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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. CC AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1127/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il 20.11.1965, residente in [...]
21 C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, Via Degioannis n. 25, presso lo CodiceFiscale_1 studio degli avv.ti Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Floriana Ruiu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico
parte attrice
contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta
parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“In via istruttoria, si chiede il rinnovo della CTU;
pagina 1 di 4 Nel merito, 1) dichiarare che l' è tenuto a erogare in favore del ricorrente l'indennizzo, in CP_1 capitale o in rendita, previsto dal D. Lgv 38/2000, commisurato al danno che sarà accertato in corso di causa, comunque superiore al 8% complessivo indennizzato;
2) per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei scaduti o, in subordine, del capitale CP_1 corrispondente al danno biologico se inferiore al 16%, previa deduzione di quello corrisposto per gli esiti accertati, con gli interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al saldo;
3) con vittoria di spese e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“[…] respingere la domanda poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023, ha instaurato il presente Parte_1 giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno rispetto a CP_1 quello accertato dall' nella misura dell'8% con provvedimento del 28.12.2021 per esiti CP_1 anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare di origine professionale, dietro domanda amministrativa del 17.10.2021.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del maggior indennizzo, l'attore ha lamentato che il danno per la tecnopatia in esame sarebbe valutabile nella misura del 12%.
L' ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata, in quanto la valutazione della CP_1 affezione alla colonna riconosciuta in sede amministrativa sarebbe congrua.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per le seguenti ragioni.
Il consulente tecnico d'ufficio, nominato al fine di accertare se sussista un maggior danno rispetto a quello riconosciuto dall' convenuto, dopo accurati esami medici e approfondito CP_1
e scrupoloso esame della documentazione prodotta, ha rilevato che il ricorrente è affetto da pagina 2 di 4 patologia vertebrale lombare con sfumato deficit funzionale, senza disturbi trofici-sensitivi persistenti e disturbi motori, con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi e focalità erniaria in L4-L5, confermando che il danno biologico per tale malattia di origine lavorativa è valutabile all'8%.
Sono state sollevate osservazioni critiche alla bozza peritale ad opera di parte ricorrente, che ha contestato la mancata valutazione del referto della risonanza magnetica in cui sono evidenti
“avanzati fenomeni osteocondrosici in L5-S1, una piccola ernia ed un diffuso bulging del disco intersomatico compreso tra L5 ed S1”, rilevando inoltre che i codici tabellari 193 e 213, utilizzati per la valutazione della patologia lavorativa, prevedono un danno rispettivamente fino al 12% e fino al 25% e dunque non sarebbe giustificata la quantificazione del danno biologico in misura dell'8%.
Il ctu, in replica a tali osservazioni, ha esaustivamente esposto che è stata presa visione della risonanza magnetica in cui si riscontra una piccola ernia discale eziologicamente dovuta all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, mentre gli avanzati fenomeni osteocondrosici in L5-S1 rientrano nella spondilodiscoartrosi di origine multifattoriale in cui non è rinvenibile nemmeno un apporto concausale dell'attività lavorativa.
Con riguardo ai codici tabellari utilizzati, il perito ha infine rilevato che “Si conferma quindi come corretto il riferimento ai codici indicati ma ricordando che la valutazione del danno biologico è attribuibile con la formula del fino al” e deve quindi rispecchiare il quadro menomativo rilevabile clinicamente in capo al Ricorrente” (pagg.
5-6 della perizia).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dalla parte attrice.
Pertanto, deve essere confermato il riconoscimento già accertato dall'Istituto per la patologia vertebrale lombare con sfumato deficit funzionale, senza disturbi trofici-sensitivi persistenti e disturbi motori, con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi e focalità erniaria in L4-L5 nella misura dell'8%.
La domanda di parte attrice deve essere quindi rigettata.
***
Le spese di lite non seguono la soccombenza avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico del pagina 3 di 4 resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 8.10.2025.
Il giudice
CC AR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. CC AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1127/2023 R.A.C.L., promossa da:
, nato a [...] il 20.11.1965, residente in [...]
21 C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, Via Degioannis n. 25, presso lo CodiceFiscale_1 studio degli avv.ti Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin e Floriana Ruiu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico
parte attrice
contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta
parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“In via istruttoria, si chiede il rinnovo della CTU;
pagina 1 di 4 Nel merito, 1) dichiarare che l' è tenuto a erogare in favore del ricorrente l'indennizzo, in CP_1 capitale o in rendita, previsto dal D. Lgv 38/2000, commisurato al danno che sarà accertato in corso di causa, comunque superiore al 8% complessivo indennizzato;
2) per l'effetto, condannare l' al pagamento dei ratei scaduti o, in subordine, del capitale CP_1 corrispondente al danno biologico se inferiore al 16%, previa deduzione di quello corrisposto per gli esiti accertati, con gli interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al saldo;
3) con vittoria di spese e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“[…] respingere la domanda poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari rifusi ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023, ha instaurato il presente Parte_1 giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno rispetto a CP_1 quello accertato dall' nella misura dell'8% con provvedimento del 28.12.2021 per esiti CP_1 anatomici ed algodisfunzionali del rachide lombare di origine professionale, dietro domanda amministrativa del 17.10.2021.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del maggior indennizzo, l'attore ha lamentato che il danno per la tecnopatia in esame sarebbe valutabile nella misura del 12%.
L' ha chiesto il rigetto della domanda poiché infondata, in quanto la valutazione della CP_1 affezione alla colonna riconosciuta in sede amministrativa sarebbe congrua.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per le seguenti ragioni.
Il consulente tecnico d'ufficio, nominato al fine di accertare se sussista un maggior danno rispetto a quello riconosciuto dall' convenuto, dopo accurati esami medici e approfondito CP_1
e scrupoloso esame della documentazione prodotta, ha rilevato che il ricorrente è affetto da pagina 2 di 4 patologia vertebrale lombare con sfumato deficit funzionale, senza disturbi trofici-sensitivi persistenti e disturbi motori, con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi e focalità erniaria in L4-L5, confermando che il danno biologico per tale malattia di origine lavorativa è valutabile all'8%.
Sono state sollevate osservazioni critiche alla bozza peritale ad opera di parte ricorrente, che ha contestato la mancata valutazione del referto della risonanza magnetica in cui sono evidenti
“avanzati fenomeni osteocondrosici in L5-S1, una piccola ernia ed un diffuso bulging del disco intersomatico compreso tra L5 ed S1”, rilevando inoltre che i codici tabellari 193 e 213, utilizzati per la valutazione della patologia lavorativa, prevedono un danno rispettivamente fino al 12% e fino al 25% e dunque non sarebbe giustificata la quantificazione del danno biologico in misura dell'8%.
Il ctu, in replica a tali osservazioni, ha esaustivamente esposto che è stata presa visione della risonanza magnetica in cui si riscontra una piccola ernia discale eziologicamente dovuta all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, mentre gli avanzati fenomeni osteocondrosici in L5-S1 rientrano nella spondilodiscoartrosi di origine multifattoriale in cui non è rinvenibile nemmeno un apporto concausale dell'attività lavorativa.
Con riguardo ai codici tabellari utilizzati, il perito ha infine rilevato che “Si conferma quindi come corretto il riferimento ai codici indicati ma ricordando che la valutazione del danno biologico è attribuibile con la formula del fino al” e deve quindi rispecchiare il quadro menomativo rilevabile clinicamente in capo al Ricorrente” (pagg.
5-6 della perizia).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle precisazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dalla parte attrice.
Pertanto, deve essere confermato il riconoscimento già accertato dall'Istituto per la patologia vertebrale lombare con sfumato deficit funzionale, senza disturbi trofici-sensitivi persistenti e disturbi motori, con quadro diagnostico strumentale di disco artrosi e focalità erniaria in L4-L5 nella misura dell'8%.
La domanda di parte attrice deve essere quindi rigettata.
***
Le spese di lite non seguono la soccombenza avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico del pagina 3 di 4 resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 8.10.2025.
Il giudice
CC AR
pagina 4 di 4