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Articolo 19 della Legge 5 marzo 1961, n. 211
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Legge 5 marzo 1961, n. 211
Articolo 19 della Legge 5 marzo 1961, n. 211
Versione
27 aprile 1961
Art. 19.
L'importo delle ammende e' devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 27 aprile 1961
Vedi fonte istituzionale
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