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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/09/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1016/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COPPI MARA VIVIANA e dell'avv. SADA Parte_1
FRANCESCO;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. LIGABUE VERONICA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/09/2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, chiedeva di essere autorizzata a trasferire Parte_1 la residenza del figlio minore , di 4 anni di età (nato il [...]), da Reggio Emilia ad Persona_1
Arona (NO) sul Lago Maggiore, deducendo la necessità di trasferirsi ad Arona per proprie esigenze lavorative. Chiedeva di conseguenza che, a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di questo
Tribunale n. 541/2024 del 09/05/2024, fermo restando il collocamento preferenziale del minore presso di sé, fossero regolamentati come segue i diritti di visita del padre : CP_1 un giorno infrasettimanale, i periodi di vacanze come meglio specificati in ricorso, ed a weekend alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera nel primo weekend di spettanza paterna, quando sarebbe stata la ad accompagnare il venerdì il figlio presso la residenza paterna ad Albinea Parte_1
(RE) e ad andarlo a riprendere alle ore 18.00 della domenica;
durante il secondo weekend di spettanza paterna, invece, sarebbe stato il padre a prelevare il figlio il venerdì, all'uscita da scuola, e a riaccompagnarlo presso la residenza materna la domenica sera alle ore 21.00 o a scuola il lunedì mattina.
Sempre a modifica della predetta sentenza n. 541/2024 del 09/05/2024 - la quale recependo le conclusioni congiunte delle parti aveva disposto il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore – la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico del padre un contributo di mantenimento del minore pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accolta la domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza del minore, la ricorrente chiedeva fosse comunque posto a carico del padre un contributo di mantenimento del minore pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale chiedeva di non autorizzare il trasferimento CP_1 della residenza del minore e di respingere le domande della ricorrente.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., nelle quali il resistente formulava altresì domanda ex art. 473 bis.39 per avere la ricorrente presentato domanda di iscrizione alla scuola per il figlio senza acquisire il suo previo consenso, all'udienza di comparizione del 09/09/2025 la causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al collegio per la decisione.
2.
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
pagina 2 di 8 Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da entrambe le parti nelle loro rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., atteso che i capitoli di prova dedotti dalla ricorrente vertono su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, così come inammissibili, in quanto generici, appaiono i capitoli di prova articolati dal resistente.
Ciò posto, partendo dall'esame della domanda svolta in via principale dalla ricorrente, con la quale la stessa ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la residenza del figlio minore , da Reggio Emilia ad Per_1
Arona (NO) sul Lago Maggiore, le sopravvenute esigenze lavorative addotte dalla ricorrente a sostegno di tale richiesta appaiono estremamente generiche.
Si consideri che la sentenza che regola i rapporti genitoriali con il minore, resa sulle conclusioni congiunte delle parti, è molto recente: le conclusioni congiunte, infatti, come si evince dal documento attoreo n. 8, erano state depositate in data 23/04/2024 (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente), e l'odierno ricorso di modifica è stato depositato in data 26/03/2025, decorso quindi meno di un anno.
La è socia amministratrice della “Iles Events snc”, con sede a Verbania, a far data dal Parte_1
12.01.2024, quindi da epoca antecedente alla predetta sentenza (cfr. visura camerale di cui ai doc. 5 ricorrente e doc. 4 resistente); società che aveva come oggetto sociale l'organizzazione di matrimoni e di eventi vari, ed è pacifico che la , dopo la nascita del figlio , abbia ripreso la propria Parte_1 Per_1 attività lavorativa di “wedding planner” nel mese di aprile del 2022.
Pertanto, quando la ricorrente ha concluso l'accordo recepito in sentenza, emessa, come si è detto, a maggio 2024, esercitava già da diversi anni l'attività di organizzazione di matrimoni e di eventi, e già allora la sede societaria era sita a Verbania sul Lago Maggiore, distante quindi dalla sua residenza situata sul territorio reggiano (dapprima in Albinea (RE) in costanza di convivenza con il resistente, e poi a Reggio Emilia).
Si evince dal documento n. 5 prodotto dal resistente, e comunque è un fatto notorio nonché una circostanza che, nel caso concreto, non è stata specificatamente contestata dalla parte ricorrente, che una tale tipologia di attività comporti spostamenti e viaggi nelle varie località scelte dai nubendi per la celebrazione dei matrimoni;
località situate in diverse zone d'Italia, cosicché è verosimile ritenere che la ricorrente abbia esercitato in passato, e sia destinata ad esercitare in futuro, tale sua attività lavorativa non già sul Lago Maggiore (ove è situata la sede della propria società e dove chiede di trasferire la residenza del bambino), ma in tutti i luoghi d'Italia prescelti dai suoi clienti come luogo di celebrazione dei matrimoni.
Si ritiene quindi che non vi sia prova di un mutamento delle condizioni di vita e lavorative della ricorrente, né di una modifica delle condizioni del minore, sopravvenuti rispetto all'accordo di recente raggiunto dalle parti e recepito nella sentenza emessa nel maggio 2024, atteso che la ricorrente continua pagina 3 di 8 a svolgere la medesima attività lavorativa che già allora esercitava al momento delle conclusioni congiunte trasfuse nella succitata sentenza n. 541/2024 del 09/05/2024.
A fondamento della richiesta di trasferimento di residenza del minore in luogo lontano rispetto a quello di attuale dimora di (da Reggio Emilia ad Arona sul Lago Maggiore), la ricorrente avrebbe Per_1 dovuto dedurre e, soprattutto, provare esigenze di vita e lavorative concrete, che come tali potessero giustificare una inevitabile e conseguente compressione dei diritti di visita del padre e dei rapporti del bambino con il ramo parentale paterno (in particolare con la nonna paterna), atteso che la distanza geografica oggettivamente porta ad una limitazione di tali rapporti e dei diritti di visita del padre.
Come si è detto, invece, le dedotte mutate esigenze lavorative della madre appaiono estremamente vaghe per come documentate in atti.
Tale vaghezza permane se si considera la genericità dell'attuale oggetto sociale della Iles Events Srl
(trasformatasi da Snc così come riportato nella visura camerale aggiornata (doc. 20 fasc. CP_2 ricorrente); parimenti generico è il contenuto della e-mail del commercialista della società Iles Events
Snc, di cui la ricorrente è socia a far data dal 12/01/2024; e-mail avente quale oggetto “possibile evoluzione ILES”, nella quale il commercialista suggerisce alle due socie della società una trasformazione da snc a srl, ed aggiunge testualmente: “mi permetto di aggiungere, per esperienza sia diretta sia indiretta, di considerare che immobili da locare a vostri clienti/ fornitori o anche solo su piattaforme e come Airbnb, richiedono tempo, presenza e organizzazione, molta più di quanto tutti pensino all'inizio. Pertanto mettete in conto che – oltre al core business – dovrete dedicare tempo alla gestione di questi immobili che vanno presidiati (cosa non realizzabile da troppo lontano)”
(documento n. 12 fasc. ricorrente).
Ebbene, a fronte di un quadro probatorio così generico ed indeterminato, e della conseguente carenza di elementi di prova idonei a dare concretezza ad esigenze di lavoro solo genericamente allegate come mutate rispetto a quelle esistenti a maggio 2024, non è pertanto possibile giustificare una compressione dei rapporti padre-figlio e dei rapporti del bambino con la nonna paterna che inevitabilmente conseguirebbe ad un trasferimento del minore ad Arona sul Lago Maggiore.
Il Giudice, infatti, è chiamato ad operare, tra l'altro, un bilanciamento tra le esigenze del genitore collocatario (nella specie la madre) ed il diritto del minore a conservare un rapporto significativo e continuativo anche con l'altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante.
Nel caso di specie, a fronte della genericità delle esigenze lavorative sopravvenute allegate dalla madre, vi sono, di contro, concreti elementi pregiudizievoli rispetto agli interessi del minore connessi al prospettato trasferimento del minore sul Lago Maggiore, tenuto conto che, sulla base di quanto stabilito pagina 4 di 8 dalla citata sentenza n. 541/2024, attualmente il padre tiene con sé il figlio, su base bisettimanale, sei giorni pernottamenti compresi (fine settimana alternati venerdì-sabato-domenica ed uno o due giorni infrasettimanali a seconda che il week end spetti al padre o alla madre). Il padre ha quindi con il bambino un importante legame affettivo e rappresenta dunque per lo stesso una figura genitoriale presente.
A tale ultimo proposito, quanto alla sede lavorativa del resistente, si evince dalla documentazione prodotta dal convenuto (cfr. doc. 7 e doc. 21) che, pur effettuando egli trasferte, la sua sede lavorativa non si trova a Torino come sostenuto dalla ricorrente, ma rimane ad Albinea (RE).
Va poi osservato che, come pacifico inter partes, vivendo la nonna paterna al piano superiore nella ex casa familiare sita ad Albinea (RE) ove attualmente vive (al piano terra) il padre, il bambino, che ha l'età di 4 anni, ha una continuativa frequentazione anche con la nonna paterna, che verrebbe inevitabilmente limitata nel caso il minore si trasferisse sul Lago Maggiore.
E' evidente, dunque, che il trasferimento creerebbe, da un lato, un consistente ostacolo alla regolare e continuativa frequentazione del padre e della nonna paterna con il minore, e dall'altro il minore stesso verrebbe sradicato dalle sue consuetudini di vita e dall'habitat nel quale è cresciuto.
3.
Ciò detto sulla domanda svolta in via principale dalla ricorrente, rileva il Collegio che anche la domanda subordinata formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento.
Con tale domanda la ricorrente ha chiesto, a modifica del mantenimento diretto disposto nella sentenza n. 514/2024, che sia posto a carico del convenuto un contributo di mantenimento del figlio (nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie).
Come si è detto, la sentenza di cui si chiede la modifica, resa sulle conclusioni congiunte delle parti, è molto recente, risalendo a meno di un anno prima del deposito della domanda di modifica (la sentenza
è infatti del maggio 2024 ed il ricorso di modifica è stato depositato dalla in data Parte_1
26/03/2025).
La domanda di modifica è riconducibile all'art. 473 bis.29 c.p.c., secondo cui, “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere…la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Invero la norma codifica un principio che già si era consolidato nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia con riferimento alle modifiche delle condizioni di divorzio (art. 9 della legge 898/1970), di separazione (art. 710 c.p.c.) ed in genere alle revisioni di cui all'art. 337 quinquies cod. civ. pagina 5 di 8 Pertanto, al fine di chiarire il requisito enunciato dal citato art. 473 bis.29 c.p.c., rappresentato dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di mantenimento dei figli, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate con il precedente provvedimento, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la decisione era stata adottata o l'accordo raggiunto, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al precedente provvedimento, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Si veda, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 28 Novembre 2017, n. 28436, secondo cui “in materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (nello stesso senso Cass. civile, sez. I, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18608).
Nel caso concreto, se quindi l'oggetto del presente giudizio di revisione è rappresentato dall'accertamento del sopraggiungere di nuove circostanze, ciò che rileva sono solo i fatti sopravvenuti alla sentenza n. 541/2024 del 09/05/2024 che ne possano giustificare una modifica.
Il resistente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi (Mod. 730) relative agli anni di imposta 2022, 2023
e 2024, che attestano in media un reddito mensile, al netto delle imposte e moltiplicato per dodici mensilità, pari a poco più di 3.000,00 euro al mese.
Di contro, quanto al reddito della ricorrente, la più recente dichiarazione dei redditi dalla stessa prodotta in atti, relativa all'anno di imposta 2023 (Mod. Unico PF), riporta un reddito netto di €
48.881,00, che detratta l'imposta di € 2.444,00 corrisponde ad un reddito annuo pari ad € 46.437,00 (si veda il quadro LM), ossia a circa 3.800,00 euro al mese per dodici mensilità.
Le condizioni che erano state concordate tra i genitori e recepite nella sentenza n. 541/2024 prevedevano che, su base bisettimanale, il minore stesse con la madre otto giorni e con il padre sei giorni.
Da allora le condizioni economiche delle parti non paiono mutate, o almeno non vi è prova di una loro modifica, prova che avrebbe dovuto essere fornita dalla parte ricorrente.
Il ha cambiato lavoro dal mese di gennaio 2025, e dunque non è possibile conoscere se il suo CP_1 reddito annuale, in conseguenza del nuovo lavoro, sia mutato in melius rispetto a quello precedentemente percepito, non essendo ancora disponibile la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2025. Non apporterebbe dunque alcun elemento utile l'acquisizione “del contratto di pagina 6 di 8 assunzione” e delle “note spese relative ai mesi gennaio-settembre 2025” richiesta dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 473 bis.17, comma 3, depositata in data 04/09/2025.
Non vi è inoltre prova che i tempi di permanenza del minore presso il padre siano, di fatto, diminuiti rispetto a quelli concordati nelle conclusioni congiunte recepite nella sentenza 541/2024, trattandosi di circostanza contestata dal convenuto e dallo stesso confutata documentalmente (cfr. doc. 9 e 11 fasc. resistente).
4.
Resta infine da esaminare la domanda ex art. 473 bis.39 c.p.c. formulata dal resistente.
E' documentalmente provato da entrambe le parti che la madre abbia presentato domanda di iscrizione scolastica del figlio minore presso la Scuola dell'Infanzia Marcelline di Arona (NO) per l'anno scolastico 2025-2026 (doc. 16 fasc. ricorrente e doc. 18 fasc. resistente).
Il fatto che la ricorrente abbia compilato e trasmesso la domanda di iscrizione scolastica senza prima acquisire il consenso del padre del minore, integra la fattispecie prevista dall'art. 473 bis.39, comma 1,
c.p.c., concretando tale condotta una violazione delle regole che informano il corretto esercizio dell'affidamento condiviso, e ciò induce il Collegio ad ammonire la madre ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc al corretto rispetto dei principi della bigenitorialità ed al corretto adempimento delle modalità di affidamento del minore.
La ricorrente avrebbe infatti dovuto, prima di compilare e trasmettere la domanda di iscrizione scolastica, acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
Il presente provvedimento si limita all'ammonimento, senza estendersi dunque alla sanzione amministrativa ed al risarcimento del danno (anch'essi domandati dal resistente), e ciò in quanto non è stato né allegato, né provato, alcun concreto pregiudizio, apprezzabile giuridicamente, che la condotta materna abbia arrecato nei confronti del padre.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i valori previsti dal DM
147/2022 per le cause di valore indeterminabile, di bassa complessità (fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria); si applicano i valori medi per le prime due fasi, mentre per le ultime due fasi i valori medi vengono ridotti della metà, in ragione della ridotta attività difensiva prestata nella fase istruttoria (caratterizzata dalla mancata assunzione di prove costituende) ed in quella decisoria.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) respinge il ricorso;
2) ammonisce ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. la ricorrente al rispetto della bigenitorialità e delle regole che caratterizzano l'affidamento condiviso, per le ragioni indicate in motivazione;
3) condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, che liquida in €
5.261,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
11 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1016/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. COPPI MARA VIVIANA e dell'avv. SADA Parte_1
FRANCESCO;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. LIGABUE VERONICA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/09/2025.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 26/03/2025, chiedeva di essere autorizzata a trasferire Parte_1 la residenza del figlio minore , di 4 anni di età (nato il [...]), da Reggio Emilia ad Persona_1
Arona (NO) sul Lago Maggiore, deducendo la necessità di trasferirsi ad Arona per proprie esigenze lavorative. Chiedeva di conseguenza che, a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di questo
Tribunale n. 541/2024 del 09/05/2024, fermo restando il collocamento preferenziale del minore presso di sé, fossero regolamentati come segue i diritti di visita del padre : CP_1 un giorno infrasettimanale, i periodi di vacanze come meglio specificati in ricorso, ed a weekend alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera nel primo weekend di spettanza paterna, quando sarebbe stata la ad accompagnare il venerdì il figlio presso la residenza paterna ad Albinea Parte_1
(RE) e ad andarlo a riprendere alle ore 18.00 della domenica;
durante il secondo weekend di spettanza paterna, invece, sarebbe stato il padre a prelevare il figlio il venerdì, all'uscita da scuola, e a riaccompagnarlo presso la residenza materna la domenica sera alle ore 21.00 o a scuola il lunedì mattina.
Sempre a modifica della predetta sentenza n. 541/2024 del 09/05/2024 - la quale recependo le conclusioni congiunte delle parti aveva disposto il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore – la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico del padre un contributo di mantenimento del minore pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accolta la domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza del minore, la ricorrente chiedeva fosse comunque posto a carico del padre un contributo di mantenimento del minore pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale chiedeva di non autorizzare il trasferimento CP_1 della residenza del minore e di respingere le domande della ricorrente.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., nelle quali il resistente formulava altresì domanda ex art. 473 bis.39 per avere la ricorrente presentato domanda di iscrizione alla scuola per il figlio senza acquisire il suo previo consenso, all'udienza di comparizione del 09/09/2025 la causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al collegio per la decisione.
2.
Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
pagina 2 di 8 Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da entrambe le parti nelle loro rispettive memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., atteso che i capitoli di prova dedotti dalla ricorrente vertono su circostanze irrilevanti ai fini della decisione, così come inammissibili, in quanto generici, appaiono i capitoli di prova articolati dal resistente.
Ciò posto, partendo dall'esame della domanda svolta in via principale dalla ricorrente, con la quale la stessa ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la residenza del figlio minore , da Reggio Emilia ad Per_1
Arona (NO) sul Lago Maggiore, le sopravvenute esigenze lavorative addotte dalla ricorrente a sostegno di tale richiesta appaiono estremamente generiche.
Si consideri che la sentenza che regola i rapporti genitoriali con il minore, resa sulle conclusioni congiunte delle parti, è molto recente: le conclusioni congiunte, infatti, come si evince dal documento attoreo n. 8, erano state depositate in data 23/04/2024 (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente), e l'odierno ricorso di modifica è stato depositato in data 26/03/2025, decorso quindi meno di un anno.
La è socia amministratrice della “Iles Events snc”, con sede a Verbania, a far data dal Parte_1
12.01.2024, quindi da epoca antecedente alla predetta sentenza (cfr. visura camerale di cui ai doc. 5 ricorrente e doc. 4 resistente); società che aveva come oggetto sociale l'organizzazione di matrimoni e di eventi vari, ed è pacifico che la , dopo la nascita del figlio , abbia ripreso la propria Parte_1 Per_1 attività lavorativa di “wedding planner” nel mese di aprile del 2022.
Pertanto, quando la ricorrente ha concluso l'accordo recepito in sentenza, emessa, come si è detto, a maggio 2024, esercitava già da diversi anni l'attività di organizzazione di matrimoni e di eventi, e già allora la sede societaria era sita a Verbania sul Lago Maggiore, distante quindi dalla sua residenza situata sul territorio reggiano (dapprima in Albinea (RE) in costanza di convivenza con il resistente, e poi a Reggio Emilia).
Si evince dal documento n. 5 prodotto dal resistente, e comunque è un fatto notorio nonché una circostanza che, nel caso concreto, non è stata specificatamente contestata dalla parte ricorrente, che una tale tipologia di attività comporti spostamenti e viaggi nelle varie località scelte dai nubendi per la celebrazione dei matrimoni;
località situate in diverse zone d'Italia, cosicché è verosimile ritenere che la ricorrente abbia esercitato in passato, e sia destinata ad esercitare in futuro, tale sua attività lavorativa non già sul Lago Maggiore (ove è situata la sede della propria società e dove chiede di trasferire la residenza del bambino), ma in tutti i luoghi d'Italia prescelti dai suoi clienti come luogo di celebrazione dei matrimoni.
Si ritiene quindi che non vi sia prova di un mutamento delle condizioni di vita e lavorative della ricorrente, né di una modifica delle condizioni del minore, sopravvenuti rispetto all'accordo di recente raggiunto dalle parti e recepito nella sentenza emessa nel maggio 2024, atteso che la ricorrente continua pagina 3 di 8 a svolgere la medesima attività lavorativa che già allora esercitava al momento delle conclusioni congiunte trasfuse nella succitata sentenza n. 541/2024 del 09/05/2024.
A fondamento della richiesta di trasferimento di residenza del minore in luogo lontano rispetto a quello di attuale dimora di (da Reggio Emilia ad Arona sul Lago Maggiore), la ricorrente avrebbe Per_1 dovuto dedurre e, soprattutto, provare esigenze di vita e lavorative concrete, che come tali potessero giustificare una inevitabile e conseguente compressione dei diritti di visita del padre e dei rapporti del bambino con il ramo parentale paterno (in particolare con la nonna paterna), atteso che la distanza geografica oggettivamente porta ad una limitazione di tali rapporti e dei diritti di visita del padre.
Come si è detto, invece, le dedotte mutate esigenze lavorative della madre appaiono estremamente vaghe per come documentate in atti.
Tale vaghezza permane se si considera la genericità dell'attuale oggetto sociale della Iles Events Srl
(trasformatasi da Snc così come riportato nella visura camerale aggiornata (doc. 20 fasc. CP_2 ricorrente); parimenti generico è il contenuto della e-mail del commercialista della società Iles Events
Snc, di cui la ricorrente è socia a far data dal 12/01/2024; e-mail avente quale oggetto “possibile evoluzione ILES”, nella quale il commercialista suggerisce alle due socie della società una trasformazione da snc a srl, ed aggiunge testualmente: “mi permetto di aggiungere, per esperienza sia diretta sia indiretta, di considerare che immobili da locare a vostri clienti/ fornitori o anche solo su piattaforme e come Airbnb, richiedono tempo, presenza e organizzazione, molta più di quanto tutti pensino all'inizio. Pertanto mettete in conto che – oltre al core business – dovrete dedicare tempo alla gestione di questi immobili che vanno presidiati (cosa non realizzabile da troppo lontano)”
(documento n. 12 fasc. ricorrente).
Ebbene, a fronte di un quadro probatorio così generico ed indeterminato, e della conseguente carenza di elementi di prova idonei a dare concretezza ad esigenze di lavoro solo genericamente allegate come mutate rispetto a quelle esistenti a maggio 2024, non è pertanto possibile giustificare una compressione dei rapporti padre-figlio e dei rapporti del bambino con la nonna paterna che inevitabilmente conseguirebbe ad un trasferimento del minore ad Arona sul Lago Maggiore.
Il Giudice, infatti, è chiamato ad operare, tra l'altro, un bilanciamento tra le esigenze del genitore collocatario (nella specie la madre) ed il diritto del minore a conservare un rapporto significativo e continuativo anche con l'altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante.
Nel caso di specie, a fronte della genericità delle esigenze lavorative sopravvenute allegate dalla madre, vi sono, di contro, concreti elementi pregiudizievoli rispetto agli interessi del minore connessi al prospettato trasferimento del minore sul Lago Maggiore, tenuto conto che, sulla base di quanto stabilito pagina 4 di 8 dalla citata sentenza n. 541/2024, attualmente il padre tiene con sé il figlio, su base bisettimanale, sei giorni pernottamenti compresi (fine settimana alternati venerdì-sabato-domenica ed uno o due giorni infrasettimanali a seconda che il week end spetti al padre o alla madre). Il padre ha quindi con il bambino un importante legame affettivo e rappresenta dunque per lo stesso una figura genitoriale presente.
A tale ultimo proposito, quanto alla sede lavorativa del resistente, si evince dalla documentazione prodotta dal convenuto (cfr. doc. 7 e doc. 21) che, pur effettuando egli trasferte, la sua sede lavorativa non si trova a Torino come sostenuto dalla ricorrente, ma rimane ad Albinea (RE).
Va poi osservato che, come pacifico inter partes, vivendo la nonna paterna al piano superiore nella ex casa familiare sita ad Albinea (RE) ove attualmente vive (al piano terra) il padre, il bambino, che ha l'età di 4 anni, ha una continuativa frequentazione anche con la nonna paterna, che verrebbe inevitabilmente limitata nel caso il minore si trasferisse sul Lago Maggiore.
E' evidente, dunque, che il trasferimento creerebbe, da un lato, un consistente ostacolo alla regolare e continuativa frequentazione del padre e della nonna paterna con il minore, e dall'altro il minore stesso verrebbe sradicato dalle sue consuetudini di vita e dall'habitat nel quale è cresciuto.
3.
Ciò detto sulla domanda svolta in via principale dalla ricorrente, rileva il Collegio che anche la domanda subordinata formulata da parte attrice non possa trovare accoglimento.
Con tale domanda la ricorrente ha chiesto, a modifica del mantenimento diretto disposto nella sentenza n. 514/2024, che sia posto a carico del convenuto un contributo di mantenimento del figlio (nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie).
Come si è detto, la sentenza di cui si chiede la modifica, resa sulle conclusioni congiunte delle parti, è molto recente, risalendo a meno di un anno prima del deposito della domanda di modifica (la sentenza
è infatti del maggio 2024 ed il ricorso di modifica è stato depositato dalla in data Parte_1
26/03/2025).
La domanda di modifica è riconducibile all'art. 473 bis.29 c.p.c., secondo cui, “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere…la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Invero la norma codifica un principio che già si era consolidato nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia con riferimento alle modifiche delle condizioni di divorzio (art. 9 della legge 898/1970), di separazione (art. 710 c.p.c.) ed in genere alle revisioni di cui all'art. 337 quinquies cod. civ. pagina 5 di 8 Pertanto, al fine di chiarire il requisito enunciato dal citato art. 473 bis.29 c.p.c., rappresentato dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di mantenimento dei figli, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate con il precedente provvedimento, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la decisione era stata adottata o l'accordo raggiunto, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al precedente provvedimento, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Si veda, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 28 Novembre 2017, n. 28436, secondo cui “in materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (nello stesso senso Cass. civile, sez. I, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18608).
Nel caso concreto, se quindi l'oggetto del presente giudizio di revisione è rappresentato dall'accertamento del sopraggiungere di nuove circostanze, ciò che rileva sono solo i fatti sopravvenuti alla sentenza n. 541/2024 del 09/05/2024 che ne possano giustificare una modifica.
Il resistente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi (Mod. 730) relative agli anni di imposta 2022, 2023
e 2024, che attestano in media un reddito mensile, al netto delle imposte e moltiplicato per dodici mensilità, pari a poco più di 3.000,00 euro al mese.
Di contro, quanto al reddito della ricorrente, la più recente dichiarazione dei redditi dalla stessa prodotta in atti, relativa all'anno di imposta 2023 (Mod. Unico PF), riporta un reddito netto di €
48.881,00, che detratta l'imposta di € 2.444,00 corrisponde ad un reddito annuo pari ad € 46.437,00 (si veda il quadro LM), ossia a circa 3.800,00 euro al mese per dodici mensilità.
Le condizioni che erano state concordate tra i genitori e recepite nella sentenza n. 541/2024 prevedevano che, su base bisettimanale, il minore stesse con la madre otto giorni e con il padre sei giorni.
Da allora le condizioni economiche delle parti non paiono mutate, o almeno non vi è prova di una loro modifica, prova che avrebbe dovuto essere fornita dalla parte ricorrente.
Il ha cambiato lavoro dal mese di gennaio 2025, e dunque non è possibile conoscere se il suo CP_1 reddito annuale, in conseguenza del nuovo lavoro, sia mutato in melius rispetto a quello precedentemente percepito, non essendo ancora disponibile la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2025. Non apporterebbe dunque alcun elemento utile l'acquisizione “del contratto di pagina 6 di 8 assunzione” e delle “note spese relative ai mesi gennaio-settembre 2025” richiesta dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 473 bis.17, comma 3, depositata in data 04/09/2025.
Non vi è inoltre prova che i tempi di permanenza del minore presso il padre siano, di fatto, diminuiti rispetto a quelli concordati nelle conclusioni congiunte recepite nella sentenza 541/2024, trattandosi di circostanza contestata dal convenuto e dallo stesso confutata documentalmente (cfr. doc. 9 e 11 fasc. resistente).
4.
Resta infine da esaminare la domanda ex art. 473 bis.39 c.p.c. formulata dal resistente.
E' documentalmente provato da entrambe le parti che la madre abbia presentato domanda di iscrizione scolastica del figlio minore presso la Scuola dell'Infanzia Marcelline di Arona (NO) per l'anno scolastico 2025-2026 (doc. 16 fasc. ricorrente e doc. 18 fasc. resistente).
Il fatto che la ricorrente abbia compilato e trasmesso la domanda di iscrizione scolastica senza prima acquisire il consenso del padre del minore, integra la fattispecie prevista dall'art. 473 bis.39, comma 1,
c.p.c., concretando tale condotta una violazione delle regole che informano il corretto esercizio dell'affidamento condiviso, e ciò induce il Collegio ad ammonire la madre ai sensi dell'art. 473 bis.39 cpc al corretto rispetto dei principi della bigenitorialità ed al corretto adempimento delle modalità di affidamento del minore.
La ricorrente avrebbe infatti dovuto, prima di compilare e trasmettere la domanda di iscrizione scolastica, acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
Il presente provvedimento si limita all'ammonimento, senza estendersi dunque alla sanzione amministrativa ed al risarcimento del danno (anch'essi domandati dal resistente), e ciò in quanto non è stato né allegato, né provato, alcun concreto pregiudizio, apprezzabile giuridicamente, che la condotta materna abbia arrecato nei confronti del padre.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i valori previsti dal DM
147/2022 per le cause di valore indeterminabile, di bassa complessità (fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria); si applicano i valori medi per le prime due fasi, mentre per le ultime due fasi i valori medi vengono ridotti della metà, in ragione della ridotta attività difensiva prestata nella fase istruttoria (caratterizzata dalla mancata assunzione di prove costituende) ed in quella decisoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) respinge il ricorso;
2) ammonisce ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. la ricorrente al rispetto della bigenitorialità e delle regole che caratterizzano l'affidamento condiviso, per le ragioni indicate in motivazione;
3) condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese di lite, che liquida in €
5.261,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
11 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
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