TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3555/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3555/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO Parte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO 46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. e dell'avv. GASPARRONI MARCO ( ) VIA ANTICA C.F._1
CATTEDRALE, 30 64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Par
La linea informatica ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro per manutenzione e lavorazioni su un impianto commissionate e solo Parte_2 parzialmente pagate. Si oppone contestando vizi e difetti dell'opera e mancato collaudo Parte_1 della stessa. Contesta la ricostruzione l'opposta in quanto le opere sono state compiute e collaudate e non hanno difetti dalla cui contestazione l'opponente è decaduta. Non assume responsabilità per rimozioni della tettoia regolamente installata. Effettuata istruttoria con prova per testi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Il decreto ingiuntivo è per l'importo di euro 7.996,00; oggetto dell'appalto era lo smontaggio di tutte le mattonelle LED, verifica e pulizia di eventuali aeree di corrosione, stesura su tutte le mattonelle di idonea guarnizione anaerobica a tenuta stagna, rimontaggio di tutte le mattonelle, verifica e ricollegamento del cablaggio dati/forza motrice di tutte le mattonelle, realizzazione, fornitura ed installazione di un'apposita cornice in lamiera zincata da applicare su tutto il perimetro del pannello, a copertura dell'area di confine del telaio, comprensiva di guarnizione e sistema di allontanamento dell'acqua piovana, collaudo della tenuta stagna dell'intero sistema. In occasione della visita di un ctu, non di questo procedimento, che comunque si occupava della tenuta stagna del monitor dello stadio il teste CP_2 Tes_1
aveva a dichiarare che i monitor andavano in tilt perché l'acqua penetrava all'interno dei
[...] compartimenti stagni. Che però viceversa la tenuta stagna funzionasse e quindi lo schermo a LED funzionasse dopo l'intervento della opposta è sicuramente denotato dalle foto, prese durante in campionato 2015/2016; quindi non è vero che siano decontestualizzate e prive di data certa, la data
è quella del calendario delle partite Teramo Ancona il 16 gennaio 2016, 12 marzo Controparte_3
2016, 23 Marzo 2016, 17 aprile 2016, 10 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ottobre 2015, il 14 ottobre 2015, il 12 Dicembre 2015, CP_7 Controparte_8 [...] il 9 gennaio 2016, il 24 ottobre 2015 ( foto che tra l'altro riporta anche il CP_9 CP_10 risultato esatto maturato dopo il primo tempo, a maggior attestazione della sua genuinità), CP_11 il 29 novembre 2015, il 26 settembre 2015, il 14 Febbraio
[...] CP_12 Controparte_13
2016, il giorno 8 novembre 2015, il 28 febbraio 2016, CP_14 Controparte_15 CP_16 il 2 aprile 2016, il 31 gennaio 2016 ( anche questa foto riporta
[...] Controparte_17
l'esatto risultato del primo tempo ) il primo maggio 2016. Quindi, a prescindere CP_18 dall'irregolare e tardivo deposito del filmato del collaudo, va riscontrato come il monitor a LED ha funzionato per tutto il campionato e ciò è documentato da foto aventi data certa contro le quali non
è stata articolata alcuna specifica prova contraria. Ne discende che se contestazioni vi sono state sono state tardive e almeno per l'annata 2015/2016 infondate, e quindi il decreto ingiuntivo va confermato con spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna alle Parte_1 spese che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 5 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3555/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI EUGENIO Parte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEL CASTELLO 46 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI EUGENIO LUCA
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. e dell'avv. GASPARRONI MARCO ( ) VIA ANTICA C.F._1
CATTEDRALE, 30 64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Par
La linea informatica ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro per manutenzione e lavorazioni su un impianto commissionate e solo Parte_2 parzialmente pagate. Si oppone contestando vizi e difetti dell'opera e mancato collaudo Parte_1 della stessa. Contesta la ricostruzione l'opposta in quanto le opere sono state compiute e collaudate e non hanno difetti dalla cui contestazione l'opponente è decaduta. Non assume responsabilità per rimozioni della tettoia regolamente installata. Effettuata istruttoria con prova per testi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Il decreto ingiuntivo è per l'importo di euro 7.996,00; oggetto dell'appalto era lo smontaggio di tutte le mattonelle LED, verifica e pulizia di eventuali aeree di corrosione, stesura su tutte le mattonelle di idonea guarnizione anaerobica a tenuta stagna, rimontaggio di tutte le mattonelle, verifica e ricollegamento del cablaggio dati/forza motrice di tutte le mattonelle, realizzazione, fornitura ed installazione di un'apposita cornice in lamiera zincata da applicare su tutto il perimetro del pannello, a copertura dell'area di confine del telaio, comprensiva di guarnizione e sistema di allontanamento dell'acqua piovana, collaudo della tenuta stagna dell'intero sistema. In occasione della visita di un ctu, non di questo procedimento, che comunque si occupava della tenuta stagna del monitor dello stadio il teste CP_2 Tes_1
aveva a dichiarare che i monitor andavano in tilt perché l'acqua penetrava all'interno dei
[...] compartimenti stagni. Che però viceversa la tenuta stagna funzionasse e quindi lo schermo a LED funzionasse dopo l'intervento della opposta è sicuramente denotato dalle foto, prese durante in campionato 2015/2016; quindi non è vero che siano decontestualizzate e prive di data certa, la data
è quella del calendario delle partite Teramo Ancona il 16 gennaio 2016, 12 marzo Controparte_3
2016, 23 Marzo 2016, 17 aprile 2016, 10 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 ottobre 2015, il 14 ottobre 2015, il 12 Dicembre 2015, CP_7 Controparte_8 [...] il 9 gennaio 2016, il 24 ottobre 2015 ( foto che tra l'altro riporta anche il CP_9 CP_10 risultato esatto maturato dopo il primo tempo, a maggior attestazione della sua genuinità), CP_11 il 29 novembre 2015, il 26 settembre 2015, il 14 Febbraio
[...] CP_12 Controparte_13
2016, il giorno 8 novembre 2015, il 28 febbraio 2016, CP_14 Controparte_15 CP_16 il 2 aprile 2016, il 31 gennaio 2016 ( anche questa foto riporta
[...] Controparte_17
l'esatto risultato del primo tempo ) il primo maggio 2016. Quindi, a prescindere CP_18 dall'irregolare e tardivo deposito del filmato del collaudo, va riscontrato come il monitor a LED ha funzionato per tutto il campionato e ciò è documentato da foto aventi data certa contro le quali non
è stata articolata alcuna specifica prova contraria. Ne discende che se contestazioni vi sono state sono state tardive e almeno per l'annata 2015/2016 infondate, e quindi il decreto ingiuntivo va confermato con spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna alle Parte_1 spese che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 5 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 2 di 2