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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1254 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 9 gennaio 2025, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex artt.
617 c.p.c. – giudizio di merito immobiliare
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Amelita Castriotti
ATTORI/OPPOSTI
E
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, la Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sinisi Controparte_2
CONVENUTA/OPPONENTE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha instaurato procedimento di esecuzione immobiliare n. Controparte_1
20/2018 RGEI in danno di e ex art 602 Parte_3 Parte_4
c.p.c.
In particolare, ha esposto che: è creditrice di Controparte_1 Pt_1
e sulla base di decreto ingiuntivo n. 172/2006 del
[...] Parte_2
Tribunale di Potenza e di sentenza n. 296/2015 del Tribunale di Potenza;
Pt_1
e con verbale di separazione consensuale, trascritto il
[...] Parte_2
6.10.2004, hanno trasferito la proprietà di alcuni beni immobili alle figlie Pt_3
e la AN ha impugnato, ex art. 2091 c.c., il verbale
[...] Parte_4
di separazione;
il Tribunale di Melfi con sentenza n. 264/2012, ha accolto la domanda;
stante il passaggio in giudicato di tale sentenza la AN ha promosso esecuzione ex art. 602 c.p.c. in danno di e Parte_3 Parte_4 Nell'ambito di tale procedura esecutiva il Giudice dell'Esecuzione, in data
5.7.2023, ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2. con ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto Controparte_1
opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, chiedendone la revoca.
Il g.e., disposta la comparizione delle parti, all'esito dell'udienza in accoglimento dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da con ordinanza Controparte_1 del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 05.07.2023, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno tempestivamente introdotto il giudizio di merito, Parte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da CP_1
[...]
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e l'accoglimento della propria opposizione. Parte_4
Va brevemente ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.
La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.
In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione. con il ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto Controparte_1 opposizione ex art 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 5.7.2023 con cui il g.e ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2, deducendo l'illegittimità della dichiarazione di improcedibilità.
Preliminarmente va evidenziato che con l'atto di citazione parte attrice, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da controparte, ha eccepito che: il g.e. in sede di decisione della fase cautelare aveva un obbligo di astensione, avendo conosciuto il giudizio n. 1421/2020 R.G. di opposizione ex art
619 cpc fra le stesse parti;
il giudizio di esecuzione n. 20/2018 doveva essere dichiarato estinto dal g.e., perché con ordinanza dell'8.10.2019 il g.e aveva sospeso l'esecuzione limitatamente al lotto 3 e aveva tardivamente Controparte_1
introdotto il giudizio di merito;
mancava la continuità delle trascrizioni con improcedibilità del lotto 2.
Orbene, stante la natura bifasica del giudizio ex art. 617 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice per la prima volta nel presente giudizio sono inammissibili, perché mai sottoposte al g.e.
Passando al merito, la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
e è infondata, mentre è fondata Parte_3 Parte_4
l'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da Controparte_1
Il Giudice dell'Esecuzione, in data 5.7.2023, ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2. con ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto Controparte_1
opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, chiedendone la revoca.
Il g.e con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 05.07.2023, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Relativamente al lotto 3 il g.e. aveva dichiarato l'improcedibilità perché il creditore in udienza non aveva reiterato l'istanza di vendita per tale lotto.
Il g.e con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 5.7.2023, evidenziando che relativamente al lotto 3 con precedente ordinanza del 7.10.2019 la procedura esecutiva era stata sospesa, per cui il creditore non doveva avanzare alcuna istanza di vendita.
Dalla documentazione in atti risulta che: con ordinanza del 7.10.2019 la procedura esecutiva è stata sospesa limitatamente al lotto 3; ha Controparte_1
introdotto il giudizio di merito n. 1421/2020 R.G.; tale giudizio è stato definito con sentenza n. 110/2024, avverso la quale ha proposto appello. CP_1 CP_1 Pertanto, poiché alla data del 5.7.2023 l'esecuzione era sospesa relativamente al lotto 3, correttamente il g.e. ha accolto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e ha revocato la dichiarazione di improcedibilità relativamente al lotto 3.
Relativamente al 1/2 del lotto 2 il g.e. ha dichiarato l'improcedibilità perché il bene non apparteneva per intero alle esecutate.
Il g.e con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 5.7.2023.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e da quella contenuta nel fascicolo d'ufficio dell'esecuzione immobiliare risulta quanto segue.
Con decreto del Tribunale di Melfi del 14.7.2004 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi e;
con il verbale di Parte_1 Parte_2
separazione consensuale omologato e hanno Parte_1 Parte_2
trasferito alle figlie e in parti uguali la Parte_3 Parte_4
proprietà degli immobili costituenti il lotto 2.
Il Tribunale di Melfi con sentenza n. 264/2012 ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della AN dell'atto traslativo della proprietà contenuto nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Melfi.
La domanda giudiziale da cui è scaturita la sentenza n. 264/2012 è stata trascritta in data 15.07.2008 ai nn. 13341/8764.
In forza di tale sentenza, la AN ha incardinato ai sensi dell'art. 602 c.p.c. la procedura esecutiva n. R.G.E. 20/2018 nei confronti di e Parte_3
Parte_4
I beni costituenti il lotto 2 sono pervenuti a e in Parte_1 Parte_2 virtù di atto di compravendita dell'8.08.1999 per notar Rep. Persona_1
97123, trascritto ai RR.II. di Potenza in data 17.08.1999 ai nn. 11725/9283, nonché di atto di rettifica del 18.05.2000 per medesimo Notaio, Rep. 98639, trascritto ai
RR.II. di Potenza in data 31.05.2000 ai nn. 7667/5807, da e Persona_2 [...]
. Per_3
era stato dichiarato fallito con sentenza del 20.3.1986. Persona_2
La curatela del aveva promosso azione ex art. 44, co. Parte_5
1, L.F. per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 18.05.2000 per Notaio Rep. 98639, trascritto ai RR.II. di Potenza in data Persona_1
31.05.2000 ai nn. 7667/5807, in quanto compiuto dal fallito Persona_2
(dante causa di e successivamente alla Parte_1 Parte_2
dichiarazione di fallimento del 20.03.1986. Il Tribunale di Melfi con sentenza n. 195/2012 ha dichiarato l'inefficacia ex art. 44
l.f. nei confronti della massa dei creditori dell'atto di compravendita del 18.05.2000 per Notaio Rep. 98639, limitatamente alla quota dii 1/2 del Persona_1
fallito . Persona_2
La sentenza n. 165/2012 del Tribunale di Melfi è stata annotata in data 6.04.2016 ai nn. 5609/332 e, dunque, successivamente alla trascrizione in data 15.07.2008 ai nn.
13341/8764 della domanda giudiziale dell'azione revocatoria promossa dalla NC
(decisa con sentenza n. 264/2012 del Tribunale di Melfi).
In data 1.3.2021 è stato emesso il decreto di chiusura del fallimento di ER
.
[...]
Orbene, la sentenza dichiarativa dell'inefficacia ex art. 44 l.f. non può essere eseguita dopo la chiusura del fallimento, in quanto trattasi di inefficacia relativa che produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti della massa dei creditori.
L'art. 44, co. 1, della l. fall., nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori concorsuali, dei pagamenti o atti traslativi di diritti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della “par condicio creditorum” e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità.
Ne consegue che con la chiusura della procedura concorsuale, viene meno il ruolo del curatore quale legittimato a porre in esecuzione la sentenza di inefficacia.
Il fallimento è stato chiuso in data 1.03.2021 per compiuta ripartizione dell'attivo, con conseguente cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito.
Quindi la sentenza dichiarativa dell'inefficacia ex art. 44 l.f. dell'atto traslativo a favore della massa dei creditori è stata annotata successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. proposta dalla AN;
tale sentenza non è mai messa in esecuzione della curatela;
la procedura fallimentare è stata chiusa;
la compravendita fra e e è valida Persona_2 Parte_1 Parte_2
ed efficace, non essendo stata dichiarata alcuna nullità.
Pertanto, il creditore procedente ha diritto a procedere in executivis sull'intero lotto
2. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione va revocata la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 20/2018 RGEI, limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 14.103,00 oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta da e revoca la dichiarazione CP_1 CP_1 di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 20/2018 RGEI, limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2.
2. Condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido a pagare in favore di le spese di Parte_4 Controparte_1
lite liquidate in euro 14.103,00per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1254 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 9 gennaio 2025, avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex artt.
617 c.p.c. – giudizio di merito immobiliare
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Amelita Castriotti
ATTORI/OPPOSTI
E
e per essa, in qualità di mandataria con rappresentanza, la Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sinisi Controparte_2
CONVENUTA/OPPONENTE
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha instaurato procedimento di esecuzione immobiliare n. Controparte_1
20/2018 RGEI in danno di e ex art 602 Parte_3 Parte_4
c.p.c.
In particolare, ha esposto che: è creditrice di Controparte_1 Pt_1
e sulla base di decreto ingiuntivo n. 172/2006 del
[...] Parte_2
Tribunale di Potenza e di sentenza n. 296/2015 del Tribunale di Potenza;
Pt_1
e con verbale di separazione consensuale, trascritto il
[...] Parte_2
6.10.2004, hanno trasferito la proprietà di alcuni beni immobili alle figlie Pt_3
e la AN ha impugnato, ex art. 2091 c.c., il verbale
[...] Parte_4
di separazione;
il Tribunale di Melfi con sentenza n. 264/2012, ha accolto la domanda;
stante il passaggio in giudicato di tale sentenza la AN ha promosso esecuzione ex art. 602 c.p.c. in danno di e Parte_3 Parte_4 Nell'ambito di tale procedura esecutiva il Giudice dell'Esecuzione, in data
5.7.2023, ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2. con ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto Controparte_1
opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, chiedendone la revoca.
Il g.e., disposta la comparizione delle parti, all'esito dell'udienza in accoglimento dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da con ordinanza Controparte_1 del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 05.07.2023, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno tempestivamente introdotto il giudizio di merito, Parte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da CP_1
[...]
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e l'accoglimento della propria opposizione. Parte_4
Va brevemente ricordato che le disposizioni di cui agli artt. 615 e ss. c.p.c. delineano i procedimenti di opposizione secondo una struttura bifasica.
La prima fase si articola in un procedimento incidentale interno al processo esecutivo, introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e destinato a concludersi con ordinanza recante, da un lato, i provvedimenti relativi all'istanza di sospensione, nonché, da altro lato, le statuizioni sulla competenza.
In particolare, ove risulti competente a decidere la causa di merito il medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
viceversa, ove risulti competente un diverso ufficio giudiziario, il giudice dell'esecuzione rimette la causa dinanzi a tale ufficio assegnando un termine perentorio per la riassunzione.
La seconda fase, solo eventuale, dà luogo, invece, ad un vero e proprio giudizio di merito, che si svolge secondo le norme processuali che regolano il processo di cognizione. con il ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto Controparte_1 opposizione ex art 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del 5.7.2023 con cui il g.e ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2, deducendo l'illegittimità della dichiarazione di improcedibilità.
Preliminarmente va evidenziato che con l'atto di citazione parte attrice, oltre a chiedere il rigetto dell'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da controparte, ha eccepito che: il g.e. in sede di decisione della fase cautelare aveva un obbligo di astensione, avendo conosciuto il giudizio n. 1421/2020 R.G. di opposizione ex art
619 cpc fra le stesse parti;
il giudizio di esecuzione n. 20/2018 doveva essere dichiarato estinto dal g.e., perché con ordinanza dell'8.10.2019 il g.e aveva sospeso l'esecuzione limitatamente al lotto 3 e aveva tardivamente Controparte_1
introdotto il giudizio di merito;
mancava la continuità delle trascrizioni con improcedibilità del lotto 2.
Orbene, stante la natura bifasica del giudizio ex art. 617 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice per la prima volta nel presente giudizio sono inammissibili, perché mai sottoposte al g.e.
Passando al merito, la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2
e è infondata, mentre è fondata Parte_3 Parte_4
l'opposizione ex art 617 c.p.c. proposta da Controparte_1
Il Giudice dell'Esecuzione, in data 5.7.2023, ha emesso ordinanza con la quale ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2. con ricorso depositato in data 20.7.2023 ha proposto Controparte_1
opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale ordinanza, chiedendone la revoca.
Il g.e con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 05.07.2023, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Relativamente al lotto 3 il g.e. aveva dichiarato l'improcedibilità perché il creditore in udienza non aveva reiterato l'istanza di vendita per tale lotto.
Il g.e con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 5.7.2023, evidenziando che relativamente al lotto 3 con precedente ordinanza del 7.10.2019 la procedura esecutiva era stata sospesa, per cui il creditore non doveva avanzare alcuna istanza di vendita.
Dalla documentazione in atti risulta che: con ordinanza del 7.10.2019 la procedura esecutiva è stata sospesa limitatamente al lotto 3; ha Controparte_1
introdotto il giudizio di merito n. 1421/2020 R.G.; tale giudizio è stato definito con sentenza n. 110/2024, avverso la quale ha proposto appello. CP_1 CP_1 Pertanto, poiché alla data del 5.7.2023 l'esecuzione era sospesa relativamente al lotto 3, correttamente il g.e. ha accolto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e ha revocato la dichiarazione di improcedibilità relativamente al lotto 3.
Relativamente al 1/2 del lotto 2 il g.e. ha dichiarato l'improcedibilità perché il bene non apparteneva per intero alle esecutate.
Il g.e con ordinanza del 29.1.2024 ha revocato l'ordinanza del 5.7.2023.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e da quella contenuta nel fascicolo d'ufficio dell'esecuzione immobiliare risulta quanto segue.
Con decreto del Tribunale di Melfi del 14.7.2004 è stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi e;
con il verbale di Parte_1 Parte_2
separazione consensuale omologato e hanno Parte_1 Parte_2
trasferito alle figlie e in parti uguali la Parte_3 Parte_4
proprietà degli immobili costituenti il lotto 2.
Il Tribunale di Melfi con sentenza n. 264/2012 ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della AN dell'atto traslativo della proprietà contenuto nel verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Melfi.
La domanda giudiziale da cui è scaturita la sentenza n. 264/2012 è stata trascritta in data 15.07.2008 ai nn. 13341/8764.
In forza di tale sentenza, la AN ha incardinato ai sensi dell'art. 602 c.p.c. la procedura esecutiva n. R.G.E. 20/2018 nei confronti di e Parte_3
Parte_4
I beni costituenti il lotto 2 sono pervenuti a e in Parte_1 Parte_2 virtù di atto di compravendita dell'8.08.1999 per notar Rep. Persona_1
97123, trascritto ai RR.II. di Potenza in data 17.08.1999 ai nn. 11725/9283, nonché di atto di rettifica del 18.05.2000 per medesimo Notaio, Rep. 98639, trascritto ai
RR.II. di Potenza in data 31.05.2000 ai nn. 7667/5807, da e Persona_2 [...]
. Per_3
era stato dichiarato fallito con sentenza del 20.3.1986. Persona_2
La curatela del aveva promosso azione ex art. 44, co. Parte_5
1, L.F. per la declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 18.05.2000 per Notaio Rep. 98639, trascritto ai RR.II. di Potenza in data Persona_1
31.05.2000 ai nn. 7667/5807, in quanto compiuto dal fallito Persona_2
(dante causa di e successivamente alla Parte_1 Parte_2
dichiarazione di fallimento del 20.03.1986. Il Tribunale di Melfi con sentenza n. 195/2012 ha dichiarato l'inefficacia ex art. 44
l.f. nei confronti della massa dei creditori dell'atto di compravendita del 18.05.2000 per Notaio Rep. 98639, limitatamente alla quota dii 1/2 del Persona_1
fallito . Persona_2
La sentenza n. 165/2012 del Tribunale di Melfi è stata annotata in data 6.04.2016 ai nn. 5609/332 e, dunque, successivamente alla trascrizione in data 15.07.2008 ai nn.
13341/8764 della domanda giudiziale dell'azione revocatoria promossa dalla NC
(decisa con sentenza n. 264/2012 del Tribunale di Melfi).
In data 1.3.2021 è stato emesso il decreto di chiusura del fallimento di ER
.
[...]
Orbene, la sentenza dichiarativa dell'inefficacia ex art. 44 l.f. non può essere eseguita dopo la chiusura del fallimento, in quanto trattasi di inefficacia relativa che produce i suoi effetti esclusivamente nei confronti della massa dei creditori.
L'art. 44, co. 1, della l. fall., nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori concorsuali, dei pagamenti o atti traslativi di diritti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce attuazione dei principi della “par condicio creditorum” e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità.
Ne consegue che con la chiusura della procedura concorsuale, viene meno il ruolo del curatore quale legittimato a porre in esecuzione la sentenza di inefficacia.
Il fallimento è stato chiuso in data 1.03.2021 per compiuta ripartizione dell'attivo, con conseguente cessazione degli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito.
Quindi la sentenza dichiarativa dell'inefficacia ex art. 44 l.f. dell'atto traslativo a favore della massa dei creditori è stata annotata successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. proposta dalla AN;
tale sentenza non è mai messa in esecuzione della curatela;
la procedura fallimentare è stata chiusa;
la compravendita fra e e è valida Persona_2 Parte_1 Parte_2
ed efficace, non essendo stata dichiarata alcuna nullità.
Pertanto, il creditore procedente ha diritto a procedere in executivis sull'intero lotto
2. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione va revocata la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 20/2018 RGEI, limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad €
260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 5.670,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 14.103,00 oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, accoglie l'opposizione proposta da e revoca la dichiarazione CP_1 CP_1 di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 20/2018 RGEI, limitatamente al lotto 3 e ad 1/2 del lotto 2.
2. Condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
in solido a pagare in favore di le spese di Parte_4 Controparte_1
lite liquidate in euro 14.103,00per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo