Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3739 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa TRIVELLA
e
LI GO, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea ZANOVELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1
Conclusioni delle parti:
“1) disporsi l'affidamento delle figlie minori ed ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, secondo le forme dell'affido condiviso;
2) disporsi che le figlie minori ed risiedano presso la casa Per_1 Per_2
familiare sita a Torri di Q.lo (VI) in via Santo Stefano, n° 20 – int. 4, dove continuerà a vivere la sig.ra , e, quindi, con collocamento prevalente Pt_1
presso la madre;
3) disporsi l'assegnazione della casa familiare, e relative pertinenze, sita a
Torri di Q.lo (VI) in via Santo Stefano, n° 20 – int. 4, con i relativi arredi e corredi, alla sig.ra . Si dà atto che il signor RT ha già provveduto a Pt_1
rilasciarla;
4) Disporsi che il sig. RT possa vedere e tenere con sè la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la sig.ra , e compatibilmente Per_1 Pt_1
con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore ed in ogni caso: a) un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore
21.00, allorquando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
b) un week-end ogni 15 giorni, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 21.00, allorquando il padre riaccompagnerà Per_1
presso l'abitazione della madre. Il pernottamento presso il padre sarà inserito solo allorquando sarà la figlia a farne richiesta e/o a manifestare un Per_1
desiderio in tal senso;
c) durante le vacanze natalizie rimarrà presso il Per_1
2 padre cinque giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; d) durante le festività pasquali rimarrà presso il padre fino Per_1
a tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in
Albis; e) durante le vacanze estive rimarrà presso il padre due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno;
f) tutte le altre festività saranno trascorse da alternativamente Per_1
presso l'uno o l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi;
g) le parti comunque espressamente, sin d'ora, accettano che, in aggiunta alle predette intese, possano essere concordati momenti e modalità diverse affinchè il padre stia con la figlia;
h) con riferimento, invece, alla figlia Per_1 Per_2
considerata la tenera età di quest'ultima e la necessità di rimanere con la madre, i genitori concordano allo stato di non fissare un calendario di visita per il padre, ma i genitori si accorderanno di volta in volta per consentire al sig.
RT di vedere e stare con la figlia Resta inteso, sin d'ora, tra i Per_2
genitori, che con la crescita di i tempi di permanenza di quest'ultima Per_2
presso il padre saranno via via ampliati sino a raggiungere quelli qui concordati per la figlia;
i) in ogni caso, nei tempi di permanenza delle figlie presso Per_1
il padre, il signor RT avrà cura di frequentarle e stare con loro da solo,
senza la presenza della nuova compagna;
5) darsi atto che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, erogato dall' verrà percepito al 100% dalla sig.ra , e che il sig. RT si CP_1 Pt_1
dichiara, sin d'ora, disponibile a rinunciare alla propria quota e a rilasciare il proprio consenso in tal senso, ove richiesto;
3 6) disporsi che, fino alla maggiore età delle figlie minori ed o Per_1 Per_2
qualora alla maggiore età queste non siano economicamente autosufficienti,
e, quindi, fino alla loro indipendenza economica, il RT, tenuto conto della rinuncia da quest'ultimo operata alla propria quota dell'Assegno Unico e
Universale per i figli a carico erogato dall' e dell'assegnazione alla CP_1
sig.ra della casa familiare, corrisponda a quest'ultima in via anticipata Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di 300,00, a mezzo bonifico bancario alle coordinate di seguito indicate [...], rivalutabile annualmente secondo l'incremento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, nonché
contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per le necessità delle figlie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Vicenza;
7) darsi atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per le figlie minori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/10/2024 e Parte_1
LI GO hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento delle figlie minori ed Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
4 deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori ed alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie ed a carico del padre così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori ed come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Torri di Quartesolo (VI), Via Santo Stefano n. 20 – Int.
4, va assegnata a in quanto convivente con le figlie minori Parte_1 Per_1
ed Per_2
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità
valido per l'espatrio e di quelli per le figlie minori ed Per_1 Per_2
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non
5 essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è
stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento delle minori ed Per_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in Per_2
epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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