Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5669 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 01/10/1973 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 30/07/1971 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Altofonte Via Discesa Giardini n.15, presso lo studio dell'avv. Lo Nigro Francesco che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I coniugi in virtù del presente atto manifestano la concorde volontà di Parte_2 vivere legalmente separati l'uno dall'altra, con l'obbligo del mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine ed in tal senso reciproco consenso.
B) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto ciascuno dei coniugi farà fronte al proprio mantenimento dichiarando di non avere reciprocamente nulla a pretendere dall'altro.
C) Dichiarano le parti di aver già provveduto alla individuazione dei beni costuditi all'interno dell'immobile coniugale, di proprietà sia individuale che comune, beni che sono stati già stati tra le parti, ripartiti di comune accordo, confermando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in tal senso.
D) Le parti dichiarano di null'altro aver a pretendere reciprocamente.
E) La figlia continuerà a risiedere presso l'abitazione coniugale unitamente alla ER
IG.ra . Ad ogni modo è ormai maggiorenne, svolge ogni tanto Parte_1 ER dei lavori occasionali e pertanto in riferimento alla stessa non viene previsto alcun mantenimento, né viene o può essere stabilito alcunché in relazione al diritto di visita in ragione della maggiore età della stessa”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 30/07/2021 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 47 - P. I - Anno 2021).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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