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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa TO MUSSA Presidente
dott.ssa EL MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2813/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis 51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Chiara Rosucci e Alberto Bazzani e presso lo studio di quest'ultimo sito a Ivrea (TO), Via di Vittorio n. 4 elettivamente domiciliata, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
E
nato a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in San Giorgio Can.se (To),
Vicolo Filli n.1, presso lo studio dell'avv. Erika Zanotto che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“A. disporre l'affido condiviso ai genitori delle figlie minori prevedendo che Per_1 Persona_2
manterranno collocazione e residenza presso la madre, disponendo altresì che i genitori assumeranno di
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori relative alla istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni delle figlie ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con le figlie.
I genitori si impegneranno a comunicare tutte le questioni riguardanti le minori ed a mantenere un
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e
continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine, nonché a tutelare la
figura materna e paterna nel rispetto dei reciproci ruoli e per il benessere psicofisico delle figlie,
impegnandosi altresì a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla
presenza delle minori
B. La casa familiare viene assegnata alla signora con tutti i beni, effetti ed arredi ivi esistenti. Parte_2
C. Il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé le minori alle seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dal venerdì (alle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) alle
ore 17 quando il padre le preleverà presso la casa materna, fino alla domenica sera alle ore 21, allorquando
la madre le preleverà dalla casa paterna;
• Nel weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle
ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina
seguente (o a scuole chiuse fino alle 17.00 allorquando le riaccompagnerà a casa della madre) ed il venerdì
dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) fino alla sera alle
ore 20.30/21.00 allorquando le riaccompagnerà dalla madre;
• Nel weekend di pertoccanza del padre, lo stesso terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle
ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina
seguente (oppure alle 17.00 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica riaccompagnandole a casa
della madre);
•Nel periodo natalizio le minori trascorreranno con il padre (negli anni pari) il giorno del 24 dicembre,
mentre con la madre il giorno del Santo Natale, dalle ore 10:30, quanto il padre le accompagnerà presso la
casa materna, sino alle ore 10:30 del 31 dicembre, allorquando la madre le riaccompagnerà dal padre, con il
quale trascorreranno il 31 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 11 del giorno dell'Epifania quando il padre le
riaccompagnerà dalla madre. Così ad anni alterni.
• Le minori trascorreranno la festa della mamma e del papà, così come i compleanni dei genitori
rispettivamente con mamma e papà, mentre i compleanni delle minori ad anni alterni (anni pari con
mamma e anni dispari con papà);
• Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua (anni pari) con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il
padre, che le prenderà alle ore 10 e le riporterà presso la casa materna alle ore 21:30, così ad anni alterni;
• e trascorreranno due settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze Per_1 Per_2
scolastiche estive da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno con ciascun genitore. In assenza di
accordo, le minori trascorreranno le prime 2 settimane di agosto con la madre e le ultime 2 con il padre con
pari periodo alla madre negli anni dispari ad anni alterni. Durante i periodi di permanenza con i rispettivi
genitori in vacanza, dovranno essere garantite telefonate giornaliere all'altro genitore e 2 videochiamate
settimanali alle ore 19.
D. Disporre che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, cura ed educazione delle minori quando l'ha
con sé e che il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma
mensile complessiva di € 400,00 (€. 200,00 ciascuna) da versarsi entro il 20 di ciascun mese mediante
bonifico bancario su conto corrente della madre oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente
concordate e comunque, documentate come da vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e
l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
E. Il signor inoltre, fino a luglio 2027 compreso effettuerà una ricarica di €. 10,00 ai cellulari CP_1
delle minori (€. 10,00 per ciascuna figlia);
F. Il finanziamento relativo all'acquisto dei cellulari delle minori, intestato al signor sarà CP_1
integralmente pagato dalla signora;
Pt_1
G. Il residuo mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile casa familiare sito in Loranzè (TO), via Fiorano
n. 35/37, acquistata dalle parti per atto a rogito Notaio in data 8.08.2019, rep. Persona_3
60990, coma da atto allegato, verrà pagato integralmente dalla signora . Il Trasferimento, per effetto Pt_1
del quale la signora diventerà esclusiva proprietaria dell'immobile sarà perfezionato con rogito a Pt_1
cura del Notaio individuato dal cessionario, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, con accollo esclusivo del
mutuo acceso con Credit Agricole S.A. in data 8.08.2019 – rep. 60991 – Racc n. 31939, Notaio Per_4
[...]
H. Con riferimento agli arredi, suppellettili, elettrodomestici e qualsivoglia bene presente nell'unità
immobiliare oggetto di cessione, le parti danno atto che il finanziamento GO (scadenza 1.11.2028) n.
66768785 acceso ed intestato al signor per il pagamento di detti beni, sarà esclusivamente pagato CP_1
dalla signora;
Pt_1
I. Disporre che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni fiscali relative alle figlie
impegnandosi a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (fatture o ricevute) relative a
spese deducibili.
J. Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare, o benefici equipollenti, saranno percepiti
esclusivamente dalla madre. K. Disporre che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni per le spese, non ricomprese
nell'assegno unico per il nucleo familiare.
L. Disporre, nell'interesse delle Minori, l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio sociale, dell'Educativa e dell'NPI con il compito di sostegno per adulti e minori, di mediazione tra
i genitori e sostegno alla genitorialità al fine di aiutare gli stessi a trovare un necessario spazio di
genitorialità condivisa.
M. I genitori concordano che daranno mandato ad un Coordinatore Genitoriale entro il 31.12.2025.
N. Spese compensate.”
Conclusioni del P.M. “V° il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 16.12.2025, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno premesso che dalla relazione sentimentale tra loro in data il 17.03.2015 a Torino (TO) sono nate Da diverso tempo la convivenza delle parti è ormai cessata. Per_1 Per_2
Tanto premesso hanno sottoposto al Tribunale le condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte trasmesse da ultimo, i genitori insistevano nelle conclusioni di cui alle note scritte trasmesse il 30.09.2025 (così riportate nel verbale di udienza del 28/10/2025).
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs.
154/2013, oltre che del D.L. 149/2022.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 29/10/2025).
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento, la collocazione ed il mantenimento dei figli minori oltre che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra loro - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (oltre che al principio cd. di “bigenitorialità” consentendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., così provvede, in conformità alle richieste congiunte delle parti: A. Dispone l'affido condiviso ai genitori delle figlie minori e Per_1 Persona_2
prevedendo che manterranno collocazione e residenza presso la madre, disponendo altresì che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori relative alla istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni delle figlie ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con le figlie. I genitori si impegneranno a comunicare tutte le questioni riguardanti le minori ed a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine, nonché a tutelare la figura materna e paterna nel rispetto dei reciproci ruoli e per il benessere psicofisico delle figlie,
impegnandosi altresì a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle minori.
B. Dispone che la casa familiare viene assegnata alla signora con tutti i beni, effetti ed Pt_1
arredi ivi esistenti.
C. Dispone che il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé le minori alle seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dal venerdì (alle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività
scolastica) alle ore 17 quando il padre le preleverà presso la casa materna, fino alla domenica sera alle ore 21, allorquando la madre le preleverà dalla casa paterna;
• Nel weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina seguente (o a scuole chiuse fino alle 17.00 allorquando le riaccompagnerà a casa della madre) ed il venerdì dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) fino alla sera alle ore 20.30/21.00 allorquando le riaccompagnerà dalla madre;
• Nel weekend di pertoccanza del padre, lo stesso terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina seguente (oppure alle 17.00 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica riaccompagnandole a casa della madre);
•Nel periodo natalizio le minori trascorreranno con il padre (negli anni pari) il giorno del 24
dicembre, mentre con la madre il giorno del Santo Natale, dalle ore 10:30, quanto il padre le accompagnerà presso la casa materna, sino alle ore 10:30 del 31 dicembre, allorquando la madre le riaccompagnerà dal padre, con il quale trascorreranno il 31 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 11
del giorno dell'Epifania quando il padre le riaccompagnerà dalla madre. Così ad anni alterni.
• Le minori trascorreranno la festa della mamma e del papà, così come i compleanni dei genitori rispettivamente con mamma e papà, mentre i compleanni delle minori ad anni alterni (anni pari con mamma e anni dispari con papà);
• Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua (anni pari) con la madre ed il Lunedì dell'Angelo
con il padre, che le prenderà alle ore 10 e le riporterà presso la casa materna alle ore 21:30, così ad anni alterni;
• trascorreranno due settimane anche non consecutive durante il periodo delle Per_1 Per_2
vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno con ciascun genitore. In assenza di accordo, le minori trascorreranno le prime 2 settimane di agosto con la madre e le ultime 2 con il padre con pari periodo alla madre negli anni dispari ad anni alterni.
Durante i periodi di permanenza con i rispettivi genitori in vacanza, dovranno essere garantite telefonate giornaliere all'altro genitore e 2 videochiamate settimanali alle ore 19.
D. Dispone che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, cura ed educazione delle minori quando l'ha con sé e che il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile complessiva di € 400,00 (€. 200,00 ciascuna) da versarsi entro il 20
di ciascun mese mediante bonifico bancario su conto corrente della madre oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e comunque, documentate come da vigente Protocollo
d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
E. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor inoltre, fino a luglio CP_1
2027 compreso effettuerà una ricarica di €. 10,00 ai cellulari delle minori (€. 10,00 per ciascuna figlia);
F. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il finanziamento relativo all'acquisto dei cellulari delle minori, intestato al signor sarà integralmente pagato dalla signora CP_1
; Pt_1
G. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il residuo mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile casa familiare sito in Loranzè (TO), via Fiorano n. 35/37, acquistata dalle parti per atto a rogito Notaio in data 8.08.2019, rep. 60990, coma da atto allegato, Persona_3
verrà pagato integralmente dalla signora . Il Trasferimento, per effetto del quale la signora Pt_1
diventerà esclusiva proprietaria dell'immobile sarà perfezionato con rogito a cura del Pt_1
Notaio individuato dal cessionario, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, con accollo esclusivo del mutuo acceso con Credit Agricole S.A. in data 8.08.2019 – rep. 60991 – Racc n. 31939, Notaio
. Persona_4
H. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che con riferimento agli arredi, suppellettili,
elettrodomestici e qualsivoglia bene presente nell'unità immobiliare oggetto di cessione, le parti danno atto che il finanziamento GO (scadenza 1.11.2028) n. 66768785 acceso ed intestato al signor per il pagamento di detti beni, sarà esclusivamente pagato dalla signora . CP_1 Pt_1
I. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni fiscali relative alle figlie impegnandosi a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (fatture o ricevute) relative a spese deducibili.
J. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico per il nucleo familiare,
o benefici equipollenti, saranno percepiti esclusivamente dalla madre.
K. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni per le spese, non ricomprese nell'assegno unico per il nucleo familiare.
L. Dispone, nell'interesse delle Minori, l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale, dell'Educativa e dell'NPI con il compito di sostegno per adulti e minori, di mediazione tra i genitori e sostegno alla genitorialità al fine di aiutare gli stessi a trovare un necessario spazio di genitorialità condivisa.
M. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che daranno mandato ad un Coordinatore
Genitoriale entro il 31.12.2025.
N. Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
EL ET TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52
codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa TO MUSSA Presidente
dott.ssa EL MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2813/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis 51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Chiara Rosucci e Alberto Bazzani e presso lo studio di quest'ultimo sito a Ivrea (TO), Via di Vittorio n. 4 elettivamente domiciliata, che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
E
nato a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in San Giorgio Can.se (To),
Vicolo Filli n.1, presso lo studio dell'avv. Erika Zanotto che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“A. disporre l'affido condiviso ai genitori delle figlie minori prevedendo che Per_1 Persona_2
manterranno collocazione e residenza presso la madre, disponendo altresì che i genitori assumeranno di
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori relative alla istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni delle figlie ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con le figlie.
I genitori si impegneranno a comunicare tutte le questioni riguardanti le minori ed a mantenere un
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e
continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine, nonché a tutelare la
figura materna e paterna nel rispetto dei reciproci ruoli e per il benessere psicofisico delle figlie,
impegnandosi altresì a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla
presenza delle minori
B. La casa familiare viene assegnata alla signora con tutti i beni, effetti ed arredi ivi esistenti. Parte_2
C. Il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé le minori alle seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dal venerdì (alle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) alle
ore 17 quando il padre le preleverà presso la casa materna, fino alla domenica sera alle ore 21, allorquando
la madre le preleverà dalla casa paterna;
• Nel weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle
ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina
seguente (o a scuole chiuse fino alle 17.00 allorquando le riaccompagnerà a casa della madre) ed il venerdì
dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) fino alla sera alle
ore 20.30/21.00 allorquando le riaccompagnerà dalla madre;
• Nel weekend di pertoccanza del padre, lo stesso terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle
ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina
seguente (oppure alle 17.00 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica riaccompagnandole a casa
della madre);
•Nel periodo natalizio le minori trascorreranno con il padre (negli anni pari) il giorno del 24 dicembre,
mentre con la madre il giorno del Santo Natale, dalle ore 10:30, quanto il padre le accompagnerà presso la
casa materna, sino alle ore 10:30 del 31 dicembre, allorquando la madre le riaccompagnerà dal padre, con il
quale trascorreranno il 31 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 11 del giorno dell'Epifania quando il padre le
riaccompagnerà dalla madre. Così ad anni alterni.
• Le minori trascorreranno la festa della mamma e del papà, così come i compleanni dei genitori
rispettivamente con mamma e papà, mentre i compleanni delle minori ad anni alterni (anni pari con
mamma e anni dispari con papà);
• Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua (anni pari) con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il
padre, che le prenderà alle ore 10 e le riporterà presso la casa materna alle ore 21:30, così ad anni alterni;
• e trascorreranno due settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze Per_1 Per_2
scolastiche estive da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno con ciascun genitore. In assenza di
accordo, le minori trascorreranno le prime 2 settimane di agosto con la madre e le ultime 2 con il padre con
pari periodo alla madre negli anni dispari ad anni alterni. Durante i periodi di permanenza con i rispettivi
genitori in vacanza, dovranno essere garantite telefonate giornaliere all'altro genitore e 2 videochiamate
settimanali alle ore 19.
D. Disporre che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, cura ed educazione delle minori quando l'ha
con sé e che il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma
mensile complessiva di € 400,00 (€. 200,00 ciascuna) da versarsi entro il 20 di ciascun mese mediante
bonifico bancario su conto corrente della madre oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente
concordate e comunque, documentate come da vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e
l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
E. Il signor inoltre, fino a luglio 2027 compreso effettuerà una ricarica di €. 10,00 ai cellulari CP_1
delle minori (€. 10,00 per ciascuna figlia);
F. Il finanziamento relativo all'acquisto dei cellulari delle minori, intestato al signor sarà CP_1
integralmente pagato dalla signora;
Pt_1
G. Il residuo mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile casa familiare sito in Loranzè (TO), via Fiorano
n. 35/37, acquistata dalle parti per atto a rogito Notaio in data 8.08.2019, rep. Persona_3
60990, coma da atto allegato, verrà pagato integralmente dalla signora . Il Trasferimento, per effetto Pt_1
del quale la signora diventerà esclusiva proprietaria dell'immobile sarà perfezionato con rogito a Pt_1
cura del Notaio individuato dal cessionario, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, con accollo esclusivo del
mutuo acceso con Credit Agricole S.A. in data 8.08.2019 – rep. 60991 – Racc n. 31939, Notaio Per_4
[...]
H. Con riferimento agli arredi, suppellettili, elettrodomestici e qualsivoglia bene presente nell'unità
immobiliare oggetto di cessione, le parti danno atto che il finanziamento GO (scadenza 1.11.2028) n.
66768785 acceso ed intestato al signor per il pagamento di detti beni, sarà esclusivamente pagato CP_1
dalla signora;
Pt_1
I. Disporre che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni fiscali relative alle figlie
impegnandosi a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (fatture o ricevute) relative a
spese deducibili.
J. Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare, o benefici equipollenti, saranno percepiti
esclusivamente dalla madre. K. Disporre che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni per le spese, non ricomprese
nell'assegno unico per il nucleo familiare.
L. Disporre, nell'interesse delle Minori, l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte del
Servizio sociale, dell'Educativa e dell'NPI con il compito di sostegno per adulti e minori, di mediazione tra
i genitori e sostegno alla genitorialità al fine di aiutare gli stessi a trovare un necessario spazio di
genitorialità condivisa.
M. I genitori concordano che daranno mandato ad un Coordinatore Genitoriale entro il 31.12.2025.
N. Spese compensate.”
Conclusioni del P.M. “V° il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 16.12.2025, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno premesso che dalla relazione sentimentale tra loro in data il 17.03.2015 a Torino (TO) sono nate Da diverso tempo la convivenza delle parti è ormai cessata. Per_1 Per_2
Tanto premesso hanno sottoposto al Tribunale le condizioni tra loro concordate per l'affidamento ed il mantenimento della prole.
Con note scritte trasmesse da ultimo, i genitori insistevano nelle conclusioni di cui alle note scritte trasmesse il 30.09.2025 (così riportate nel verbale di udienza del 28/10/2025).
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs.
154/2013, oltre che del D.L. 149/2022.
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 29/10/2025).
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti - riguardanti l'affidamento, la collocazione ed il mantenimento dei figli minori oltre che la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra loro - in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (oltre che al principio cd. di “bigenitorialità” consentendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), possano essere integralmente recepite dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vanno compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., così provvede, in conformità alle richieste congiunte delle parti: A. Dispone l'affido condiviso ai genitori delle figlie minori e Per_1 Persona_2
prevedendo che manterranno collocazione e residenza presso la madre, disponendo altresì che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le minori relative alla istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità ed inclinazioni delle figlie ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza con le figlie. I genitori si impegneranno a comunicare tutte le questioni riguardanti le minori ed a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di origine, nonché a tutelare la figura materna e paterna nel rispetto dei reciproci ruoli e per il benessere psicofisico delle figlie,
impegnandosi altresì a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle minori.
B. Dispone che la casa familiare viene assegnata alla signora con tutti i beni, effetti ed Pt_1
arredi ivi esistenti.
C. Dispone che il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé le minori alle seguenti modalità:
• a fine settimana alterni dal venerdì (alle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività
scolastica) alle ore 17 quando il padre le preleverà presso la casa materna, fino alla domenica sera alle ore 21, allorquando la madre le preleverà dalla casa paterna;
• Nel weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina seguente (o a scuole chiuse fino alle 17.00 allorquando le riaccompagnerà a casa della madre) ed il venerdì dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) fino alla sera alle ore 20.30/21.00 allorquando le riaccompagnerà dalla madre;
• Nel weekend di pertoccanza del padre, lo stesso terrà con sé le minori il martedì dall'uscita di scuola (dalle ore 10 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica) riaccompagnandole a scuola la mattina seguente (oppure alle 17.00 durante le vacanze o in assenza di attività scolastica riaccompagnandole a casa della madre);
•Nel periodo natalizio le minori trascorreranno con il padre (negli anni pari) il giorno del 24
dicembre, mentre con la madre il giorno del Santo Natale, dalle ore 10:30, quanto il padre le accompagnerà presso la casa materna, sino alle ore 10:30 del 31 dicembre, allorquando la madre le riaccompagnerà dal padre, con il quale trascorreranno il 31 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 11
del giorno dell'Epifania quando il padre le riaccompagnerà dalla madre. Così ad anni alterni.
• Le minori trascorreranno la festa della mamma e del papà, così come i compleanni dei genitori rispettivamente con mamma e papà, mentre i compleanni delle minori ad anni alterni (anni pari con mamma e anni dispari con papà);
• Le minori trascorreranno il giorno di Pasqua (anni pari) con la madre ed il Lunedì dell'Angelo
con il padre, che le prenderà alle ore 10 e le riporterà presso la casa materna alle ore 21:30, così ad anni alterni;
• trascorreranno due settimane anche non consecutive durante il periodo delle Per_1 Per_2
vacanze scolastiche estive da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno con ciascun genitore. In assenza di accordo, le minori trascorreranno le prime 2 settimane di agosto con la madre e le ultime 2 con il padre con pari periodo alla madre negli anni dispari ad anni alterni.
Durante i periodi di permanenza con i rispettivi genitori in vacanza, dovranno essere garantite telefonate giornaliere all'altro genitore e 2 videochiamate settimanali alle ore 19.
D. Dispone che ciascun coniuge provvederà al mantenimento, cura ed educazione delle minori quando l'ha con sé e che il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile complessiva di € 400,00 (€. 200,00 ciascuna) da versarsi entro il 20
di ciascun mese mediante bonifico bancario su conto corrente della madre oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e comunque, documentate come da vigente Protocollo
d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
E. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor inoltre, fino a luglio CP_1
2027 compreso effettuerà una ricarica di €. 10,00 ai cellulari delle minori (€. 10,00 per ciascuna figlia);
F. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il finanziamento relativo all'acquisto dei cellulari delle minori, intestato al signor sarà integralmente pagato dalla signora CP_1
; Pt_1
G. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il residuo mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile casa familiare sito in Loranzè (TO), via Fiorano n. 35/37, acquistata dalle parti per atto a rogito Notaio in data 8.08.2019, rep. 60990, coma da atto allegato, Persona_3
verrà pagato integralmente dalla signora . Il Trasferimento, per effetto del quale la signora Pt_1
diventerà esclusiva proprietaria dell'immobile sarà perfezionato con rogito a cura del Pt_1
Notaio individuato dal cessionario, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, con accollo esclusivo del mutuo acceso con Credit Agricole S.A. in data 8.08.2019 – rep. 60991 – Racc n. 31939, Notaio
. Persona_4
H. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che con riferimento agli arredi, suppellettili,
elettrodomestici e qualsivoglia bene presente nell'unità immobiliare oggetto di cessione, le parti danno atto che il finanziamento GO (scadenza 1.11.2028) n. 66768785 acceso ed intestato al signor per il pagamento di detti beni, sarà esclusivamente pagato dalla signora . CP_1 Pt_1
I. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni fiscali relative alle figlie impegnandosi a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (fatture o ricevute) relative a spese deducibili.
J. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico per il nucleo familiare,
o benefici equipollenti, saranno percepiti esclusivamente dalla madre.
K. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori beneficeranno per pari quota delle detrazioni per le spese, non ricomprese nell'assegno unico per il nucleo familiare.
L. Dispone, nell'interesse delle Minori, l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale, dell'Educativa e dell'NPI con il compito di sostegno per adulti e minori, di mediazione tra i genitori e sostegno alla genitorialità al fine di aiutare gli stessi a trovare un necessario spazio di genitorialità condivisa.
M. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che daranno mandato ad un Coordinatore
Genitoriale entro il 31.12.2025.
N. Spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
EL ET TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52
codice privacy)