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Articolo 19 della Legge 5 marzo 1961, n. 211
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Legge 5 marzo 1961, n. 211
Articolo 19 della Legge 5 marzo 1961, n. 211
Versione
27 aprile 1961
Art. 19.
L'importo delle ammende e' devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 27 aprile 1961
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