TAR
Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2026, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06055/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 25/03/2026
N. 05537 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06055/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6055 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare n. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 22/03/2024 e notificato al ricorrente in data 04/04/2024; N. 06055/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Il ricorrente in epigrafe propone ricorso avverso il decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare n. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 22/03/2024 e notificato al ricorrente in data
04/04/2024.
Espone il ricorrente che in data 28/07/2020 veniva presentata da-OMISSIS-, datore di lavoro, la domanda di emersione da lavoro irregolare in favore del ricorrente. Tuttavia, in data 06/02/2021, il sig. -OMISSIS- decedeva ed alla prima convocazione delle parti, effettuata in data 11/11/2022, veniva contestata al lavoratore la carenza del requisito alloggiativo e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti interessate al procedimento prima del decesso del promittente datore di lavoro.
Chiede l'annullamento del decreto di rigetto ed a tal fine deduce:
ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 103 COMMA 9 D.L. 34/20 E TRAVISAMENTO DEI
PRESUPPOSTI DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE.
L'Amministrazione si è costituita depositando documenti ed insistendo per il rigetto.
La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 17 marzo 2026.
Il ricorso deve essere respinto.
Occorre premettere in fatto ed in diritto quanto segue: N. 06055/2024 REG.RIC.
- risulta in atti che il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro, determinando di fatto la carenza del requisito previsto dall'art.103 c. 4 d.l. 34/2020 convertito in legge77/2020;
- la promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro deceduto, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, non può essere equiparata in alcun modo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- la ratio della disposizione di cui al citato art.103 comma 4 è da rinvenirsi nella volontà di evitare che l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro riverberi i propri effetti negativi sul titolo di soggiorno del prestatore di lavoro;
-l'art.103 citato peraltro non riconosce il diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione a prescindere dall'instaurazione di un rapporto di lavoro;
- il Consiglio di Stato nella sentenza n. 06979/2021 ha infatti chiarito che ai sensi dell'art.103 c.4 “Qualora si sia in presenza di lavoro effettivamente prestato, sebbene in forma irregolare, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per fatto addebitabile al datore di lavoro non preclude la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno in favore dello straniero (ex art. 103, comma 4, D.L.
34/2020, che richiama l'art.22, comma 11 del D.LVO 286/98, T.U. sull'immigrazione). Nel caso in cui si versi - come nel caso di specie - nell'ipotesi di una semplice promessa di lavoro, in presenza di una mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, sempre per causa imputabile al datore di lavoro, non è possibile consentire la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, mancando nel dettato normativo tale possibilità.
E' indubbio allora che il diniego gravato si presenta esente dalle censure proposte, in quanto la cessazione di un rapporto di lavoro presuppone l'instaurazione del medesimo. N. 06055/2024 REG.RIC.
La promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro deceduto, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, non può infatti essere equiparata alla cessazione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro non consente il completamento della procedura di regolarizzazione, mentre solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro oppure, nel caso di già avvenuta cessazione del rapporto con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso, il permesso di soggiorno per attesa di occupazione (Consiglio di Stato sez. III, 24/02/2025, n. 1589; Tar Calabria,
Catanzaro, sez. II, n. 553 del 2024).
Giova altresì rammentare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2023 ha ritenuto legittima la norma sottesa all'art. 103, commi 4, 5 e 6, laddove non prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per coloro i quali abbiano ottenuto un rigetto della domanda di emersione, dovuta al mancato possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro (Cons. Stato, sez. III, sent. n.
9469/2024).
Ai fini che qui rilevano, la Corte tra l'altro ha affermato che …” Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo
l'emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare”. N. 06055/2024 REG.RIC.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla luce di queste considerazioni, è evidente che l'Amministrazione non avrebbe neanche potuto rilasciare, nel caso di specie, un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sicché il provvedimento è legittimo anche sotto questo profilo.
In conclusione, per quanto esposto e alla luce del quadro normativo di riferimento, il ricorso deve essere respinto attesa l'infondatezza delle censure dedotte.
Le spese di lite per ragioni equitative possono essere compensate.
Va, infine, rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mancando nella relativa richiesta le prescritte dichiarazioni reddituali dell'istante e del consolato del paese di appartenenza in Italia (seppure richiesta dal difensore in data 3 maggio 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES ER, Referendario, Estensore N. 06055/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ES ER
IL PRESIDENTE
AN IO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/03/2026
N. 05537 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06055/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6055 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare n. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 22/03/2024 e notificato al ricorrente in data 04/04/2024; N. 06055/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il dott. ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Il ricorrente in epigrafe propone ricorso avverso il decreto di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare n. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 22/03/2024 e notificato al ricorrente in data
04/04/2024.
Espone il ricorrente che in data 28/07/2020 veniva presentata da-OMISSIS-, datore di lavoro, la domanda di emersione da lavoro irregolare in favore del ricorrente. Tuttavia, in data 06/02/2021, il sig. -OMISSIS- decedeva ed alla prima convocazione delle parti, effettuata in data 11/11/2022, veniva contestata al lavoratore la carenza del requisito alloggiativo e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti interessate al procedimento prima del decesso del promittente datore di lavoro.
Chiede l'annullamento del decreto di rigetto ed a tal fine deduce:
ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 103 COMMA 9 D.L. 34/20 E TRAVISAMENTO DEI
PRESUPPOSTI DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE.
L'Amministrazione si è costituita depositando documenti ed insistendo per il rigetto.
La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 17 marzo 2026.
Il ricorso deve essere respinto.
Occorre premettere in fatto ed in diritto quanto segue: N. 06055/2024 REG.RIC.
- risulta in atti che il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro, determinando di fatto la carenza del requisito previsto dall'art.103 c. 4 d.l. 34/2020 convertito in legge77/2020;
- la promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro deceduto, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, non può essere equiparata in alcun modo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- la ratio della disposizione di cui al citato art.103 comma 4 è da rinvenirsi nella volontà di evitare che l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro riverberi i propri effetti negativi sul titolo di soggiorno del prestatore di lavoro;
-l'art.103 citato peraltro non riconosce il diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione a prescindere dall'instaurazione di un rapporto di lavoro;
- il Consiglio di Stato nella sentenza n. 06979/2021 ha infatti chiarito che ai sensi dell'art.103 c.4 “Qualora si sia in presenza di lavoro effettivamente prestato, sebbene in forma irregolare, la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per fatto addebitabile al datore di lavoro non preclude la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno in favore dello straniero (ex art. 103, comma 4, D.L.
34/2020, che richiama l'art.22, comma 11 del D.LVO 286/98, T.U. sull'immigrazione). Nel caso in cui si versi - come nel caso di specie - nell'ipotesi di una semplice promessa di lavoro, in presenza di una mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, sempre per causa imputabile al datore di lavoro, non è possibile consentire la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, mancando nel dettato normativo tale possibilità.
E' indubbio allora che il diniego gravato si presenta esente dalle censure proposte, in quanto la cessazione di un rapporto di lavoro presuppone l'instaurazione del medesimo. N. 06055/2024 REG.RIC.
La promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro deceduto, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, non può infatti essere equiparata alla cessazione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro non consente il completamento della procedura di regolarizzazione, mentre solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro oppure, nel caso di già avvenuta cessazione del rapporto con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso, il permesso di soggiorno per attesa di occupazione (Consiglio di Stato sez. III, 24/02/2025, n. 1589; Tar Calabria,
Catanzaro, sez. II, n. 553 del 2024).
Giova altresì rammentare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2023 ha ritenuto legittima la norma sottesa all'art. 103, commi 4, 5 e 6, laddove non prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per coloro i quali abbiano ottenuto un rigetto della domanda di emersione, dovuta al mancato possesso del requisito reddituale da parte del datore di lavoro (Cons. Stato, sez. III, sent. n.
9469/2024).
Ai fini che qui rilevano, la Corte tra l'altro ha affermato che …” Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo
l'emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare”. N. 06055/2024 REG.RIC.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla luce di queste considerazioni, è evidente che l'Amministrazione non avrebbe neanche potuto rilasciare, nel caso di specie, un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sicché il provvedimento è legittimo anche sotto questo profilo.
In conclusione, per quanto esposto e alla luce del quadro normativo di riferimento, il ricorso deve essere respinto attesa l'infondatezza delle censure dedotte.
Le spese di lite per ragioni equitative possono essere compensate.
Va, infine, rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mancando nella relativa richiesta le prescritte dichiarazioni reddituali dell'istante e del consolato del paese di appartenenza in Italia (seppure richiesta dal difensore in data 3 maggio 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IO, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES ER, Referendario, Estensore N. 06055/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ES ER
IL PRESIDENTE
AN IO
IL SEGRETARIO