Articolo 5 della Legge 24 novembre 1967, n. 1191
Articolo 4
Versione
3 gennaio 1968
Art. 5.
All'onere di lire 300 milioni, relativo alla prima quota del conferimento, sara' provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 gennaio 1968