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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 1.7.2025, nella causa civile iscritta al n.4658/24 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Rizzelli, in virtù di procura speciale alle liti resa in calce e su foglio separato dall'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
Rappresentata e difesa dall' avv.to Marco Rossi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta, procuratore domiciliatario
- opposta -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dall'opponente, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali
1 di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del
16.12.2024, il giudice accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava all'opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Alla successiva udienza del 8.4.2025, sulle eccezioni sollevate da parte opponente, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
1.7.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione scelto dall'opposta sia fondata e meriti accoglimento.
Risulta documentalmente che la società opposta, dopo l'invito di questo giudice, abbia fissato la mediazione per il giorno 23.1.2025 in via telematica dinanzi al Mediatore designato della società
con sede in Reggio Emilia, avv. Alessia Tirelli del Foro di Reggio Emilia. Parte_2
Per questo motivo l'opponente riteneva di non partecipare eccependo la incompetenza per territorio dell'Organismo di Mediazione scelto dall'opposta.
Osserva il giudice che l'articolo 4, comma 1, D. L.vo 28/2010 e successive modifiche, stabilisce:
“La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La
2 competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.” Inoltre sempre l'art.4 relativamente alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione rinvia alle regole del codice di procedura civile, nella sezione dedicata alla competenza per territorio del giudice, in particolare agli artt. dal
18 al 30 bis c.p.c.. Da ciò consegue che la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo la cui sede coincide con quella del luogo del giudice territorialmente competente. La possibilità che la mediazione avvenga in modalità telematica è stata prevista dal legislatore al fine precipuo del suo effettivo svolgimento, in quanto una o entrambe le parti possono essere domiciliate/residenti in posti diversi dal foro giudiziario competente territorialmente per il giudizio e, perciò, distanti dalla sede dell'Organismo di Mediazione territorialmente competente. Perciò è stato consentito che lo svolgimento degli incontri possa avvenire tramite collegamenti audiovisivi da remoto in grado di garantire il reciproco ascolto e visibilità di tutti i soggetti collegati dinanzi al
Mediatore incaricato dall'Organismo territorialmente competente. Ciò significa, però, che l'Organismo di Mediazione scelto deve avere la sua sede nel territorio del giudice competente a conoscere della lite, tant'è che la deroga territoriale dell'Organismo è consentita, ma solo su accordo di tutte le parti coinvolte. Pertanto, laddove una delle parti, come nel caso de quo, non sia d'accordo, la deroga territoriale dell'Organismo di mediazione non può operare. La competenza territoriale dell'organismo di mediazione, perciò, non subisce spostamenti qualora la mediazione avvenga in modalità telematica posto che detta procedura, proprio per il caso in cui le parti del giudizio, o una di esse sia distante dalla sede dell'Organismo di Mediazione territorialmente competente, consente lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi da remoto in grado di garantire il reciproco ascolto e visibilità di tutti i soggetti collegati, ciò al fine di garantire la partecipazione dei soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura.
Non rileva la circostanza che l'Organismo adito dalla società opposta abbia un accordo con altro
Organismo di mediazione (Aequitas) avente sede in Lecce. Tant'è che l'incontro non è stato fissato presso la sede di Aequitas in Lecce ma era stato fissato per tutte le parti, solo ed esclusivamente in via telematica per il giorno 23.1.2025, dinanzi al mediatore, avv. Alessia Tirelli del Foro di Reggio
Emilia e presso la sede dell'Organismo di Mediazione della società con sede in Parte_2
Reggio Emilia e non in Lecce, dove è incardinato il presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato decreto, la domanda va dichiarata improcedibile se, a seguito di invito del giudice ad intraprendere la mediazione delegata, questa non venga effettuata.
La giurisprudenza di merito sul punto è conforme nel ritenere che il procedimento di mediazione introdotto dinanzi ad Organismo incompetente per territorio equivale ad omissione se non addirittura ad inesistenza della mediazione. In tal senso Tribunale di Milano (sentenza n. 220 del
3 13.1.2023) che ha statuito che, in materia di controversie aventi ad oggetto questioni bancarie, come nel ns. caso, è improcedibile la domanda avanzata dinanzi ad Organismo di Mediazione incompetente per territorio. Dello stesso tenore le più recenti sentenze del Tribunale di Vasto dell'11.12.2024; del Tribunale di Civitavecchia del 18.12.2024; del Tribunale di Salerno sentenza n. 865 del 16.2.2024 e del Tribunale di Modena sentenza n. 405 del 15.2.2024.
In particolare la sentenza n.327 del 22.3.2024 emessa dal Tribunale di Mantova si attaglia al caso si specie : “In materia di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti mediante domanda congiunta ad altro organismo. La presentazione della domanda presso un organismo territorialmente incompetente determina l'inefficacia della stessa e del conseguente procedimento di mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale. Non vale a sanare l'incompetenza territoriale dell'organismo adito il fatto che questo abbia successivamente stipulato un accordo ex art. 7 comma 2 lett. c) D.M. n. 180/2010 con un organismo avente sede nel circondario competente per lo svolgimento del procedimento nei suoi locali. Tale norma regolamentare, infatti, consente all'organismo competente solo di avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi convenzionati per lo svolgimento della mediazione, ma non modifica i criteri di individuazione dell'organismo territorialmente competente stabiliti dall'art. 4 D.Lgs. n. 28/2010. Il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione, pur non avendo natura perentoria, non incide sulla necessità che la domanda sia presentata presso un organismo territorialmente competente, pena l'inefficacia della procedura e la conseguente improcedibilità dell'azione giudiziale”.
Ed ancora Tribunale di Verbania sentenza n. 465 del 29.11.2024 “In materia di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo avente sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia. La presentazione dell'istanza presso un Organismo territorialmente incompetente determina l'inammissibilità della mediazione e il mancato avveramento della condizione di procedibilità, non essendo sufficiente la mera indicazione sul sito del Ministero della
Giustizia di una sede secondaria dell'Organismo nel circondario competente, qualora non ne sia dimostrata l'effettiva esistenza. Nelle controversie introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, con la conseguenza che, in caso di mancato o invalido esperimento della stessa, alla pronuncia di improcedibilità consegue la
4 revoca del decreto ingiuntivo. Qualora il giudice abbia già assegnato il termine per l'espletamento della mediazione e questa non sia stata validamente esperita presso un Organismo competente, non
è possibile concedere un nuovo termine né disporre la riassunzione del procedimento davanti all'Organismo territorialmente competente, essendo tale facoltà prevista solo nel caso in cui la mediazione sia stata instaurata prima del giudizio”.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda di pagamento avanzata da Controparte_1 nei confronti di e, quindi, revoca il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 639/2024, immediatamente esecutivo, emesso il 3.4.2024 dal giudice del Tribunale di
Lecce, sezione commerciale, con il quale richiedeva il Controparte_1 pagamento della somma di €. 43.753,77, oltre interessi e spese i procedura, a Parte_1
per aver intrapreso la procedura di mediazione delegata dinanzi ad Organismo di
[...]
Mediazione incompetente per territorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa Controparte_1 ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa, in particolare accoglie l'eccezione di improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale, e revoca il decreto ingiuntivo n.639/2024 emesso dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in data 3.4.2024, ritualmente notificato, con il quale in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, ha richiesto a il Parte_1 pagamento della somma di €. 43.753.77, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore dell'opponente avv. Stefano Rizzelli, antistatario, e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad
€.259,00 per spese e oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 1.7.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 1.7.2025, nella causa civile iscritta al n.4658/24 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Rizzelli, in virtù di procura speciale alle liti resa in calce e su foglio separato dall'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
Rappresentata e difesa dall' avv.to Marco Rossi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e riposta, procuratore domiciliatario
- opposta -
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dall'opponente, comparsa di risposta depositata telematicamente dalla società opposta), sia i verbali
1 di causa, nonché le memorie istruttorie e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa a seguito dell'udienza del
16.12.2024, il giudice accoglieva la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava all'opposta il termine per la mediazione obbligatoria, che, però, dava esito negativo.
Alla successiva udienza del 8.4.2025, sulle eccezioni sollevate da parte opponente, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
1.7.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione scelto dall'opposta sia fondata e meriti accoglimento.
Risulta documentalmente che la società opposta, dopo l'invito di questo giudice, abbia fissato la mediazione per il giorno 23.1.2025 in via telematica dinanzi al Mediatore designato della società
con sede in Reggio Emilia, avv. Alessia Tirelli del Foro di Reggio Emilia. Parte_2
Per questo motivo l'opponente riteneva di non partecipare eccependo la incompetenza per territorio dell'Organismo di Mediazione scelto dall'opposta.
Osserva il giudice che l'articolo 4, comma 1, D. L.vo 28/2010 e successive modifiche, stabilisce:
“La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La
2 competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.” Inoltre sempre l'art.4 relativamente alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione rinvia alle regole del codice di procedura civile, nella sezione dedicata alla competenza per territorio del giudice, in particolare agli artt. dal
18 al 30 bis c.p.c.. Da ciò consegue che la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo la cui sede coincide con quella del luogo del giudice territorialmente competente. La possibilità che la mediazione avvenga in modalità telematica è stata prevista dal legislatore al fine precipuo del suo effettivo svolgimento, in quanto una o entrambe le parti possono essere domiciliate/residenti in posti diversi dal foro giudiziario competente territorialmente per il giudizio e, perciò, distanti dalla sede dell'Organismo di Mediazione territorialmente competente. Perciò è stato consentito che lo svolgimento degli incontri possa avvenire tramite collegamenti audiovisivi da remoto in grado di garantire il reciproco ascolto e visibilità di tutti i soggetti collegati dinanzi al
Mediatore incaricato dall'Organismo territorialmente competente. Ciò significa, però, che l'Organismo di Mediazione scelto deve avere la sua sede nel territorio del giudice competente a conoscere della lite, tant'è che la deroga territoriale dell'Organismo è consentita, ma solo su accordo di tutte le parti coinvolte. Pertanto, laddove una delle parti, come nel caso de quo, non sia d'accordo, la deroga territoriale dell'Organismo di mediazione non può operare. La competenza territoriale dell'organismo di mediazione, perciò, non subisce spostamenti qualora la mediazione avvenga in modalità telematica posto che detta procedura, proprio per il caso in cui le parti del giudizio, o una di esse sia distante dalla sede dell'Organismo di Mediazione territorialmente competente, consente lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi da remoto in grado di garantire il reciproco ascolto e visibilità di tutti i soggetti collegati, ciò al fine di garantire la partecipazione dei soggetti coinvolti nello svolgimento della procedura.
Non rileva la circostanza che l'Organismo adito dalla società opposta abbia un accordo con altro
Organismo di mediazione (Aequitas) avente sede in Lecce. Tant'è che l'incontro non è stato fissato presso la sede di Aequitas in Lecce ma era stato fissato per tutte le parti, solo ed esclusivamente in via telematica per il giorno 23.1.2025, dinanzi al mediatore, avv. Alessia Tirelli del Foro di Reggio
Emilia e presso la sede dell'Organismo di Mediazione della società con sede in Parte_2
Reggio Emilia e non in Lecce, dove è incardinato il presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato decreto, la domanda va dichiarata improcedibile se, a seguito di invito del giudice ad intraprendere la mediazione delegata, questa non venga effettuata.
La giurisprudenza di merito sul punto è conforme nel ritenere che il procedimento di mediazione introdotto dinanzi ad Organismo incompetente per territorio equivale ad omissione se non addirittura ad inesistenza della mediazione. In tal senso Tribunale di Milano (sentenza n. 220 del
3 13.1.2023) che ha statuito che, in materia di controversie aventi ad oggetto questioni bancarie, come nel ns. caso, è improcedibile la domanda avanzata dinanzi ad Organismo di Mediazione incompetente per territorio. Dello stesso tenore le più recenti sentenze del Tribunale di Vasto dell'11.12.2024; del Tribunale di Civitavecchia del 18.12.2024; del Tribunale di Salerno sentenza n. 865 del 16.2.2024 e del Tribunale di Modena sentenza n. 405 del 15.2.2024.
In particolare la sentenza n.327 del 22.3.2024 emessa dal Tribunale di Mantova si attaglia al caso si specie : “In materia di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti mediante domanda congiunta ad altro organismo. La presentazione della domanda presso un organismo territorialmente incompetente determina l'inefficacia della stessa e del conseguente procedimento di mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale. Non vale a sanare l'incompetenza territoriale dell'organismo adito il fatto che questo abbia successivamente stipulato un accordo ex art. 7 comma 2 lett. c) D.M. n. 180/2010 con un organismo avente sede nel circondario competente per lo svolgimento del procedimento nei suoi locali. Tale norma regolamentare, infatti, consente all'organismo competente solo di avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi convenzionati per lo svolgimento della mediazione, ma non modifica i criteri di individuazione dell'organismo territorialmente competente stabiliti dall'art. 4 D.Lgs. n. 28/2010. Il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione, pur non avendo natura perentoria, non incide sulla necessità che la domanda sia presentata presso un organismo territorialmente competente, pena l'inefficacia della procedura e la conseguente improcedibilità dell'azione giudiziale”.
Ed ancora Tribunale di Verbania sentenza n. 465 del 29.11.2024 “In materia di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo avente sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia. La presentazione dell'istanza presso un Organismo territorialmente incompetente determina l'inammissibilità della mediazione e il mancato avveramento della condizione di procedibilità, non essendo sufficiente la mera indicazione sul sito del Ministero della
Giustizia di una sede secondaria dell'Organismo nel circondario competente, qualora non ne sia dimostrata l'effettiva esistenza. Nelle controversie introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, con la conseguenza che, in caso di mancato o invalido esperimento della stessa, alla pronuncia di improcedibilità consegue la
4 revoca del decreto ingiuntivo. Qualora il giudice abbia già assegnato il termine per l'espletamento della mediazione e questa non sia stata validamente esperita presso un Organismo competente, non
è possibile concedere un nuovo termine né disporre la riassunzione del procedimento davanti all'Organismo territorialmente competente, essendo tale facoltà prevista solo nel caso in cui la mediazione sia stata instaurata prima del giudizio”.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda di pagamento avanzata da Controparte_1 nei confronti di e, quindi, revoca il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 639/2024, immediatamente esecutivo, emesso il 3.4.2024 dal giudice del Tribunale di
Lecce, sezione commerciale, con il quale richiedeva il Controparte_1 pagamento della somma di €. 43.753,77, oltre interessi e spese i procedura, a Parte_1
per aver intrapreso la procedura di mediazione delegata dinanzi ad Organismo di
[...]
Mediazione incompetente per territorio.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa Controparte_1 ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa, in particolare accoglie l'eccezione di improcedibilità della domanda per incompetenza territoriale, e revoca il decreto ingiuntivo n.639/2024 emesso dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in data 3.4.2024, ritualmente notificato, con il quale in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, ha richiesto a il Parte_1 pagamento della somma di €. 43.753.77, oltre interessi come da domanda e spese e competenze del procedimento monitorio.
2. Condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del procuratore dell'opponente avv. Stefano Rizzelli, antistatario, e che si liquidano in €.3.500,00, oltre ad
€.259,00 per spese e oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 1.7.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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