TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 236/2025 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente relat. dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 236/2025 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025 da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.06.1954, e (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(AQ), il 23.12.1956, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cristian Carpineta (CF.
, sito in Avezzano, in Via Montello n. 39, che li rappresenta e C.F._3 difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 24.03.25.
1 In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, ordinando al Comune di Capistrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Il sig. continuerà ad abitare presso la propria abitazione, di Capistrello, Fraz. Pt_1
Pescocanale, Via Rianza n.61.
3. Il sig. a titolo di assegno di mantenimento, verserà mensilmente, entro il giorno 10 Pt_1 di ogni mese, in favore della sig.ra la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), Pt_2 tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione delle rispettive suppellettili;
5. La sig.ra che ha già provveduto a spostare il proprio domicilio abituale in Roma, in Pt_2
Via Del Fosso di Pietralata n.53, si impegna, altresì, ad effettuare il cambio della propria residenza entro 60 giorni dall'omologa del presente accordo.”
Le parti hanno altresì chiesto di
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capistrello.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata in Capistrello, Fraz.
Pescocanale, Via Rianza n.61, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig.
Parte_1
3. Determinare in € 500,00 l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà Pt_1 mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della sig.ra tramite accredito in Pt_2
c/c, e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 24.03.2025
i coniugi, e , deducendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Capistrello (AQ), in data 22.12.2012 e che da tale unione
2 non sono nati figli, hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui alla separazione nel ricorso introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti, essendo congrue ed idonee alle condizioni economiche delle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra coniugi:
“3. Il sig. a titolo di assegno di mantenimento, verserà mensilmente, entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese, in favore della sig.ra la somma complessiva di € 500,00 Pt_2
(cinquecento/00), tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente, annualmente, secondo gli indici Istat;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Capistrello (AQ) nell'atto n. 18, parte II, Serie A, dell'anno 2012.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente relat. dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 236/2025 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 24.03.2025 da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.06.1954, e (C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(AQ), il 23.12.1956, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Cristian Carpineta (CF.
, sito in Avezzano, in Via Montello n. 39, che li rappresenta e C.F._3 difende in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 24.03.25.
1 In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, ordinando al Comune di Capistrello di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Il sig. continuerà ad abitare presso la propria abitazione, di Capistrello, Fraz. Pt_1
Pescocanale, Via Rianza n.61.
3. Il sig. a titolo di assegno di mantenimento, verserà mensilmente, entro il giorno 10 Pt_1 di ogni mese, in favore della sig.ra la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), Pt_2 tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente, annualmente, secondo gli indici Istat;
4. I coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione delle rispettive suppellettili;
5. La sig.ra che ha già provveduto a spostare il proprio domicilio abituale in Roma, in Pt_2
Via Del Fosso di Pietralata n.53, si impegna, altresì, ad effettuare il cambio della propria residenza entro 60 giorni dall'omologa del presente accordo.”
Le parti hanno altresì chiesto di
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Capistrello.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata in Capistrello, Fraz.
Pescocanale, Via Rianza n.61, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del sig.
Parte_1
3. Determinare in € 500,00 l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà Pt_1 mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della sig.ra tramite accredito in Pt_2
c/c, e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 24.03.2025
i coniugi, e , deducendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Capistrello (AQ), in data 22.12.2012 e che da tale unione
2 non sono nati figli, hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza dell'11 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui alla separazione nel ricorso introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti, essendo congrue ed idonee alle condizioni economiche delle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 DICHIARA la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra coniugi:
“3. Il sig. a titolo di assegno di mantenimento, verserà mensilmente, entro il giorno Pt_1
10 di ogni mese, in favore della sig.ra la somma complessiva di € 500,00 Pt_2
(cinquecento/00), tramite accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente, annualmente, secondo gli indici Istat;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Capistrello (AQ) nell'atto n. 18, parte II, Serie A, dell'anno 2012.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del
Presidente.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
4