Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1021/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Marianna Frangiosa Giudice dott. Carmine Esposito Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1021/2023 avente ad oggetto “cessazione effetti civili matrimonio concordatario” e vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/04/1982,
- ricorrente -
e (C.F.: ), nato a [...] OP C.F._2
(CE) il 22/08/1983,
- ricorrente -
entrambi rappresentati e difesi per procure a margine del ricorso dall'avv. FARRO MASSIMO nonchè con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
- interventore necessario - CONCLUSIONI per entrambe le parti: accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con integrale compensazione delle spese del giudizio;
per il Pubblico Ministero: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 22.9.2023, i coniugi in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, contratto in data 04 gennaio 2018, in Castellabate (SA), trascritto al Comune di Castellabate (SA) nel registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
2018 – Atto n. 1 – parte II – S.A.N. 1, assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la pronuncia.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta. Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti. Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n. 898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine semestrale (separazione consensuale, anche trasformata) normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale (3.1.2023), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (22.9.2023). Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale. Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario. Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 22.9.2023, così come richiamate nel verbale di udienza a trattazione scritta del 4.2.2025, di seguito integralmente riportate: [“…1) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Castellabate (SA), in data 04.01.2018 (alleg. n. 03), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate (SA), a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare ove ritengano la propria residenza;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, tra loro esistenti, i coniugi convengono di confermare integralmente le condizioni dell'omologa di separazione consensuale ed in particolare: a) dichiarare l'obbligo per la sig.ra titolare della quota del 50% della proprietà dell'abitazione (alleg. OP
n. 06) sita in Castellabate (SA) alla via Natale Di Luccia n. 02, attualmente distinto nel N.C.E.U. del citato Comune al FL. 17, part.lla 504 Sub 4, categoria A/4, classe 2, vani 4 rendita di euro 194,19, nonché titolare della proprietà della quota del 50% del terreno (alleg. n. 07) individuato nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio n. 17, part. n. 1158, sub 8 di mq 239 di trasferire in favore al sig. Parte_1 che accetta, con l'obbligo, da parte del sig. e che quest'ultimo sia obbligato ad acquistare, Parte_1 mediante atto pubblico notarile, la proprietà della quota del 50% dei beni immobili di cui sopra unitamente al Tribunale di Vallo della Lucania n. 1021/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
mobilio che arreda il suddetto appartamento;
b) dichiarare l'obbligo, per il sig. titolare della Parte_1 proprietà della quota del 50% dell'abitazione (alleg. n. 08) sita in via San Gennaro snc, piano terra, attualmente identificata nel N.C.E.U. del Comune Castellabate FL. 14, part.lla 147, sub n. 1, categoria A/2, cl. 2, vani 5,5 rendita € 204,52), con annessa corte, attualmente identificata nel C. F. del Comune di Castellabate al FL. 14, part.lla 147, sub n. 15), di trasferire in favore della sig.ra che OP accetta , con l'obbligo, da parte della sig.ra e che quest'ultima sia obbligata ad acquistare, OP mediante atto pubblico notarile, la proprietà della quota del 50% dei beni immobili sopra indicati unitamente al mobilio che lo arreda;
4) che tutte le rate successive alla data del 27.03.2022, comprensive dell'importo residuo dell'originario mutuo di € 96.000,00 n. 00069/02141884-000, nonché dei relativi interessi maturandi e di tutte le inerenti obbligazioni, risultanti dal contratto con la banca “Deutsche Bank” relative al mutuo bancario acceso da entrambi i coniugi, per l'importo complessivo rimanente di € 44.043,28 saranno interamente pagate solo ed esclusivamente dal sig. (alleg. n. 09); 5) he l'eventuale somma che Parte_1 sarà riconosciuta, a seguito della definizione del giudizio di opposizione iscritto al n. di R.G. 265/2020 del Tribunale di Vallo della Lucania, spetterà esclusivamente alla sig.ra così come le OP eventuali spese di soccombenza (alleg. n. 10); 6) ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi e, pertanto, non sarà dovuto alcun assegno di mantenimento, e gli stessi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso. 7) entrambi i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; 8) per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia…”].
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CASTELLABATE il 04/01/2018 fra (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
22/08/1983; alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Vallo della Lucania, Camera di Consiglio del 18/2/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Carmine Esposito dott. Elvira Bellantoni