Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della Corte di Cassazione n. 3226/2023 Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata (appello sentenza n. 1925 del 9.5.2017 del Tribunale di Lecce)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente (relatore)
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci T_
Appellante-ricorrente in riassunzione e
Controparte_1
Appellato- convenuto in riassunzione contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 2.3.2016, conveniva in giudizio l' per il Controparte_1 T_
riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi del d.lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di invalidità in misura pari all'80%; chiedeva, altresì, la condanna dell' alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza ed CP_2
interessi di legge.
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava la fondatezza del ricorso e ne T_
chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1925/2017 il Tribunale di Lecce, accertato che era portatore di Parte_2
invalidità in misura pari o superiore all'80%, riconosceva il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere da maggio 2016, data di maturazione del requisito sanitario, per come accertato dal
Avverso tale decisione proponeva appello l' , censurandola unicamente nella parte in cui il T_
Tribunale aveva ritenuto non applicabili le "finestre mobili" introdotte dall'art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento, in favore dell'appellata, del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.5.2017.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 22/2018, rigettava il gravame, aderendo alla interpretazione proposta dal Tribunale e condannava l' al pagamento delle spese di giudizio. T_
Avverso tale decisione l' presentava ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. T_
12 d.l. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/92.
Con ordinanza n. 3226/2023 del 2.2.2023 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza n.
22/2018, richiamando i principi espressi nella sentenza n. 29191/2018, e ribaditi da Cass. n.
35861/2022, che avevano affermato l'operatività del D.L. n. 78/2010, art. 12, comma 1, per l'ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista al D.Lgs. n. 502/92, art. 1, comma 8.
L' ha riassunto il giudizio con ricorso del 28.4.2023 per sentire dichiarare il diritto di T_ CP_1
alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.6.2017, decorsi dodici mesi
[...]
rispetto alla maturazione del requisito sanitario (collocata dalla consulenza in primo grado nel maggio
2016). Ha altresì chiesto la condanna della appellata alla restituzione dei ratei percepiti nel periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2017.
non si è costituito nella presente fase processuale. Controparte_1
All'udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' è fondato e va accolto per quanto di ragione. T_
Deve prendersi atto del principio di diritto espresso nella ordinanza resa nel giudizio rescindente, secondo cui, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503/92, art. 1, comma 8, il regime delle "finestre" previsto dal D.L. n. 78/2010, art. 12 (conv., con modif., nella L. n. 122/2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 29191/18, Cass.
2382/20, Cass. 1931/21). Nelle sentenze richiamate si era già evidenziato che la previsione di cui al D.Lgs. n. 503/92, art. 1, comma 8, non istituisce una pensione diretta di invalidità ma rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal D.Lgs. n. 503/92 cit., per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (così già Cass. n. 11750/2015, cui hanno dato seguito, tra le numerose, Cass. nn. 29191/2018, 31001/2019).
Da ciò consegue che anche la pensione di vecchiaia anticipata, riconducibile a pieno titolo al novero dei trattamenti di vecchiaia, sia assoggettata alla disciplina sulle c.d. "finestre" di cui al d.l. n. 78/2010.
Deve allora ritenersi che, trattandosi di pensione di vecchiaia, la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui al D.Lgs. n. 503/92, art. 1, comma 8, in applicazione del disposto di cui al D.L. n. 78/2010, art. 12, vada calcolata in relazione alla previsione di cui alla L. n.
155/81, art. 6, e dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge (mentre la presentazione della domanda amministrativa costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, cfr. in argomento Cass. n. 16829/2023).
Più in dettaglio, l'art. 12 comma 1, lett. a) d.l. n. 78/2010 prevede che i soggetti, che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: “a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”.
Nella specie è pacifico (e sul punto si è formato il giudicato interno) che abbia Controparte_1
perfezionato il requisito sanitario utile per pensionamento anticipato di vecchiaia nel maggio 2016, sicché -non essendo contestato il possesso, a tale data, dei requisiti anagrafici e contributivi- è da tale momento che ella ha maturato i “previsti requisiti” per il diritto a pensione e, dunque, da tale data decorre il termine di “dodici mesi”, di cui all'art. 12 cit., con conseguente diritto all'erogazione del trattamento pensionistico dal mese di maggio 2017 ( come richiesto dall' nel ricorso in T_
appello)
L'appello deve quindi essere accolto nei termini suddetti, con il riconoscimento del diritto di parte appellata, all'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.5.2017.
Conseguentemente deve essere accolta la domanda volta alla restituzione dei ratei di pensione percepiti dall'appellato nel periodo compreso tra maggio 2016 e il 30 aprile 2017.
La statuizione sulle spese processuali adottata dal Tribunale, che ha visto Controparte_1 vittorioso sull'an ma con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, va confermata, mentre per le spese dei gradi e delle fasi successive ricorrono in favore dell'appellato le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e, in ogni caso, dette spese vanno compensate, stante il consolidarsi del richiamato principio di diritto in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata e del ricorso in appello.
P.Q.M.
visti gli artt. 392 e 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 3226/2023 sull'appello proposto con ricorso del 3.8.2017 da nei confronti di T_
, avverso la sentenza del 9.5.2017 n. 1925/2017 del Tribunale di Lecce, giudizio Controparte_1 riassunto da con ricorso del 28.4.2023 nei confronti di , così provvede: T_ Controparte_1
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1 maggio 2017 ( anziché Controparte_1 dal 1 maggio 2016 come ritenuto nella sentenza impugnata);
b) condanna l'appellato alla restituzione, in favore dell' delle somme eventualmente T_ percepite per i ratei di pensione di vecchiaia relativi al periodo dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2017, oltre accessori come per legge;
c) conferma nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alle spese del primo grado di giudizio;
d) nulla per le spese degli altri gradi di giudizio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp.att.
c.p.c..
Così deciso in Lecce il 16 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Caterina Mainolfi