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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN 14039 nell'anno 2019 avente ad oggetto: azione accertamento negativo del credito e ripetizione indebito contratti bancari
TRA in persona del leg. rappr. p.t. sig. nato a [...] Parte_1 Parte_2
Equense il 31.08.1977, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola G2, partita iva e codice fiscale
, nonchè, per nato a [...] il [...], residente P.IVA_1 Parte_2
ivi alla Via Posillipo n. 42/13, c.f. , nato C.F._1 Parte_3
a Napoli il 10.11.1983, residente ivi alla Via Posillipo n. 42, c.f. rappresentati, C.F._2 difesi ed assistiti, in virtù del mandato in atti, dall'avv. Paolo De Vincenzo ( C.F._3
ATTORI
E con sede sociale in Piazza Salimbeni 3, Controparte_1 CP_1
Capitale sociale € 10.328.618.260,14; Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di
ArezzoSiena – Gruppo Iva MPS – partita IVA aderente al Fondo P.IVA_2 P.IVA_3
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Controparte_2
Bancario Monte dei Paschi di Siena - Cod. Banca 1030.6; Cod. Gruppo 1030.6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quintarelli [Cod. Fisc.
Fax: 06/3722858 - PEC: ] del C.F._4 Email_1
Foro di Roma con studio in Roma, Via Carlo Mirabello n. 18, ed elett.te dom.ta presso l'Avv. Luca
Angelo Signorelli in Napoli, Via Rua Catalana n. 29 giusta procura speciale conferita con scrittura privata unita in calce al presente atto a firma del Dott. , nato a [...] il Persona_1
23.09.1964, Codice Fiscale: , munito dei necessari poteri di rappresentanza C.F._5
giusta procura speciale per atto a rogito Notaio di in data 06.06.2018, rep 36893, Persona_2 CP_1
1 racc. 18357, a firma Avv. Riccardo Renzo Filippo Quagliana, a ciò espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.03.2014 e conseguente procura speciale per atto a rogito Notaio di in data 12.05.2014, rep. 33190, racc. 15728 Persona_2 CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.24, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, assegnava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione della detta ordinanza (24.05.24)
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, la società , unitamente Parte_1
a ed allegava che : Parte_2 Parte_3
• La società attrice intratteneva con la un rapporto di Controparte_1
conto corrente, affidato per euro 30.000,00, in particolare, con rapporto di anticipazione di crediti, identificato con il numero 24899.06, garantito da pegno su titoli (lettera di pegno del
12.04.2012 su titoli per euro 29.646,04 quale garanzia reale del suddetto affidamento depositata in atti), oltre ad un contratto di finanziamento n. 741623384/87 del 12.04.2012 per euro 150.000,00
• il rapporto di affidamento in c/c garantito da pegno su titoli, come era evidente dalla lettura del contratto depositato, prevedeva l'importo dell'affidamento era di euro 30.000,00 al tasso variabile, di mese in mese, in funzione del parametro EURIBOR 1 MESE, maggiorato di uno spread del 7,500% : alla data della stipula del contratto il valore del EURIBOR 1 MESE è pari a 0,481% e il parametro EURIBOR 1 MESE riferito al mese immediatamente precedente la stipula del contratto è pari al 7,981%; per effetto della capitalizzazione infrannuale il valore del tasso rapportato su base annua è pari a 7,981% e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
è pari a 10,850%; il tasso suddetto sarebbe stato applicato in caso di utilizzo dell'affidamento entro i limiti concessi, mentre in ipotesi di utilizzo oltre il limite concesso e qualora lo sconfinamento si fosse protratto oltre cinque giorni consecutivi, sarebbe stato applicato il tasso c.d. di extra fido nominale annuo del 12,450%.
Ciò premesso, la società contestava che sia per il rapporto di finanziamento che per il rapporto di affidamento su c/c la banca aveva applicato tassi usurari, per il primo dovendosi considerare incluso nel TEG sia la commissione prevista per l'ipotesi di estinzione anticipata e che per la risoluzione del contratto per inadempimento.
2 Quanto, invece, al rapporto di conto corrente, oltre a ravvisarsi anche in questo caso la violazione della normativa antiusura (dovendosi includere anche le voci per commissione di massimo scoperto e gli altri oneri contrattuali), la banca aveva indebitamente modificato i tassi contravvenendo alle previsioni dell'art. 118 TUB nonché al divieto di capitalizzazione trimestrale.
Chiedevano, pertanto, accertarsi le nullità come indicate in parte descrittiva e, conseguentemente,
l'inesistenza di alcun debito della società nei confronti della banca convenuta o, Parte_1 in via subordinata, chiedevano accertarsene l'esatta quantificazione alla luce delle nullità rilevate ed in particolar modo per il contratto di finanziamento instavano affinchè il Tribunale disponesse che l'eventuale saldo negativo – operate le compensazioni dovute con il saldo rettificato a credito del conto corrente – fosse restituito con il beneficio del termine come da originario piano di ammortamento.
Si costituiva la banca eccependo in via preliminare l'improcedibilità Controparte_1
delle domande spiegate per omessa mediazione obbligatoria ed eccependo, altresì, la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica della citazione ( ovvero al 30.04.2009), tenuto conto che la conclusione del contratto di conto corrente n. 24899,06 risaliva al 24.06.2005 e il rapporto restava privo di affidamento sino al 12.04.2012.
Contestava, poi, punto per punto le domande attoree unitamente alla prospettazione resa, in considerazione del fatto che gli attori avevano scorrettamente allegato ipotesi di usura sopravvenuta, per effetto della modifica dei tassi di interesse presi a base del calcolo del TSU ed errato, sia nel riferirsi a categorie di operazioni differenti, sia includendo nel TEG ( quanto al rapporto di finanziamento) costi non inclusi come da Circolari della Banca d'Italia.
Anche l'asserita violazione della disciplina dell'art. 1283 c.c. non era una censura fondata, stante il rispetto della formulazione dell'art. 120 TUB successiva al febbraio 2000, come pure quella relativa alle variazioni dei tassi di interesse nel corso del rapporto di conto corrente, autorizzata dalle disposizioni contrattuali e comunicata nella tempistica ivi prevista alla correntista.
Ammessa la parte attrice ad esperire il procedimento di mediazione nel termine concesso e fallito il tentativo, alle parti venivano concessi i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., cui seguiva il deposito delle memorie autorizzate.
All'esito, con ordinanza emessa fuori udienza, il GU nominava CTU su richiesta di parte attrice il
Dott. affinchè esaminasse le doglianze di parte attrice alla luce della Persona_3
documentazione depositata in atti.
Depositata la prima relazione peritale e disposta un'integrazione all'esito di una prima rimessione della causa in decisione, la causa all'udienza del 03.12.24 – con ordinanza comunicata in data
04.12.24 – veniva nuovamente assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate.
In via preliminare va affermata – per quanto mai chiarita in corso di giudizio dagli attori- la legittimazione attiva alla presenza azione di e rispettivamente Parte_3 Parte_2
fideiussori del contratto di finanziamento entrambi e datore di pegno su titoli a garanzia dell'affidamento il secondo e, dunque, interessati in tale qualità all'accertamento del debito derivante dai due rapporti in capo alla correntista e mutuataria.
In assenza di altre questioni di rito preliminari, valga esaminare separatamente le contestazioni mosse dalla al contratto di conto corrente ed al finanziamento. Parte_1
• Contratto di conto corrente n. 24899.06 affidato dal 12.04.12 per euro 30.000,00.
Quale impostazione della metodologia di valutazione delle risultanze istruttorie, merita di essere puntualizzata la posizione della scrivente in tema di onere della prova.
In primis, va evidenziato che trattandosi di conto aperto – non risultano all'atto dell'introduzione della lite né successivamente nel corso del giudizio operazioni di chiusura e giroconti a sofferenza – alcuna domanda di ripetizione è stata formulata dalla società attrice che si è limitata a formulare domande di accertamento di nullità e rettifica del saldo del conto.
Sul punto deve rimandarsi al noto assunto per cui “L'annotazione in conto di una posta di interessi
(o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” ( cfr. Cass. n. 798/13).
Se, dunque, l'attualità del rapporto di conto corrente al momento dell'introduzione del giudizio preclude radicalmente al correntista la possibilità di agire per la ripetizione delle somme che si assumono indebitamente riscosse dalla banca, rientra invece nei margini dell'ammissibilità soltanto l'eventuale azione di accertamento relativa alla liceità degli addebiti operati dalla banca (Tribunale
Bari sez. III, 05/07/2018, n. 2855 ; nello stesso senso, Tribunale Benevento, sez. II, 24/01/2017, n.
103 “Ove il rapporto bancario sia ancora in essere il correntista non potrà proporre azione di
4 ripetizione dell'indebito, ma potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui gli addebiti contra legem si basano, accertare l'effettivo saldo di conto corrente come depurato da tutti gli addebiti illegittimi e l'importo complessivo di essi, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli” ).
E' pur vero, poi, che la chiusura del conto corrente con la contestuale revoca degli affidamenti può avvenire di fatto anche in corso di causa o mancare solo della formalizzazione, non impedendo così
l'ammissibilità dell'azione ( cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 30/06/2017, n. 3272 “In tema di contratti bancari ed azione per la ripetizione di somme addebitate illegittimamente, la chiusura del conto corrente costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito e di rideterminazione del saldo. La domanda di ripetizione è ammissibile anche se il rapporto bancario in contestazione è stato chiuso in corso di causa”; ma vedi anche Tribunale Vicenza sez. I,
06/07/2020, n.1110 “Sebbene in pendenza del rapporto di conto corrente il correntista non possa agire nei confronti della al fine di ottenere la ripetizione di un pagamento non ancora avvenuto CP_1
- potendosi parlare di pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale - deve ritenersi ammissibile, sin dal momento dell'annotazione, l'azione volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del titolo sul quale si basa un illegittimo addebito in conto e la conseguente rettifica delle risultanze del conto stesso”).
Ebbene, per come supra chiarito essendo il conto oggetto di verifica ancora aperto anche alla data della presente decisione (le parti sul punto non contrastano), ne consegue la piena ammissibilità dell'azione di nullità per rettifica dal saldo contabile rispetto a quello risultante dalle scritture della banca convenuta.
Collegato a tale discorso risulta anche quello relativo all'ammissibilità nei giudizi di accertamento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca – come nel caso specifico – dovendosi tenere conto della recente impostazione della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione),
l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile
a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto,
a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” ( Cass. n. 9756/2024).
5 Senonchè, nel presente giudizio, pur formulata l'azione di rettifica a conto aperto del saldo del conto corrente n. 24899.06, la parte attrice ha circoscritto le proprie doglianze ad un periodo escluso dall'eccepita prescrizione depositando estratti conto continui dal 01.01.12 ( saldo a credito di euro
20.994,41) sino al III° trimestre 2018, con conseguente non esaminabilità dell'eccezione.
Va sul punto rimarcato che, a differenza dell'ipotesi in cui sia la banca ad esigere giudizialmente un proprio credito, nel caso di attore correntista, questi può limitare l'azione di accertamento o di ripetizione ad un periodo di rapporto circoscritto sulla base dell'assunto per cui “In tema di azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la ctu, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito. È evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”( Cassazione civile sez. I,
14/04/2023, n.10025).
Quanto, poi, in generale al riparto dell'onere della prova, “Nei giudizi promossi dal cliente – correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali in vista della ripetizione di somme illegittimamente trattenuta dalla banca, grava sull'attore l'onere di provare ed allegare i fatti posti
a fondamento della domanda” (Tribunale Roma, sez. XVI, 10/04/2018, n. 7364 ), principio che con riguardo alla produzione degli estratti conto si esplica nel successivo assunto per cui “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto
a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Cassazione civile, sez. I, 23/05/2018, n. 12845; Tribunale
S.Maria Capua V., 09/04/2018, n. 1220 ), mentre in caso di incompletezza solo parziale della documentazione in parola, da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Il giudice di merito può svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, anche se incompleti”:
Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2018, n. 14074), mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate.
6 Quanto, invece, alla produzione del/dei contratti tra le parti, l'onere probatorio del correntista si atteggia diversamente a seconda della prospettazione delle invalidità di cui esso/essi risulterebbero asseritamente viziati.
Invero, se il correntista contesta l'applicazione di saggi ultralegali o differenti rispetto a quelli pattuiti, al pari di ulteriori addebiti non compiutamente e validamente concordati ha l'onere di depositare il o i contratti le cui pattuizioni vanno verificate dal Giudice ( cfr. tra le tante Tribunale Roma, sez. XVI,
02/10/2017, n. 18496 per cui “Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”; cfr. Tribunale Foggia, sez. II, 15/06/2017, n. 7214); viceversa, laddove la parte contesta a monte la condotta della banca per aver applicato addebiti e interessi mai pattuiti o pattuiti in forma nulla (ad esempio in mancanza di forma scritta ad substantiam) è pacifico che il correntista – partendo dal presupposto della mancanza di valida pattuizioni tra le parti – non è tenuto a depositare il documento di cui asserisce a monte la mancanza o la nullità in toto, ribaltando così sulla convenuta l'onere della relativa prova dell'esistenza e della validità del corpo delle pattuizioni che essa intenda far valere in contrasto con la posizione difensiva dell'attore.
Ebbene, nel caso di specie l'attore ha depositato in atti il contratto di affidamento del 12.04.12, la lettera di pegno dei titoli posti a garanzia a firma di ( allegato a) alla citazione) Parte_2
e mai ha allegato l'inesistenza del contratto di apertura di conto corrente la cui mancata allegazione in atti è stata colmata dalla banca che – pur non essendo a ciò onerata – lo ha depositato all'allegato n. 2 della comparsa di risposta.
Quanto agli estratti conto ordinari e scalari, il CTU a pag. 5 della relazione peritale, ha accertato la produzione in atti della documentazione contabile ( comprensiva di estratti sia ordinari che scalari) dal I trimestre 2012 al III trimestre 2018, risultando mancanti solo le competenze di chiusura del II trimestre 2015 e la pag 3/3 del III trimestre 2015, carenze documentali facilmente ritenute sanabili dall'artificio contabile consistente nel cd. saldo di raccordo.
Passando alle singole censure al conto e principiando dalla contestazione di presunta usurarietà del contratto, va premesso quanto segue in ordine alla verifica della stessa, in particolar modo sulla scorta dei recenti arresti giurisprudenziali della Cassazione afferenti la problematica della cd. usura sopravvenuta.
Come è noto, infatti, con riguardo ai contratti di mutuo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha di recente chiarito che, qualora il tasso degli interessi fissato
7 contrattualmente superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alla
Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge stessa o della clausola successiva di un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, ponendosi la questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta, non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto.
Questo principio espresso in materia di mutui, va adattato ai conti correnti – soprattutto se assistiti da affidamenti - che esplicano le loro funzioni secondo meccanismi diversi ( cfr. Trib. Tribunale Firenze sez. III, 21/04/2022, n.1160)
Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento.
Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi.
In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, 'non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". (SS.UU. n. 24675/2017).
La seconda ipotesi, che viene in rilievo nel caso in esame, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118
TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale.
Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex
8 art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione.
Così, in senso moto chiaro, la giurisprudenza di merito ( ex multis Corte d' Appello di Firenze -
Sentenza n. 1796/2023 pubblicata il 07/09/2023 ) per cui "si considera irrilevante il superamento in itinere dei TSU ai fini della nullità degli interessi stessi anche per i conti correnti, non essendovi alcuna differenza nella ratio di quanto affermato da SSUU 24675/2017 tra conti correnti e mutui.
L'unica forma di superamento del TSU che rileva, anche per i conti correnti, è quella genetica, ossia pattuita ab origine oppure definita in conseguenza di una nuova pattuizione (anche unilaterale ex art. 118 TUB). L'unica eccezione a tale principio è costituita dall'ipotesi in cui in corso di rapporto vi sia una modifica della pattuizione degli interessi, anche eventualmente per effetto di una legittima variazione unilaterale ad opera dell'istituto di credito. In tale ipotesi, infatti, non si determina un fenomeno di c.d. usura sopravvenuta, ma l'illegittimità della individuazione del tasso è collegata alla nuova pattuizione, concretizzando una c.d. usura originaria, per quanto in corso di rapporto".
Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia legittimamente modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia.
Non così quando il tasso sia indebitamente variato dalla banca senza che sulla nuova misura sia ammissibile parlare di nuova convenzione (anche per mezzo dell'omesso esercizio del recesso dopo la comunicazione ex art. 118 TUB).
Orbene, alla luce dell'esame del testo contrattuale ( tassi intra ed extrafido) e dell'esame dei DM di rilevazione dei tassi come depositati dalla parte attrice, deve escludersi la fondatezza della censura di usurarietà dei contratti, viste le conclusioni cui è giunto il CTU nelle relazioni in atti.
Invero, per come si apprende dall'esame della tabella n. IV allegata alla prima relazione peritale alla data di accensione dell'affidamento - che prevedeva un diverso tasso di interesse per le ipotesi di utilizzo del fido entro i limiti concessi od oltre- non vi è stato alcun superamento del cd. tasso soglia di periodo stabilito al 15,638% ( per le aperture di credito superiori a 5.000,00) e al 21,463% ( per gli scoperti di affidamento superiori ad euro 5.000,00) rispetto a quello pattuito ( 12,417%), senza alcuna possibilità di applicare i riferimenti relativi ai mutui ipotecari ( non assimilabili alle aperture coperte da pegno).
9 Né, come supra detto, i superamenti rilevati dal CTU erroneamente nella prima relazione peritale sono connessi a modifiche contrattuali ex art. 118 TUB valide ( cfr. pag. 9 della prima relazione peritale, circostanza che ha dato luogo alla richiesta di integrazione peritale), avendo il perito chiarito
( cfr. pag. 8 punto n. 6) che “la facoltà di variare le condizioni contrattuali è prevista in contratto all'art 13.2 ma la Banca non ha rispettato quanto previsto dall'art 118 TUB”.
Quanto poi all'inclusione degli oneri nel TEG, si condivide l'impostazione del CTU che nelle osservazioni rese al Ctp di parte TA (quella riguardante gli oneri collegati all'erogazione del credito) negli elementi da inserire nel TAEG sulla scorta del D.Lgs n. 141 del 13.08.2010 alla voce
“oneri“ stabilisce che “sono inclusi i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti ed ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito”.
Ne consegue l'infondatezza della censura di usurarietà del rapporto di conto corrente affidato nel periodo esaminato e regolato dal contratto di apertura di credito del 12.04.12.
• Anatocismo ed indebita capitalizzazione trimestrale
Passando alla censura di indebita applicazione di interessi anatocistici vietati e violazione del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 120 TUB, costituisce ius receptum il principio secondo cui
è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera,
l'anatocismo è consentito a condizione che: 1) il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2) le clausole di capitalizzazione degli interessi siano
10 approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3) nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata).
Da ultimo, poi, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, in ordine all'espressa indicazione del
TAE creditore che al fine di assicurare il rispetto della succitata normativa, esso deve differenziarsi dal TAN : cfr. Cass. n. 4321/22 secondo cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9febrraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale
(TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Quanto, poi, ai contratti sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della menzionata Delibera CICR
e proseguiti successivamente, la Cassazione da ultimo ha specificato che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”
(Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140).
Infine, quanto al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma 629, della L.
n. 147/13 al ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini : «il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
11 Quanto all'immediata applicabilità della norma in adesione a diverse pronunce di merito ( cfr.
Tribunale di Milano, ordinanze del 3 aprile e del 25 maggio 2015 ) deve sostenersi l'immediata applicabilità dell'art. 120, comma 2, TUB sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Segnatamente, ad avviso degli indicati precedenti – cui si presta adesione, “la verifica deve articolarsi su due versanti, dovendosi, da un lato, rilevare il grado di pretesa oscurità della nuova disposizione legislativa e, dall'altro, eventuali direttive impartite o circolari emanate da Banca d'Italia. Quanto al primo profilo, si osserva che la disposizione di legge, pur con un'indiscutibile ambiguità quanto al significato ed alla portata del riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui al punto a), è comunque chiara nell'escludere ogni forma di anatocismo, per quanto sopra detto con riguardo al punto b). Né ragionevolmente emerge una qualche forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo ad un successivo intervento regolamentare del CICR. Quanto al secondo profilo, il
Collegio osserva come nessuna circolare o raccomandazione sia stata emanata a tale proposito dalla
Banca d'Italia, che, come Autorità di Vigilanza, si occupa exart. 5 TUB, dell'osservanza delle disposizioni normative in materia di trasparenza e correttezza, mediante richiesta di documentazione, ispezioni, monitoraggio dei siti internet, interventi di sensibilizzazione e richiami, irrogazione di sanzioni. Una volta eliminato ogni plausibile intervento di raccomandazione dell'Organo di Vigilanza - alla luce del quale potrebbe essere diversa la valutazione circa la non scorrettezza della condotta della banca - è agevole concludere come, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo de quo, gli istituti di credito ben possano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i contratti in essere, sia per quelli ancora da stipulare” ( sul punto ancora si veda Trib. Cuneo, 29 giugno 2015; Trib. Biella, 7 luglio
2015; Trib. Roma, 20 ottobre 2015; ABF, decisione n. 7854 dell'8 ottobre 2015). CP_3
Con Delibera 3 agosto 2016, n. 343, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
(CICR) ha infatti emanato le nuove disposizioni attuative dell'art. 120, comma 2, del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), così come modificato dall'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n.
18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49, statuendo che :
1. gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
2. gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il 31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell'anno.
12 L'art. 4 della delibera disciplina poi la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che:
• gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
• gli intermediari devono però concedere ai clienti un periodo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni previste dall'art. 126 – quater, comma 1, lett. b), del T.U.B., prima che gli interessi maturati divengano esigibili;
• il termine di 30 giorni può essere derogato contrattualmente tra le parti soltanto in senso più favorevole per il cliente.
Applicando tali previsioni al rapporto oggetto di giudizio, come chiarito anche nell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del 05.01.24, prendendo a riferimento la pattuizione del contratto relativa alla capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori del contratto di apertura di conto corrente del 24.06.05 e del contratto di affidamento del 12.04.12, emerge che, mentre per gli interessi debitori è prevista la fissazione sia del TAN che del TAE ( TAN 13,535% TAE 14,237% per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati TAN 8,255% TAE 8,514% sconf sbf), non così è stato per gli interessi creditori espressi solo nella componente nominale ( 0,050%), tanto da contravvenire alla puntualizzazione della Suprema Corte di Cassazione in termini di trasparenza supra rammentata.
Mentre con riguardo al periodo 01.01.14- ottobre 2016, deve applicarsi immediatamente la suesposta modifica normativa dell'art. 120 TUB stante il suo carattere immediatamente operativo ( cfr. Cass. n.
21344 del 30 luglio 2024).
Quanto, infine, al periodo residuo il CTU ha chiarito che la banca si si è adeguata alle modifiche apportate all'art 120 TUB D.L. 18/16 ma, tra i documenti agli atti non risulta depositato il consenso scritto del cliente con la relativa autorizzazione, con conseguente inoperatività della variazione.
Ne consegue che tra i conteggi operati dal CTU vanno sicuramente prediletti quelli eseguiti nella relazione peritale con epurazione dei ricalcoli eseguiti degli effetti della capitalizzazione trimestrale dall'inizio dell'esame ( I trimestre 2012) fino alla fine del rapporto documentato.
• 118 TUB
Nei ricalcoli il CTU, come già chiarito ha verificato ( tab. 1 allegata alla prima relazione peritale) la variazione dei tassi, come prevista anche dal contratto ( cfr. art. XXIII condizioni generali;
art. 13 del disciplinare di contratto debitamente sottoscritti in maniera separata) ma senza il rispetto degli obblighi comunicativi, con conseguente rideterminazione del rapporto secondo la primaria convenzione sugli interessi in caso di variazioni sfavorevoli.
• Conclusioni. Saldo ricalcolato del c/c n. 24899.06
13 In definitiva, in applicazione delle modalità di ricalcolo fin qui descritte e illustrate nel II elaborato peritale ( opzione a) seconda relazione peritale: epurazione di tutto il conto dagli effetti dell'anatocismo sia ante che post 01.01.14+ dagli effetti delle variazioni sfavorevoli dei tassi ” e senza ricalcoli relativi alla presunta invalidità della pattuizione della data valuta, contestazione mai mossa tempestivamente dall'attrice) per il conto corrente ordinario principale n. 24899.06, aperto in data 24.06.05 nel periodo 01.01.12 /30.09.18, il saldo negativo risultante dai conteggi della banca di euro – 25.396,56 deve rideterminarsi in euro - 16.329,60 a debito della correntista.
La domanda attorea va, pertanto, accolta con conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente anzidetto alla data del 30.09.18 in euro 16.329,60 , a debito della correntista.
• Rapporto di finanziamento n. 741623384/87 del 12.04.2012
Quanto alla censura sulla presunta usurarietà degli interessi convenzionalmente pattuiti, è opportuno chiarire che la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L.
108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che oggi è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis
a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da
14 variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
L'oggettività del giudizio impone necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. Trib. Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (Tribunale
Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale
Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone
27/01/2020, n.77). Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (Tribunale
Milano sez. VI, 08/06/2017, n.6505).
Nella valutazione del TEG non rientra, poi, la penale di estinzione anticipata né alcun altro costo eventuale e sanzionatorio a carico della parte mutuataria.
15 Invero, intanto va chiarito che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà (Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278; ma soprattutto
Cass. 7352/22).
Per questo, nella determinazione del tasso effettivo globale, l'esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia, nell'aggiornamento dell'agosto 2009, vigente all'epoca della stipula di entrambi i finanziamenti di cui è causa (punto C4:
"Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica") (cfr. sul punto Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943).
L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti;
la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura,
a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (Cassazione penale, sez. 11, 25/10/2012, n. 5683).
La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di mutuo, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verifichino eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo
(Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib.
Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento
15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib.
Mantova 26.L2016; Trib. Treviso 11.2.2016: Trib. Padova 5.10.2015).
Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente (cfr. Cass. S.U. 16303/18), per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia
(Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Trib. di Ferrara, sent., 16.12.2015 I n.1131; Tribunale Trani,
19/06/2017).
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli
16 interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del TEGM e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e
TEGM. Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.
Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (Tribunale di Cremona, 9/1/2015;
Tribunale di Treviso, 9/12/2014; Tribunale di Roma, 16/9/2014; Tribunale di Napoli 15/9/2014;
Tribunale di Sciacca 13/8/2014; Tribunale di Parma 25/7/2014; Tribunale di Verona 27/4/2014;
Tribunale Chieti 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, Tribunale Verbania, 11/01/2019, n.6,
Tribunale Pistoia, 09/09/2020, n.673).
Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia;
in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, Trib. Lecce 905/2020).
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n.
19597).
17 Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal
D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre
2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per
i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e
a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul
TEGM per il trimestre di riferimento;
su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.
In termini algebrici, la nuova formula per i mutui ipotecari può essere più sinteticamente espressa così: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4.
Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi.
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di
18 accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.
L'obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto;
diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla.
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato
19 in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dagli attori e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario.
Il “finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale” dedotto in giudizio risulta concesso per l'importo di € 150.000,00 in data 12/04/12 dalla Controparte_1
alla società alle condizioni riportate dalla tabella riportata a pag.
[...] Parte_1
11 della prima relazione peritale.
Il rimborso del finanziamento è previsto mediante il pagamento di n. 1 rata di preammortamento
(periodo decorrente dall'erogazione al 30/06/12) al tasso nominale del 7,95% e n. 10 rate semestrali di ammortamento secondo la tipologia all'italiana o a quota capitale costante. Quindi è previsto che ogni rata sia composta da una quota capitale costante di € 15.000 (€ 150.000 / 10) e da una quota interessi calcolata sul capitale residuo ad un tasso variabile pari all'Euribor 6 mesi base 360 rilevato il quarto giorno lavorativo precedente la decorrenza di ciascun periodo semestrale di ammortamento, maggiorato di uno spread del 6,30% annuo. In considerazione della variabilità delle quote interessi, al contratto risulta allegato esclusivamente il piano di ammortamento delle quote capitali. Si convengono spese di istruttoria pari ad € 2.250,00 e spese di invio rata di € 2,50. All'art. 4 del contratto si conviene che il tasso di mora sia pari a “3 punti in più del tasso convenuto sulle singole rate”.
Poiché il tasso d'ingresso previsto in contratto per il preammortamento è pari al 7,95%, il tasso di mora alla stipula assume valore 10,95% (7,95% + 3,00%).
All'art.7 del contratto è pattuito che l'estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento potrà avvenire mediante la corresponsione di una penale pari al 1% del capitale estinto anticipatamente.
Il contratto indica un TAEG dell'8,82%.
Con successivo atto integrativo del 4/09/14, le parti convengono sulla sospensione del pagamento della quota capitale per due rate semestrali, prorogando la durata dell'ammortamento per un periodo equivalente, senza introdurre modifiche alle condizioni pattuite, confermando il TAEG dell'8,82%.
Con successivo atto integrativo dell'11/01/17, le parti convengono sulla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza 30/06/16 e 31/12/16, prorogando la durata dell'ammortamento per un periodo equivalente, senza introdurre modifiche alle condizioni pattuite, confermando il TAEG dell'8,82%.
La “Tavola 1” allegata alla prima perizia riproduce l'importo delle rate periodiche ricostruito sulla base delle condizioni economiche in vigore alla stipula.
20 Ebbene, applicando la metodologia di calcolo stabilita dalla Banca d'Italia e riportata dal CTU a pag.
13 della prima relazione peritale) è emerso che il TEG calcolato sulle condizioni corrispettive secondo le specifiche sopra indicate, risulta pari all'8,744%, valore apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria “altri finanziamenti”, che è pari, nel II trim. 2012, al 16,625%.
Sul punto il CTU ha recisamente escluso che “il contratto in esame possa essere inquadrato nella
Categoria mutui, in cui rientrano esclusivamente, a norma delle Istruzioni della Banca d'Italia, i finanziamenti che presentano garanzia ipotecaria, durata maggiore di 5 anni e rate comprensive di capitale e interessi. Nonostante il finanziamento in esame presenti rate comprensive di capitale e interessi, risulta assente la garanzia ipotecaria, qualificandosi il mutuo come mutuo chirografario sorretto esclusivamente da garanzie fideiussorie”( pag. 13/14 prima relazione peritale).
Quanto agli interessi di mora, per le ragioni esposte il CTU nella prima relazione peritale ha provveduto a calcolare il tasso soglia complessivo della maggiorazione di mora del 2,1% che risulta indicata nel D.M. di fissazione delle soglie d'usura del II trimestre 2012:il tasso soglia valido per la verifica dell'usurarietà del tasso moratorio è stato quindi ottenuto sommando la maggiorazione media di mora del 2,1% al TEGM alla stipula del 10,10%, ottenendo il TEG medio di mora (12,25%), che
è stato a sua volta aumentato del 25% più 4 punti per ottenere il tasso soglia complessivo di maggiorazione media di mora, pari al 19,313% (12,25 x 1,25 + 4,00%), percentuale superiore al tasso di mora contrattuale pari al 10,95% (7,95% + 3,00%).
Anche tale censura di usurarietà è risultata infondata con conseguente rigetto della contestazione ed esclusione di rettifiche di sorta, risultando, alla data di introduzione della lite, il debito della Parte_1
pari ad € 43.265,14.
[...]
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale delle domande attoree giustifica la compensazione per la metà 3/4 delle spese di giudizio, con accollo della restante parte, liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22, la complessità e la laboriosità della lite, sulla parte parzialmente soccombente. Controparte_1
Le spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, sono poste per le medesime ragioni per
¾ in capo agli attori e per la restante parte in capo a Controparte_4
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento parziale delle domande spiegate da e da e Parte_1 Parte_2
ed accertate le nullità contrattuali relative al rapporto di conto Parte_3
21 corrente n. 24899.06, garantito da pegno su titoli, alla data del 30.09.18 ridetermina in – euro
16.329,60 il saldo a debito della correntista;
2. Rigetta le ulteriori domande spiegate da e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con riguardo al rapporto di finanziamento n. n. 741623384/87 del 12.04.2012,
[...]
quantificando alla data dell'introduzione della lite il saldo residuo in - euro 43.265,14;
3. Compensa per 3/4 le spese tra e da e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e condanna per l'effetto quest'ultima al pagamento in Controparte_1
favore della prima della restante parte che si liquida in euro 137,00 per spese vive ed euro
2.715,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'Avv.to Paolo De Vincenzo dichiaratosene antistatario;
4. Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate da separati decreti in atti in capo a e da e per ¾ e per la restante parte in Parte_1 Parte_2 Parte_3
capo a Controparte_1
Napoli, 09.04.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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