CA
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n.290/2023
Tra
, nella persona dell'omonimo titolare Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Mosconi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via del Sole n.8, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Luca Chiodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Piazza San
Francesco n.2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.1617/2022 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (di seguito breviter : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via preliminare: rigettare con qualsivoglia statuizione le eccezioni e richieste avversarie, inammissibile e/o infondate e domande nuove su cui si dichiara di non accettare contraddittorio;
In via principale e nel merito: riformare parzialmente la impugnata sentenza n.1617/22 del Tribunale di Perugia, non notificata, pubblicata il 17/11/22 nel giudizio n.210217/12 R.G. e, in totale accoglimento dell'appello proposto: confermare integralmente l'opposto Decreto Ingiuntivo n.48/2012 Tribunale Perugia Sez. Assisi, con ogni conseguente provvedimento di legge, ovvero condannare l'opponente al pagamento della diversa somma accertanda, per i titoli dedotti quale rimborso costi di cantiere sostenuti per lavori eseguiti e/o equo indennizzo e/o mancato guadagno, a seguito della risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento della Committente ovvero della unilaterale interruzione del rapporto, oltre interessi moratori ex art.
5 D. Lgs. 9/10/02 n.231 e rivalutazione monetaria come per legge.
Con condanna del convenuto appellato all'integrale refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o quantomeno del presente appello.
In via istruttoria:
Ordine di esibizione/produzione alla società opponente ovvero al Comune di Marsciano, dei permessi di costruire e relative varianti rilasciate dal comune di Marsciano alla Controparte_1
per il cantiere di Schiavo, con precisazione delle date di richiesta e di deposito documenti e, in
[...]
particolare, concessione edilizia n.5704/07 del 4/6/07, pratica edilizia n.8085/09 e permesso di costruire in variante dell'1/2/10, nonché i certificati di agibilità degli immobili, necessari per verificare l'adempimento o meno degli obblighi contrattuali assunti dal committente nel contratto di appalto sottoscritto il 12/6/07;
Disporsi il rinnovo della CTU con sostituzione del perito per incoerenza, illogicità e lacunosità delle risposte fornite, contraddette anche dalle risultanze della prova testimoniale, al fine di accertare, così come richiesto in primo grado “le opere eseguite dall' Parte_1
nel cantiere di Marsciano Località Schiavo della e la relativa quantificazione Controparte_1 da prezziario regionale all'epoca vigente, con specificazione dei costi sostenuti, oltre al mancato guadagno per la revoca dell'appalto per la costruzione della palazzina del blocco B e quant'altro necessario alla decisione della causa” ovvero;
Procedere con il richiamo del CTU “per chiarimenti ed integrazioni delle risposte ai quesiti rimasti inevasi ed alle osservazioni del CTP dell'opposta, di cui alle note riallegate all'udienza del
20/7/17”.”
Per (di seguito breviter : Controparte_1 CP_1
“Per tutto quanto sopra esposto, senza accettare il contraddittorio sulla diversa formulazione delle conclusioni ad opera dell'appellante in quanto ha incluso domande nuove quali ad esempio il riferimento ad un sedicente "mancato guadagno" e contestando le richieste istruttorie in quanto strumentali e prive di ragioni fondate, si confida nel rigetto dell'atto di appello e nella conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, si insiste per la preliminare valutazione della eccepita (sin dalla costituzione in questo giudizio) inammissibilità dell'appello in quanto proposto nel 2023 quando si era verificata la causa estintiva, cancellazione dell'impresa, già nel 2022 (tutt'altra fattispecie rispetto al verificarsi durante il processo di appello).”
All'udienza del 6/12/23 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 6/11/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (appaltatrice Parte_1
opposta ed odierna appellante, di seguito breviter premetteva che Parte_1 Controparte_1
(committente opponente ed odierna appellata) aveva proposto opposizione avverso il D.I. n.48/12
(emesso il 28/1/12 e notificato in data 20/02/12) con cui il Tribunale di Perugia-Sez. distaccata di
Assisi, su ricorso di essa appaltatrice, le aveva ingiunto il pagamento di euro 292.925,43, quale saldo della fattura n.27 del 25/7/11 emessa per euro 304.825,43 a titolo di “addebito costi sostenuti per vs conto” (cfr. fascicolo monitorio) – detratti gli acconti dell'8/9/11 e 24/10/11 a pagamento parziale della medesima fattura ed oltre interessi moratori ex art.5 D. Lgs. n.231/02 e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché oltre spese del procedimento monitorio ivi liquidate – in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 12/6/07 per la realizzazione di due ville bifamiliari e due palazzine presso il cantiere di Marsciano località Schiavo, poi risolto per grave inadempimento e/o recesso dall'opponente CP_1
L'impresa ricorrente aggiungeva che l'ingiunta, a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto: di averle corrisposto, per i lavori eseguiti, tutto il dovuto secondo gli stati di avanzamento dei lavori;
che la durata dell'appalto era stata pattuita in 20 mesi, con applicazione di una penale pari ad euro
250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere totalmente funzionanti e con la facoltà di ritenere risolto il contratto superati i 60 giorni di ritardo;
che alla data dell'atto di opposizione l'opera appaltata non era stata completata in quanto il blocco B non era stato realizzato, il blocco C era stato realizzato solo per il 90% e le opere di urbanizzazione primaria erano state realizzate solo per il 90%, sicché, a suo dire, l'appaltatrice non avrebbe rispettato i termini di consegna dell'opera, non avendo neanche formalizzato alcuna istanza di proroga nei termini previsti dal contratto, con conseguente obbligo di corrispondere la penale pattuita;
di non aver ricevuto la fattura azionata col ricorso per D.I. prima che questo venisse emesso ma solo dopo e di aver versato la somma di euro 11.900,00, non quale acconto della medesima fattura, ma quale corrispettivo per lavori extra- contratto, mai fatturati dall'impresa edile;
di non aver ricevuto dall'opposta i certificati di regolarità per l'installazione degli impianti, dell'idrotermosanitario e del gas. Parte opponente poi – riferiva, ancora, la ricorrente – aveva concluso chiedendo, in via preliminare ed in rito, accertarsi e dichiararsi la violazione dell'art.15 del contratto di appalto per cui è causa (l'eccezione di incompetenza territoriale della Sez. Distaccata di Assisi del Tribunale di Perugia era stata rigettata e non è stata riproposta in questa sede); nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità e, in ogni caso, l'inefficacia del D.I. opposto, nonché accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito della ditta appaltatrice;
nel merito, in via riconvenzionale, condannarsi l'appaltatrice al pagamento della penale giornaliera pari ad euro 250,00 per ritardo nella consegna dell'opera in violazione dell'art.
7.6 del contratto di appalto per cui è causa, oltre alla consegna dei certificati di conformità degli impianti ed al risarcimento del danno per lite temeraria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'impresa dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto e richiesto, assumendo che: dopo il regolare inizio dei lavori – datato 18/6/07 come da comunicazione depositata in Comune dalla committente in ordine alla concessione edilizia n.5704/07 del 4/6/07 – per la costruzione delle due bifamiliari e dei blocchi A, C e D, la committente non aveva adempiuto all'obbligo di consegnare quanto necessario (progetto esecutivo e permesso a costruire) per l'inizio dei lavori anche del blocco B e non aveva esercitato il diritto di recesso nei modi e nel termine contrattualmente previsto ex art.
9.4 del citato contratto;
negli incontri del maggio- giugno 2008 l'amministratore della , aveva chiesto di differire i termini di CP_1 Controparte_2
ultimazione dei lavori – ciò era anche documentato dalla variante in corso d'opera presentata presso il Comune di Marsciano solo alla fine del 2009 con pratica edilizia n.8085/09 e rilasciata in data
1/2/10 – e di rinegoziare l'appalto per la palazzina B;
il committente si era però reso inadempiente all'obbligo di consegna dei lavori della palazzina de qua entro 8 mesi dall'inizio del giugno 2007, così previsto per consentirne l'ultimazione nel termine finale di 20 mesi in scadenza al febbraio 2009,
a nulla essendo valsi i reiterati solleciti inoltrati al riguardo dalla;
tutti i lavori Controparte_3
commissionati erano stati ultimati, consegnati ed accettati dall'opponente, essendo sempre rimasta pacifica tra le parti la consistenza degli anzidetti lavori (il 100% del lotto D-villa bifamiliare per euro
320.000, il 90% del lotto C-villa bifamiliare per euro 320.000, accettata priva delle finiture interne per consentire la personalizzazione ai promissari acquirenti, il 90% delle opere di urbanizzazione primaria per un valore di euro 100.000 per un totale di euro 1.318.000,00, nonché i lavori extra- contratto di cui alle varianti in corso d'opera per euro 129.476,93); la committente aveva poi rifiutato il pagamento della fattura poi azionata col ricorso per D.I. in questa sede opposto, tranne per piccoli acconti, revocando definitivamente la commissione dell'appalto della palazzina B;
tutte le fatture inerenti il rapporto de quo erano state sempre consegnate brevi manu direttamente all'amministratore unico della la fattura azionata era stata emessa dopo reiterati incontri tra le parti e tale fattura CP_1
era stata determinata proprio dalla rinegoziazione delle parti, con espresso riconoscimento dei costi sostenuti. L'odierna appellante evidenziava quindi di aver concluso chiedendo: nel merito, in via principale, rigettarsi tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali, così come formulate dall'opponente, e, per l'effetto, confermarsi in toto il D.I. opposto, con ogni conseguente provvedimento di legge, ovvero condannarsi l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
in reconventio reconventionis, previa declaratoria di nullità, annullarsi e/o risolversi il contratto intercorso tra le parti per colpa esclusiva della committente, nonché condannarsi la stessa al pagamento in favore dell'appaltatrice di un equo indennizzo e/o risarcimento danni da quantificarsi nella misura di euro 184.347,83 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto con ordinanza del 6/6/13, poi sospesa a seguito del deposito della CTU con ordinanza del
30/5/17, istruito la causa con l'espletamento della CTU con ordinanza del 2/12/15 ed ammesso l'interrogatorio formale delle parti, nonché le prove testimoniali con ordinanza del 30/5/17 – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto:
Revoca il decreto ingiuntivo n.48/12, emesso in favore di parte opposta dal Tribunale di Perugia,
Sezione distaccata di Assisi, in data 28/1/12;
Rigetta la domanda, formulata da parte opponente in via riconvenzionale, di condanna di parte opposta al pagamento della penale di cui all'art.
7.6 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 12/6/07;
Rigetta la domanda, formulata da parte opposta in via di reconventio reconventionis, di condanna dell'opponente al pagamento di un equo indennizzo per la nullità/annullabilità del contratto de quo;
Condanna , in persona del titolare legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di CTU, come da separato decreto di liquidazione emesso in data
15/9/16, e di lite, liquidate, queste ultime, in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.”.
Orbene, la società appaltatrice, in particolare, impugnava la sentenza di I grado anzitutto nelle parti in cui il Giudice di prime cure: aveva revocato il D.I. n.48/12; non aveva dichiarato la risoluzione e/o la cessazione e/o la nullità del contratto per cui è causa (cfr. doc. n.
2-atto di appello) per inadempimento e/o recesso della committente, la quale non aveva consegnato, nel termine pattuito, il permesso di costruire, ciò impedendo l'inizio dei lavori del blocco B e la conseguente realizzazione della palazzina B, osservando a tale riguardo di aver assolto all'onere probatorio ex art.2697 cc su di essa incombente stante l'imputabilità alla committente del difetto del titolo abilitativo per la realizzazione della palazzina de qua; ferma restando l'eccezione di inammissibilità ed inefficacia del recesso di controparte per tardivo esercizio, stanti la scadenza dei termini e il mancato rispetto delle formalità prescritte espressamente dal contratto d'appalto ex art.9.4, aveva rigettato la richiesta di indennizzo da essa formulata conseguente alla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento e/o recesso della committente con violazione e/o errata applicazione dell'art.1671 cc;
aveva aderito alle risultanze peritali, dolendosi, in particolare, essa appellante della mancata risposta del CTU al quesito per la determinazione dei costi sostenuti da essa appaltatrice – affrontati per l'intero oggetto del contratto di appalto (quattro palazzine) rispetto alle minori opere fatte eseguire (solo tre edifici) – ai fini dell'accertamento della congruità dell'importo della fattura n.27/11 per addebito costi, nonché del fatto che il CTU aveva osservato che i pagamenti eseguiti per euro 1.318.000,00 (IVA esclusa) fossero superiori di euro 45.000,00 rispetto alle opere contrattualmente commissionate e realizzate per euro 1.273.000,00 (IVA esclusa), senza considerare i lavori di cui alle varianti in corso d'opera su computi metrici concordati dalle parti e pacificamente ammesse negli scritti difensivi di entrambe le parti.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, l'odierna appellante impugnava la sentenza di prime cure per erronea e/o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU, anziché disporre la compensazione delle stesse tenuto conto: del rigetto dell'avversa eccezione preliminare di incompetenza del Giudice adito, sollevata dalla convenuta nell'atto di citazione in opposizione a D.I. e riproposta nella precisazione delle conclusioni del presente giudizio;
del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla committente per ottenere il risarcimento del danno da ritardo per una penale giornaliera pari ad euro 250,00 per il periodo in cui aveva presentato la Variante del Permesso di Costruire;
del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla committente per ottenere il risarcimento del danno da ritardo pur ammettendo il proprio ritardo oltre misura nella consegna del permesso di costruire della palazzina del blocco B;
dell'avversa richiesta di condanna per lite temeraria nella consapevolezza del proprio grave inadempimento in ordine alla propria obbligazione contrattuale pari ad un terzo del valore del contratto (palazzina blocco B), rispetto all'esatto adempimento contrattuale nella consegna dei lavori accettati per i Blocchi A, C e D;
della temeraria richiesta dei certificati di conformità degli impianti delle unità immobiliari, nella consapevolezza di averli ricevuti ed allegati, a pena di nullità agli atti pubblici di compravendita delle stesse unità immobiliari oggetto del contratto. Concludeva quindi chiedendo la conferma del D.I. n.48/12 ovvero, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'importo di cui al D.I. opposto, l'accoglimento della richiesta di indennizzo per l'opera prestata e i costi sostenuti, nonché la riforma del regime delle spese di lite. ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, CP_1 eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'appello ex art.2495 cc in quanto proposto da soggetto giuridico inesistente (cfr. all. A-comparsa di costituzione e risposta) e pertanto privo di poteri sostanziali e processuali, rilevando che la ditta era stata cancellata. Quanto poi alle Parte_1
doglianze di parte appellante, ha dedotto che: aveva contestato sin da subito la fattura n.27/11 (cfr. raccomanda A/R del 28/2/12-doc. n.7) sia perché nessun lavoro eseguito era rimasto impagato, così come anche accertato dal CTU, essendo piuttosto emerso che aveva corrisposto 45.000,00 euro in eccedenza sia perché non era mai stato sottoscritto un formale accordo modificativo del contratto originario;
i pagamenti pari ad euro 10.000,00 dell'8/9/11 ed euro 1.900,00 del 24/10/11 non erano stati acconti relativi all'anzidetta fattura, ricevuta solo dopo la notifica del D.I., ma erano somme afferenti a lavori extra contratto, così come risulta dalle richieste di emissione delle relative fatture
(cfr. doc. n.3, 4 e 5-comparsa di costituzione e risposta); l'appaltatrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non essendo stato dimostrato che avrebbe eseguito lavori rimasti impagati;
dalle risultanze peritali, correttamente recepite dal primo Giudice, era piuttosto emerso che aveva abbandonato il cantiere, smontando la gru e rendendo impossibile proseguire i lavori e che aveva addirittura ricevuto pagamenti maggiori per euro 45.000,00, nonché l'incongruità degli importi della fattura n.27 rispetto alle opere eseguite;
il recesso dal contratto di appalto e la sua conseguente risoluzione si erano verificati per comportamento concludente dell'impresa la rilevanza Parte_1
delle prove orali era in ogni caso residuale stante la previsione della necessaria forma scritta ex artt.7.5, 9.2 e 9.3 del contratto per cui è causa e 2722 cc. Concludeva pertanto come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall' è infondata, trattandosi nella fattispecie di ditta individuale cui è inapplicabile l'art.2495 CP_1 cc che riguarda per l'appunto la cancellazione di una società dal registro delle imprese, non di una ditta individuale: la disciplina di cui alla norma in esame – secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente – non è estensibile alle vicende estintive dell'impresa individuale, la quale non si distingue dalla persona fisica che pone in essere l'attività imprenditoriale. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. V, sent. n.12757/07 (conforme sent. n.28888/08), la quale ha ritenuto che “…all'impresa non può essere riconosciuta nessuna soggettività (od autonoma imputabilità) diversa rispetto a quella del suo imprenditore (cfr. Cass., lav., 15 gennaio 1981 n.344, per la quale, appunto, l'impresa individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale;
analogamente, per quanto concerne invece la ditta individuale: Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2007 n.977; Cass. civ., Sez. I, 1° giugno 1990 n.5157; Cass. civ., Sez. III, 7 novembre 1987 n.8246) …” (cfr. pag. n.11), nonché Cass. civ., Sez. III, sent. n.19735/14, la quale ha puntualizzato come “…all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale (cfr. Cass. civ., 30/5/07, n.12757; Cass. civ., 17/1/07, n.977; Cass. civ., 13/2/06, n 3052).
A tale stregua, la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa (cfr. Cass. civ., 9/12/08, n.28888), sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità,
è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (cfr. Cass. civ., 19/4/10, n.9260) …” (cfr. pag. n.5 e 6), potendosi quindi affermare che i poteri sostanziali e processuali di un'impresa individuale, sia essa ancora in attività o cessata e/o cancellata dal Registro delle Imprese, sono sempre sovrapponibili ai medesimi poteri spettanti alla persona fisica che esercita – o esercitava – l'attività di impresa, sussistendo sempre una perfetta identità tra l'impresa individuale e l'omonima persona fisica, identità che, nel caso di specie, è comprovata dalla visura camerale in atti che attesta la perfetta identità e omonimia tra la ditta e la persona fisica . Giova poi puntualizzare come, in ogni caso, nemmeno si Parte_1 tratterebbe di un'ipotesi di ammissibilità o meno dell'appello, quanto piuttosto di un difetto di legittimazione attiva del che nella fattispecie in esame non ricorre stante Parte_1
l'immedesimazione tra l'impresa individuale e la persona fisica anche dal punto di vista patrimoniale, sicché, pur se l'impresa edile era stata cancellata, il era ed è il soggetto legittimato a Parte_1
proporre il presente appello.
Ciò premesso, con i primi tre motivi parte appellante si duole, in sostanza, del fatto che il Tribunale non aveva motivato circa l'imputabilità all' della mancata realizzazione del blocco B stante CP_1
la mancata consegna nel termine pattuito del relativo permesso di costruire, ciò impedendo l'inizio dei lavori e la conseguente realizzazione dell'anzidetto complesso immobiliare, e del fatto che aveva rigettato la richiesta di indennizzo da essa formulata conseguente alla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento e/o recesso della committente con violazione e/o errata applicazione dell'art.1671 cc.
Orbene, i motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
Seppur il Giudice di I grado non aveva motivato sul punto, si rileva che dall'esame degli atti risultava che, effettivamente, la mancata realizzazione del predetto blocco B era imputabile alla committente:
a tale riguardo è infatti incontestato sia che quest'ultima non aveva provveduto nemmeno a richiedere il permesso a costruire per tale blocco e, quindi, di conseguenza l'appaltatrice non era stata posta neanche nelle condizioni di iniziare i lavori sia che non aveva invitato l'appaltatrice ad entrare in cantiere al fine di iniziare i relativi lavori. Peraltro, dal tenore del contratto per cui è causa, non si evince assolutamente l'attribuzione all'odierna appellata della facoltà di non dar corso ad una delle opere previste nel progetto: l'art.9 rubricato “variazioni” non riguarda il recesso dal compimento di una delle costruzioni previste, ma riguarda semplicemente talune modifiche che la committente poteva richiedere in relazione ad una o più delle costruzioni previste. Invero, all'art.
9.1 si legge che
“La società si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, durante il corso del lavori, variazioni, aggiunte o soppressioni alle opere previste in progetto e nel presente contratto e di ordinare opere e lavori non previsti…”: la parola “soppressioni” ivi utilizzata va chiaramente inquadrata nell'ambito del concetto delle variazioni, da intendersi come modifiche da introdurre in questo o quel blocco dei lavori ma non facoltizzava la committente a recedere dalla realizzazione di uno di tali complessi immobiliari.
In assenza, dunque, di deroghe contrattuali in merito, ed essendo la committente receduta dalla realizzazione del blocco B, la Corte ritiene che debba applicarsi l'art.1671 cc ai sensi del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti
e del mancato guadagno.”, sicché poteva recedere dal contratto – peraltro, sotto tale profilo, CP_1 si palesa infondata l'eccezione di inammissibilità ed inefficacia, sollevata dalla ditta del Parte_1
recesso della committente per tardivo esercizio dello stesso stanti la scadenza dei termini e il mancato rispetto delle formalità previste dalla clausola 9.4 del contratto di appalto dato che i termini e le formalità ivi prescritte erano riferite al solo “caso di andamento sfavorevole del mercato immobiliare”, non dedotto nel caso di specie – con l'obbligo però di tenere indenne l'
[...]
“dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno”. Parte_1
Quanto al primo profilo, cedeva a carico della ditta l'onere di provare le spese sostenute Parte_1
– con riguardo, più nel dettaglio, all'improduttivo vincolo di attrezzatture, macchinari, materiali, capitali, fideiussioni e personale dipendente, oltre oneri per spese generali – ma tale prova non è stata in alcun modo da essa fornita: peraltro alcune delle spese dalla stessa dedotte sono spese fisse
(recinzione del cantiere, gru, etc.) che erano comunque state sostenute ai fini della realizzazione delle altre opere, quelle effettivamente eseguite;
quanto alle restanti spese, specificamente finalizzate alla costruzione del blocco B (come ad esempio i materiali a tal fine necessari), si osserva che la società appaltatrice, oltre a non aver fornito elementi probatori certi in merito, non aveva nemmeno allegato di aver già sostenuto tali esborsi prima di essere messa a conoscenza del fatto che il blocco B non si sarebbe più realizzato. Relativamente poi ai lavori eseguiti, nulla quaestio dato che gli stessi risultano pacificamente pagati
(per l'ammontare di euro 1.318.000,00), così come anche accertato dal CTU.
Quanto invece al profilo del mancato guadagno – seppure al CTU non era stata demandata un'indagine relativa ai costi necessari per il blocco B e quindi al relativo guadagno (che si sarebbe ricavato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per tale blocco e i costi da sostenere) – la Corte ritiene, stante la notevole difficoltà di ottenere un criterio che rifletta con precisione i prevedibili costi che sarebbero stati necessari, che ai fini della determinazione del quantum si possa fare riferimento, in via analogica, al criterio equitativo previsto in materia di contratti pubblici dall'art.37 septies, co.1, lett. c) della L. n.109/94 ai sensi del quale “Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.”. In ordine all'utilizzabilità del citato criterio anche in riferimento ai contratti di appalto privati si veda Cass. civ.,
Sez. II, ord. n.16346 del 12/6/24, la quale ha affermato che “Senonché è conforme ai criteri di riconduzione del quantum all'effettiva entità della voce indennizzata che l'aliquota forfettaria fissata dalla legge esclusivamente per il recesso del committente pubblico assurga al rango di criterio generale per la quantificazione dell'utile presunto, ove sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra
i quali ricade l'appalto privato. Ed invero, la dimostrazione del quantum del mancato guadagno (e non già dell'an) giustifica il ricorso al supporto tecnico di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente (anche alla stregua della necessità di determinare – per un verso – l'importo dei lavori già eseguiti, che negli appalti a corpo, tra cui ricade quello di specie, si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attuati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e – per altro verso – l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori per effetto del recesso), che ben può avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (Cass. civ., Sez. II, sent. n.15304 del 17/7/20; Sez. II, sent. n.28402 del 28/11/17.” (cfr. pag. n.31 e n.32). Dunque, secondo tale orientamento, al quale anche questo Collegio ritiene di aderire, la quantificazione del mancato guadagno, inteso come utile d'impresa al netto delle passività per effetto dell'anticipata interruzione del rapporto, deve essere determinato nel minore importo di euro
66.200,00, corrispondente alla percentuale del 10% applicata sulla differenza (pari ad euro
662.000,00) tra il complessivo compenso pattuito per l'appalto di euro 1.980.000,00 e quello di euro
1.318.000,00 già percepito dall'impresa in relazione alle opere realizzate. In tali limiti Parte_1
va, pertanto, accolta la domanda di condanna ex art.1671 cc.
Quanto sin qui illustrato comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello avente ad oggetto le doglianze relative alla CTU (rispetto alla quale è appena il caso di evidenziare che il perito non aveva accertato i costi documentati e sostenuti dall'odierna appellante per la realizzazione di tutte le opere edili commissionate sia perché i lavori di tre dei quattro blocchi erano già stati pacificamente pagati sia perché oggetto del presente giudizio erano soltanto le spese che l'appaltatore ha asserito di aver sostenuto per il blocco B, nonché il conseguente mancato guadagno stante la mancata realizzazione dell'opera, ma in relazione a tale specifico aspetto non era stato posto al CTU alcun quesito).
Infine stante l'accoglimento della domanda di indennizzo in relazione al mancato guadagno, anche se per una somma inferiore a quella richiesta, le spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, saranno poste a carico della in applicazione del principio della soccombenza: le CP_1
stesse si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.290/23
R.G., così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1 condanna a corrispondere in suo favore l'importo di euro 66.200,00, oltre Controparte_1
interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- Condanna altresì alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio CP_1
di I e di II grado, spese che si liquidano relativamente al giudizio di I grado in euro 15.000,00 per compenso professionale e, relativamente al II grado, in euro 1.848,00 per spese ed euro
13.800,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna altresì la alla rifusione delle già liquidate spese sostenute dalla controparte CP_1
nella fase monitoria;
- Resteranno infine a carico dell'appellata le già liquidate spese di CTU. Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n.290/2023
Tra
, nella persona dell'omonimo titolare Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Catia Mosconi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via del Sole n.8, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Luca Chiodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Piazza San
Francesco n.2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.1617/2022 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (di seguito breviter : Parte_1 Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via preliminare: rigettare con qualsivoglia statuizione le eccezioni e richieste avversarie, inammissibile e/o infondate e domande nuove su cui si dichiara di non accettare contraddittorio;
In via principale e nel merito: riformare parzialmente la impugnata sentenza n.1617/22 del Tribunale di Perugia, non notificata, pubblicata il 17/11/22 nel giudizio n.210217/12 R.G. e, in totale accoglimento dell'appello proposto: confermare integralmente l'opposto Decreto Ingiuntivo n.48/2012 Tribunale Perugia Sez. Assisi, con ogni conseguente provvedimento di legge, ovvero condannare l'opponente al pagamento della diversa somma accertanda, per i titoli dedotti quale rimborso costi di cantiere sostenuti per lavori eseguiti e/o equo indennizzo e/o mancato guadagno, a seguito della risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento della Committente ovvero della unilaterale interruzione del rapporto, oltre interessi moratori ex art.
5 D. Lgs. 9/10/02 n.231 e rivalutazione monetaria come per legge.
Con condanna del convenuto appellato all'integrale refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio o quantomeno del presente appello.
In via istruttoria:
Ordine di esibizione/produzione alla società opponente ovvero al Comune di Marsciano, dei permessi di costruire e relative varianti rilasciate dal comune di Marsciano alla Controparte_1
per il cantiere di Schiavo, con precisazione delle date di richiesta e di deposito documenti e, in
[...]
particolare, concessione edilizia n.5704/07 del 4/6/07, pratica edilizia n.8085/09 e permesso di costruire in variante dell'1/2/10, nonché i certificati di agibilità degli immobili, necessari per verificare l'adempimento o meno degli obblighi contrattuali assunti dal committente nel contratto di appalto sottoscritto il 12/6/07;
Disporsi il rinnovo della CTU con sostituzione del perito per incoerenza, illogicità e lacunosità delle risposte fornite, contraddette anche dalle risultanze della prova testimoniale, al fine di accertare, così come richiesto in primo grado “le opere eseguite dall' Parte_1
nel cantiere di Marsciano Località Schiavo della e la relativa quantificazione Controparte_1 da prezziario regionale all'epoca vigente, con specificazione dei costi sostenuti, oltre al mancato guadagno per la revoca dell'appalto per la costruzione della palazzina del blocco B e quant'altro necessario alla decisione della causa” ovvero;
Procedere con il richiamo del CTU “per chiarimenti ed integrazioni delle risposte ai quesiti rimasti inevasi ed alle osservazioni del CTP dell'opposta, di cui alle note riallegate all'udienza del
20/7/17”.”
Per (di seguito breviter : Controparte_1 CP_1
“Per tutto quanto sopra esposto, senza accettare il contraddittorio sulla diversa formulazione delle conclusioni ad opera dell'appellante in quanto ha incluso domande nuove quali ad esempio il riferimento ad un sedicente "mancato guadagno" e contestando le richieste istruttorie in quanto strumentali e prive di ragioni fondate, si confida nel rigetto dell'atto di appello e nella conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, si insiste per la preliminare valutazione della eccepita (sin dalla costituzione in questo giudizio) inammissibilità dell'appello in quanto proposto nel 2023 quando si era verificata la causa estintiva, cancellazione dell'impresa, già nel 2022 (tutt'altra fattispecie rispetto al verificarsi durante il processo di appello).”
All'udienza del 6/12/23 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 6/11/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (appaltatrice Parte_1
opposta ed odierna appellante, di seguito breviter premetteva che Parte_1 Controparte_1
(committente opponente ed odierna appellata) aveva proposto opposizione avverso il D.I. n.48/12
(emesso il 28/1/12 e notificato in data 20/02/12) con cui il Tribunale di Perugia-Sez. distaccata di
Assisi, su ricorso di essa appaltatrice, le aveva ingiunto il pagamento di euro 292.925,43, quale saldo della fattura n.27 del 25/7/11 emessa per euro 304.825,43 a titolo di “addebito costi sostenuti per vs conto” (cfr. fascicolo monitorio) – detratti gli acconti dell'8/9/11 e 24/10/11 a pagamento parziale della medesima fattura ed oltre interessi moratori ex art.5 D. Lgs. n.231/02 e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto all'effettivo soddisfo, nonché oltre spese del procedimento monitorio ivi liquidate – in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 12/6/07 per la realizzazione di due ville bifamiliari e due palazzine presso il cantiere di Marsciano località Schiavo, poi risolto per grave inadempimento e/o recesso dall'opponente CP_1
L'impresa ricorrente aggiungeva che l'ingiunta, a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto: di averle corrisposto, per i lavori eseguiti, tutto il dovuto secondo gli stati di avanzamento dei lavori;
che la durata dell'appalto era stata pattuita in 20 mesi, con applicazione di una penale pari ad euro
250,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere totalmente funzionanti e con la facoltà di ritenere risolto il contratto superati i 60 giorni di ritardo;
che alla data dell'atto di opposizione l'opera appaltata non era stata completata in quanto il blocco B non era stato realizzato, il blocco C era stato realizzato solo per il 90% e le opere di urbanizzazione primaria erano state realizzate solo per il 90%, sicché, a suo dire, l'appaltatrice non avrebbe rispettato i termini di consegna dell'opera, non avendo neanche formalizzato alcuna istanza di proroga nei termini previsti dal contratto, con conseguente obbligo di corrispondere la penale pattuita;
di non aver ricevuto la fattura azionata col ricorso per D.I. prima che questo venisse emesso ma solo dopo e di aver versato la somma di euro 11.900,00, non quale acconto della medesima fattura, ma quale corrispettivo per lavori extra- contratto, mai fatturati dall'impresa edile;
di non aver ricevuto dall'opposta i certificati di regolarità per l'installazione degli impianti, dell'idrotermosanitario e del gas. Parte opponente poi – riferiva, ancora, la ricorrente – aveva concluso chiedendo, in via preliminare ed in rito, accertarsi e dichiararsi la violazione dell'art.15 del contratto di appalto per cui è causa (l'eccezione di incompetenza territoriale della Sez. Distaccata di Assisi del Tribunale di Perugia era stata rigettata e non è stata riproposta in questa sede); nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità e, in ogni caso, l'inefficacia del D.I. opposto, nonché accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito della ditta appaltatrice;
nel merito, in via riconvenzionale, condannarsi l'appaltatrice al pagamento della penale giornaliera pari ad euro 250,00 per ritardo nella consegna dell'opera in violazione dell'art.
7.6 del contratto di appalto per cui è causa, oltre alla consegna dei certificati di conformità degli impianti ed al risarcimento del danno per lite temeraria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'impresa dava poi atto di essersi costituita in quella sede, contestando tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto e richiesto, assumendo che: dopo il regolare inizio dei lavori – datato 18/6/07 come da comunicazione depositata in Comune dalla committente in ordine alla concessione edilizia n.5704/07 del 4/6/07 – per la costruzione delle due bifamiliari e dei blocchi A, C e D, la committente non aveva adempiuto all'obbligo di consegnare quanto necessario (progetto esecutivo e permesso a costruire) per l'inizio dei lavori anche del blocco B e non aveva esercitato il diritto di recesso nei modi e nel termine contrattualmente previsto ex art.
9.4 del citato contratto;
negli incontri del maggio- giugno 2008 l'amministratore della , aveva chiesto di differire i termini di CP_1 Controparte_2
ultimazione dei lavori – ciò era anche documentato dalla variante in corso d'opera presentata presso il Comune di Marsciano solo alla fine del 2009 con pratica edilizia n.8085/09 e rilasciata in data
1/2/10 – e di rinegoziare l'appalto per la palazzina B;
il committente si era però reso inadempiente all'obbligo di consegna dei lavori della palazzina de qua entro 8 mesi dall'inizio del giugno 2007, così previsto per consentirne l'ultimazione nel termine finale di 20 mesi in scadenza al febbraio 2009,
a nulla essendo valsi i reiterati solleciti inoltrati al riguardo dalla;
tutti i lavori Controparte_3
commissionati erano stati ultimati, consegnati ed accettati dall'opponente, essendo sempre rimasta pacifica tra le parti la consistenza degli anzidetti lavori (il 100% del lotto D-villa bifamiliare per euro
320.000, il 90% del lotto C-villa bifamiliare per euro 320.000, accettata priva delle finiture interne per consentire la personalizzazione ai promissari acquirenti, il 90% delle opere di urbanizzazione primaria per un valore di euro 100.000 per un totale di euro 1.318.000,00, nonché i lavori extra- contratto di cui alle varianti in corso d'opera per euro 129.476,93); la committente aveva poi rifiutato il pagamento della fattura poi azionata col ricorso per D.I. in questa sede opposto, tranne per piccoli acconti, revocando definitivamente la commissione dell'appalto della palazzina B;
tutte le fatture inerenti il rapporto de quo erano state sempre consegnate brevi manu direttamente all'amministratore unico della la fattura azionata era stata emessa dopo reiterati incontri tra le parti e tale fattura CP_1
era stata determinata proprio dalla rinegoziazione delle parti, con espresso riconoscimento dei costi sostenuti. L'odierna appellante evidenziava quindi di aver concluso chiedendo: nel merito, in via principale, rigettarsi tutte le eccezioni e domande, anche riconvenzionali, così come formulate dall'opponente, e, per l'effetto, confermarsi in toto il D.I. opposto, con ogni conseguente provvedimento di legge, ovvero condannarsi l'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia;
in reconventio reconventionis, previa declaratoria di nullità, annullarsi e/o risolversi il contratto intercorso tra le parti per colpa esclusiva della committente, nonché condannarsi la stessa al pagamento in favore dell'appaltatrice di un equo indennizzo e/o risarcimento danni da quantificarsi nella misura di euro 184.347,83 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza – concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto con ordinanza del 6/6/13, poi sospesa a seguito del deposito della CTU con ordinanza del
30/5/17, istruito la causa con l'espletamento della CTU con ordinanza del 2/12/15 ed ammesso l'interrogatorio formale delle parti, nonché le prove testimoniali con ordinanza del 30/5/17 – ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto:
Revoca il decreto ingiuntivo n.48/12, emesso in favore di parte opposta dal Tribunale di Perugia,
Sezione distaccata di Assisi, in data 28/1/12;
Rigetta la domanda, formulata da parte opponente in via riconvenzionale, di condanna di parte opposta al pagamento della penale di cui all'art.
7.6 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 12/6/07;
Rigetta la domanda, formulata da parte opposta in via di reconventio reconventionis, di condanna dell'opponente al pagamento di un equo indennizzo per la nullità/annullabilità del contratto de quo;
Condanna , in persona del titolare legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di CTU, come da separato decreto di liquidazione emesso in data
15/9/16, e di lite, liquidate, queste ultime, in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.”.
Orbene, la società appaltatrice, in particolare, impugnava la sentenza di I grado anzitutto nelle parti in cui il Giudice di prime cure: aveva revocato il D.I. n.48/12; non aveva dichiarato la risoluzione e/o la cessazione e/o la nullità del contratto per cui è causa (cfr. doc. n.
2-atto di appello) per inadempimento e/o recesso della committente, la quale non aveva consegnato, nel termine pattuito, il permesso di costruire, ciò impedendo l'inizio dei lavori del blocco B e la conseguente realizzazione della palazzina B, osservando a tale riguardo di aver assolto all'onere probatorio ex art.2697 cc su di essa incombente stante l'imputabilità alla committente del difetto del titolo abilitativo per la realizzazione della palazzina de qua; ferma restando l'eccezione di inammissibilità ed inefficacia del recesso di controparte per tardivo esercizio, stanti la scadenza dei termini e il mancato rispetto delle formalità prescritte espressamente dal contratto d'appalto ex art.9.4, aveva rigettato la richiesta di indennizzo da essa formulata conseguente alla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento e/o recesso della committente con violazione e/o errata applicazione dell'art.1671 cc;
aveva aderito alle risultanze peritali, dolendosi, in particolare, essa appellante della mancata risposta del CTU al quesito per la determinazione dei costi sostenuti da essa appaltatrice – affrontati per l'intero oggetto del contratto di appalto (quattro palazzine) rispetto alle minori opere fatte eseguire (solo tre edifici) – ai fini dell'accertamento della congruità dell'importo della fattura n.27/11 per addebito costi, nonché del fatto che il CTU aveva osservato che i pagamenti eseguiti per euro 1.318.000,00 (IVA esclusa) fossero superiori di euro 45.000,00 rispetto alle opere contrattualmente commissionate e realizzate per euro 1.273.000,00 (IVA esclusa), senza considerare i lavori di cui alle varianti in corso d'opera su computi metrici concordati dalle parti e pacificamente ammesse negli scritti difensivi di entrambe le parti.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, l'odierna appellante impugnava la sentenza di prime cure per erronea e/o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU, anziché disporre la compensazione delle stesse tenuto conto: del rigetto dell'avversa eccezione preliminare di incompetenza del Giudice adito, sollevata dalla convenuta nell'atto di citazione in opposizione a D.I. e riproposta nella precisazione delle conclusioni del presente giudizio;
del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla committente per ottenere il risarcimento del danno da ritardo per una penale giornaliera pari ad euro 250,00 per il periodo in cui aveva presentato la Variante del Permesso di Costruire;
del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla committente per ottenere il risarcimento del danno da ritardo pur ammettendo il proprio ritardo oltre misura nella consegna del permesso di costruire della palazzina del blocco B;
dell'avversa richiesta di condanna per lite temeraria nella consapevolezza del proprio grave inadempimento in ordine alla propria obbligazione contrattuale pari ad un terzo del valore del contratto (palazzina blocco B), rispetto all'esatto adempimento contrattuale nella consegna dei lavori accettati per i Blocchi A, C e D;
della temeraria richiesta dei certificati di conformità degli impianti delle unità immobiliari, nella consapevolezza di averli ricevuti ed allegati, a pena di nullità agli atti pubblici di compravendita delle stesse unità immobiliari oggetto del contratto. Concludeva quindi chiedendo la conferma del D.I. n.48/12 ovvero, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'importo di cui al D.I. opposto, l'accoglimento della richiesta di indennizzo per l'opera prestata e i costi sostenuti, nonché la riforma del regime delle spese di lite. ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, CP_1 eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'appello ex art.2495 cc in quanto proposto da soggetto giuridico inesistente (cfr. all. A-comparsa di costituzione e risposta) e pertanto privo di poteri sostanziali e processuali, rilevando che la ditta era stata cancellata. Quanto poi alle Parte_1
doglianze di parte appellante, ha dedotto che: aveva contestato sin da subito la fattura n.27/11 (cfr. raccomanda A/R del 28/2/12-doc. n.7) sia perché nessun lavoro eseguito era rimasto impagato, così come anche accertato dal CTU, essendo piuttosto emerso che aveva corrisposto 45.000,00 euro in eccedenza sia perché non era mai stato sottoscritto un formale accordo modificativo del contratto originario;
i pagamenti pari ad euro 10.000,00 dell'8/9/11 ed euro 1.900,00 del 24/10/11 non erano stati acconti relativi all'anzidetta fattura, ricevuta solo dopo la notifica del D.I., ma erano somme afferenti a lavori extra contratto, così come risulta dalle richieste di emissione delle relative fatture
(cfr. doc. n.3, 4 e 5-comparsa di costituzione e risposta); l'appaltatrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non essendo stato dimostrato che avrebbe eseguito lavori rimasti impagati;
dalle risultanze peritali, correttamente recepite dal primo Giudice, era piuttosto emerso che aveva abbandonato il cantiere, smontando la gru e rendendo impossibile proseguire i lavori e che aveva addirittura ricevuto pagamenti maggiori per euro 45.000,00, nonché l'incongruità degli importi della fattura n.27 rispetto alle opere eseguite;
il recesso dal contratto di appalto e la sua conseguente risoluzione si erano verificati per comportamento concludente dell'impresa la rilevanza Parte_1
delle prove orali era in ogni caso residuale stante la previsione della necessaria forma scritta ex artt.7.5, 9.2 e 9.3 del contratto per cui è causa e 2722 cc. Concludeva pertanto come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall' è infondata, trattandosi nella fattispecie di ditta individuale cui è inapplicabile l'art.2495 CP_1 cc che riguarda per l'appunto la cancellazione di una società dal registro delle imprese, non di una ditta individuale: la disciplina di cui alla norma in esame – secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente – non è estensibile alle vicende estintive dell'impresa individuale, la quale non si distingue dalla persona fisica che pone in essere l'attività imprenditoriale. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata: si veda ad esempio Cass. civ., Sez. V, sent. n.12757/07 (conforme sent. n.28888/08), la quale ha ritenuto che “…all'impresa non può essere riconosciuta nessuna soggettività (od autonoma imputabilità) diversa rispetto a quella del suo imprenditore (cfr. Cass., lav., 15 gennaio 1981 n.344, per la quale, appunto, l'impresa individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale;
analogamente, per quanto concerne invece la ditta individuale: Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2007 n.977; Cass. civ., Sez. I, 1° giugno 1990 n.5157; Cass. civ., Sez. III, 7 novembre 1987 n.8246) …” (cfr. pag. n.11), nonché Cass. civ., Sez. III, sent. n.19735/14, la quale ha puntualizzato come “…all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale (cfr. Cass. civ., 30/5/07, n.12757; Cass. civ., 17/1/07, n.977; Cass. civ., 13/2/06, n 3052).
A tale stregua, la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa (cfr. Cass. civ., 9/12/08, n.28888), sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità,
è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (cfr. Cass. civ., 19/4/10, n.9260) …” (cfr. pag. n.5 e 6), potendosi quindi affermare che i poteri sostanziali e processuali di un'impresa individuale, sia essa ancora in attività o cessata e/o cancellata dal Registro delle Imprese, sono sempre sovrapponibili ai medesimi poteri spettanti alla persona fisica che esercita – o esercitava – l'attività di impresa, sussistendo sempre una perfetta identità tra l'impresa individuale e l'omonima persona fisica, identità che, nel caso di specie, è comprovata dalla visura camerale in atti che attesta la perfetta identità e omonimia tra la ditta e la persona fisica . Giova poi puntualizzare come, in ogni caso, nemmeno si Parte_1 tratterebbe di un'ipotesi di ammissibilità o meno dell'appello, quanto piuttosto di un difetto di legittimazione attiva del che nella fattispecie in esame non ricorre stante Parte_1
l'immedesimazione tra l'impresa individuale e la persona fisica anche dal punto di vista patrimoniale, sicché, pur se l'impresa edile era stata cancellata, il era ed è il soggetto legittimato a Parte_1
proporre il presente appello.
Ciò premesso, con i primi tre motivi parte appellante si duole, in sostanza, del fatto che il Tribunale non aveva motivato circa l'imputabilità all' della mancata realizzazione del blocco B stante CP_1
la mancata consegna nel termine pattuito del relativo permesso di costruire, ciò impedendo l'inizio dei lavori e la conseguente realizzazione dell'anzidetto complesso immobiliare, e del fatto che aveva rigettato la richiesta di indennizzo da essa formulata conseguente alla risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento e/o recesso della committente con violazione e/o errata applicazione dell'art.1671 cc.
Orbene, i motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
Seppur il Giudice di I grado non aveva motivato sul punto, si rileva che dall'esame degli atti risultava che, effettivamente, la mancata realizzazione del predetto blocco B era imputabile alla committente:
a tale riguardo è infatti incontestato sia che quest'ultima non aveva provveduto nemmeno a richiedere il permesso a costruire per tale blocco e, quindi, di conseguenza l'appaltatrice non era stata posta neanche nelle condizioni di iniziare i lavori sia che non aveva invitato l'appaltatrice ad entrare in cantiere al fine di iniziare i relativi lavori. Peraltro, dal tenore del contratto per cui è causa, non si evince assolutamente l'attribuzione all'odierna appellata della facoltà di non dar corso ad una delle opere previste nel progetto: l'art.9 rubricato “variazioni” non riguarda il recesso dal compimento di una delle costruzioni previste, ma riguarda semplicemente talune modifiche che la committente poteva richiedere in relazione ad una o più delle costruzioni previste. Invero, all'art.
9.1 si legge che
“La società si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, durante il corso del lavori, variazioni, aggiunte o soppressioni alle opere previste in progetto e nel presente contratto e di ordinare opere e lavori non previsti…”: la parola “soppressioni” ivi utilizzata va chiaramente inquadrata nell'ambito del concetto delle variazioni, da intendersi come modifiche da introdurre in questo o quel blocco dei lavori ma non facoltizzava la committente a recedere dalla realizzazione di uno di tali complessi immobiliari.
In assenza, dunque, di deroghe contrattuali in merito, ed essendo la committente receduta dalla realizzazione del blocco B, la Corte ritiene che debba applicarsi l'art.1671 cc ai sensi del quale “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti
e del mancato guadagno.”, sicché poteva recedere dal contratto – peraltro, sotto tale profilo, CP_1 si palesa infondata l'eccezione di inammissibilità ed inefficacia, sollevata dalla ditta del Parte_1
recesso della committente per tardivo esercizio dello stesso stanti la scadenza dei termini e il mancato rispetto delle formalità previste dalla clausola 9.4 del contratto di appalto dato che i termini e le formalità ivi prescritte erano riferite al solo “caso di andamento sfavorevole del mercato immobiliare”, non dedotto nel caso di specie – con l'obbligo però di tenere indenne l'
[...]
“dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno”. Parte_1
Quanto al primo profilo, cedeva a carico della ditta l'onere di provare le spese sostenute Parte_1
– con riguardo, più nel dettaglio, all'improduttivo vincolo di attrezzatture, macchinari, materiali, capitali, fideiussioni e personale dipendente, oltre oneri per spese generali – ma tale prova non è stata in alcun modo da essa fornita: peraltro alcune delle spese dalla stessa dedotte sono spese fisse
(recinzione del cantiere, gru, etc.) che erano comunque state sostenute ai fini della realizzazione delle altre opere, quelle effettivamente eseguite;
quanto alle restanti spese, specificamente finalizzate alla costruzione del blocco B (come ad esempio i materiali a tal fine necessari), si osserva che la società appaltatrice, oltre a non aver fornito elementi probatori certi in merito, non aveva nemmeno allegato di aver già sostenuto tali esborsi prima di essere messa a conoscenza del fatto che il blocco B non si sarebbe più realizzato. Relativamente poi ai lavori eseguiti, nulla quaestio dato che gli stessi risultano pacificamente pagati
(per l'ammontare di euro 1.318.000,00), così come anche accertato dal CTU.
Quanto invece al profilo del mancato guadagno – seppure al CTU non era stata demandata un'indagine relativa ai costi necessari per il blocco B e quindi al relativo guadagno (che si sarebbe ricavato dalla differenza tra il corrispettivo pattuito per tale blocco e i costi da sostenere) – la Corte ritiene, stante la notevole difficoltà di ottenere un criterio che rifletta con precisione i prevedibili costi che sarebbero stati necessari, che ai fini della determinazione del quantum si possa fare riferimento, in via analogica, al criterio equitativo previsto in materia di contratti pubblici dall'art.37 septies, co.1, lett. c) della L. n.109/94 ai sensi del quale “Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.”. In ordine all'utilizzabilità del citato criterio anche in riferimento ai contratti di appalto privati si veda Cass. civ.,
Sez. II, ord. n.16346 del 12/6/24, la quale ha affermato che “Senonché è conforme ai criteri di riconduzione del quantum all'effettiva entità della voce indennizzata che l'aliquota forfettaria fissata dalla legge esclusivamente per il recesso del committente pubblico assurga al rango di criterio generale per la quantificazione dell'utile presunto, ove sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra
i quali ricade l'appalto privato. Ed invero, la dimostrazione del quantum del mancato guadagno (e non già dell'an) giustifica il ricorso al supporto tecnico di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente (anche alla stregua della necessità di determinare – per un verso – l'importo dei lavori già eseguiti, che negli appalti a corpo, tra cui ricade quello di specie, si calcola in base ad una proporzione che tenga conto dello stato dei lavori attuati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti compiere per portare a termine i lavori, e – per altro verso – l'ammontare dei costi che l'appaltatore avrebbe dovuto sostenere per ultimare l'opera, mediante un calcolo evidentemente teorico di ciò che si sarebbe dovuto spendere per giungere alla fine dell'opera e di ciò che si è risparmiato in ragione dell'interruzione dei lavori per effetto del recesso), che ben può avvalersi, nella ricostruzione quantitativa di tale voce, del parametro presuntivo contemplato in tema di appalti pubblici, in difetto di altri elementi certi da cui possa trarsi una diversa conclusione sulla sua entità, senza violare la regola in forza della quale la prova delle componenti indennitarie, spettanti in caso di recesso dell'appaltante, è rimessa all'artefice istante (Cass. civ., Sez. II, sent. n.15304 del 17/7/20; Sez. II, sent. n.28402 del 28/11/17.” (cfr. pag. n.31 e n.32). Dunque, secondo tale orientamento, al quale anche questo Collegio ritiene di aderire, la quantificazione del mancato guadagno, inteso come utile d'impresa al netto delle passività per effetto dell'anticipata interruzione del rapporto, deve essere determinato nel minore importo di euro
66.200,00, corrispondente alla percentuale del 10% applicata sulla differenza (pari ad euro
662.000,00) tra il complessivo compenso pattuito per l'appalto di euro 1.980.000,00 e quello di euro
1.318.000,00 già percepito dall'impresa in relazione alle opere realizzate. In tali limiti Parte_1
va, pertanto, accolta la domanda di condanna ex art.1671 cc.
Quanto sin qui illustrato comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello avente ad oggetto le doglianze relative alla CTU (rispetto alla quale è appena il caso di evidenziare che il perito non aveva accertato i costi documentati e sostenuti dall'odierna appellante per la realizzazione di tutte le opere edili commissionate sia perché i lavori di tre dei quattro blocchi erano già stati pacificamente pagati sia perché oggetto del presente giudizio erano soltanto le spese che l'appaltatore ha asserito di aver sostenuto per il blocco B, nonché il conseguente mancato guadagno stante la mancata realizzazione dell'opera, ma in relazione a tale specifico aspetto non era stato posto al CTU alcun quesito).
Infine stante l'accoglimento della domanda di indennizzo in relazione al mancato guadagno, anche se per una somma inferiore a quella richiesta, le spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, saranno poste a carico della in applicazione del principio della soccombenza: le CP_1
stesse si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.290/23
R.G., così dispone:
- In accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1 condanna a corrispondere in suo favore l'importo di euro 66.200,00, oltre Controparte_1
interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- Condanna altresì alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio CP_1
di I e di II grado, spese che si liquidano relativamente al giudizio di I grado in euro 15.000,00 per compenso professionale e, relativamente al II grado, in euro 1.848,00 per spese ed euro
13.800,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna altresì la alla rifusione delle già liquidate spese sostenute dalla controparte CP_1
nella fase monitoria;
- Resteranno infine a carico dell'appellata le già liquidate spese di CTU. Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14/4/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini