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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4956 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in alla Via Diaz n. 11, Pt_1 Pt_1
domicilia per legge
Appellante
E
, , tutti nella qualità di unici eredi CP_1 CP_2 CP_3
legittimi del de cuius rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Mazza Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ottaviano (Na), via Piediterra
n.15/24
Appellati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Persona_1
l'ordinanza ingiunzione n. 250 prot. n. 019964 del 24.04.2017, notificata in data
10.05.2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, quale titolare dell'omonimo studio di ragioniere e perito commerciale, della somma di € 12.090,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni delle norme in materia di lavoro, art 3 d.l.
12/2002 e succ. modifiche.
Eccepiva all'uopo la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto priva di motivazione e la mancata indicazione degli elementi sulla cui base era stata determinata la sanzione;
l'insussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato con Controparte_4
Si costituiva ritualmente la rilevando Controparte_5
la fondatezza delle indagini ispettive svolte, il valore di piena prova del verbale di accertamento, nonché, l'infondatezza delle doglianze di controparte.
Il Tribunale di Nola, con sent. n. 788/2021, pubblicata in data 22.04.2021, così statuiva: “a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 250 prot. n. 019964 del 24.04.2017, oggetto di causa;
b) condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente liquidate in € 264,00 per spese e € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore Luigi
Mazza, dichiaratosi anticipatario”.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.05.2021, l' Parte_1
impugnava tale decisione lamentando una erronea valutazione della tempestività dell'opposizione e del materiale probatorio raccolto. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'opposizione proposta dal
. Per_1
Quest'ultimo si è ritualmente costituito ed ha eccepito l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto nel merito.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
all'esito dell'udienza del 13.10.2021 (tenuta secondo le modalità di cui al'art. 127 ter c.p.c.), depositate ritualmente le note di trattazione scritta, veniva rinviata;
subiva, quindi, due rinvii d'ufficio; successivamente la causa veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e ne veniva anticipata la trattazione all'udienza del 27.05.2025.
Nelle more decedeva parte appellata e, pertanto, il giudizio veniva interrotto.
Riassunta la causa dall' con ricorso depositato in data 27.06.2025 e Parte_1
costituitisi gli eredi di alla prima udienza di trattazione del Persona_1 14.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010 e
27650/2018).
Trattandosi di obbligazione di pagamento non trasmissibile agli eredi deve dichiararsi il non luogo a provvedere anche in ordine alle spese di lite e al contributo unificato (così da ultimo Cassazione civile sez. II, sent. n. 25440/25).
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2403/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici, in alla Via Diaz n. 11, Pt_1 Pt_1
domicilia per legge
Appellante
E
, , tutti nella qualità di unici eredi CP_1 CP_2 CP_3
legittimi del de cuius rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Mazza Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ottaviano (Na), via Piediterra
n.15/24
Appellati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Persona_1
l'ordinanza ingiunzione n. 250 prot. n. 019964 del 24.04.2017, notificata in data
10.05.2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, quale titolare dell'omonimo studio di ragioniere e perito commerciale, della somma di € 12.090,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazioni delle norme in materia di lavoro, art 3 d.l.
12/2002 e succ. modifiche.
Eccepiva all'uopo la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto priva di motivazione e la mancata indicazione degli elementi sulla cui base era stata determinata la sanzione;
l'insussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato con Controparte_4
Si costituiva ritualmente la rilevando Controparte_5
la fondatezza delle indagini ispettive svolte, il valore di piena prova del verbale di accertamento, nonché, l'infondatezza delle doglianze di controparte.
Il Tribunale di Nola, con sent. n. 788/2021, pubblicata in data 22.04.2021, così statuiva: “a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 250 prot. n. 019964 del 24.04.2017, oggetto di causa;
b) condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente liquidate in € 264,00 per spese e € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione al procuratore Luigi
Mazza, dichiaratosi anticipatario”.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.05.2021, l' Parte_1
impugnava tale decisione lamentando una erronea valutazione della tempestività dell'opposizione e del materiale probatorio raccolto. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'opposizione proposta dal
. Per_1
Quest'ultimo si è ritualmente costituito ed ha eccepito l'infondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto nel merito.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
all'esito dell'udienza del 13.10.2021 (tenuta secondo le modalità di cui al'art. 127 ter c.p.c.), depositate ritualmente le note di trattazione scritta, veniva rinviata;
subiva, quindi, due rinvii d'ufficio; successivamente la causa veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e ne veniva anticipata la trattazione all'udienza del 27.05.2025.
Nelle more decedeva parte appellata e, pertanto, il giudizio veniva interrotto.
Riassunta la causa dall' con ricorso depositato in data 27.06.2025 e Parte_1
costituitisi gli eredi di alla prima udienza di trattazione del Persona_1 14.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010 e
27650/2018).
Trattandosi di obbligazione di pagamento non trasmissibile agli eredi deve dichiararsi il non luogo a provvedere anche in ordine alle spese di lite e al contributo unificato (così da ultimo Cassazione civile sez. II, sent. n. 25440/25).
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro