Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01623/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione
della sentenza n. -OMISSIS- emessa a seguito del giudizio iscritto al R.G.N. -OMISSIS- resa dal Tribunale Civile di Lecce il 17/05/2025 notificata il 21/05/2025, con distrazione in favore dell’avvocato -OMISSIS-, dichiaratosi anticipatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa CH SU e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Del Vecchio per le parti ricorrenti e l’Avvocato dello Stato S. Libertini per l'Amministrazione statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza riportata in epigrafe n. -OMISSIS-, emessa a seguito del giudizio iscritto al R.G. n.-OMISSIS-, pubblicata in data 17.05.2025, notificata ai fini dell’esecuzione in data 21.05.2025, al Ministero della Difesa, e passata in giudicato, - a seguito di mancata proposizione di impugnazione (come da certificazione del 4 luglio 2025 del Cancelliere del Tribunale Civile di Lecce) il Tribunale Civile di Lecce ha accolto la domanda formulata da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- e per l’effetto, ha accertato la responsabilità del Ministero della Difesa in ordine al danno riportato dagli attori per il decesso del congiunto -OMISSIS- -OMISSIS-. Pertanto, con la predetta sentenza, il Tribunale Civile di Lecce ha condannato “ il Ministero della Difesa al pagamento in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- della somma di € 250.304,00,e di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- della somma di € 211.194,00ciascuno, tutte da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino ad agosto2014 e dalla pronuncia al saldo;2)Rigetta ogni ulteriore pretesa;3)Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- in solido delle spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 22.426,000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; 4)Pone definitivamente a carico del convenuto le spese occorse per la consulenza tecnica d’ufficio espletata, separatamente liquidate ”.
2.Con ricorso di ottemperanza notificato il 23 ottobre 2025 e depositato in giudizio il 16 ottobre 2025, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della predetta sentenza n. -OMISSIS-, con richiesta di ordinare al Ministero della Difesa di eseguire il pagamento nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- della somma di euro 250.304,00 oltre interessi legali dal 31 agosto 2014 sino al 30.08.2025 sulla predetta somma annualmente devalutata, pari ad euro 29.594,57 per complessivi euro 279.898,58 e successivi interessi sino al soddisfo; al pagamento nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- e del Sig. -OMISSIS- la somma di euro 211.194,00 per ciascuno oltre interessi legali dal 31 agosto 2014 sino al 31.08.2025 sulla predetta somma annualmente devalutata, pari ad euro 24.970,40 per complessivi euro 236.164,40, per ciascuno e successivi interessi sino al soddisfo; al pagamento nei confronti dell’avv. -OMISSIS-, delle competenze liquidate nella sentenza per complessivi euro 33.963,95. b) assegnare al Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., un termine non superiore a trenta giorni, sotto comminatoria di nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell'ente inadempiente; c)condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Il 28.10.2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero della Difesa intimato.
4. Il 18 dicembre 2025, l’Avvocatura erariale ha depositato, per conto del Ministero resistente, Speciali Ordini di Pagamento, attestanti gli integrali pagamenti effettuati dal predetto Ministero a favore dei ricorrenti nelle misure stabilite dalla sentenza n. -OMISSIS- emessa a seguito del giudizio iscritto al R.G.N. -OMISSIS- resa dal Tribunale Civile di Lecce il 17/05/2025.
5. Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025, il difensore dei ricorrenti ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell’avvenuto integrale pagamento, da parte del Ministero resistente, delle somme a favore dei ricorrenti, pertanto la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso di ottemperanza è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenuta documentazione di S.O.P. del Ministero resistente a favore dei ricorrenti, e quindi dell’avvenuto pagamento delle somme previste nella sentenza n. -OMISSIS- emessa a seguito del giudizio iscritto al R.G.N. -OMISSIS- resa dal Tribunale Civile di Lecce il 17/05/2025, confermato dal difensore dei ricorrenti a verbale nella camera di consiglio del 18.12.2025, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”, come - peraltro - da esplicita richiesta in tal senso espressa a verbale dal difensore dei ricorrenti.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
7. Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale e l’evoluzione della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TR Moro, Presidente FF
CH SU, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH SU | TR Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.