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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8258 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 62097/2021, posta in decisione all'udienza, del 12.3.2025, vertente
TRA
- , (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Pietro Di Tosto (C.F. ), come da CodiceFiscale_2
delega a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 22, (indirizzo PEC:
); - attrice Email_1
E
- (ora , in Controparte_1 CP_2
persona del Procuratore Speciale Dott. in nome e per CP_3
conto del Legale Rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata a Roma, in Viale delle Medaglie d'Oro 199, presso lo studio dell'avv. Alessandro Maria Masucci (C.F.: – C.F._3
indirizzo PEC: ), che Email_2
la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
E CONTRO - , residente in [...] – 00137 CP_4
– Roma, contumace;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.3.20225 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in pari data e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e la CP_4 Controparte_1
Esponeva l'attrice che:
- che in data 30.06.2011, alle ore 10,00 circa, in Roma, mentre era alla guida del motociclo Honda SH 159, targato CW77585, assicurato ai fini della RCA con la , e percorreva, sul margine Controparte_5
destro della corsia, Viale Marconi in direzione centro, giunta all'intersezione semaforica con Piazzale Edison, veniva urtata sulla fiancata sinistra dall'autovettura Fiat Panda, targata DB 637 WC, di proprietà e condotta dalla NO , assicurata ai fini della CP_4
RCA con la , la quale ferma al Controparte_6
semaforo rosso sul margine sinistro della corsia, nel riprendere la marcia svoltava improvvisamente a destra, in direzione Via Ostiense, senza indicatore di direzione acceso, ove la manovra non era consentita, tagliandole la strada;
- a seguito dell'urto, il motociclo Honda SH 150 veniva proiettato contro il muro del Ponte Guglielmo Marconi, finendo in terra con la motociclista;
- sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti della Polizia Roma Capitale
XI Gruppo, i quali redigevano verbale dell'accaduto;
- a causa dell'urto la motociclista era trasportata in ambulanza e in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Camillo –
Forlanini per le cure necessarie;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni;
- così concludeva parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione od eccezione:
- accertare e dichiarare che il motociclo Honda SH 150, targato
CW77585, condotto dal NO nelle circostanze di Parte_1
tempo e di luogo di cui alle premesse è rimasto coinvolto nel sinistro per cui è causa attribuendo l'esclusiva responsabilità alla NO
, proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Panda, CP_4
targata DB637WC, assicurata per la R.C.A. con la Controparte_7
;
[...]
- per l'effetto di tale accertamento condannare ai sensi dell'art.
148 D. Lgs 209/2005 la NO in solido con la Società CP_4
, al risarcimento in favore della NO Controparte_8 Pt_1
dei danni fisici e non patrimoniali subiti che ammontano ad
[...]
euro 52.376,87 per invalidità permanente, euro 9.846,00 per inabilità assoluta, euro 4.923,00 per inabilità temporanea al 50%, euro 20.143,76 per danno morale e euro 3.175,58 per spese mediche per un totale di euro 87.289,63, oltre lucro cessante nella misura del 4%, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo. La domanda deve intendersi quantificata, ai fini del contributo unificato ai sensi della
L. 488/99, entro euro 260.000,00 ed è versato un contributo unificato di euro 759,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre 15,00% di spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avv. Pietro Di Tosto il quale si dichiara antistatario”.
Si costituiva la contestando l'avversa Controparte_1
domanda in quanto destituita di ogni fondamento sia nei presupposti di fatto che in diritto, avendo avuto, la dinamica del sinistro, ben altro svolgimento, considerato che la alla guida della Fiat Panda, tg. CP_4
DB637WC, percorreva la corsia di destra di Viale Guglielmo Marconi con direzione Piazzale della Radio quando, giunta all'intersezione con
Piazzale Edison, mentre rallentava per verificare se era possibile svoltare a destra, veniva improvvisamente urtata sulla fiancata destra dal motociclo Honda SH 150, tg. CW77585, condotto da Parte_1
che, sopraggiungendo da tergo ad elevata velocità, effettuava una manovra di sorpasso a destra andando a collidere con la predetta Fiat
Panda, per poi continuare la corsa per diversi metri e finire contro il muro del Ponte Guglielmo Marconi, posto a notevole distanza rispetto al punto d'urto tra i mezzi, dovendosi pertanto attribuire, la responsabilità nell'occorso, alla incauta, spericolata ed inappropriata condotta di guida posta in essere dall'attrice, la quale effettuava una pericolosa manovra di sorpasso a destra in area di incrocio in violazione dell'art. 148, comma
12 e comma 15 CdS secondo cui “è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni” e “chiunque sorpassa a destra […] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma […]”, non essendosi nemmeno attenuta a quanto disposto dall'art. 141 CdS secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, avendo anche violato gli artt. 126, 7 comma CdS e 125, 3 comma CdS in quanto circolava con la patente di guida scaduta e non idonea a condurre quella categoria di motoveicolo tanto da essere sanzionata dagli agenti intervenuti, contestando anche il quantum della pretesa attorea, così infine concludendo:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia rigettare
l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite”. rimaneva invece contumace. CP_4
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi nonché disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.3.2025 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle risultanze del rapporto degli agenti di polizia locale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa un'ora e dieci minuti dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi raggiunta la prova della esclusiva responsabilità di conducente della vettura Fiat Panda, nel CP_4
sinistro occorso verso le ore 10,00 del 30.06.2011 in Roma, avendo la stessa, nel percorrere il viale Guglielmo Marconi con direzione Piazzale della Radio, giunta all'intersezione con Piazzale Edison, iniziava una non consentita manovra di svolta a destra, urtando il motociclo Honda SH
159, targato CW77585, condotto dall'attrice che Parte_1
sopraggiungeva e spingendola contro il muro del Ponte Guglielmo
Marconi, provocandone la caduta in terra e le conseguenti lesioni, mentre la circostanza che la motociclista procedesse ad elevata velocità non ha trovato né supporto probatorio né giustificazione, alla luce delle emergenze del rapporto in atti.
Ciò posto, i convenuti vanno condannai in solido al risarcimento del danno occorso all'attrice, da liquidarsi come segue.
Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attrice di anni di anni 38 al Parte_2
momento del fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 18% di invalidità permanente;
-) 75 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 50 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di accurata analisi della documentazione medica prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo giudice.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dall'attrice va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per l'anno in corso, che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi per i motivi espressi nella nota esplicativa allegata alla tabella romana, che qui si intendono richiamati:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 52.025,67;
- a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia), può essere liquidato l'importo di € 8.000,00;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare alla predetta le somme di:
-) per l'inabilità temporanea assoluta, € 9.768,75 attuali;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 3.256,25 attuali.
Per le spese mediche, come documentate e ritenute congrue dal ctu, va riconosciuto l'importo pari ad € 3.035,94.
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
Spetta pertanto complessivamente all'attrice la somma di € 76.086,61.
Spetta inoltre alla predetta attrice il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto.
Equitativamente ex art. 2056 cpv. c.c. alla luce della sentenza Cass.
SS.UU. n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
dall'atro un parametro composito di valutazione ricavato avuto riguardo alla entità economica della somma dovuta, al rendimento medio dei titoli del debito pubblico nel periodo in questione, alla media redditività dell'investimento finanziario ed all'andamento del tasso degli interessi legali (2% annuo): individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito – quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,266 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad es., se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).
Alla luce del predetto importo il danno da lucro cessante ammonta ad €
19.066,18.
Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento – ivi compreso il lucro cessante – decorrono interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino a quella dell'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Di Tosto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) condanna e (ora CP_4 Controparte_1 CP_2
, in solido fra loro, al pagamento, in favore di e a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di € 76.086,61 oltre lucro cessante, pari ad € 19.066,18;
-) condanna altresì i convenuti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per spese ed € 9.200,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Pietro Di Tosto, che ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, ponendo le spese di ctu a definitivo carico dei convenuti in solido.
Ai sensi del T.U. Imposte Registro (artt. 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma il 4.6.2025. IL Giudice