famiglia (così come emerge dai pagamenti delle rate di mutuo presenti in atti) e, anche nell'attualità, provveda al mantenimento diretto e alle esigenze della IG , la quale, come si è detto, si è trasferita a Milano e Per_2 vive con il padre a città risaputamente molto costosa e frequenta un'università prestigiosa come la San Raffaele le cui tasse vengono pagate dal padre (la madre ha contribuito ma solo in parte, in misura inferiore al 50%). Per contro la percepisce un reddito annuo che si aggira intorno a € _1
23.000,00 (come risulta dalla dichiarazione dei redditi depositata in atti) una pensione di circa € 1.500,00 e lavora come psicologa in due studi diversi (ad Olbia e a Milano), dimostrando dunque di avere capacità lavorativa. Per lo studio ad Olbia percepisce un canone di locazione dagli altri medici con i quali condivide lo studio e che partecipano alla divisione delle spese. La ricorrente risulta godere, altresì, senza essere gravata da oneri di locazione, dell'intera casa familiare assegnatole in sede di provvedimenti provvisori in cui tuttora risiede (e di cui risulta essere proprietaria del piano terzo), sebbene la IG non viva più con lei. È proprietaria, altresì, di un immobile sito in Porto Taverna che, se non utilizzato, può essere concesso in locazione (potenzialità produttiva) nonché di una porzione di un'immobile (1/9) sito a Milano”. Ciò posto, alla luce di tali argomentazioni, di per sé non oggetto di alcuna censura, ritiene la Corte che, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, nei rapporti interni tra le parti le solo spese universitarie possano essere suddivise in ragione di una quota maggiore a carico del , titolare di CP_1 redditi evidentemente più elevati di quelli della – tanto che in favore di _1 quest'ultima era riconosciuto dal giudice di primo grado un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili - ma in misura non superiore al 60%, posto che, in una valutazione comparativa delle due situazioni economico- patrimoniali, anche la gode di elevata capacità reddituale laddove, pur _1 avendo visto ridurre i proventi della sua attività lavorativa a causa della malattia, continua ad esercitare la sua attività di libero professionista sia su Milano che su Olbia, è proprietaria esclusiva della casa dove vive e di un'altra abitazione a Porto Taverna, che, come evidenziato in sentenza, potrebbe facilmente essere messa a reddito, tenuto anche conto che tutti i costi di alloggio a Milano sono interamente sostenuti dal padre con cui la IG convive (cfr Cass. n. 35710/21: “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti”).. È evidente, infatti, che, se la ragazza avesse scelto di frequentare il corso universitario in altra città, da un lato, i due genitori avrebbero dovuto certo affrontare costi inferiori di tasse, ma, dall'altro, tale scelta avrebbe inevitabilmente richiesto ulteriori spese per viaggi ed alloggio, tra l'altro non di poco conto, data la distanza tra Milano e CA. Né risulta documentato un valido e tempestivo dissenso della alla _1 scelta della IG di frequentare la facoltà privata di Medicina del San Raffaele di Milano;
scelta, peraltro, corrispondente all'interesse della IG e congrua rispetto alla utilità e sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori e alla loro elevata condizione socioculturale. Il primo motivo di appello principale va, pertanto, accolto nei limiti suddetti, ponendo di conseguenza a carico della il 40% delle spese universitarie _1 anziché il 50%.
B) Dell'appello principale e dell'appello incidentale: i mutui.
ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale: Parte_1
- disponeva la cessazione dell'addebito sul conto corrente intestato al CP_1 delle rate mensili del mutuo contratto dall'ex coniuge con la per CP_3
l'acquisto della casa di Porto Taverna, di proprietà esclusiva della;
_1
- rigettava la pretesa della di accollo alla controparte delle restanti rate _1 del mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale di Olbia e, per l'effetto, disponeva il pagamento delle restanti rate del mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Dal canto suo, il si è doluto del fatto che il tribunale non poneva CP_1 interamente a carico della il pagamento delle rate residue del mutuo _1 contratto con la CP_3
Orbene, il giudice di primo grado, quanto alla cessazione dell'addebito sul conto corrente intestato al presso la BNL di Milano delle rate mensili del CP_1 mutuo contratto dai coniugi con la per l'acquisto della casa di CP_3
Porto Taverna, di proprietà esclusiva della , riteneva che “per ragioni di _1 giustizia e di equità, atteso che, ad oggi, il vincolo affettivo è venuto meno”, era più equo che “le restanti rate del prefato mutuo vengano corrisposte dal soggetto unico intestatario dell'immobile e, dunque, esclusivamente dalla
”, atteso che “dalla documentazione versata in atti emerge Parte_1 che i coniugi abbiano contratto mutuo cointestato nel 2002 per acquistare una casa sita in Loiri Porto San Paolo, loc. Porto Taverna, che veniva intestata alla
. Sino al 2006 le rate del mutuo risultano pagate da entrambi Parte_1 i coniugi nella misura del 50% per ciascuno, e dal 2006 risultano essere addebitate sul c.c. intestato al resistente fino all'attualità”. Inoltre, quanto alla richiesta della di accollare al l'intera rata del _1 CP_1 mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale, uno di proprietà del e l'altro della , la stessa era rigettata dal tribunale, sul CP_1 _1 presupposto che “le rate del suddetto mutuo sono state corrisposte dal CP_1 fino all'anno 2018, e dunque per circa 9 anni, mentre la vi ha _1 ottemperato dall'anno 2018 sino all'attualità, e dunque per circa 6 anni” e
“stante il fatto che ciascuna delle odierne parti è proprietaria di uno dei due appartamenti che compongono la casa coniugale e considerata la diversa capacità reddituale, si ritiene conforme a giustizia che tale mutuo gravi in parti eguali su ciascuno dei coniugi all'epoca contraenti, di talchè le restanti rate del mutuo ancora in essere dovranno essere saldate da entrambe le parti al 50% per ciascuna”. Ciò posto, come ammesso anche dal (vedi pagg. 11 e ss. comparsa di CP_1 costituzione), l'appello è fondato nella parte in cui entrambe le parti hanno eccepito che il tribunale, erroneamente, riteneva attualmente sussistenti due diversi mutui, il primo quello contratto nel 2002 ed il secondo quello contratto nel 2009, e non si avvedeva del fatto che con il secondo mutuo del 2009, stipulato da entrambe le parti con la per euro 210.000,00, era CP_3 invece stato estinto il primo mutuo, st re da parte di entrambe le parti nel 2002 con per l'acquisto della casa di Porto Taverna. CP_5
Estinto il primo mutuo, allo stato, è, quindi, in essere solo il mutuo contratto nel 2009 ed il cui residuo importo veniva addebitato sul conto corrente del
. CP_1
Non vi è però prova di come siano stati effettivamente utilizzati tali somme, pari a circa 75.000,00. Secondo il tribunale per la ristrutturazione della casa familiare, come peraltro allegato dalla stessa nel suo ricorso _1 introduttivo del giudizio, seppur con la precisazione che in realtà le somme erano state gestite dal marito (“Ed ancora al fine di reperire le provviste necessarie per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa di Olbia veniva acceso altro mutuo di € 210.000,00 euro garantito dalla casa di proprieta' della deducente e sita in Porto Taverna. (doc 6). Si rileva che le somme mutuate dall' Istituto di Credito e garantite con ipoteca sull'immobile di proprieta' della deducente non sono mai transitate sul conto corrente della medesima trattandosi di una operazione gestita direttamente dal marito”). Per tali ragioni, secondo la il mutuo residuo del 2009 deve gravare _1 interamente sul , al quale sarebbero state versate le somme rimanenti CP_1 una volta estinto il primo mutuo, mentre secondo il deve gravare CP_1 interamente sulla , posto che con il secondo mutuo, in gran parte _1 pagato dall'appellato, era stato integralmente estinto il mutuo contratto per l'acquisto della casa a lei intestata. Orbene, ad avviso della Corte - preso atto della sussistenza di un solo mutuo stipulato da entrambi gli ex coniugi nel 2009, in parte per estinguere il precedente mutuo del 2002 ed in parte per avere liquidità, e tenuto conto che in difetto di prova del concreto utilizzo di tali somme, avendo comunque le parti stipulato congiuntamente il mutuo può ragionevolmente presumersi che le somme relative erano finalizzate a garantire i bisogni comuni della famiglia - tale mutuo deve continuare ad essere onorato da entrambe le parti al 50% per ciascuna, come di fatto deciso nella sentenza impugnata, ferma la statuizione di cessazione dell'addebito in via esclusiva delle rate sul conto corrente del in quanto ingiustificato a fronte della sua cointestazione. CP_1
Conseguentemente, seppur per ragioni parzialmente diverse, le statuizioni oggetto di censura vanno, quindi, confermate, posto che, come evidenziato in sentenza, le modalità di pagamento del mutuo contratto nel 2002 da entrambe le parti – fino al 2006 le rate erano pagate da entrambe e poi successivamente dal solo – sono state il frutto di una azione volontaria giustificata dalla CP_1 solidarietà familiare e dall'inequivocabile “adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., valutandosi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale” mentre, una volta venuto meno il vincolo familiare ed estinto il precedente mutuo mediante la stipulazione di un nuovo finanziamento in costanza di matrimonio in parte utilizzato per reperire nuova liquidità, le rate future non possono che essere suddivise secondo quanto pattuito dalle stesse parti nel contratto di mutuo, e cioè al 50% ciascuno. Le censure avanzate sul punto da entrambe le parti vanno, quindi, rigettate.
C) Dell'appello incidentale: la decorrenza del contributo al mantenimento della IG e la restituzione di quanto versato dal
. CP_1
Con l'appello incidentale ha censurato la sentenza nella parte in CP_1 cui poneva a carico della un contributo al mantenimento per la IG _1
“con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza”, dato che Per_2 lo stesso tribunale evidenziava in sentenza che la IG si era trasferita a Per_2
Milano fin da agosto 2022 e per tale motivo rigettava la domanda di contributo al mantenimento formulata dalla , con la conseguenza che “non si _1 comprende perché in tutto questo periodo (ossia dall'agosto 2022 al dicembre 2024, data di pronuncia della sentenza) la dott.ssa dovrebbe essere _1 priva del relativo obbligo di mantenimento nei confronti della IG, motivo per il quale si richiede che il suddetto capo 7) venga riformulato con la previsione che l'obbligo di contribuzione della nei confronti della IG, a titolo di _1 mantenimento, abbia decorrenza d i agosto 2022”. Inoltre, il , premesso che nel corso del giudizio di primo grado il tribunale CP_1 non si pronunciava sulle sue reiterate richieste di modifica delle condizioni di separazione adottate in sede di udienza presidenziale in seguito al trasferimento di , ha, altresì, chiesto che la sia tenuta a restituire Per_2 _1 in suo favore quanto versato all'ex coniuge per la IG da agosto 2022 Per_2 alla data di pubblicazione della sentenza appellata, ritenendo “assurdo, infatti, che il corrispondesse alla moglie il mantenimento per la IG, a fronte CP_1 della presenza della stessa in casa propria e, dunque, del mantenimento diretto della stessa”. Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr per tutte Cass. n. 17570/23) che “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”. Peraltro, nel caso di specie, il tribunale non accoglieva la domanda di contributo al mantenimento della IG formulata dal per la prima volta CP_1 con l'istanza di modifica delle condizioni di separazione in data 14.12.2022 ma quella, alternativa, proposta sempre dal con la medesima istanza, di CP_1 versamento diretto in favore di (concludeva, infatti, il in tale Per_2 CP_1 istanza di modifica affinchè il tribunale disponesse “il versamento dell'assegno di mantenimento da parte della dott.ssa per la IG pari _1 Persona_3 ad €. 500,00 e/o la diversa somma riten , da corrisp vore del dott. che si occupa del relativo mantenimento della IG, o CP_1 direttamente in favore della stessa ” e il tribunale disponeva in sentenza Per_4 che il contributo fosse versato dalla madre direttamente alla IG e non al genitore convivente). Nessuna delle due parti si è doluta di tale decisione, adottata dal giudice di primo grado nonostante la IG non abbia partecipato al giudizio ed in mancanza, quindi, di espressa domanda della stessa, in contrasto con quanto da sempre sostenuto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 34100/21). Conseguentemente, la Corte non solo non può riformare la sentenza sul punto in difetto di specifico motivo di appello ma neppure riconoscere in favore della IG, in difetto di sua domanda, ovvero del padre, in difetto di specifico gravame sul fatto che il contributo non sia stato riconosciuto in suo favore, il contributo per il periodo precedente la pubblicazione della sentenza. Al contrario, posto che la modifica delle determinazioni in punto di contributo al mantenimento della IG era stata chiesta, in forza del suo trasferimento a Milano, fin dal 14.12.2022, è evidente che da tale data era venuto meno l'obbligo del di contribuire al mantenimento della IG, con sé convivente CP_1
(cfr Cass. n. 4224/21: “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”). Pertanto, la va dichiarata tenuta a restituire quanto percepito a tale _1 titolo da dicembre 2022 a dicembre 2024 per un totale di euro 12.000,00 (euro 500,00 per 24 mesi). Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite anche di questo grado di giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_1
746/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, pone a carico della il 40% delle spese straordinarie universitarie e la dichiara tenuta a _1 restituire, per il titolo di cui è causa, in favore del la somma di euro CP_1
12.000,00; conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 22/7/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Cinzia Caleffi
( elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PROVENZANI CARLA MARIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellante – appellata incidentale contro
( ) elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. PONSANO MICHELE che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato – appellante incidentale e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 16.7.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: Per parte appellante : In parziale riforma della sentenza n. _1
746/2024 resa in data 10.12.2024 dal Tribunale di Tempio Pausania Settore Civile Presidente dott. Alessandro Di Giacomo- Estensore dr Claudio Cozzella, nel procedimento R.G 148/2019 sentenza pubblicata il 10/12/2024 e non notificata - con la quale al punto 7 ha posto a carico di il “al 50% _1
DELLE SPESE STRAORDINARIE (mediche non rimborsabili dal SSNN, universitarie sportive ecc). - in accoglimento dell'appello e per i motivi sopra specificati: DISPORRE “quanto alle tasse e rette universitarie annuali che l'appellante contribuisca in ragione del 50% della fascia massima annuale dell'università pubblica;
per quanto riguarda ogni altra spesa straordinaria e quindi quanto alle spese mediche non coperte dal SSN, ai libri di testo, alle spese parascolastiche, alle attività sportive ecc. come da protocolli in uso nel Corti d'Appello ed anche in quella oggi adita”. E con la quale: al punto 10 ha accolto la domanda di parte resistente di cessazione dell'addebito sul CP_1 proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano delle rate mensili del mutuo contratto da con la per l'acquisto della casa di Parte_1 CP_2
Porto TAVERNA;
al punto 11 ha rigettato la richiesta di parte ricorrente
di accollo al solo resistente delle restanti rate di mutuo _1 CP_1 contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale e per l'effetto; - al punto 12 - ha posto il pagamento delle restanti rate del prefato mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
in accoglimento dell'appello e per i motivi sopra specificati, eliminare i punti 10 e quanto ai punti 11 e 12 della sentenza DISPORRE che il signor si accolli, con effetto CP_1 liberatorio della RA , il pagamento delle restanti rate del mutuo _1 concesso in data 10/11/2009 da - per atto notaio dr CP_2 Persona_1 registrato in data 11.11.09 al n 22445. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed IVA. Per parte appellata : In via preliminare: dichiarare inammissibile il CP_1 primo motivo d'appello formulato da parte appellante, relativo alla richiesta di riforma del capo 7) della sentenza appellata n. 746/2024 del 10.12.2024 (emessa dal Tribunale di Tempio Pausania nell'ambito del procedimento con RG n. 148/2019), siccome generico ed indeterminato, per i motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere l'impugnazione di parte appellante, per i motivi tutti esposti in narrativa e confermare la sentenza di primo grado, salvo che per i seguenti motivi di appello. In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 746/2024 del 10.12.2024 (nell'ambito del procedimento con RG n. 148/2019), con la quale il Tribunale di Tempio Pausania ha disposto ai capi: “7. PONE a carico di il Parte_1 versamento, in favore della IG , a titolo di contributo per il Per_2 mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi direttamente alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc); 10. ACCOGLIE la domanda di parte resistente OT di cessazione dell'addebito, sul proprio c.c. bancario presso la BNL di Milano, delle rate mensili del mutuo contratto da con la per Parte_1 CP_3
l'acquisto della casa di Porto Taverna;
11. RIGETTA la richiesta di parte ricorrente di accollo al solo resistente delle restanti rate di mutuo _1 contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale e, per l'effetto; 12. DISPONE il pagamento delle restanti rate del prefato mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
”. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello incidentale, e per i motivi meglio specificati in espositiva: in relazione al capo 7): DISPORRE che il versamento “in favore della IG , a titolo di contributo per il Per_2 mantenimento, della somma mensile di € 300,00, da versarsi direttamente alla medesima entro il giorno 5 di ogni mese” abbia decorrenza dal mese di agosto 2022 (anziché dalla pubblicazione della suddetta sentenza), per i motivi indicati in espositiva;
DISPORRE altresì il rimborso nei confronti di CP_1
, da parte di , degli importi a quest'ultima versati a
[...] Parte_1 titolo di mantenimento per la IG , pari ad €. 500,00 mensili, a far Persona_3 data dal mese di agosto 2022 sino alla pubblicazione della sentenza appellata, per i motivi indicati in espositiva;
qualora le richieste formulate dall'appellante in merito alla suddivisione delle spese universitarie di , parametrate Persona_3 ad un'università pubblica, vengano accolte, DISPORRE e CONFERMARE che la suddivisione al 50% tra i coniugi delle stesse venga parametrata alla ipotetica presenza di presso l'università di CA, tenendo conto di tutte le Per_2 spese dipendenti e collegate a detta presenza, così come descritte in espositiva;
In relazione al capo 10: A conferma di quanto disposto nella sentenza appellata, che dispone la cessazione dell'addebito sul c.c. bancario di , presso la BNL di Milano, delle rate di mutuo contratto con la CP_1
precisare che trattasi del mutuo contratto in data 10/11/2009 CP_3
(pratica n. 100038679), avente scadenza al 10/10/2029; In relazione ai capi 11-12: Annullare i suddetti capi così come formulati nella sentenza appellata per i motivi illustrati in espositiva e DISPORRE, per le motivazioni parimenti esposte in narrativa, il pagamento delle restanti rate del mutuo del 10/11/2009 (pratica n. 100038679) contratto con tutt'ora in CP_3 essere e con scadenza al 10/10/2029, ad esclusivo carico di _1
con effetto liberatorio nei confronti di . Con vittoria di
[...] CP_1
doppio grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 746/2024, emessa in data 10.12.2024, il Tribunale di Tempio Pausania, nel giudizio di separazione giudiziale promosso da Parte_1 nei confronti di : CP_1
- dichiarava la separazione dei coniugi;
- rigettava la domanda di addebito formulata dalla;
_1
- dichiarava il non luogo a provvedere sulle reciproche domande di affidamento e di collocazione della IG , divenuta medio tempore maggiorenne; Per_2
- poneva a carico del un contributo al mantenimento della di CP_1 _1 euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente;
- rigettava la domanda della di corresponsione di un assegno per il _1 mantenimento della IG e more trasferitasi a Milano dal padre, Per_2 ponendo a carico della madre l'onere di contribuire al mantenimento della IG mediante il versamento della somma mensile di euro 300,00, direttamente in favore della IG, da rivalutare annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, tra cui quelle universitarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- revocava l'assegnazione della casa coniugale in favore della;
_1
- disponeva il ripristino dell'originaria divisione dell'abitazione sita in Olbia alla Via Verga n.11/13 con attribuzione del pagamento delle spese per i lavori nella misura del 50% a ciascuna parte in causa;
- disponeva la cessazione dell'addebito sul conto corrente intestato al CP_1 delle rate mensili del mutuo contratto dall'ex coniuge con la per CP_3
l'acquisto della casa di Porto Taverna;
- rigettava la pretesa della di accollo alla controparte delle restanti rate _1 di mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale di Olbia e, per l'effetto, disponeva il pagamento delle restanti rate del mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
- rigettava la domanda della di rimborso dell'importo di euro 919,77 _1 mensili per un finanziamento richiesto dal in costanza di matrimonio;
CP_1
- compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
ha proposto appello censurando la sentenza esclusivamente Parte_1 nella parte in cui: i) poneva a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento della IG maggiorenne , iscritta presso l'università San Raffaele a Per_2
Milano, corrispondendo il 50% delle spese universitarie e non, come richiesto dalla stessa appellante, il 50% della fascia massima annuale dell'università pubblica;
ii) rigettava la pretesa della di porre a carico del la _1 CP_1 totalità delle rate residue del mutuo ancora in essere.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto il CP_1 rigetto, e proponendo a sua volta appello incidentale, con cui si è doluto della sentenza nella parte in cui non poneva integralmente a carico della il _1 pagamento delle rate del mutuo residuo contratto con BNL Paribas e riconosceva un contributo al mantenimento della IG solo dalla data di Per_2 pubblicazione della sentenza e non da agosto 2022, ep cui la IG si era trasferita a Milano a vivere con il padre. Inoltre, il ha chiesto che la CP_1
sia dichiarata tenuta a restituire in suo favore quanto versato a titolo _1 di mantenimento della IG da agosto 2022 fino alla data di pubblicazione della sentenza.
ha, dunque, concluso formulando le conclusioni in epigrafe
CP_1 riportate. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. La Corte, istruita la causa documentalmente, si è riservata la decisione. Motivi della decisione Con ricorso depositato nel gennaio 2019, conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo che venisse
CP_1 dichiarata la separazione giudiziale dei c ddebito al , fosse
CP_1 disposto l'affido condiviso della IG minore , con collocamento presso la Per_2 madre e onere del di contribuire al mantenimento della moglie e della
CP_1 IG. A sostegno di tali pretese la allegava che: _1
- le parti dopo anni di relazione iniziata nel 1996 e la nascita, nel 2003, della IG avevano contratto matrimonio civile il 6.9.2007 a Loiri Per_2 in regime patrimoniale di separazione di beni;
- si erano stabiliti a Milano in via Compagnoni 20 attendendo ciascuno alla propria attività professionale: il Proto medico del lavoro e libero professionista e la affermata e stimata dirigente dell'Asl oltre che _1 dedita ad attività intra moenia;
- nel 2003 era nata , peraltro dopo una gravidanza complicata, e nel Per_2
2007 alla ricorren no diagnosticati, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, un tumore al seno ed uno all'utero, ed era iniziato un periodo molto complesso, nel quale era stata lasciata completamente sola dal marito;
- nel 2008 i coniugi avevano acquistato ad Olbia due appartamenti, poi uniti in un solo immobile, mediante accensione di due mutui e, al fine di reperire le provviste necessarie per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa, veniva acceso un altro mutuo di euro 210.000,00 garantito dalla casa di proprietà della sita in Porto Taverna;
_1
- ristrutturato l'immobile di Olbia, il , senza alcuna condivisione con la CP_1 moglie, aveva deciso il trasferimento della famiglia in Sardegna, con iscrizione di in una nuova scuola;
Per_2
- nel 2009 a veniva diagnosticata la Celiachia e “preoccupazioni, Per_2 visite, esami, costi andavano a gravare in via esclusiva sulla ” _1 mentre il continuava a sostenere ingenti spese senza tuttavia CP_1 preoccuparsi del menage famigliare;
- nel 2014 aveva ottenuto dalla moglie la garanzia per un altro CP_1 finanziamento contratto non certo per far fronte alle esigenze della famiglia;
- la , a causa dei problemi di salute, aveva subito una contrazione _1 della propria capacità reddituale, percependo una pensione di euro 1.560,00 mensili, integrata da euro 1.000,00 circa dei proventi della sua attività professionale, e sopportando tutti i costi per la IG e la rata di euro 1.212,95 al mese per il mutuo contratto a copertura delle spese di ristrutturazione e di unificazione dei due immobili poi destinati a casa coniugale nonchè la rata per un prestito personale del resistente in ragione di euro 919,77 mensili, non più pagati dal dopo la richiesta CP_1 di separazione;
- il aveva, al contrario, un reddito netto mensile di oltre 12.000,00 e CP_1 la proprietà di una casa a Milano libera da ogni peso.
si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione ma contestando i fatti posti a sostegno della domanda di addebito, dato che quanto ex adverso dedotto in merito alle cause della separazione non rispondeva alla realtà. Il resistente, inoltre, domandava l'affido condiviso della IG senza opposizione alla collocazione della stessa presso la madre nella casa coniugale, rendendosi disponibile al versamento di un contributo di mantenimento in favore della IG pari ad euro 500,00, oltre spese straordinarie, e chiedendo il ripristino della divisione originaria della casa coniugale sita in Olbia. Il contestava invece la sussistenza dei CP_1 presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto la stessa era ampiamente autosufficiente sotto il profilo economico, e domandava la cessazione dell'addebito sul proprio conto corrente bancario presso la BNL di Milano delle rate mensili del mutuo contratto dalla per l'acquisto della casa di Porto Taverna, con conseguente addebito _1 delle rate de quibus presso un conto intestato alla medesima, quale _1 intestataria dell'immobile in questione. Il tribunale gravato, istruita la causa con produzioni documentali e prova per testi, dichiarava, innanzi tutto, la separazione giudiziale dei coniugi e rigettava la domanda di addebito proposta dalla . Inoltre, dato atto che la IG _1
, nata nel 2003, era nel frattempo divenuta maggiorenne e nell'agosto Per_2
2022 si era trasferita a Milano presso la casa del padre, dichiarava “il non luogo a provvedere” sulle domande di affidamento e collocamento, revocando l'assegnazione della casa coniugale di Olbia disposta in fase presidenziale in favore della , con cui la IG all'epoca conviveva. _1
Quanto ai provvedimenti di natura economica, il giudice di primo grado, dato il
“buon tenore di vita” goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e tenuto conto delle rispettiva capacità reddituale, poneva a carico del l'onere di CP_1 contribuire al mantenimento della versando la somma mensile di euro _1
300,00 e a carico della l'onere di contribuire al mantenimento della _1 IG versando direttamente a l'importo mensile di euro 300,00, “oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie he non rimborsabili dal SSN, universitarie, sportive etc.)”. Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che tutte le precedenti statuizioni sono ormai definitive, perché non oggetto di alcuna censura, ad esclusione di quella relativa alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie relative alle tasse universitarie, oggetto del primo motivo dell'appello principale proposto dalla . _1
A) Dell'appello principale: le spese straordinarie. La con l'appello principale ha, infatti, innanzi tutto contestato la _1 sentenza impugnata nella parte in cui poneva a suo carico il 50% delle spese universitarie anziché il 50% “della fascia massima annuale dell'università pubblica”, sul presupposto che il giudice di primo grado non valutava minimamente la differente capacità reddituale delle parti in relazione ai gravosissimi costi dell'università privata San Raffaele frequentata dalla IG, tanto più tenuto conto che l'iscrizione a tale facoltà non era stata preconcordata con la madre, la quale aveva sempre manifestato la sua contrarietà non potendo contribuire a tali costi. La censura è fondata nei limiti di seguito precisati. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello in esame per genericità ed indeterminatezza delle argomentazioni poste a suo fondamento, dato che, a differenza di quanto dedotto dal , la CP_1
ha chiaramente specificato le ragioni per cui si è doluta della decisione _1 ividere al 50% le spese straordinarie per tasse universitarie, come peraltro si può facilmente inferire dalle compiute difese di controparte sul punto. Ciò posto, secondo la , la statuizione oggetto di censura si fonda su di _1 una valutazione “approssimativa” dei costi necessari per frequentare l'università privata San Raffaele, cui la madre si era sempre opposta, e senza adeguatamente considerare le contrapposte capacità economico-reddituali delle parti, dato che il gode di un reddito tre volte superiore a quello CP_1 della e che “le tasse e la retta dell'Università San Raffaele sono _1 assolutamente sproporzionate e insostenibili dall'appellante in base alle sue capacità reddituali”. Dal canto suo, il Proto ha, invece, evidenziato che “la dott.ssa non _1 versa in alcun modo in una situazione economica così disastrosa come quella che tenta di rappresentare, .. considerando che trattasi di una stimata professionista la quale esercita la propria attività di psicoterapeuta in ben due studi, uno a Milano e l'altro ad Olbia (in cui certamente non è costretta a restare, come incredibilmente asserisce la stessa), oltre a percepire una pensione di oltre €. 1.500,00 mensili ed essere proprietaria di due case, delle quali una a pochissima distanza dal mare che ha deliberatamente deciso di non locare, evidentemente perché priva di questa necessità” e che , dopo Per_2 aver frequentato l'anno accademico 2022-2023 presso la facoltà di chimica di Torino (facendo la pendolare da Milano, supportata economicamente solo dal padre) ha sostenuto i test d'ingresso presso l'Università San Raffaele di Milano e presso le Università statali, apprendendo, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, di essere stata ammessa sia all'Università San Raffaele, che all'Università statale di CA”, scegliendo, quindi, di rimanere a vivere a Milano con conseguenti vantaggi economici, visto che il padre “provvede al suo mantenimento diretto, circostanza pacifica, non sopporta alcuna spesa di vitto, alloggio, mezzi e viaggi da/per Milano e/o Olbia, tutte spese che, invece, accettando di iscriversi a CA (o in altre città diverse da Milano) avrebbe dovuto/dovrebbe sopportare” e, pertanto, “Considerando quindi la minima spesa indispensabile annua, non in termini ipotetici come fatto dall'appellante bensì in termini realistici, e quindi almeno €. 2.520,00 di tasse universitarie dell'Università di CA (rapportato alla fascia massima come richiesto dall'appellante – doc. 3) almeno €. 4.800,00 annui per l'alloggio (€. 400,00x12), la medesima cifra per il vitto mensile ed almeno €. 2.000,00 per spostamenti nelle festività, si avrebbe già solo una spesa di €. 14.120,00 annui, quindi una cifra pressochè uguale a quella attuale, e ciò senza considerare altre spese per vivere quotidianamente la vita universitaria e/o spese per i mezzi pubblici e/o ulteriori spese extra che possono normalmente verificarsi” (grassetto del testo). Orbene, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 7169/24) “Dalla norma appena richiamata emerge con chiarezza che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315—bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337—ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337—bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori [art. 337—ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.]. I diritti dei figli di genitori che non vivono assieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsi. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno”. Nel caso di specie, le spese straordinarie relative all'università della IG
, ed ammontanti a circa 18.000,00 per i primi due anni di corso e ad euro Per_2
15.000,00 per quelli successivi, come da documentazione in atti, sono state suddivise dal giudice di primo grado, al pari di tutte le altre spese straordinarie, al 50% tra i due genitori, “per i medesimi motivi e, soprattutto, per le medesime circostanze fattuali” (vedi sentenza gravata) riportate dal tribunale nella valutazione della reciproca condizione reddituale e patrimoniale delle parti, compiuta secondo le seguenti considerazioni: “Nel caso di specie è emerso che i coniugi in costanza di matrimonio abbiano goduto di un buon tenore di vita derivante dai proventi dell'attività sia del OT sia della
. Il resistente ha documentato parimenti una situazione _1 CP_1 economica caratterizzata dalla contrazione dei redditi derivanti dal fatto che molti dei contratti professionali sottoscritti sono in scadenza o sono già scaduti ad oggi e che quindi, allo stato attuale, risulta essere percettore di un reddito pari a circa € 6.516,23 lordi mensili (in luogo di € 12.000,00 circa netti percepiti negli anni passati con evidente modifica in peius del proprio reddito). Il OT risulta, inoltre, essere proprietario di un immobile a Milano e intestatario di un autoveicolo e di uno scooter nonché utilizzatore in leasing di un autoveicolo Nell'ottica in esame, ritiene il Collegio che debba CP_4 trovare adeguata considerazione e valutazione anche l'età del resistente che, con ogni verosimiglianza, non gli consentirà di svolgere ancora a lungo attività lavorativa professionale autonoma. Del pari, devono essere ulteriormente soppesate le circostanze fattuali, documentalmente provate, secondo le quali il
, durante la vita matrimoniale, si è sobbarcato la maggior parte delle CP_1 spese della famiglia (così come emerge dai pagamenti delle rate di mutuo presenti in atti) e, anche nell'attualità, provveda al mantenimento diretto e alle esigenze della IG , la quale, come si è detto, si è trasferita a Milano e Per_2 vive con il padre a città risaputamente molto costosa e frequenta un'università prestigiosa come la San Raffaele le cui tasse vengono pagate dal padre (la madre ha contribuito ma solo in parte, in misura inferiore al 50%). Per contro la percepisce un reddito annuo che si aggira intorno a € _1
23.000,00 (come risulta dalla dichiarazione dei redditi depositata in atti) una pensione di circa € 1.500,00 e lavora come psicologa in due studi diversi (ad Olbia e a Milano), dimostrando dunque di avere capacità lavorativa. Per lo studio ad Olbia percepisce un canone di locazione dagli altri medici con i quali condivide lo studio e che partecipano alla divisione delle spese. La ricorrente risulta godere, altresì, senza essere gravata da oneri di locazione, dell'intera casa familiare assegnatole in sede di provvedimenti provvisori in cui tuttora risiede (e di cui risulta essere proprietaria del piano terzo), sebbene la IG non viva più con lei. È proprietaria, altresì, di un immobile sito in Porto Taverna che, se non utilizzato, può essere concesso in locazione (potenzialità produttiva) nonché di una porzione di un'immobile (1/9) sito a Milano”. Ciò posto, alla luce di tali argomentazioni, di per sé non oggetto di alcuna censura, ritiene la Corte che, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, nei rapporti interni tra le parti le solo spese universitarie possano essere suddivise in ragione di una quota maggiore a carico del , titolare di CP_1 redditi evidentemente più elevati di quelli della – tanto che in favore di _1 quest'ultima era riconosciuto dal giudice di primo grado un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili - ma in misura non superiore al 60%, posto che, in una valutazione comparativa delle due situazioni economico- patrimoniali, anche la gode di elevata capacità reddituale laddove, pur _1 avendo visto ridurre i proventi della sua attività lavorativa a causa della malattia, continua ad esercitare la sua attività di libero professionista sia su Milano che su Olbia, è proprietaria esclusiva della casa dove vive e di un'altra abitazione a Porto Taverna, che, come evidenziato in sentenza, potrebbe facilmente essere messa a reddito, tenuto anche conto che tutti i costi di alloggio a Milano sono interamente sostenuti dal padre con cui la IG convive (cfr Cass. n. 35710/21: “In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti”).. È evidente, infatti, che, se la ragazza avesse scelto di frequentare il corso universitario in altra città, da un lato, i due genitori avrebbero dovuto certo affrontare costi inferiori di tasse, ma, dall'altro, tale scelta avrebbe inevitabilmente richiesto ulteriori spese per viaggi ed alloggio, tra l'altro non di poco conto, data la distanza tra Milano e CA. Né risulta documentato un valido e tempestivo dissenso della alla _1 scelta della IG di frequentare la facoltà privata di Medicina del San Raffaele di Milano;
scelta, peraltro, corrispondente all'interesse della IG e congrua rispetto alla utilità e sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori e alla loro elevata condizione socioculturale. Il primo motivo di appello principale va, pertanto, accolto nei limiti suddetti, ponendo di conseguenza a carico della il 40% delle spese universitarie _1 anziché il 50%.
B) Dell'appello principale e dell'appello incidentale: i mutui.
ha inoltre censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale: Parte_1
- disponeva la cessazione dell'addebito sul conto corrente intestato al CP_1 delle rate mensili del mutuo contratto dall'ex coniuge con la per CP_3
l'acquisto della casa di Porto Taverna, di proprietà esclusiva della;
_1
- rigettava la pretesa della di accollo alla controparte delle restanti rate _1 del mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale di Olbia e, per l'effetto, disponeva il pagamento delle restanti rate del mutuo a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Dal canto suo, il si è doluto del fatto che il tribunale non poneva CP_1 interamente a carico della il pagamento delle rate residue del mutuo _1 contratto con la CP_3
Orbene, il giudice di primo grado, quanto alla cessazione dell'addebito sul conto corrente intestato al presso la BNL di Milano delle rate mensili del CP_1 mutuo contratto dai coniugi con la per l'acquisto della casa di CP_3
Porto Taverna, di proprietà esclusiva della , riteneva che “per ragioni di _1 giustizia e di equità, atteso che, ad oggi, il vincolo affettivo è venuto meno”, era più equo che “le restanti rate del prefato mutuo vengano corrisposte dal soggetto unico intestatario dell'immobile e, dunque, esclusivamente dalla
”, atteso che “dalla documentazione versata in atti emerge Parte_1 che i coniugi abbiano contratto mutuo cointestato nel 2002 per acquistare una casa sita in Loiri Porto San Paolo, loc. Porto Taverna, che veniva intestata alla
. Sino al 2006 le rate del mutuo risultano pagate da entrambi Parte_1 i coniugi nella misura del 50% per ciascuno, e dal 2006 risultano essere addebitate sul c.c. intestato al resistente fino all'attualità”. Inoltre, quanto alla richiesta della di accollare al l'intera rata del _1 CP_1 mutuo contratto nel 2009 per la copertura delle spese di ristrutturazione ed unificazione dei due immobili costituenti la casa coniugale, uno di proprietà del e l'altro della , la stessa era rigettata dal tribunale, sul CP_1 _1 presupposto che “le rate del suddetto mutuo sono state corrisposte dal CP_1 fino all'anno 2018, e dunque per circa 9 anni, mentre la vi ha _1 ottemperato dall'anno 2018 sino all'attualità, e dunque per circa 6 anni” e
“stante il fatto che ciascuna delle odierne parti è proprietaria di uno dei due appartamenti che compongono la casa coniugale e considerata la diversa capacità reddituale, si ritiene conforme a giustizia che tale mutuo gravi in parti eguali su ciascuno dei coniugi all'epoca contraenti, di talchè le restanti rate del mutuo ancora in essere dovranno essere saldate da entrambe le parti al 50% per ciascuna”. Ciò posto, come ammesso anche dal (vedi pagg. 11 e ss. comparsa di CP_1 costituzione), l'appello è fondato nella parte in cui entrambe le parti hanno eccepito che il tribunale, erroneamente, riteneva attualmente sussistenti due diversi mutui, il primo quello contratto nel 2002 ed il secondo quello contratto nel 2009, e non si avvedeva del fatto che con il secondo mutuo del 2009, stipulato da entrambe le parti con la per euro 210.000,00, era CP_3 invece stato estinto il primo mutuo, st re da parte di entrambe le parti nel 2002 con per l'acquisto della casa di Porto Taverna. CP_5
Estinto il primo mutuo, allo stato, è, quindi, in essere solo il mutuo contratto nel 2009 ed il cui residuo importo veniva addebitato sul conto corrente del
. CP_1
Non vi è però prova di come siano stati effettivamente utilizzati tali somme, pari a circa 75.000,00. Secondo il tribunale per la ristrutturazione della casa familiare, come peraltro allegato dalla stessa nel suo ricorso _1 introduttivo del giudizio, seppur con la precisazione che in realtà le somme erano state gestite dal marito (“Ed ancora al fine di reperire le provviste necessarie per far fronte ai lavori di ristrutturazione della casa di Olbia veniva acceso altro mutuo di € 210.000,00 euro garantito dalla casa di proprieta' della deducente e sita in Porto Taverna. (doc 6). Si rileva che le somme mutuate dall' Istituto di Credito e garantite con ipoteca sull'immobile di proprieta' della deducente non sono mai transitate sul conto corrente della medesima trattandosi di una operazione gestita direttamente dal marito”). Per tali ragioni, secondo la il mutuo residuo del 2009 deve gravare _1 interamente sul , al quale sarebbero state versate le somme rimanenti CP_1 una volta estinto il primo mutuo, mentre secondo il deve gravare CP_1 interamente sulla , posto che con il secondo mutuo, in gran parte _1 pagato dall'appellato, era stato integralmente estinto il mutuo contratto per l'acquisto della casa a lei intestata. Orbene, ad avviso della Corte - preso atto della sussistenza di un solo mutuo stipulato da entrambi gli ex coniugi nel 2009, in parte per estinguere il precedente mutuo del 2002 ed in parte per avere liquidità, e tenuto conto che in difetto di prova del concreto utilizzo di tali somme, avendo comunque le parti stipulato congiuntamente il mutuo può ragionevolmente presumersi che le somme relative erano finalizzate a garantire i bisogni comuni della famiglia - tale mutuo deve continuare ad essere onorato da entrambe le parti al 50% per ciascuna, come di fatto deciso nella sentenza impugnata, ferma la statuizione di cessazione dell'addebito in via esclusiva delle rate sul conto corrente del in quanto ingiustificato a fronte della sua cointestazione. CP_1
Conseguentemente, seppur per ragioni parzialmente diverse, le statuizioni oggetto di censura vanno, quindi, confermate, posto che, come evidenziato in sentenza, le modalità di pagamento del mutuo contratto nel 2002 da entrambe le parti – fino al 2006 le rate erano pagate da entrambe e poi successivamente dal solo – sono state il frutto di una azione volontaria giustificata dalla CP_1 solidarietà familiare e dall'inequivocabile “adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., valutandosi quale manifestazione del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia e di solidarietà coniugale” mentre, una volta venuto meno il vincolo familiare ed estinto il precedente mutuo mediante la stipulazione di un nuovo finanziamento in costanza di matrimonio in parte utilizzato per reperire nuova liquidità, le rate future non possono che essere suddivise secondo quanto pattuito dalle stesse parti nel contratto di mutuo, e cioè al 50% ciascuno. Le censure avanzate sul punto da entrambe le parti vanno, quindi, rigettate.
C) Dell'appello incidentale: la decorrenza del contributo al mantenimento della IG e la restituzione di quanto versato dal
. CP_1
Con l'appello incidentale ha censurato la sentenza nella parte in CP_1 cui poneva a carico della un contributo al mantenimento per la IG _1
“con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza”, dato che Per_2 lo stesso tribunale evidenziava in sentenza che la IG si era trasferita a Per_2
Milano fin da agosto 2022 e per tale motivo rigettava la domanda di contributo al mantenimento formulata dalla , con la conseguenza che “non si _1 comprende perché in tutto questo periodo (ossia dall'agosto 2022 al dicembre 2024, data di pronuncia della sentenza) la dott.ssa dovrebbe essere _1 priva del relativo obbligo di mantenimento nei confronti della IG, motivo per il quale si richiede che il suddetto capo 7) venga riformulato con la previsione che l'obbligo di contribuzione della nei confronti della IG, a titolo di _1 mantenimento, abbia decorrenza d i agosto 2022”. Inoltre, il , premesso che nel corso del giudizio di primo grado il tribunale CP_1 non si pronunciava sulle sue reiterate richieste di modifica delle condizioni di separazione adottate in sede di udienza presidenziale in seguito al trasferimento di , ha, altresì, chiesto che la sia tenuta a restituire Per_2 _1 in suo favore quanto versato all'ex coniuge per la IG da agosto 2022 Per_2 alla data di pubblicazione della sentenza appellata, ritenendo “assurdo, infatti, che il corrispondesse alla moglie il mantenimento per la IG, a fronte CP_1 della presenza della stessa in casa propria e, dunque, del mantenimento diretto della stessa”. Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (cfr per tutte Cass. n. 17570/23) che “In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza”. Peraltro, nel caso di specie, il tribunale non accoglieva la domanda di contributo al mantenimento della IG formulata dal per la prima volta CP_1 con l'istanza di modifica delle condizioni di separazione in data 14.12.2022 ma quella, alternativa, proposta sempre dal con la medesima istanza, di CP_1 versamento diretto in favore di (concludeva, infatti, il in tale Per_2 CP_1 istanza di modifica affinchè il tribunale disponesse “il versamento dell'assegno di mantenimento da parte della dott.ssa per la IG pari _1 Persona_3 ad €. 500,00 e/o la diversa somma riten , da corrisp vore del dott. che si occupa del relativo mantenimento della IG, o CP_1 direttamente in favore della stessa ” e il tribunale disponeva in sentenza Per_4 che il contributo fosse versato dalla madre direttamente alla IG e non al genitore convivente). Nessuna delle due parti si è doluta di tale decisione, adottata dal giudice di primo grado nonostante la IG non abbia partecipato al giudizio ed in mancanza, quindi, di espressa domanda della stessa, in contrasto con quanto da sempre sostenuto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 34100/21). Conseguentemente, la Corte non solo non può riformare la sentenza sul punto in difetto di specifico motivo di appello ma neppure riconoscere in favore della IG, in difetto di sua domanda, ovvero del padre, in difetto di specifico gravame sul fatto che il contributo non sia stato riconosciuto in suo favore, il contributo per il periodo precedente la pubblicazione della sentenza. Al contrario, posto che la modifica delle determinazioni in punto di contributo al mantenimento della IG era stata chiesta, in forza del suo trasferimento a Milano, fin dal 14.12.2022, è evidente che da tale data era venuto meno l'obbligo del di contribuire al mantenimento della IG, con sé convivente CP_1
(cfr Cass. n. 4224/21: “La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”). Pertanto, la va dichiarata tenuta a restituire quanto percepito a tale _1 titolo da dicembre 2022 a dicembre 2024 per un totale di euro 12.000,00 (euro 500,00 per 24 mesi). Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite anche di questo grado di giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. CP_1
746/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, pone a carico della il 40% delle spese straordinarie universitarie e la dichiara tenuta a _1 restituire, per il titolo di cui è causa, in favore del la somma di euro CP_1
12.000,00; conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Sassari il 22/7/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Cinzia Caleffi