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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa
IL MA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3579 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto altri contratti d'opera
t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vertenza, giusta procura Parte_1 in atti e come in atti domiciliato;
-ATTORE-
e
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio la Parte_1 per accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di essa convenuta Controparte_1 per il disservizio da distacco di linea internet e rete fissa procurato alla tabaccheria di sua proprietà e, per l'effetto, sentire condannare la medesima risarcimento Controparte_2 dei danni patiti.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto di essere titolare di una tabaccheria;
di aver attivato per tale attività una utenza telefonica voce e internet fibra con che per il CP_1 periodo dal 23/11/18 alla data del 04/02/19 l'utenza telefonica risultava distaccata, nonostante le segnalazioni inviate e rimaste inevase;
che, pertanto, veniva costretto a sottoscrivere nuovo contratto telefonico con ulteriore gestore;
che, nelle more, subiva danni a vario titolo, quantificati in 9.460,00 euro.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, sicché, in data 06.03.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Non venivano, poi, formulate richieste istruttorie;
la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024. *
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
È principio pacifico ed incontestato che gravi sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Specificamente, in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento, il danneggiato dovrà soltanto allegare l'inadempimento ma dovrà rigorosamente dimostrare il titolo della pretesa ed il danno subito, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Orbene avrebbe dovuto comprovare precisamente non solo il periodo di interruzione del Pt_1 servizio ma anche indicare anche quali e quante attività non aveva potuto espletare e che incidenza ciò aveva avuto sui propri introiti.
Solo in tal modo sarebbe stato possibile la configurazione di un pregiudizio suscettibile di risarcimento.
Invece, dal corredo probatorio di natura documentale, non solo non risulta certo il periodo di interruzione del servizio e, precisamente il termine della suddetta interruzione che parte attrice fa coincidere con la stipula di nuovo contratto non versato in atti, ma non vi è nemmeno la prova del volume di affari persi.
Le spese di lite si intendono compensate in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M
Il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.12.2025
Il GOP
Dott.ssa IL MA
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa
IL MA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 3579 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto altri contratti d'opera
t r a
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vertenza, giusta procura Parte_1 in atti e come in atti domiciliato;
-ATTORE-
e
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio la Parte_1 per accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di essa convenuta Controparte_1 per il disservizio da distacco di linea internet e rete fissa procurato alla tabaccheria di sua proprietà e, per l'effetto, sentire condannare la medesima risarcimento Controparte_2 dei danni patiti.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto di essere titolare di una tabaccheria;
di aver attivato per tale attività una utenza telefonica voce e internet fibra con che per il CP_1 periodo dal 23/11/18 alla data del 04/02/19 l'utenza telefonica risultava distaccata, nonostante le segnalazioni inviate e rimaste inevase;
che, pertanto, veniva costretto a sottoscrivere nuovo contratto telefonico con ulteriore gestore;
che, nelle more, subiva danni a vario titolo, quantificati in 9.460,00 euro.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, sicché, in data 06.03.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Non venivano, poi, formulate richieste istruttorie;
la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2024. *
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
È principio pacifico ed incontestato che gravi sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Specificamente, in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento, il danneggiato dovrà soltanto allegare l'inadempimento ma dovrà rigorosamente dimostrare il titolo della pretesa ed il danno subito, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Orbene avrebbe dovuto comprovare precisamente non solo il periodo di interruzione del Pt_1 servizio ma anche indicare anche quali e quante attività non aveva potuto espletare e che incidenza ciò aveva avuto sui propri introiti.
Solo in tal modo sarebbe stato possibile la configurazione di un pregiudizio suscettibile di risarcimento.
Invece, dal corredo probatorio di natura documentale, non solo non risulta certo il periodo di interruzione del servizio e, precisamente il termine della suddetta interruzione che parte attrice fa coincidere con la stipula di nuovo contratto non versato in atti, ma non vi è nemmeno la prova del volume di affari persi.
Le spese di lite si intendono compensate in ragione della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M
Il GOP, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10.12.2025
Il GOP
Dott.ssa IL MA
pag. 2/2