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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
1) dr. Maria Mitola - Presidente
2) dr. Michele Prencipe - Consigliere
3) dr. EM NN Consigliere rel. nel procedimento camerale n. 1228/2025 R.G.A.C., promosso da , nata a [...] Parte_1 il 24.10.1991 e , nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2
EL LI, presso il cui studio in Bari alla via Napoli 308, sono elettivamente domiciliati, giusta mandato in calce al ricorso, con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con sentenza del 3.12.2024, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese si è pronunciato affermativamente, dichiarando la nullità per il capo sub.2 - “consta della nullità del matrimonio per esclusione della prole da parte dell'uomo”- del matrimonio concordatario celebrato a Bari, il
16.07.2019, tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato civile di Bari, anno 2019, parte 2, serie A, n. 241.
La sentenza del 3.12.2024 era resa esecutiva con decreto esecutorio del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese e di Appello per L'Albania del 12.02.2025 e, con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del 1.07.2025, ne era dichiarata la esecutività.
Con ricorso congiunto depositato in data 21.09.2025, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 premesso che avevano contratto matrimonio concordatario nella data suddetta in Bari;
che il
Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il procedimento si era svolto nella garanzia dei diritti difensivi delle parti, hanno chiesto a questa Corte dichiararsi l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale dell'autorità ecclesiastica nel territorio italiano, con i provvedimenti conseguenti in ordine alle annotazioni di legge. Hanno prodotto la documentazione necessaria.
pagina 1 di 3 La Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
>>><<<
Va premesso in diritto che, a norma dell'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”), «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti
o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.».
Nella fattispecie, la domanda è fondata alla stregua della documentazione esibita e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge:
-non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente sugli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
-il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, come incon- futabilmente emerge dagli atti prodotti dai ricorrenti;
-l'istruttoria si è svolta con l'audizione delle parti e l'assunzione di testimonianze;
-la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
sicché la domanda può essere accolta;
P. Q. M.
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, su conformi conclusioni del Sostituto
Procuratore Generale,
d i c h i a r a
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 3.12.2024, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 1.07.2025, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Bari il 16.07.2019, tra , nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
Bari il 6.10.1992, trascritto nei registri dello Stato civile di Bari, anno 2019, parte 2, serie A, n. 241.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di provvedere alle prescritte annotazioni.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia Civile della Corte di
Appello, addì 26 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dr.EM NN) (dr. Maria Mitola)
pagina 3 di 3
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
1) dr. Maria Mitola - Presidente
2) dr. Michele Prencipe - Consigliere
3) dr. EM NN Consigliere rel. nel procedimento camerale n. 1228/2025 R.G.A.C., promosso da , nata a [...] Parte_1 il 24.10.1991 e , nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2
EL LI, presso il cui studio in Bari alla via Napoli 308, sono elettivamente domiciliati, giusta mandato in calce al ricorso, con l'intervento ex lege del Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Bari, in persona del Sostituto Procuratore Generale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con sentenza del 3.12.2024, il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese si è pronunciato affermativamente, dichiarando la nullità per il capo sub.2 - “consta della nullità del matrimonio per esclusione della prole da parte dell'uomo”- del matrimonio concordatario celebrato a Bari, il
16.07.2019, tra , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato civile di Bari, anno 2019, parte 2, serie A, n. 241.
La sentenza del 3.12.2024 era resa esecutiva con decreto esecutorio del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese e di Appello per L'Albania del 12.02.2025 e, con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del 1.07.2025, ne era dichiarata la esecutività.
Con ricorso congiunto depositato in data 21.09.2025, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2 premesso che avevano contratto matrimonio concordatario nella data suddetta in Bari;
che il
Tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio e che il procedimento si era svolto nella garanzia dei diritti difensivi delle parti, hanno chiesto a questa Corte dichiararsi l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale dell'autorità ecclesiastica nel territorio italiano, con i provvedimenti conseguenti in ordine alle annotazioni di legge. Hanno prodotto la documentazione necessaria.
pagina 1 di 3 La Procura Generale presso la Corte d'Appello, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
>>><<<
Va premesso in diritto che, a norma dell'art. 8 comma 2° della L. n. 121/1985 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”), «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti
o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.».
Nella fattispecie, la domanda è fondata alla stregua della documentazione esibita e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge:
-non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente sugli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
-il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, come incon- futabilmente emerge dagli atti prodotti dai ricorrenti;
-l'istruttoria si è svolta con l'audizione delle parti e l'assunzione di testimonianze;
-la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;
sicché la domanda può essere accolta;
P. Q. M.
pagina 2 di 3 La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, su conformi conclusioni del Sostituto
Procuratore Generale,
d i c h i a r a
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 3.12.2024, resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 1.07.2025, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Bari il 16.07.2019, tra , nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
Bari il 6.10.1992, trascritto nei registri dello Stato civile di Bari, anno 2019, parte 2, serie A, n. 241.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari di provvedere alle prescritte annotazioni.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia Civile della Corte di
Appello, addì 26 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dr.EM NN) (dr. Maria Mitola)
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