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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3821/23 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili il 12.05.2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, IN PERSONA DEL DIRETTORE Parte_1
GENERALE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Pesce;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata difesa dagli avv.ti Galluccio Paolo,
EN MI e DR RA;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 837/2023, reso dal Tribunale di Salerno in data 11.04.2023, pubblicato in pari data e notificato il 12.04.2023, è stato ingiunto all' il pagamento della somma di Parte_2
€ 21.118,53, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n°231/2002, nonché delle spese di procedura, liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15%, I.v.a. e C.P.A., con attribuzione ai procuratori antistatari, in favore del Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore quale struttura in regime di
[...] accreditamento per l' per l'erogazione di prestazioni sanitarie di radiologia 2020 e ciò in Parte_2 ragione del mancato pagamento del residuo importo scaduto, portato dalle fatture: n. 22 del
30.06.20, emessa per euro 114.565.95; n. 29 del 31.07.20, emessa per euro 124.633.77; n. 33 del
1 31.08.20, emessa per euro 58.549.05; n. 44 del 31.10.20, emessa per euro 756.22, il tutto per un totale di Euro 21.188.53.
Con atto di citazione notificato il 12.04.2023 l' proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo, formulando eccezione preliminare ed in rito di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito, eccezione preliminare condizionata di difetto di giurisdizione, inesistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione ed infondatezza nel merito della pretesa, essendo le somme richieste non dovute, ivi compresa la richiesta di riconoscimento di interessi moratori. Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione e conseguentemente la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 24.05.23, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione, nel rito, con riferimento all'eccezione di frazionamento ed al difetto di giurisdizione, e nel merito, ritenendo dovute le somme ingiunte.
Alla prima udienza, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c., e, in seguito al deposito delle relative memorie, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, trattenendola poi in decisione con provvedimento del 01.10.2025, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito, sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di doglianza fondata, il cui accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.
In proposito, è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale Parte registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata dall' opponente.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 15 novembre 2007, n. 23726 (conformi Cass. n. 15476/08
e Cass. n. 1706/10), la Suprema Corte, ribaltando il proprio precedente orientamento, che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, ha statuito invece che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.
In sintesi, secondo le Sezioni Unite, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto, che sarebbe altresì violato dalla formazione di giudicati contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Inoltre,
“l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art.
2 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.
Più recentemente le Sezioni Unite (sent. n. 4090/2017) sono tornate sulla problematica in esame e, nel confermare il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, hanno ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Qualora la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, co.
2, c.p.c. (conformi Cass. n. 20714/18; Cass. n. 17893/18; Cass. n. 3738/18; Cass. n. 6591/19; Cass.
n. 337/20).
La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il riconoscimento di differenti pretese creditorie derivanti da un unitario rapporto contrattuale – oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice, attenendo alla proponibilità della domanda (Cass. n. 27089/21) - ha per conseguenza, secondo la tesi ormai prevalente, l'inammissibilità della sola domanda di pagamento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di pagamento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del credito vantato dall'istante, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione (Cass. n. 17019/18; Cass. n.
22503/16). Risulta, invece, superata la diversa tesi, pur sostenuta in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte sarebbe da ravvisare nella riunione delle medesime (Cass. n. 9488/14) o nella liquidazione delle spese di lite, da effettuarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (Cass. n. 8381/15, n. 10488/11).
Più recentemente, la Suprema Corte si è spinta anche oltre il dictum delle Sezioni Unite del 2017, arrivando a configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali.
3 Ad es., nel caso trattato da Cass. n. 31308/19, un avvocato, dopo la revoca da parte della banca del mandato conferitogli, aveva richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell'interesse della banca. Uno di tali decreti veniva opposto dalla banca ingiunta e il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l'improponibilità della domanda dell'avvocato, condannandolo anche alla restituzione delle somme percepite, poiché riteneva fondato il motivo dell'appellante relativo all'illegittima parcellizzazione del credito. Avverso tale decisione l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, che veniva rigettato in quanto, se è vero che i suoi crediti trovavano origine in distinti rapporti professionali, è pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni rese nell'interesse del medesimo cliente, ossia la banca;
quindi, i titoli per i quali erano state intraprese le procedure giudiziali erano del tutto omogenei e si riferivano ad attività svolte in favore del medesimo soggetto, ragion per cui non v'era ragione di frazionare le relative azioni, né l'avvocato aveva dedotto di aver prospettato in sede di merito che vi erano state delle concrete esigenze tali da giustificare la separazione delle iniziative giudiziali sostanziatesi in plurimi procedimenti monitori.
Sulla stessa scia, più recentemente, in un caso in cui l'avvocato di una società cooperativa aveva chiesto un decreto ingiuntivo per ogni specifico incarico professionale che la medesima società gli aveva affidato e non pagato, per un totale di 38 procedimenti monitori avviati, fondati, peraltro, non già su crediti dei quali accertare l'an e il quantum, ma su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tutti liquidi ed esigibili già al momento della proposizione del primo dei
38 ricorsi monitori, Cass. n. 14143/21 (interamente conformi risultano Cass. n. 17813/21, Cass. n.
24172/21 e Cass. n. 24371/21, riferite, peraltro, alla medesima vicenda sostanziale) – a differenza dei giudici di merito, che avevano dato ragione al legale, sottolineando che l'assenza di un accordo per la definizione unitaria di spese e compensi deponesse per l'autonomia dei mandati e, dunque, per la pluralità dei rapporti giuridici – ha sostenuto che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
In sostanza, secondo tale ultimo arresto della Suprema Corte, il principio (affermato da Cass. S.U.
n. 4090/17) in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un
4 possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui:
a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico: alla parola
“rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
Nel caso trattato da Cass. n. 14143/21, l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, pur sempre concernenti la medesima vicenda esistenziale e sostanziale, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incideva negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che poteva essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti.
Si tratta, quindi, di un'evidente dilatazione del perimetro applicativo del divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale, che, inizialmente coniato dalla giurisprudenza (nel 2007) in relazione ad un unico rapporto obbligatorio, è stato dapprima esteso alla pluralità di rapporti creditori aventi fonte in un unico contratto di durata (nel 2017), ed infine applicato anche nel caso di pluralità di titoli costitutivi intercorsi tra le stesse parti, posto che la “medesimezza del fatto costitutivo” va intesa come fatto (sia pur storicamente diverso, ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio, il che avviene, ad es., proprio in relazione ai compensi dovuti per l'esecuzione di diversi incarichi nell'ambito di un unitario rapporto contrattuale.
In altri termini, il passo ulteriore compiuto da Cass. n. 14143/21 consiste nell'estensione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, in termini di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti,
5 oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purché esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.
Secondo la Suprema Corte, ad es., il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
3. Nel caso oggetto del presente giudizio il odierno Controparte_1 opposto, ha proposto nei confronti dell' , le seguenti azioni giudiziarie: Parte_2
1) Ricorso RG 4129-21 per decreto ingiuntivo n. 1225-21, innanzi al Tribunale di Salerno, depositato in data
17.05.21 e notificato in data 19.05.21, avente ad oggetto l'asserito mancato versamento di somme, a titolo di differenze residue, sulle prestazioni rese nell'anno 2018.
2) Ricorso RG 9587-22 per decreto ingiuntivo n. 3130-22, innanzi al Tribunale di Salerno, depositato in data
15.11.22 e notificato in data 14.12.22, avente ad oggetto l'asserito mancato versamento di somme, a titolo di differenze residue, sulle prestazioni rese nell'anno 2021. oltre che la presente, che è di seguito riassunta:
3) ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 6.2.2023, iscritto al n. RG. 1036/23, reso dal Tribunale di
Salerno in data 11.04.2023 con n. 837/23, notificato in data 12.04.23, a titolo di differenze residue, sulle prestazioni rese nell'anno 2020.
Appare evidente che, alla data di deposito del primo ricorso monitorio (17/05/21) o, quanto meno, del secondo (15.11.22) era già ampiamente maturato anche il credito oggetto del terzo ricorso monitorio, depositato in data 11.04.23.
6 In sostanza, in relazione al medesimo rapporto negoziale di durata, sebbene suddiviso in differenti annualità, la società opposta ha frazionato il proprio credito per prestazioni sanitarie in tre domande giudiziali, peraltro prospettando identiche questioni di diritto.
Tale frazionamento, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificato, in quanto i crediti frazionati erano omogenei tra loro, riguardando tutti il pagamento del saldo della stessa tipologia di prestazioni sanitarie, e già esigibili alla data del 17/05/21 o, quanto meno, del 15.11.22.
La parte odierna opposta, quindi, anziché azionare unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate alla data di deposito del primo o del secondo ricorso monitorio, ha frazionato le stesse in tre domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stato, infatti, neppure allegato che l'interesse alla proposizione di separati giudizi fosse dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l'
[...]
avrebbe potuto sollevare in relazione ai crediti azionati), la quale si traduce in un inutile Pt_2 aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Parte opposta, in definitiva, ben avrebbe potuto (e dovuto) richiedere il corrispettivo di tutti i saldi maturati per il 2018, 2020 e 2021 con un unico ricorso monitorio, anziché frazionare la pretesa creditoria, già interamente esigibile, in tre distinti ricorsi monitori. Né può rilevarsi, come detto, la titolarità, in capo al soggetto creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata.
Quanto alle conseguenze di tale comportamento processuale, occorre fare riferimento ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n.7299 del 19.03.2025 secondo la quale
“qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nel caso di specie, l'opponente, quanto alle due domande precedentemente proposte dal
[...]
ha depositato solo i due decreti ingiuntivi notificati, né ha Controparte_1 precisato se gli stessi siano stati o meno opposti. Pertanto, a questo Giudicante è precluso, come prescritto dalla su richiamata pronunzia a sezioni unite, verificare se sia possibile l'impiego degli
7 strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c..
Ciò posto, non potendosi escludere che avverso i due pregressi provvedimenti monitori non sia stata proposta opposizione o che, comunque, sulle due precedenti domande si sia formato il giudicato, considerato che nei più recenti orientamenti della Suprema Corte, culminati nella pronuncia da ultimo richiamata, la sanzione della improponibilità è prevista come extrema ratio, si ritiene necessario affrontare il merito della domanda, dovendosi, peraltro, rigettare l'eccezione di difetto di Parte giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall' convenuta.
3. Com'è noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Costituisce principio consolidato l'affermazione secondo la quale le controversie, concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” nei rapporti, qualificabili come concessione di Part pubblico servizio, tra le e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico
(contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere\interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n.
2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019).
Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
8 Sulla base di tali condivise premesse è stato di recente affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale Parte stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, Parte qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Parte dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S. U. n. 28053/18).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda proposta è di adempimento contrattuale, essendo volta alla Parte corresponsione delle ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi già erogati dall' per gli anni
2018, 2020 e 2021, non versate dalla opponente.
Neppure ha chiesto la opposta procedersi alla disapplicazione incidentale dei provvedimenti a monte, la quale – sebbene inammissibile davanti al giudice ordinario nelle controversie in cui sia parte la P.A. – avrebbe comunque radicato la giurisdizione del medesimo giudice ordinario (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 23536/19, a pagg. 22 e 23 della motivazione).
Trattandosi, quindi, di controversia avente ad oggetto l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza alcun diretto coinvolgimento della verifica dell'attività autoritativa della
P.A., si configurano pretese astrattamente riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, con conseguente radicamento della giurisdizione, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale può direttamente stabilire se una previsione normativa, come quella sopra richiamata, sia applicabile al rapporto contrattuale oggetto di causa, e quindi valutare l'invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti
9 limitatamente alle clausole che prevedono la non remunerabilità delle prestazioni oggetto dello sconto tariffario.
Da ultimo, sulla stessa scia, si è ribadito che l'accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa
(Cass. S.U. n. 31029/19).
In ogni caso, ancor prima dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, le
Sezioni Unite, in maniera specifica rispetto all'oggetto della presente controversia, avevano già statuito che “Le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo “medio tempore” erogate in luogo del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del “quantum” elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione” (Cass. S.U. n. 22233/16 e n. 15202/16, alla cui condivisibile motivazione si rinvia).
Pertanto, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario.
4. Quanto al merito, l'opposta ha originariamente richiesto il pagamento del residuo importo scaduto, portato dalle fatture: n. 22 del 30.06.20, emessa per euro 114.565.95; n. 29 del 31.07.20, emessa per euro 124.633.77; n. 33 del 31.08.20, emessa per euro 58.549.05; n. 44 del 31.10.20, emessa per euro 756.22, il tutto per un totale di euro 21.188.53.
Successivamente, l'opposta ha ristretto la sua richiesta alla somma di euro 2.870,25, relativa ai saldi delle fatture n°22 e n°44.
Così come ridimensionata, la domanda merita accoglimento atteso che le fatture n°22 e n°44 non risultano richiamate dalla nota prot. n°63207 del 17.3.2021, versata in atti e richiamata dalla opponente, con la quale è stato disposto il recupero degli acconti CO su diverse fatture, tra cui le fatture n°29 e n°33, pure relative al presente contenzioso.
Pertanto, i saldi delle fatture n°22 e n°44, per l'importo totale richiesto di € 2.870,25, restano escluse dall'azione di recupero degli acconti CO e risultano, pertanto, dovuti.
10 In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente revoca anche del decreto Part ingiuntivo opposto. Ne segue che l' va condannata al pagamento della somma di €2.870,25 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.Lgs. 231/2002 dalle date di scadenza in fatture al saldo.
In ragione dell'accertato arbitrario frazionamento del credito, le spese meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
3821/23 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
2.870,25 oltre interessi oltre interessi come indicato in motivazione;
c) compensa le spese di lite.
Salerno, 18/12/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3821/23 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili il 12.05.2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente
TRA
, IN PERSONA DEL DIRETTORE Parte_1
GENERALE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Pesce;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata difesa dagli avv.ti Galluccio Paolo,
EN MI e DR RA;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. che si intendono espressamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 837/2023, reso dal Tribunale di Salerno in data 11.04.2023, pubblicato in pari data e notificato il 12.04.2023, è stato ingiunto all' il pagamento della somma di Parte_2
€ 21.118,53, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n°231/2002, nonché delle spese di procedura, liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15%, I.v.a. e C.P.A., con attribuzione ai procuratori antistatari, in favore del Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore quale struttura in regime di
[...] accreditamento per l' per l'erogazione di prestazioni sanitarie di radiologia 2020 e ciò in Parte_2 ragione del mancato pagamento del residuo importo scaduto, portato dalle fatture: n. 22 del
30.06.20, emessa per euro 114.565.95; n. 29 del 31.07.20, emessa per euro 124.633.77; n. 33 del
1 31.08.20, emessa per euro 58.549.05; n. 44 del 31.10.20, emessa per euro 756.22, il tutto per un totale di Euro 21.188.53.
Con atto di citazione notificato il 12.04.2023 l' proponeva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo, formulando eccezione preliminare ed in rito di inammissibilità della domanda per frazionamento del credito, eccezione preliminare condizionata di difetto di giurisdizione, inesistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione ed infondatezza nel merito della pretesa, essendo le somme richieste non dovute, ivi compresa la richiesta di riconoscimento di interessi moratori. Concludeva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione e conseguentemente la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 24.05.23, si costituiva in giudizio la parte opposta contestando l'atto di opposizione, nel rito, con riferimento all'eccezione di frazionamento ed al difetto di giurisdizione, e nel merito, ritenendo dovute le somme ingiunte.
Alla prima udienza, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c., e, in seguito al deposito delle relative memorie, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, trattenendola poi in decisione con provvedimento del 01.10.2025, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito, sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, trattandosi di doglianza fondata, il cui accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi di opposizione.
In proposito, è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale Parte registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata dall' opponente.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 15 novembre 2007, n. 23726 (conformi Cass. n. 15476/08
e Cass. n. 1706/10), la Suprema Corte, ribaltando il proprio precedente orientamento, che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, ha statuito invece che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.
In sintesi, secondo le Sezioni Unite, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi) del processo giusto, che sarebbe altresì violato dalla formazione di giudicati contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto. Inoltre,
“l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita) moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo, costituzionalizzato nello stesso art.
2 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata”.
Più recentemente le Sezioni Unite (sent. n. 4090/2017) sono tornate sulla problematica in esame e, nel confermare il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, hanno ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Qualora la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, co.
2, c.p.c. (conformi Cass. n. 20714/18; Cass. n. 17893/18; Cass. n. 3738/18; Cass. n. 6591/19; Cass.
n. 337/20).
La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il riconoscimento di differenti pretese creditorie derivanti da un unitario rapporto contrattuale – oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice, attenendo alla proponibilità della domanda (Cass. n. 27089/21) - ha per conseguenza, secondo la tesi ormai prevalente, l'inammissibilità della sola domanda di pagamento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di pagamento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del credito vantato dall'istante, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione (Cass. n. 17019/18; Cass. n.
22503/16). Risulta, invece, superata la diversa tesi, pur sostenuta in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte sarebbe da ravvisare nella riunione delle medesime (Cass. n. 9488/14) o nella liquidazione delle spese di lite, da effettuarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine” (Cass. n. 8381/15, n. 10488/11).
Più recentemente, la Suprema Corte si è spinta anche oltre il dictum delle Sezioni Unite del 2017, arrivando a configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali.
3 Ad es., nel caso trattato da Cass. n. 31308/19, un avvocato, dopo la revoca da parte della banca del mandato conferitogli, aveva richiesto ed ottenuto vari decreti ingiuntivi relativi ai distinti crediti riguardanti le diverse prestazioni professionali svolte nell'interesse della banca. Uno di tali decreti veniva opposto dalla banca ingiunta e il giudice di pace rigettava l'opposizione; il tribunale, adito in secondo grado, accoglieva il gravame della banca e dichiarava l'improponibilità della domanda dell'avvocato, condannandolo anche alla restituzione delle somme percepite, poiché riteneva fondato il motivo dell'appellante relativo all'illegittima parcellizzazione del credito. Avverso tale decisione l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, che veniva rigettato in quanto, se è vero che i suoi crediti trovavano origine in distinti rapporti professionali, è pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni rese nell'interesse del medesimo cliente, ossia la banca;
quindi, i titoli per i quali erano state intraprese le procedure giudiziali erano del tutto omogenei e si riferivano ad attività svolte in favore del medesimo soggetto, ragion per cui non v'era ragione di frazionare le relative azioni, né l'avvocato aveva dedotto di aver prospettato in sede di merito che vi erano state delle concrete esigenze tali da giustificare la separazione delle iniziative giudiziali sostanziatesi in plurimi procedimenti monitori.
Sulla stessa scia, più recentemente, in un caso in cui l'avvocato di una società cooperativa aveva chiesto un decreto ingiuntivo per ogni specifico incarico professionale che la medesima società gli aveva affidato e non pagato, per un totale di 38 procedimenti monitori avviati, fondati, peraltro, non già su crediti dei quali accertare l'an e il quantum, ma su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tutti liquidi ed esigibili già al momento della proposizione del primo dei
38 ricorsi monitori, Cass. n. 14143/21 (interamente conformi risultano Cass. n. 17813/21, Cass. n.
24172/21 e Cass. n. 24371/21, riferite, peraltro, alla medesima vicenda sostanziale) – a differenza dei giudici di merito, che avevano dato ragione al legale, sottolineando che l'assenza di un accordo per la definizione unitaria di spese e compensi deponesse per l'autonomia dei mandati e, dunque, per la pluralità dei rapporti giuridici – ha sostenuto che le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
In sostanza, secondo tale ultimo arresto della Suprema Corte, il principio (affermato da Cass. S.U.
n. 4090/17) in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un
4 possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui:
a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico: alla parola
“rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico”.
Nel caso trattato da Cass. n. 14143/21, l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria, trattandosi di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, pur sempre concernenti la medesima vicenda esistenziale e sostanziale, la cui trattazione dinanzi a giudici diversi incideva negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che poteva essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili, e, spesso, connotate dall'esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti.
Si tratta, quindi, di un'evidente dilatazione del perimetro applicativo del divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale, che, inizialmente coniato dalla giurisprudenza (nel 2007) in relazione ad un unico rapporto obbligatorio, è stato dapprima esteso alla pluralità di rapporti creditori aventi fonte in un unico contratto di durata (nel 2017), ed infine applicato anche nel caso di pluralità di titoli costitutivi intercorsi tra le stesse parti, posto che la “medesimezza del fatto costitutivo” va intesa come fatto (sia pur storicamente diverso, ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio, il che avviene, ad es., proprio in relazione ai compensi dovuti per l'esecuzione di diversi incarichi nell'ambito di un unitario rapporto contrattuale.
In altri termini, il passo ulteriore compiuto da Cass. n. 14143/21 consiste nell'estensione del divieto di frazionamento a quelle fattispecie in cui il rapporto di durata, dal quale hanno avuto origine i distinti diritti di credito, si sia sviluppato in via di mero fatto, non traendo la propria fonte da un contratto che ne disciplini gli effetti. Anche in questo caso, infatti, i doveri inderogabili di correttezza e buona fede, che derivano dal più ampio “contatto sociale” e che devono improntare, in termini di salvaguardia e protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti,
5 oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito, impongono la trattazione unitaria degli stessi (purché esigibili), che restituisca alla cognizione del giudice un quadro fattuale organico e completo, idoneo a scongiurare i rischi di giudicati contrastanti e ad evitare di aggravare (si pensi, ad es., alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.
Secondo la Suprema Corte, ad es., il rischio di giudicati contrastanti può configurarsi nel caso dell'eccezione del convenuto relativa all'imputazione ai diversi crediti dei pagamenti effettuati, la quale, evidentemente, può essere senz'altro meglio apprezzata dal giudice di merito proprio se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio a prescindere dalla loro riconducibilità allo stesso o a distinti contratti, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l'oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici, invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.
3. Nel caso oggetto del presente giudizio il odierno Controparte_1 opposto, ha proposto nei confronti dell' , le seguenti azioni giudiziarie: Parte_2
1) Ricorso RG 4129-21 per decreto ingiuntivo n. 1225-21, innanzi al Tribunale di Salerno, depositato in data
17.05.21 e notificato in data 19.05.21, avente ad oggetto l'asserito mancato versamento di somme, a titolo di differenze residue, sulle prestazioni rese nell'anno 2018.
2) Ricorso RG 9587-22 per decreto ingiuntivo n. 3130-22, innanzi al Tribunale di Salerno, depositato in data
15.11.22 e notificato in data 14.12.22, avente ad oggetto l'asserito mancato versamento di somme, a titolo di differenze residue, sulle prestazioni rese nell'anno 2021. oltre che la presente, che è di seguito riassunta:
3) ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 6.2.2023, iscritto al n. RG. 1036/23, reso dal Tribunale di
Salerno in data 11.04.2023 con n. 837/23, notificato in data 12.04.23, a titolo di differenze residue, sulle prestazioni rese nell'anno 2020.
Appare evidente che, alla data di deposito del primo ricorso monitorio (17/05/21) o, quanto meno, del secondo (15.11.22) era già ampiamente maturato anche il credito oggetto del terzo ricorso monitorio, depositato in data 11.04.23.
6 In sostanza, in relazione al medesimo rapporto negoziale di durata, sebbene suddiviso in differenti annualità, la società opposta ha frazionato il proprio credito per prestazioni sanitarie in tre domande giudiziali, peraltro prospettando identiche questioni di diritto.
Tale frazionamento, alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, appare del tutto ingiustificato, in quanto i crediti frazionati erano omogenei tra loro, riguardando tutti il pagamento del saldo della stessa tipologia di prestazioni sanitarie, e già esigibili alla data del 17/05/21 o, quanto meno, del 15.11.22.
La parte odierna opposta, quindi, anziché azionare unitariamente tutte le pretese creditorie già maturate alla data di deposito del primo o del secondo ricorso monitorio, ha frazionato le stesse in tre domande giudiziarie, senza che fosse configurabile alcun interesse, meritevole di tutela, che giustificasse una siffatta parcellizzazione (non è stato, infatti, neppure allegato che l'interesse alla proposizione di separati giudizi fosse dipeso dalle differenti eccezioni e contestazioni che l'
[...]
avrebbe potuto sollevare in relazione ai crediti azionati), la quale si traduce in un inutile Pt_2 aggravio di spese per la controparte ed in una non necessaria proliferazione di giudizi, con conseguente violazione dei principi di buona fede processuale e ragionevole durata del processo.
Parte opposta, in definitiva, ben avrebbe potuto (e dovuto) richiedere il corrispettivo di tutti i saldi maturati per il 2018, 2020 e 2021 con un unico ricorso monitorio, anziché frazionare la pretesa creditoria, già interamente esigibile, in tre distinti ricorsi monitori. Né può rilevarsi, come detto, la titolarità, in capo al soggetto creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata.
Quanto alle conseguenze di tale comportamento processuale, occorre fare riferimento ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n.7299 del 19.03.2025 secondo la quale
“qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nel caso di specie, l'opponente, quanto alle due domande precedentemente proposte dal
[...]
ha depositato solo i due decreti ingiuntivi notificati, né ha Controparte_1 precisato se gli stessi siano stati o meno opposti. Pertanto, a questo Giudicante è precluso, come prescritto dalla su richiamata pronunzia a sezioni unite, verificare se sia possibile l'impiego degli
7 strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c..
Ciò posto, non potendosi escludere che avverso i due pregressi provvedimenti monitori non sia stata proposta opposizione o che, comunque, sulle due precedenti domande si sia formato il giudicato, considerato che nei più recenti orientamenti della Suprema Corte, culminati nella pronuncia da ultimo richiamata, la sanzione della improponibilità è prevista come extrema ratio, si ritiene necessario affrontare il merito della domanda, dovendosi, peraltro, rigettare l'eccezione di difetto di Parte giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dall' convenuta.
3. Com'è noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Costituisce principio consolidato l'affermazione secondo la quale le controversie, concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” nei rapporti, qualificabili come concessione di Part pubblico servizio, tra le e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico
(contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere\interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n.
2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019).
Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012).
8 Sulla base di tali condivise premesse è stato di recente affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del
2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale Parte stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, Parte qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Parte dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S. U. n. 28053/18).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda proposta è di adempimento contrattuale, essendo volta alla Parte corresponsione delle ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi già erogati dall' per gli anni
2018, 2020 e 2021, non versate dalla opponente.
Neppure ha chiesto la opposta procedersi alla disapplicazione incidentale dei provvedimenti a monte, la quale – sebbene inammissibile davanti al giudice ordinario nelle controversie in cui sia parte la P.A. – avrebbe comunque radicato la giurisdizione del medesimo giudice ordinario (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 23536/19, a pagg. 22 e 23 della motivazione).
Trattandosi, quindi, di controversia avente ad oggetto l'effettiva spettanza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza alcun diretto coinvolgimento della verifica dell'attività autoritativa della
P.A., si configurano pretese astrattamente riconducibili nell'alveo dei diritti soggettivi, con conseguente radicamento della giurisdizione, quale che sia il fondamento nel merito delle stesse, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale può direttamente stabilire se una previsione normativa, come quella sopra richiamata, sia applicabile al rapporto contrattuale oggetto di causa, e quindi valutare l'invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti
9 limitatamente alle clausole che prevedono la non remunerabilità delle prestazioni oggetto dello sconto tariffario.
Da ultimo, sulla stessa scia, si è ribadito che l'accertamento dell'adempimento o inadempimento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea al controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discrezionale, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche soggettive obbligo/pretesa
(Cass. S.U. n. 31029/19).
In ogni caso, ancor prima dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, le
Sezioni Unite, in maniera specifica rispetto all'oggetto della presente controversia, avevano già statuito che “Le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo “medio tempore” erogate in luogo del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del “quantum” elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione” (Cass. S.U. n. 22233/16 e n. 15202/16, alla cui condivisibile motivazione si rinvia).
Pertanto, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario.
4. Quanto al merito, l'opposta ha originariamente richiesto il pagamento del residuo importo scaduto, portato dalle fatture: n. 22 del 30.06.20, emessa per euro 114.565.95; n. 29 del 31.07.20, emessa per euro 124.633.77; n. 33 del 31.08.20, emessa per euro 58.549.05; n. 44 del 31.10.20, emessa per euro 756.22, il tutto per un totale di euro 21.188.53.
Successivamente, l'opposta ha ristretto la sua richiesta alla somma di euro 2.870,25, relativa ai saldi delle fatture n°22 e n°44.
Così come ridimensionata, la domanda merita accoglimento atteso che le fatture n°22 e n°44 non risultano richiamate dalla nota prot. n°63207 del 17.3.2021, versata in atti e richiamata dalla opponente, con la quale è stato disposto il recupero degli acconti CO su diverse fatture, tra cui le fatture n°29 e n°33, pure relative al presente contenzioso.
Pertanto, i saldi delle fatture n°22 e n°44, per l'importo totale richiesto di € 2.870,25, restano escluse dall'azione di recupero degli acconti CO e risultano, pertanto, dovuti.
10 In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, con conseguente revoca anche del decreto Part ingiuntivo opposto. Ne segue che l' va condannata al pagamento della somma di €2.870,25 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del d.Lgs. 231/2002 dalle date di scadenza in fatture al saldo.
In ragione dell'accertato arbitrario frazionamento del credito, le spese meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n.
3821/23 R.G., così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
2.870,25 oltre interessi oltre interessi come indicato in motivazione;
c) compensa le spese di lite.
Salerno, 18/12/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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