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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa RI SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 197 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
AS (Venezuela) il 03 gennaio 1969, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Mistretta ( Email_1
ricorrente
E
(CF. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25 luglio 1965, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv.
ES ON;
Email_2
parte resistente
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art
127ter c.p.c. alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 19 ottobre 2022, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi – . Pt_1 CP_1
Rimangono, dunque, da esaminare le restanti questioni di natura economica.
A tal proposito va osservato che in occasione dell'ultima udienza i procuratori delle parti hanno rappresentato che è stato raggiunto un accordo.
La figlia della coppia nelle more è divenuta maggiorenne;
le parti Per_1
hanno dato atto che la stessa è economicamente autosufficiente sicché nessuna previsione va adottata con riferimento al suo mantenimento.
Il Tribunale prende atto che la ricorrente ha dichiarato “che nulla ha che pretendere per il passato” con riferimento al mantenimento della figlia
Per_1
Conseguentemente, nessun provvedimento va adottato con riferimento alla casa familiare.
Le parti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
La domanda di addebito inizialmente proposta va intesa quale rinunciata.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande ulteriori originariamente formulate rispetto alla pronuncia sullo status (già adottata con sentenza parziale).
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 2 -
Sezione Civile
Quanto alle spese processuali, stante la natura del giudizio e l'esito della lite, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
RI SA
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 3 -
Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa RI SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 197 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
AS (Venezuela) il 03 gennaio 1969, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Mistretta ( Email_1
ricorrente
E
(CF. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25 luglio 1965, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dall'Avv.
ES ON;
Email_2
parte resistente
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art
127ter c.p.c. alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 19 ottobre 2022, questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi – . Pt_1 CP_1
Rimangono, dunque, da esaminare le restanti questioni di natura economica.
A tal proposito va osservato che in occasione dell'ultima udienza i procuratori delle parti hanno rappresentato che è stato raggiunto un accordo.
La figlia della coppia nelle more è divenuta maggiorenne;
le parti Per_1
hanno dato atto che la stessa è economicamente autosufficiente sicché nessuna previsione va adottata con riferimento al suo mantenimento.
Il Tribunale prende atto che la ricorrente ha dichiarato “che nulla ha che pretendere per il passato” con riferimento al mantenimento della figlia
Per_1
Conseguentemente, nessun provvedimento va adottato con riferimento alla casa familiare.
Le parti hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti.
La domanda di addebito inizialmente proposta va intesa quale rinunciata.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande ulteriori originariamente formulate rispetto alla pronuncia sullo status (già adottata con sentenza parziale).
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 2 -
Sezione Civile
Quanto alle spese processuali, stante la natura del giudizio e l'esito della lite, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 20 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
RI SA
Tribunale di Termini
Imerese
Sezione Civile
- 3 -
Sezione Civile