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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14820/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14820/2022
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Emanuela Cattaneo e per parte convenuta l'avv. Mario Granelli in sostituzione degli avv.ti Casamorata e Vandini.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive depositate nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14820/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Emanuela Cattaneo C.F._2
attori - opponenti contro
(C.F. ) in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini
[...] P.IVA_2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona della mandataria qualificandosi Controparte_1 Controparte_2
cessionaria del credito originariamente vantato da già Controparte_3 Controparte_4
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di quale
[...] Parte_2
debitore principale, e di quale fideiussore, del decreto ingiuntivo n. 4339/2022 in data Parte_3
26.10.2022, per il pagamento solidale dell'importo di € 312.233,53, a titolo di capitale residuo e interessi scaduti al 22.12.2017, oltre ai successivi interessi e alle spese di procedura. CP A fondamento della richiesta monitoria, ha esposto che con contratto a rogito del Persona_1
14.5.2007, rep. 33838, racc. 9811, l'allora aveva concesso a Controparte_4 Parte_2
un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza di € 500.000, per regolare il quale era stato aperto il conto corrente n. 72197;
pagina 2 di 7 contestualmente aveva rilasciato apposita fideiussione a garanzia delle obbligazioni Parte_1
negoziali assunte dal Stante l'inadempimento del debitore, la Pt_2 Controparte_4
aveva revocato gli affidamenti mediante comunicazione scritta e contestuale diffida di pagamento inviata a debitore principale e garante in data 30.8.2013, a mezzo di raccomandate dagli stessi regolarmente ricevute.
A seguito di fusione per incorporazione della nella Controparte_4 Controparte_3 quest'ultima aveva concluso con un contratto di cessione di crediti “in blocco” e “pro Controparte_5 soluto” segnalati “a sofferenza” e derivanti da finanziamenti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4.1.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e comunicazione inviata a debitore e garante in data 22.12.2017.
In forza di atto di conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018, con decorrenza dal 1.7.2018 era divenuta titolare del suddetto portafoglio come da pubblicità resa nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale del 9.8.2018. Mutata la denominazione sociale in in data 1.3.2021, Controparte_6 quest'ultima aveva, infine, ceduto a il portafoglio di crediti pecuniari “in Controparte_1 blocco”, con ogni accessorio e garanzia ad essi connessi, come da avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 4.3.2021.
Avverso il provvedimento monitorio loro notificato hanno proposto opposizione gli ingiunti, eccependo la carenza di legittimazione attiva della cessionaria (rectius difetto di prova Controparte_1 circa la titolarità attiva del rapporto), l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla
[...]
per divergenza tra titolo e nota d'iscrizione ipotecaria, con conseguente asserita Controparte_4 indeterminatezza della somma iscritta, l'inefficacia della garanzia per vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. e per superamento del termine di decadenza stabilito dalla norma, la mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito oggetto per difetto di prova, la nullità dei contratti per usura e anatocismo e la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.
Si è costituita in giudizio parte opposta che ha puntualmente replicato alle eccezioni avversarie e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Respinta dal g.i. l'istanza ex art 648 c.p.c. e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione, stante l'esito negativo del tentativo, le parti hanno depositato nei termini concessi le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'udienza chiamata per l'ammissione delle istane istruttorie, il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fisato l'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
In tali scritti difensivi finali le parti hanno richiamato tutte le precedenti difese e insistito nelle pagina 3 di 7 rispettive conclusioni.
In via preliminare, sulla scorta delle produzioni integrate dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio, la titolarità attiva del credito in capo a va ritenuta provata. Controparte_1
A conferma dell'acquisto del credito azionato, l'opposta ha, infatti, prodotto, oltre agli estratti di G.U. già allegati al fascicolo monitorio: i) il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 22.12.2017 tra
(incorporante la , originaria contraente) e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
unitamente all'allegato recante l'importo nominale vantato nei confronti degli opponenti, con relativo estratto notarile (cfr. doc. 13 e 17); ii) l'atto di conferimento di ramo d'azienda stipulato tra e CP_5
(divenuta a seguito di cambio di denominazione in data Controparte_2 Controparte_6
29.6.2018 a rogito notaio pubblicato in G.U. del 9.8.2018 (cfr. docc. 5, 18, 19 e 23); iii) il Per_2
CP contratto di cessione di crediti stipulato in data 1.3.2021 tra e Controparte_6 CP_1
- odierna opposta - come da avviso pubblicato in G.U. in data 4.3.2021 e comunicazione agli
[...] opponenti a mezzo raccomandata del 15.3.2021 (docc. 6, 20, 21, 22); iv)l'allegato a quest'ultimo contratto di cessione, recante il codice identificativo del credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, come riportato nelle comunicazioni di cessione ricevute dagli opponenti in data 23.8.2019 e
15.3.2021 e nell'estratto conto autenticato (v. “532009” - “€ 312.233,53” - “contratto n. 7219715964”: docc. 13, 22, 23).
A fronte di tali precise emergenze documentali, le eccezioni attoree, anche da ultimo ribadite nelle note conclusive, s'appalesano generiche e astratte, inidonee come tali a sconfessare le complete produzioni avversarie.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per l'assorbente motivo che l'opposta non ha provato l'entità del credito vantato, avendo in sede di ricorso monitorio allegato unicamente i titoli negoziali e un saldaconto - che nemmeno ha le caratteristiche dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. dal momento che reca unicamente l'ipotetico saldo finale -, omettendo nella presente fase di opposizione, di integrare dette produzioni con gli estratti analitici del conto corrente su cui è stata regolata l'apertura di credito ipotecaria, al fine di provare le movimentazioni in entrata e in uscita relative al predetto rapporto.
Va, al riguardo, ricordato che nel giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del credito rinveniente da una apertura di credito in conto corrente va, in caso di contestazione, fornita dall'opposto, attore sostanziale, mediante la produzione della serie ininterrotta degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità è, peraltro, da tempo orientata nel ritenere, anche nella fase monitoria, insufficiente a provare an e quantum del credito derivante da un rapporto di conto corrente il mero pagina 4 di 7 estratto di saldaconto, di natura riassuntiva, giacché l'art. 50 t.u.b. richiede ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo l'“estratto conto” contenente la registrazione delle varie operazioni in dare e avere.
Non v'è dubbio che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. n. 23313/2018), essendo a tale fine onerata di produrre in giudizio i relativi estratti conto (Cass. n. 9365/2018), salva la possibilità di fornire la suddetta prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per effetto della non contestazione avversaria.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno chiaramente e tempestivamente contestato certezza e liquidità del credito vantato dalla banca proprio sul rilievo dell'omessa produzione da parte della banca dell'estratto conto integrale, eccependo altresì, in modo specifico, la nullità di singole clausole contrattuali, in particolare, facendo valere l'applicazione di interessi usurari con rilievo che non appare ictu oculi infondato e al quale la controparte non ha esaustivamente replicato.
È evidente che una più specifica contestazione delle singole poste contabili in fase processuale si sarebbe potuta esigere dagli opponenti solo ove l'opposta avesse provveduto a depositare gli estratti conto, in mancanza dei quali ogni puntuale contestazione risulta in radice impedita.
Né la banca ha dimostrato, ai fini della invocata decadenza di cui all'art. 1832 c.c., di aver inviato detti documenti all'accreditato nel corso del rapporto, circostanza che, peraltro, nemmeno sarebbe dirimente nei riguardi dell'obbligato principale, atteso che “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (ex multis, Cass. n.
30000/2018)1.
Non potendo, dunque, la banca giovarsi della decadenza ex art. 1832 c.c. e in mancanza di specifica 1 Si veda anche Cass. n. 12233/2003, secondo cui: “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (fattispecie disciplinata dalla legge bancaria 141/1938), mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo”. pagina 5 di 7 pattuizione (nemmeno invocata dall'opposta) idonea a riconoscere alle scritture contabili della banca valore di piena prova, deve ritenersi che, anche nei confronti del fideiussore, la prova del saldo di conto corrente avrebbe dovuto essere fornita mediante gli estratti conto (Cass. n. 14234/2003; Cass. n.
6258/2002).
La suddetta carenza probatoria è stata dal g.i. segnalata sin dall'ordinanza di diniego della provvisoria esecutività resa a scioglimento della prima udienza di comparizione: a tale lacuna istruttoria la difesa convenuta, pur essendo a ciò onerata quale attrice in senso sostanziale, non ha posto rimedio, omettendo di integrare la documentazione anche con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
A quanto sopra va aggiunto che, avendo gli opponenti sollevato tempestiva e specifica eccezione di nullità per usura, la serie causale degli estratti conto sarebbe stata altresì indispensabile a verificare la correttezza e legittimità degli addebiti trimestralmente eseguiti dalla banca, accertamento reso impossibile dalla menzionata carenza documentale.
Quanto al fideiussore, la natura accessoria della garanzia prestata dalla signora emerge Pt_1 chiaramente dal contenuto dell'art. 17, lettera a), secondo cui la fideiussione garantisce sino all'importo di Euro 650.000,00 “tutto quanto dovuto dall'accreditato per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario e per ogni onere tributario”, non facendo venir meno tale accessorietà la successiva pattuizione della lettera f) in forza della quale il fideiussore è tenuto a pagare alla banca “a prima richiesta”, anche in caso di opposizione dell'accreditato “quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Come sopra anticipato, la norma contrattuale omette ogni riferimento al documento probatorio in base al quale la banca avrebbe potuto pretendere dal fideiussore il pagamento a prima richiesta, non specificando, in particolare, che a tal fine sarebbero state sufficienti, in deroga all'art. 50 t.u.b., le risultanze delle scritture contabili. Manca, infatti, in contratto la previsione con la quale il garante riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova nei suoi confronti.
Non può, di conseguenza, essere richiamata a sostegno della domanda della banca verso il fideiussore, quella giurisprudenza che, valorizzando la clausola del contratto di fideiussione che prevede che la prova del debito garantito sia data dalle risultanze delle scritture contabili della banca, ritiene l'estratto notarile sufficiente a fondare la domanda di pagamento nei confronti del (solo) fideiussore a prima richiesta.
È, peraltro, dirimente osservare che, in presenza di eccezione di illiceità del rapporto principale (per dedotta usura) deve escludersi che, anche nei confronti del fideiussore, l'estratto notarile in atti sia sufficiente a fondare an e quantum della pretesa, in mancanza dell'accertamento della legittimità degli pagina 6 di 7 addebiti operati sul conto. Al riguardo va a fortiori richiamata la giurisprudenza formatasi sulla diversa figura negoziale del contratto autonomo di garanzia, in base alla quale, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia con rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, incontra il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'“exceptio doli”, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007: in applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale applicazione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.).
L'opposizione va, pertanto, accolta con il favore delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo,
d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione ai valori minimi delle fasi istruttoria e decisionale, stante la mancanza di attività istruttoria, il deposito di una sola comparsa conclusiva e la ripetitività delle difese ivi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da e revoca il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4339/2022, depositato dal Tribunale di Brescia in data 26.10.2022; condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in € 14.170,00 a titolo di compensi ed € 634,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14820/2022
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Emanuela Cattaneo e per parte convenuta l'avv. Mario Granelli in sostituzione degli avv.ti Casamorata e Vandini.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive depositate nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14820/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Emanuela Cattaneo C.F._2
attori - opponenti contro
(C.F. ) in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini
[...] P.IVA_2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona della mandataria qualificandosi Controparte_1 Controparte_2
cessionaria del credito originariamente vantato da già Controparte_3 Controparte_4
ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di quale
[...] Parte_2
debitore principale, e di quale fideiussore, del decreto ingiuntivo n. 4339/2022 in data Parte_3
26.10.2022, per il pagamento solidale dell'importo di € 312.233,53, a titolo di capitale residuo e interessi scaduti al 22.12.2017, oltre ai successivi interessi e alle spese di procedura. CP A fondamento della richiesta monitoria, ha esposto che con contratto a rogito del Persona_1
14.5.2007, rep. 33838, racc. 9811, l'allora aveva concesso a Controparte_4 Parte_2
un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza di € 500.000, per regolare il quale era stato aperto il conto corrente n. 72197;
pagina 2 di 7 contestualmente aveva rilasciato apposita fideiussione a garanzia delle obbligazioni Parte_1
negoziali assunte dal Stante l'inadempimento del debitore, la Pt_2 Controparte_4
aveva revocato gli affidamenti mediante comunicazione scritta e contestuale diffida di pagamento inviata a debitore principale e garante in data 30.8.2013, a mezzo di raccomandate dagli stessi regolarmente ricevute.
A seguito di fusione per incorporazione della nella Controparte_4 Controparte_3 quest'ultima aveva concluso con un contratto di cessione di crediti “in blocco” e “pro Controparte_5 soluto” segnalati “a sofferenza” e derivanti da finanziamenti, come da avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4.1.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e comunicazione inviata a debitore e garante in data 22.12.2017.
In forza di atto di conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018, con decorrenza dal 1.7.2018 era divenuta titolare del suddetto portafoglio come da pubblicità resa nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale del 9.8.2018. Mutata la denominazione sociale in in data 1.3.2021, Controparte_6 quest'ultima aveva, infine, ceduto a il portafoglio di crediti pecuniari “in Controparte_1 blocco”, con ogni accessorio e garanzia ad essi connessi, come da avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 4.3.2021.
Avverso il provvedimento monitorio loro notificato hanno proposto opposizione gli ingiunti, eccependo la carenza di legittimazione attiva della cessionaria (rectius difetto di prova Controparte_1 circa la titolarità attiva del rapporto), l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla
[...]
per divergenza tra titolo e nota d'iscrizione ipotecaria, con conseguente asserita Controparte_4 indeterminatezza della somma iscritta, l'inefficacia della garanzia per vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. e per superamento del termine di decadenza stabilito dalla norma, la mancanza di liquidità, certezza ed esigibilità del credito oggetto per difetto di prova, la nullità dei contratti per usura e anatocismo e la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria.
Si è costituita in giudizio parte opposta che ha puntualmente replicato alle eccezioni avversarie e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Respinta dal g.i. l'istanza ex art 648 c.p.c. e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione, stante l'esito negativo del tentativo, le parti hanno depositato nei termini concessi le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; all'udienza chiamata per l'ammissione delle istane istruttorie, il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fisato l'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
In tali scritti difensivi finali le parti hanno richiamato tutte le precedenti difese e insistito nelle pagina 3 di 7 rispettive conclusioni.
In via preliminare, sulla scorta delle produzioni integrate dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio, la titolarità attiva del credito in capo a va ritenuta provata. Controparte_1
A conferma dell'acquisto del credito azionato, l'opposta ha, infatti, prodotto, oltre agli estratti di G.U. già allegati al fascicolo monitorio: i) il contratto di cessione dei crediti stipulato in data 22.12.2017 tra
(incorporante la , originaria contraente) e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
unitamente all'allegato recante l'importo nominale vantato nei confronti degli opponenti, con relativo estratto notarile (cfr. doc. 13 e 17); ii) l'atto di conferimento di ramo d'azienda stipulato tra e CP_5
(divenuta a seguito di cambio di denominazione in data Controparte_2 Controparte_6
29.6.2018 a rogito notaio pubblicato in G.U. del 9.8.2018 (cfr. docc. 5, 18, 19 e 23); iii) il Per_2
CP contratto di cessione di crediti stipulato in data 1.3.2021 tra e Controparte_6 CP_1
- odierna opposta - come da avviso pubblicato in G.U. in data 4.3.2021 e comunicazione agli
[...] opponenti a mezzo raccomandata del 15.3.2021 (docc. 6, 20, 21, 22); iv)l'allegato a quest'ultimo contratto di cessione, recante il codice identificativo del credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, come riportato nelle comunicazioni di cessione ricevute dagli opponenti in data 23.8.2019 e
15.3.2021 e nell'estratto conto autenticato (v. “532009” - “€ 312.233,53” - “contratto n. 7219715964”: docc. 13, 22, 23).
A fronte di tali precise emergenze documentali, le eccezioni attoree, anche da ultimo ribadite nelle note conclusive, s'appalesano generiche e astratte, inidonee come tali a sconfessare le complete produzioni avversarie.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per l'assorbente motivo che l'opposta non ha provato l'entità del credito vantato, avendo in sede di ricorso monitorio allegato unicamente i titoli negoziali e un saldaconto - che nemmeno ha le caratteristiche dell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. dal momento che reca unicamente l'ipotetico saldo finale -, omettendo nella presente fase di opposizione, di integrare dette produzioni con gli estratti analitici del conto corrente su cui è stata regolata l'apertura di credito ipotecaria, al fine di provare le movimentazioni in entrata e in uscita relative al predetto rapporto.
Va, al riguardo, ricordato che nel giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del credito rinveniente da una apertura di credito in conto corrente va, in caso di contestazione, fornita dall'opposto, attore sostanziale, mediante la produzione della serie ininterrotta degli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità è, peraltro, da tempo orientata nel ritenere, anche nella fase monitoria, insufficiente a provare an e quantum del credito derivante da un rapporto di conto corrente il mero pagina 4 di 7 estratto di saldaconto, di natura riassuntiva, giacché l'art. 50 t.u.b. richiede ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo l'“estratto conto” contenente la registrazione delle varie operazioni in dare e avere.
Non v'è dubbio che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. n. 23313/2018), essendo a tale fine onerata di produrre in giudizio i relativi estratti conto (Cass. n. 9365/2018), salva la possibilità di fornire la suddetta prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per effetto della non contestazione avversaria.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno chiaramente e tempestivamente contestato certezza e liquidità del credito vantato dalla banca proprio sul rilievo dell'omessa produzione da parte della banca dell'estratto conto integrale, eccependo altresì, in modo specifico, la nullità di singole clausole contrattuali, in particolare, facendo valere l'applicazione di interessi usurari con rilievo che non appare ictu oculi infondato e al quale la controparte non ha esaustivamente replicato.
È evidente che una più specifica contestazione delle singole poste contabili in fase processuale si sarebbe potuta esigere dagli opponenti solo ove l'opposta avesse provveduto a depositare gli estratti conto, in mancanza dei quali ogni puntuale contestazione risulta in radice impedita.
Né la banca ha dimostrato, ai fini della invocata decadenza di cui all'art. 1832 c.c., di aver inviato detti documenti all'accreditato nel corso del rapporto, circostanza che, peraltro, nemmeno sarebbe dirimente nei riguardi dell'obbligato principale, atteso che “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (ex multis, Cass. n.
30000/2018)1.
Non potendo, dunque, la banca giovarsi della decadenza ex art. 1832 c.c. e in mancanza di specifica 1 Si veda anche Cass. n. 12233/2003, secondo cui: “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (fattispecie disciplinata dalla legge bancaria 141/1938), mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente;
con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio da parte dell'istituto di credito ove questi ometta di produrre gli estratti conto nel giudizio di opposizione, non essendo sufficiente il mero riferimento, negli atti di causa, all'invio degli estratti conto al cliente e alla non contestazione di essi e della loro ricezione da parte di quest'ultimo”. pagina 5 di 7 pattuizione (nemmeno invocata dall'opposta) idonea a riconoscere alle scritture contabili della banca valore di piena prova, deve ritenersi che, anche nei confronti del fideiussore, la prova del saldo di conto corrente avrebbe dovuto essere fornita mediante gli estratti conto (Cass. n. 14234/2003; Cass. n.
6258/2002).
La suddetta carenza probatoria è stata dal g.i. segnalata sin dall'ordinanza di diniego della provvisoria esecutività resa a scioglimento della prima udienza di comparizione: a tale lacuna istruttoria la difesa convenuta, pur essendo a ciò onerata quale attrice in senso sostanziale, non ha posto rimedio, omettendo di integrare la documentazione anche con il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
A quanto sopra va aggiunto che, avendo gli opponenti sollevato tempestiva e specifica eccezione di nullità per usura, la serie causale degli estratti conto sarebbe stata altresì indispensabile a verificare la correttezza e legittimità degli addebiti trimestralmente eseguiti dalla banca, accertamento reso impossibile dalla menzionata carenza documentale.
Quanto al fideiussore, la natura accessoria della garanzia prestata dalla signora emerge Pt_1 chiaramente dal contenuto dell'art. 17, lettera a), secondo cui la fideiussione garantisce sino all'importo di Euro 650.000,00 “tutto quanto dovuto dall'accreditato per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario e per ogni onere tributario”, non facendo venir meno tale accessorietà la successiva pattuizione della lettera f) in forza della quale il fideiussore è tenuto a pagare alla banca “a prima richiesta”, anche in caso di opposizione dell'accreditato “quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Come sopra anticipato, la norma contrattuale omette ogni riferimento al documento probatorio in base al quale la banca avrebbe potuto pretendere dal fideiussore il pagamento a prima richiesta, non specificando, in particolare, che a tal fine sarebbero state sufficienti, in deroga all'art. 50 t.u.b., le risultanze delle scritture contabili. Manca, infatti, in contratto la previsione con la quale il garante riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova nei suoi confronti.
Non può, di conseguenza, essere richiamata a sostegno della domanda della banca verso il fideiussore, quella giurisprudenza che, valorizzando la clausola del contratto di fideiussione che prevede che la prova del debito garantito sia data dalle risultanze delle scritture contabili della banca, ritiene l'estratto notarile sufficiente a fondare la domanda di pagamento nei confronti del (solo) fideiussore a prima richiesta.
È, peraltro, dirimente osservare che, in presenza di eccezione di illiceità del rapporto principale (per dedotta usura) deve escludersi che, anche nei confronti del fideiussore, l'estratto notarile in atti sia sufficiente a fondare an e quantum della pretesa, in mancanza dell'accertamento della legittimità degli pagina 6 di 7 addebiti operati sul conto. Al riguardo va a fortiori richiamata la giurisprudenza formatasi sulla diversa figura negoziale del contratto autonomo di garanzia, in base alla quale, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia con rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, incontra il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'“exceptio doli”, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 26262/2007: in applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale applicazione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.).
L'opposizione va, pertanto, accolta con il favore delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo,
d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione ai valori minimi delle fasi istruttoria e decisionale, stante la mancanza di attività istruttoria, il deposito di una sola comparsa conclusiva e la ripetitività delle difese ivi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da e revoca il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4339/2022, depositato dal Tribunale di Brescia in data 26.10.2022; condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in € 14.170,00 a titolo di compensi ed € 634,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
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